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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12099/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
nella causa iscritta al n. di RG 12099/2021 tra:
in persona del l.r. rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
dall'avv. Stefano Zunarelli e da Vincenzo Cellamare giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Roma Piazza SS Apostoli 66 presso lo studio dei difensori.
ATTRICE
Contro
– in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocato Manuela Scerpa dell'avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso la relativa avvocatura sita in Roma Via del Tempio di Giove 7. CONVENUTA
Nonché
in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Controparte_2
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. CONVENUTA
Oggetto: disapplicazione atto amministrativo e condanna alla restituzione di somme.
Conclusioni come in atti. “Voglia il Tribunale adito, accertare incidentalmente
l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi da con i quali sono stati CP_1
determinati i canoni demaniali dovuti dall'istante, occorrendo previa loro
pagina1 di 13 disapplicazione ed accertare che la determinazione dei canoni relativi agli anni 2010 e
2020 per la concessione dev'esser effettuata applicando i valori OMI per il terziario. Per
l'effetto, condannare l' , ed il anche in solido tra Controparte_2 CP_3
loro, alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte
dall'istante in eccedenza. Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta del canone
demaniale per l'anno 2020 e per i precedenti anni 2010, 2019, in quanto basati su calcolo
errato e su errati presupposti di fatto e diritto, con annullamento delle richieste
medesime; ed in via principale dichiarare i principi di diritto su cui deve fondarsi il
calcolo per la determinazione del canone demaniale, e dichiarare che nella
determinazione l'autorità concedente non deve tener conto dei beni che sono oggetto
del diritto di superficie, di cui è titolare il concessionario, non trovando applicazione la
disciplina di cui all'articolo I comma 251 n. 2 riferito alle opere pertinenziali, in luogo di
quella di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, legge 296/2006. Per l'effetto condannare
[...]
ed il alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le CP_2 CP_3
somme indebitamente corrisposte dall'istante in eccesso a quanto dovuto. Accertare e
dichiarare l'illegittimità della richiesta del canone demaniale, per l'anno 2020 e per i
precedenti anni 2017 2019, in quanto basato su indennizzi per utilizzo difforme dalla
concessione, inesatti e su presupposti errati di fatto e di diritto, con annullamento delle
richieste medesime. Condannare e in solido tra CP_1 Controparte_2
loro alla restituzione in favore dell'attrice delle somme indebitamente corrisposte
dall'istante in eccedenza a quanto dovuto. Con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni per “Piaccia al Tribunale respingere tutte le domande CP_1
attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non comprovate per quanto esposto.
Con vittoria di spese”.
Conclusioni per “Voglia il Tribunale rigettare le avverse Controparte_2
domande, spese rifuse”.
pagina2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società – gestore di uno CP_4
stabilimento ad Ostia, denominato "Il NO (licenza n. 31/2009) giusta concessione oggetto di proroga automatica fino al 31 dicembre 2020 – chiedeva la disapplicazione degli atti amministrativi con i quali sono stati rideterminati i canoni concessori e preteso il pagamento lamentandone l'inesatto calcolo.
Rappresentava che al di là della scaturigine del rapporto con la pubblica amministrazione di cui dava conto, era stata soggetta ad ispezione demaniale in data
04.05.2016; nell'ambito dell'attività di vigilanza di competenza dell' ; Controparte_2
all'esito di queste verifiche e del riscontro delle dimensioni e caratteristiche delle strutture inamovibili insistenti nell'area veniva richiesto il pagamento della somma di € 59.832,60,
ma tale pretesa doveva considerarsi infondata per più di un motivo.
Intanto, l'applicazione dell'art. 1 della Legge 296/2006, aveva portato a considerare come demaniali le opere realizzate nell'area oggetto di concessione dal soggetto gestore lo stabilimento balneare. Queste, invece, non potevano esser oggetto di calcolo in quanto di proprietà del concessionario che le aveva realizzate in forza di un “diritto di superficie implicito”. Laddove, dunque, la concessione demaniale marittima stabilisca di concedere al
concessionario il diritto di occupare una area demaniale marittima allo scopo di mantenere anche
locali in muratura, viene ad essere costituito in capo al concessionario un diritto reale a immagine
del diritto di superficie ex art 952 c.c. ; siamo in presenza di un atto amministrativo che attribuisce
ad un soggetto il diritto di superficie su immobili da questi realizzati sulla superficie demaniale;
e i
suddetti beni sono in proprietà superficiaria del concessionario e non di proprietà demaniale;
e
pagina3 di 13 quindi ciò esclude si possa parlare di pertinenza demaniale marittima mancando i presupposti di cui
all'articolo 29 del Codice della Navigazione;
(c.f.r citazione).
Doveva inoltre considerarsi la violazione dei termini dell'articolo 49 del codice della
Navigazione, dal momento che l'amministrazione concedente aveva proceduto alla classificazione delle opere di pertinenza demaniale senza un verbale di incameramento.
