Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00266/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2024, proposto da
IR AI, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CC, domiciliataria ex lege in CC, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
del decreto di diniego sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da AI IR, emesso dalla Commissione per il gratuito patrocinio presso il T.a.r. Puglia, Sede distaccata di CC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la parte ha proposto reclamo avverso il decreto n. 25 del 25.7.2024, con cui la Commissione per il gratuito patrocinio presso il T.A.R. Puglia, sede distaccata di CC, ha respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata in data 14.6.2024 da AI IR in relazione al procedimento n. 744/2024.
Parte ricorrente ha chiesto, in particolare, di “ dichiarare l’illegittimità, la nullità o l’annullamento del provvedimento impugnato e, per l’effetto, ammettere il ricorrente all’assistenza tecnica gratuita nel procedimento n. 744/2024 rg Tar di CC ”, sollevando le seguenti censure: I. “ Omessa motivazione della presunta manifesta infondatezza della domanda ”; II. “ Fondatezza della domanda del ricorrente ”; III. “ Mancata indicazione del convenuto ”.
Si è costituito nel presente giudizio il Ministero di Giustizia in data 15.9.2024, depositando memoria difensiva in data 6.11.2024, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’udienza camerale del 10.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
All’udienza camerale del 10.2.2025, la difesa attorea ha infatti dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Alla luce, dunque, del generale principio del processo amministrativo - secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può, quindi, dichiarare di avere perduto interesse alla decisione - a questo Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione depositata dalla parte, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame e potendosi, dunque, prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di rito sollevata dal Ministero resistente.
3. In punto di spese di lite, il Collegio reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra le parti in causa, tenuto conto dell’oggetto del contendere, nonché della specifica pronuncia in rito adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – CC, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CC nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO