TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/09/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2834/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Viola Parodi,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 17.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.3.2025 ha adito questo Tribunale Parte_1
1 chiedendo che venisse pronunciato il divorzio dal marito, CP_1
All'udienza del 17.9.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle rassegnate conclusioni, nei termini sopra indicati.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Sestri Levante (GE) il 29.8.2019 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n.
2914/2022 resa da questo Tribunale il 23.12.2022;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attrice non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento in suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile nei riguardi del marito;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico;
- dalla coppia non sono nati figli.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
2 3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, le stesse devono rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto a Sestri Levante (GE) il 29.8.2019.
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 29, parte II, serie C, anno 2019), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Viola Parodi,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 17.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.3.2025 ha adito questo Tribunale Parte_1
1 chiedendo che venisse pronunciato il divorzio dal marito, CP_1
All'udienza del 17.9.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle rassegnate conclusioni, nei termini sopra indicati.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Sestri Levante (GE) il 29.8.2019 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n.
2914/2022 resa da questo Tribunale il 23.12.2022;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attrice non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento in suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile nei riguardi del marito;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico;
- dalla coppia non sono nati figli.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
2 3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, le stesse devono rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto a Sestri Levante (GE) il 29.8.2019.
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 29, parte II, serie C, anno 2019), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
3