In secondo luogo, lamentava inoltre come il canone fosse stato quantificato utilizzando i valori OMI del commerciale e non del terziario. Da ultimo lamentava l'applicazione di indennizzi per uso difforme della concessione in assenza dei presupposti di legge e di misurazione delle superfici.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto. Ha precisato che l'area era stata concessa alla , Parte_1
con licenza n. 48/2005, con durata sei anni, e con validità dal 01.01.2003 al 31.12.2008; che con licenza di rinnovo n. 31 del 2009 era stata data in concessione per il periodo dal
01.01.2009 al 31.12.2014; in quest'atto l'area di demanio marittimo e le opere ivi esistenti misuravano complessivamente di mq 8400, di cui € 6849,00 di area scoperta, mq 727 di pertinenze e mq. 724 occupati da impianti di facile rimozione.
Che nell'atto di impegno veniva specificato che tutte le opere di difficile rimozione,
comunque insistenti nell'area concessa divenivano di proprietà dello Stato (anche in ragione del disposto normativo di cui all'articolo 49 Nav.).
Che il concessionario, nell'ambito del rapporto per come costituito, si impegnava a provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione delle stesse;
che con DD del 24.03.2013 veniva prorogata la concessione demaniale in scadenza, al 31.12.2013, per l'attività di stabilimento balneare prendendo atto della proroga legislativa ai sensi dell'art. 34 duodecies DL 17.10.2012; che in data 4.5.2016
veniva effettuato un sopralluogo congiunto (Capitaneria, CP_1 CP_2
ed alla presenza del concessionario) e fatte le misurazioni e distinti i manufatti
[...]
inamovibili da quelli di facile rimozione, e quelli a destinazione commerciale veniva riscontrata una difformità rispetto alle dimensioni rilevate con precedente nota prot. del
24.4.2014. Ne era conseguito un provvedimento di addebito, facendo stato la Circolare
pagina4 di 13 120/2001 ai fini del computo della superficie da considerare, la quale stabilisce “… che alle
pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di
produzione beni e servizi, che in quanto tali dovrebbero configurarsi come beni strumentali
dell'attività concessoria, si applicano le misurazioni relative alle tipologie di aree occupate con
impianti di difficile rimozione; mentre le superfici pertinenziali deputate alla attività
commerciale erano state ascritte alla tipologia commerciale;
infatti il legislatore fa riferimento alle opere costituenti pertinenze demaniali marittime come qualificate all'articolo 29 del Codice della Navigazione che recita: “le costruzioni e le altre opere
appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono
considerate come pertinenze del demanio stesso” [c.c. 817, 818. 819].
Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_2
Ha evidenziato che l'articolo 1 comma 251 della Legge 296/2006 era stato oggetto di diversi procedimenti nei quali si era tentato contestare la legittimità costituzionale ma era stato considerato legittimo nella sentenza 302/2010 della Corte Costituzionale. Nella successiva sentenza del Giudice delle Leggi, 29/2017 si era precisato che l'aumento dei canoni era da ritenersi compatibile con i principi costituzionale laddove applicato alle opere preesistenti all'instaurazione del rapporto concessorio e non a quelle che dovevano esser realizzate dal concessionario. Nella specie, le opere erano tutte preesistenti ed avevano potuto formare oggetto di acquisizione ex lege.
Non era fondata la contestazione di parte attrice: i presupposti di cui agli articoli 29
e 49 risultano sussistere per tutte le strutture di difficile rimozione, come riportate nella concessione 31//2009, la cui acquisizione era attestata dalla indicazione di presenza di mq
727 occupati con pertinenze demaniali.
Incontestato era anche il riconoscimento della proprietà dello stato di tutte le opere per indicazione esplicita del concessionario nel tutolo, e nell'atto di impegno allegato.
L'entità delle pertinenze indicate negli atti di concessione risultava coerente e compatibile con le superfici prese in considerazione negli atti di determinazione del canone (327,60 mq commerciali a fronte di 727 mq totali). L'attrice riteneva poter contestare, ora per allora, la qualifica di pertinenze dei manufatti utilizzati, in considerazione del fatto che la pagina5 di 13 concessione, sempre rinnovata, ostasse all'acquisto della natura pertinenziale delle opere di difficile rimozione. Ma la considerazione era scorretta per le ristrutturazioni come anche nella fattispecie. In secondo luogo, doveva considerarsi che la presente concessione non era dotata di apposita clausola di rinnovo automatico espressa, e proveniva da una preesistente concessione degli anni '90 ( le cui opere erano state realizzate in quanto pertinenze), cui aveva fatto seguito il rinnovo del 2009. Quindi le pertinenze -- per complessivi mq 727 -- erano già esistenti alla data del gennaio 2002, in quanto riportate nella concessione 29/2004.
La sostanza delle considerazioni svolte dalla parte attrice si basava sul fatto
(asseritamente non veritiero) che il manufatto (la cui natura di pertinenza demaniale determina il contestato incremento del canone) non fosse stato incamerato dal demanio marittimo. Invece, nella fattispecie, il sovrapporsi di licenze di concessione rilasciate ora per allora, aveva generato una apparenza di regolarità dell'utilizzazione laddove si era verificata una scadenza del titolo con ogni effetto anche in relazione all'incameramento,
sia disposto formalmente, che – come nella fattispecie – ope legis.
Appariva incontrovertibile nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto, la natura di pertinenze demaniali marittime delle opere di difficile rimozione insistenti sull'area demaniale marittima, le cui eventuali variazioni (fatto salvo il riscontro di eventuali ampliamenti) avevano riguardato di massima, variazioni nelle destinazioni, o in sistemazioni dell'esistente, o il transito da una categoria (non commerciale) ad altra
(commerciale).
L'asserita inapplicabilità dell'articolo 49 c.n. per via di reiterati rinnovi era inconferente, perché oggetto di concessione da tempo immemore.
Anche la configurazione di un diritto di superficie implicito, figura di dubbia collocazione dogmatica, non avrebbe mutato in termini della questione.
Quindi, mentre nulla occorreva dire in relazione alle opere già pertinenze ai sensi del citato articolo 29, ( per 727 mq) per le restanti, ai fini di stabilire la proprietà statale (beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo in concessione) era necessario, ai sensi dell'art. 49 del codice della navigazione, considerare due aspetti: 1) la pagina6 di 13 scadenza della concessione;
2) la successiva permanenza delle opere in quanto l'autorità
concedente non ne aveva disposto la demolizione. Pertanto, anche in presenza di successivi rinnovi dell'atto di concessione, ciò che rilevava era la scadenza del titolo originario e la circostanza che l'opera inamovibile non fosse stata demolita.
Andava, infatti, considerato come il rinnovo automatico non potesse esser considerato alla stregua di una proroga contrattuale, ovvero interpretato in modo da ricomprendervi effetti sovrapponibili a quelli di una figura giuridica che ha una sua autonomia paradigmatica: la proroga determina il prolungamento – senza soluzione di continuità – della durata della concessione in essere, mentre il rinnovo integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce integralmente al precedente atto concessorio oramai scaduto.
Nel rinnovo, benché automatico, c'è sempre una sequenza di negozi giuridici distinti, con un loro un inizio ed una loro fine, anche se empiricamente contigui;
l'automatismo serve solo a sottrarre alla PA la discrezionalità canonica sottesa alle concessioni, che sono – di norma – tra tutti gli atti autoritativi l'espressione più compiuta di provvedimento, (cfr. tra le tante CONSIGLIO DI STATO 27.02.2019 n. 1368).
Anche in ordine alla contestazione dei valori OMI relativi alle attività commerciali in luogo di quelle del terziario, le considerazioni svolte dall'attrice non apparivano concludenti. Il richiamo all'ATECO 2007 non teneva conto che - oltre alla gestione dello stabilimento balneare - nell'area erano esercitate le lucrose attività di bar e ristorante, ed altre attività commerciali (regolamentate dalla Legge 1991 n. 287. Andava considerato che il rapporto tra oggetto della concessione ed attività commerciali andasse qualificato in termini di accessorietà e necessarietà: le concessioni con strutture non destinate ad attività
commerciali sono solamente quelle in cui le attività strumentali hanno carattere ausiliario rispetto a quella esercitata (cabine, spogliatoi, depositi attrezzi balneari e locali tecnici).
In considerazione della giurisprudenza ordinaria come amministrativa appariva fuori di luogo continuare a parlare di applicazione dei criteri OMI terziario e non commerciale dovendosi, oltre a quanto evidenziato, tenersi conto della distinzione operata dall'articolo 27 comma 1 Lett. a del D.lgs. 114/1998.
pagina7 di 13 Con provvedimento 2007/7162/DAO del 21.02.2007, aveva Controparte_2
diramato alle Filiali della le proprie linee guida per l'interpretazione delle CP_2
disposizioni scaturite dalla L 296/2006, stabilendo che, ai fini del calcolo del canone demaniale marittimo, nella nuova elaborazione commisurata al valore di mercato il canone si applica alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa comprensive di strutture permanenti costituenti pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario, direzionali e di produzione beni e servizi.
In relazione al carattere commerciale delle attività che si svolgono all'interno di uno
Stabilimento Balneare, si precisa qualificarsi “imprenditore commerciale” un qualsiasi imprenditore che eserciti una delle attività elencate nell'art. 2195 del c.c.; dallo status di imprenditore commerciale derivava, fra gli altri, l'obbligo di iscriversi nel Registro delle
Imprese, cui, non a caso, i Concessionari degli Stabilimenti Balneari risultano iscritti.
La Legge Quadro sul Turismo (Legge n. 135 del 29.03.2001 recante la “Riforma della legislazione nazionale del turismo”), all'art. 7, comma 1, ha esplicitamente incluso gli
Stabilimenti Balneari tra le imprese turistiche;
ai sensi di tale norma, infatti, sono da considerarsi tali “quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti
balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi
turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Richiamava la necessità di applicare in ogni caso i valori OMI commerciale e non terziario sulla base e nei termini della giurisprudenza costante, del Consiglio di Stato e del Tribunale di Roma.
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito di memorie di precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, la causa andava per la decisione e veniva trattenuta a sentenza.
Va però precisato che in sede di memoria finale, la difesa di parte attrice evidenziava come fosse stata pubblicata in data 23.04.2024 la sentenza emessa da TAR
Lazio nella causa Lido Alma/Roma Capitale, che aveva annullato gli ordini di introito,
relativi agli anni 2016-2020, con il conseguente riverbero della pronuncia sulla presente controversia.
pagina8 di 13 Disposto il contraddittorio sulla sopravvenienza, la causa veniva nuovamente trattenuta a sentenza senza concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto della sopravvenienza rappresentata dalla sentenza del Tar
Lazio, richiamata in istanza, che ha determinato una rimodulazione delle questioni incidenti sulla pretesa della amministrazione.
Ed in effetti, nella sentenza viene dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione del 2015 della valenza turistica attribuito al litorale di Ostia. Il giudice ammnistrativo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha fatto pedissequa applicazione di altra pronuncia del giudice del gravame che aveva determinato come l'istruttoria svolta per la determinazione dell'indicata valenza, non fosse stata adeguatamente istruita con ogni conseguenza, obbligando pertanto l'ente territoriale alla rideterminazione dei canoni depurati dal coefficiente maggiorato per la Parte_3
A e riducendoli in relazione ai valori della di e che ragioni di
[...] Parte_3 Pt_4
logica determinassero quindi l'applicazione della pronuncia anche a tutte le imprese turistiche insistenti nell'area.
La stessa pronuncia, che incide nel rapporto intercorso tra l'esercente e l'amministrazione sulla base del parametro considerato inidoneo (di cui non ci si può
esimere dall'osservare il carattere puramente formale, disconnesso con ogni evidenza fattuale nell'area di cui in oggetto) non può esimere, tuttavia, dall'evidenziare che le argomentazioni sollevate in sede ordinaria dalla società, trascendenti la sopravvenienza,
non sono fondate.
Quanto alla costituzione di un diritto di superficie “implicito”, non sarebbe neanche il caso di richiamare il concetto di tipicità dei diritti reali;
né precisare che il diritto di superficie è il diritto di costruire su un suolo che è proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato. Questo diritto reale di godimento rimane comunque parziario e differente dal diritto di proprietà, ma come diritto reale si costituisce mediante contratto, testamento,
pagina9 di 13 usucapione, e quindi in modalità, che a tacer dell'altro, non appaiono configurabili nel caso di specie.
Ed in effetti, la principale delle questioni sollevate dall'attrice, come evidenziato, si fonda sulla considerazione che i beni individuati nel sopralluogo da e da CP_1
essa considerati – pertinenze demaniali marittime – tali non sarebbero, non essendosi determinato (su questi beni) il passaggio in proprietà del demanio (condizione per la loro qualificazione) in ragione del difetto della procedura di incameramento, ed in virtù del rinnovo automatico della concessione di cui sarebbe titolare l'istante: questo fatto, nella tesi di parte attrice, avrebbe impedito il maturarsi dell'effetto devolutivo al patrimonio statale tipico del fine rapporto ex art 49 del Codice della Navigazione.
La tesi è del tutto infondata.
Incide nella specifica fattispecie, il fatto che ci sia stato un rinnovo della concessione, non una proroga della stessa. La licenza di rinnovo del 2009 aveva ad oggetto il “mantenimento” (e non la realizzazione) dello stabilimento esistente: quindi l'attuale concessionario subentrava in un rapporto nel quale era prescritto il mantenimento dell'esistente. Risulta documentalmente in sede di sottoscrizione, che il concessionario ha in effetti accettato e riconosciuto senza riserve, che ….” tutte le opere di difficile rimozione
comunque insistenti nell'area concessa sono di proprietà dello Stato e, pertanto, si impegnava a
provvedere a sua cura e spese, per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere stesse, ad osservarne le prescrizioni impegnandosi, a
corrispondere ogni somma relativa a canoni concessori annuali e conguagli ancora dovuti.
Quindi, al momento del subingresso, le opere di difficile rimozione, appartenevano già allo stato, per come dichiarato e riconosciuto dalla parte subentrante, anche se la loro individuazione veniva fatta per relationem, in ragione delle loro caratteristiche oggettive (di difficile rimozione).
In secondo luogo, oltre a quanto previsto, che porta già in premessa al superamento della contestazione astratta, si aggiunga il fatto che -- per giurisprudenza costante anche amministrativa (cui questo giudice si adegua, non avendo titolo, volontà e potere di discostarsi) -- ad ogni rinnovo, anche se automatico, corrisponde un rapporto negoziale pagina10 di 13 nuovo e distinto dal precedente ( anche se temporalmente consequenziale) ma con una sua durata, racchiusa tra una data di inizio ed una scadenza ultima.
Non siamo nelle ipotesi nelle quali sia stata prevista la proroga automatica. Il
rinnovo della concessione, automatico o meno, integra infatti gli estremi di un diverso rapporto concessorio, che si sostituisce al precedente ormai scaduto. Essendo questa la fattispecie, tale evidenza determina l'applicazione dell'articolo 49 del Codice della
Navigazione. L'articolo 49 del Codice della Navigazione si occupa della devoluzione delle opere non amovibili: il comma 1 del disposto, stabilisce che – salvo sia diversamente stabilito
nell'atto di concessione – quando venga a cessare la stessa, le opere non amovibili, costruite sulla
zona demaniale restano acquisite allo stato senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà
dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione. Come stabilito dal Consiglio di Stato (c.f.r.
sent. 14.10.2010 n. 7505 e sentenza 27.02.2019 n. 1368 VI sez. Consiglio di Stato) la disposizione in esame - che richiama ( in maniera, more solito, incongruente) in pratica l'istituto dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ (con deroga al principio dell'indennizzo,
di cui al successivo art. 936) - deve essere interpretata nel senso che l'accessione si verifica
"ipso iure", al termine del periodo di concessione e va applicata anche in caso di rinnovo della concessione stessa, implicando il rinnovo - a differenza della proroga - una nuova concessione in senso proprio, dopo l'estinzione della concessione precedente alla relativa scadenza, con automatica produzione degli effetti acquisitivi in questione (in riforma della sentenza del TAR. Toscana - Firenze, sez. III, n. 1160/2009).
In questo senso la procedura di incameramento, la cui mancanza viene contestata dalla parte attrice, assume una mera valenza ricognitiva, non costitutiva di quanto ex lege
già verificatosi.
In secondo luogo occorre verificherà al riscontro di quanto rinvenuto in occasione del sopralluogo in contraddittorio con il titolare, senza che sia possibile contestare i rilievi,
e le misurazioni. Peraltro, basti nello specifico riscontrare la individuazione di mq 727 di pertinenze già nei precedenti accessi, laddove il concessionario in alcuni casi ha oggettivamente ampliato le pertinenze, mentre in altri casi non ne ha rispettato la destinazione. È del tutto defatigatoria e scarsamente attendibile una contestazione tardiva pagina11 di 13 di una misurazione operata in ispezione effettuata in contraddittorio, ovvero quando si tratta di pagare. Non vi sono motivi o ragioni – in difetto di elementi concreti prodotti dall'onerata parte attrice – di disporre accertamenti tecnici sul punto.
In terzo luogo, occorre fare riferimento alla determinazione della sentenza del TAR
richiamata, che ha sconfessato nei termini, la contestazione relativa alla necessaria qualificazione dei parametri OMI del terziario in luogo del commerciale per le pertinenze che ne abbiano la natura e caratteristica.
Ovviamente, in questa situazione si viene a innestare la valutazione operata dal
Consiglio di Stato, in ordine alla classificazione dell'area, circostanza sopravvenuta,
emersa in questo giudizio come il classico coniglio che fuoriesce dal cappello a cilindro del
prestigiatore, in ausilio alle doglianze della parte attrice. Infatti con riferimento al criterio da utilizzarsi per il calcolo del canone relativo alle pertinenze, la fattispecie va esaminata alla luce del disposto dell'art. 1 comma 251 della Legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007),
la quale modificando il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ha stabilito i criteri per la determinazione dei canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità
turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, statuendo che
“per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento”. L'importo ottenuto
è moltiplicato per un coefficiente ed il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto come da normativa richiamata ( fino a 200 metri quadrati, 0 per cento;
oltre 200
metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20%; oltre 500 mq e fino a 1.000 metri quadrati,
40%; oltre 1.000 metri quadrati, 60%.
Nel caso in esame l'individuazione del carattere (commerciale o meno) delle pertinenze dovrà tener conto del riscontro operato in situ, ovvero in sede di sopralluogo,
pagina12 di 13 potendo esser la situazione completamente mutata da quel momento e non potendo, una trasformazione successiva, andare ad incidere su quanto riscontrato in sede di verifica.
Laddove nell'accertamento originato dal sopralluogo siano state rinvenuti locali adibiti ad attività commerciali e non al terziario (sala ristorante, bar, bazar, accessori diretti, cucina forno, servizi etc. etc. devono essere inquadrate nella categoria "commerciale" e non terziario.
La causa è quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'incombente istruttorio.
Le spese andranno al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, NON definitivamente pronunciando: nella causa di cui in epigrafe, tra ontro ed : CP_4 CP_1 Controparte_2
A) Rigetta le eccezioni di legittimità sollevate dalla difesa di parte attrice con riferimento alle richieste di pagamento dei canoni di cui all'oggetto per i profili contestati.
B) Evidenziata la sopravvenienza rappresentata dalla rideterminazione della valenza turistica dell'area e richiamati i parametri di determinazione dei canoni demaniali per gli anni in contestazione, rimette la causa sul ruolo istruttorio - con separata ordinanza - al fine di espletare la consulenza tecnica di ufficio nei termini di cui in parte motiva.
C) Le spese processuali al definitivo.
Roma li 09.12.2023 Il giudice Dr. Claudio Patruno
pagina13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
nella causa iscritta al n. di RG 12099/2021 tra:
in persona del l.r. rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
dall'avv. Stefano Zunarelli e da Vincenzo Cellamare giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Roma Piazza SS Apostoli 66 presso lo studio dei difensori.
ATTRICE
Contro
– in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avvocato Manuela Scerpa dell'avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso la relativa avvocatura sita in Roma Via del Tempio di Giove 7. CONVENUTA
Nonché
in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Controparte_2
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. CONVENUTA
Oggetto: disapplicazione atto amministrativo e condanna alla restituzione di somme.
Conclusioni come in atti. “Voglia il Tribunale adito, accertare incidentalmente
l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi da con i quali sono stati CP_1
determinati i canoni demaniali dovuti dall'istante, occorrendo previa loro
pagina1 di 13 disapplicazione ed accertare che la determinazione dei canoni relativi agli anni 2010 e
2020 per la concessione dev'esser effettuata applicando i valori OMI per il terziario. Per
l'effetto, condannare l' , ed il anche in solido tra Controparte_2 CP_3
loro, alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte
dall'istante in eccedenza. Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta del canone
demaniale per l'anno 2020 e per i precedenti anni 2010, 2019, in quanto basati su calcolo
errato e su errati presupposti di fatto e diritto, con annullamento delle richieste
medesime; ed in via principale dichiarare i principi di diritto su cui deve fondarsi il
calcolo per la determinazione del canone demaniale, e dichiarare che nella
determinazione l'autorità concedente non deve tener conto dei beni che sono oggetto
del diritto di superficie, di cui è titolare il concessionario, non trovando applicazione la
disciplina di cui all'articolo I comma 251 n. 2 riferito alle opere pertinenziali, in luogo di
quella di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, legge 296/2006. Per l'effetto condannare
[...]
ed il alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le CP_2 CP_3
somme indebitamente corrisposte dall'istante in eccesso a quanto dovuto. Accertare e
dichiarare l'illegittimità della richiesta del canone demaniale, per l'anno 2020 e per i
precedenti anni 2017 2019, in quanto basato su indennizzi per utilizzo difforme dalla
concessione, inesatti e su presupposti errati di fatto e di diritto, con annullamento delle
richieste medesime. Condannare e in solido tra CP_1 Controparte_2
loro alla restituzione in favore dell'attrice delle somme indebitamente corrisposte
dall'istante in eccedenza a quanto dovuto. Con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni per “Piaccia al Tribunale respingere tutte le domande CP_1
attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non comprovate per quanto esposto.
Con vittoria di spese”.
Conclusioni per “Voglia il Tribunale rigettare le avverse Controparte_2
domande, spese rifuse”.
pagina2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società – gestore di uno CP_4
stabilimento ad Ostia, denominato "Il NO (licenza n. 31/2009) giusta concessione oggetto di proroga automatica fino al 31 dicembre 2020 – chiedeva la disapplicazione degli atti amministrativi con i quali sono stati rideterminati i canoni concessori e preteso il pagamento lamentandone l'inesatto calcolo.
Rappresentava che al di là della scaturigine del rapporto con la pubblica amministrazione di cui dava conto, era stata soggetta ad ispezione demaniale in data
04.05.2016; nell'ambito dell'attività di vigilanza di competenza dell' ; Controparte_2
all'esito di queste verifiche e del riscontro delle dimensioni e caratteristiche delle strutture inamovibili insistenti nell'area veniva richiesto il pagamento della somma di € 59.832,60,
ma tale pretesa doveva considerarsi infondata per più di un motivo.
Intanto, l'applicazione dell'art. 1 della Legge 296/2006, aveva portato a considerare come demaniali le opere realizzate nell'area oggetto di concessione dal soggetto gestore lo stabilimento balneare. Queste, invece, non potevano esser oggetto di calcolo in quanto di proprietà del concessionario che le aveva realizzate in forza di un “diritto di superficie implicito”. Laddove, dunque, la concessione demaniale marittima stabilisca di concedere al
concessionario il diritto di occupare una area demaniale marittima allo scopo di mantenere anche
locali in muratura, viene ad essere costituito in capo al concessionario un diritto reale a immagine
del diritto di superficie ex art 952 c.c. ; siamo in presenza di un atto amministrativo che attribuisce
ad un soggetto il diritto di superficie su immobili da questi realizzati sulla superficie demaniale;
e i
suddetti beni sono in proprietà superficiaria del concessionario e non di proprietà demaniale;
e
pagina3 di 13 quindi ciò esclude si possa parlare di pertinenza demaniale marittima mancando i presupposti di cui
all'articolo 29 del Codice della Navigazione;
(c.f.r citazione).
Doveva inoltre considerarsi la violazione dei termini dell'articolo 49 del codice della
Navigazione, dal momento che l'amministrazione concedente aveva proceduto alla classificazione delle opere di pertinenza demaniale senza un verbale di incameramento.
In secondo luogo, lamentava inoltre come il canone fosse stato quantificato utilizzando i valori OMI del commerciale e non del terziario. Da ultimo lamentava l'applicazione di indennizzi per uso difforme della concessione in assenza dei presupposti di legge e di misurazione delle superfici.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto. Ha precisato che l'area era stata concessa alla , Parte_1
con licenza n. 48/2005, con durata sei anni, e con validità dal 01.01.2003 al 31.12.2008; che con licenza di rinnovo n. 31 del 2009 era stata data in concessione per il periodo dal
01.01.2009 al 31.12.2014; in quest'atto l'area di demanio marittimo e le opere ivi esistenti misuravano complessivamente di mq 8400, di cui € 6849,00 di area scoperta, mq 727 di pertinenze e mq. 724 occupati da impianti di facile rimozione.
Che nell'atto di impegno veniva specificato che tutte le opere di difficile rimozione,
comunque insistenti nell'area concessa divenivano di proprietà dello Stato (anche in ragione del disposto normativo di cui all'articolo 49 Nav.).
Che il concessionario, nell'ambito del rapporto per come costituito, si impegnava a provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione delle stesse;
che con DD del 24.03.2013 veniva prorogata la concessione demaniale in scadenza, al 31.12.2013, per l'attività di stabilimento balneare prendendo atto della proroga legislativa ai sensi dell'art. 34 duodecies DL 17.10.2012; che in data 4.5.2016
veniva effettuato un sopralluogo congiunto (Capitaneria, CP_1 CP_2
ed alla presenza del concessionario) e fatte le misurazioni e distinti i manufatti
[...]
inamovibili da quelli di facile rimozione, e quelli a destinazione commerciale veniva riscontrata una difformità rispetto alle dimensioni rilevate con precedente nota prot. del
24.4.2014. Ne era conseguito un provvedimento di addebito, facendo stato la Circolare
pagina4 di 13 120/2001 ai fini del computo della superficie da considerare, la quale stabilisce “… che alle
pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di
produzione beni e servizi, che in quanto tali dovrebbero configurarsi come beni strumentali
dell'attività concessoria, si applicano le misurazioni relative alle tipologie di aree occupate con
impianti di difficile rimozione; mentre le superfici pertinenziali deputate alla attività
commerciale erano state ascritte alla tipologia commerciale;
infatti il legislatore fa riferimento alle opere costituenti pertinenze demaniali marittime come qualificate all'articolo 29 del Codice della Navigazione che recita: “le costruzioni e le altre opere
appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono
considerate come pertinenze del demanio stesso” [c.c. 817, 818. 819].
Si è costituita l' che ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_2
Ha evidenziato che l'articolo 1 comma 251 della Legge 296/2006 era stato oggetto di diversi procedimenti nei quali si era tentato contestare la legittimità costituzionale ma era stato considerato legittimo nella sentenza 302/2010 della Corte Costituzionale. Nella successiva sentenza del Giudice delle Leggi, 29/2017 si era precisato che l'aumento dei canoni era da ritenersi compatibile con i principi costituzionale laddove applicato alle opere preesistenti all'instaurazione del rapporto concessorio e non a quelle che dovevano esser realizzate dal concessionario. Nella specie, le opere erano tutte preesistenti ed avevano potuto formare oggetto di acquisizione ex lege.
Non era fondata la contestazione di parte attrice: i presupposti di cui agli articoli 29
e 49 risultano sussistere per tutte le strutture di difficile rimozione, come riportate nella concessione 31//2009, la cui acquisizione era attestata dalla indicazione di presenza di mq
727 occupati con pertinenze demaniali.
Incontestato era anche il riconoscimento della proprietà dello stato di tutte le opere per indicazione esplicita del concessionario nel tutolo, e nell'atto di impegno allegato.
L'entità delle pertinenze indicate negli atti di concessione risultava coerente e compatibile con le superfici prese in considerazione negli atti di determinazione del canone (327,60 mq commerciali a fronte di 727 mq totali). L'attrice riteneva poter contestare, ora per allora, la qualifica di pertinenze dei manufatti utilizzati, in considerazione del fatto che la pagina5 di 13 concessione, sempre rinnovata, ostasse all'acquisto della natura pertinenziale delle opere di difficile rimozione. Ma la considerazione era scorretta per le ristrutturazioni come anche nella fattispecie. In secondo luogo, doveva considerarsi che la presente concessione non era dotata di apposita clausola di rinnovo automatico espressa, e proveniva da una preesistente concessione degli anni '90 ( le cui opere erano state realizzate in quanto pertinenze), cui aveva fatto seguito il rinnovo del 2009. Quindi le pertinenze -- per complessivi mq 727 -- erano già esistenti alla data del gennaio 2002, in quanto riportate nella concessione 29/2004.
La sostanza delle considerazioni svolte dalla parte attrice si basava sul fatto
(asseritamente non veritiero) che il manufatto (la cui natura di pertinenza demaniale determina il contestato incremento del canone) non fosse stato incamerato dal demanio marittimo. Invece, nella fattispecie, il sovrapporsi di licenze di concessione rilasciate ora per allora, aveva generato una apparenza di regolarità dell'utilizzazione laddove si era verificata una scadenza del titolo con ogni effetto anche in relazione all'incameramento,
sia disposto formalmente, che – come nella fattispecie – ope legis.
Appariva incontrovertibile nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto, la natura di pertinenze demaniali marittime delle opere di difficile rimozione insistenti sull'area demaniale marittima, le cui eventuali variazioni (fatto salvo il riscontro di eventuali ampliamenti) avevano riguardato di massima, variazioni nelle destinazioni, o in sistemazioni dell'esistente, o il transito da una categoria (non commerciale) ad altra
(commerciale).
L'asserita inapplicabilità dell'articolo 49 c.n. per via di reiterati rinnovi era inconferente, perché oggetto di concessione da tempo immemore.
Anche la configurazione di un diritto di superficie implicito, figura di dubbia collocazione dogmatica, non avrebbe mutato in termini della questione.
Quindi, mentre nulla occorreva dire in relazione alle opere già pertinenze ai sensi del citato articolo 29, ( per 727 mq) per le restanti, ai fini di stabilire la proprietà statale (beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo in concessione) era necessario, ai sensi dell'art. 49 del codice della navigazione, considerare due aspetti: 1) la pagina6 di 13 scadenza della concessione;
2) la successiva permanenza delle opere in quanto l'autorità
concedente non ne aveva disposto la demolizione. Pertanto, anche in presenza di successivi rinnovi dell'atto di concessione, ciò che rilevava era la scadenza del titolo originario e la circostanza che l'opera inamovibile non fosse stata demolita.
Andava, infatti, considerato come il rinnovo automatico non potesse esser considerato alla stregua di una proroga contrattuale, ovvero interpretato in modo da ricomprendervi effetti sovrapponibili a quelli di una figura giuridica che ha una sua autonomia paradigmatica: la proroga determina il prolungamento – senza soluzione di continuità – della durata della concessione in essere, mentre il rinnovo integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce integralmente al precedente atto concessorio oramai scaduto.
Nel rinnovo, benché automatico, c'è sempre una sequenza di negozi giuridici distinti, con un loro un inizio ed una loro fine, anche se empiricamente contigui;
l'automatismo serve solo a sottrarre alla PA la discrezionalità canonica sottesa alle concessioni, che sono – di norma – tra tutti gli atti autoritativi l'espressione più compiuta di provvedimento, (cfr. tra le tante CONSIGLIO DI STATO 27.02.2019 n. 1368).
Anche in ordine alla contestazione dei valori OMI relativi alle attività commerciali in luogo di quelle del terziario, le considerazioni svolte dall'attrice non apparivano concludenti. Il richiamo all'ATECO 2007 non teneva conto che - oltre alla gestione dello stabilimento balneare - nell'area erano esercitate le lucrose attività di bar e ristorante, ed altre attività commerciali (regolamentate dalla Legge 1991 n. 287. Andava considerato che il rapporto tra oggetto della concessione ed attività commerciali andasse qualificato in termini di accessorietà e necessarietà: le concessioni con strutture non destinate ad attività
commerciali sono solamente quelle in cui le attività strumentali hanno carattere ausiliario rispetto a quella esercitata (cabine, spogliatoi, depositi attrezzi balneari e locali tecnici).
In considerazione della giurisprudenza ordinaria come amministrativa appariva fuori di luogo continuare a parlare di applicazione dei criteri OMI terziario e non commerciale dovendosi, oltre a quanto evidenziato, tenersi conto della distinzione operata dall'articolo 27 comma 1 Lett. a del D.lgs. 114/1998.
pagina7 di 13 Con provvedimento 2007/7162/DAO del 21.02.2007, aveva Controparte_2
diramato alle Filiali della le proprie linee guida per l'interpretazione delle CP_2
disposizioni scaturite dalla L 296/2006, stabilendo che, ai fini del calcolo del canone demaniale marittimo, nella nuova elaborazione commisurata al valore di mercato il canone si applica alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa comprensive di strutture permanenti costituenti pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario, direzionali e di produzione beni e servizi.
In relazione al carattere commerciale delle attività che si svolgono all'interno di uno
Stabilimento Balneare, si precisa qualificarsi “imprenditore commerciale” un qualsiasi imprenditore che eserciti una delle attività elencate nell'art. 2195 del c.c.; dallo status di imprenditore commerciale derivava, fra gli altri, l'obbligo di iscriversi nel Registro delle
Imprese, cui, non a caso, i Concessionari degli Stabilimenti Balneari risultano iscritti.
La Legge Quadro sul Turismo (Legge n. 135 del 29.03.2001 recante la “Riforma della legislazione nazionale del turismo”), all'art. 7, comma 1, ha esplicitamente incluso gli
Stabilimenti Balneari tra le imprese turistiche;
ai sensi di tale norma, infatti, sono da considerarsi tali “quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti
balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi
turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Richiamava la necessità di applicare in ogni caso i valori OMI commerciale e non terziario sulla base e nei termini della giurisprudenza costante, del Consiglio di Stato e del Tribunale di Roma.
Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito di memorie di precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, la causa andava per la decisione e veniva trattenuta a sentenza.
Va però precisato che in sede di memoria finale, la difesa di parte attrice evidenziava come fosse stata pubblicata in data 23.04.2024 la sentenza emessa da TAR
Lazio nella causa Lido Alma/Roma Capitale, che aveva annullato gli ordini di introito,
relativi agli anni 2016-2020, con il conseguente riverbero della pronuncia sulla presente controversia.
pagina8 di 13 Disposto il contraddittorio sulla sopravvenienza, la causa veniva nuovamente trattenuta a sentenza senza concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto della sopravvenienza rappresentata dalla sentenza del Tar
Lazio, richiamata in istanza, che ha determinato una rimodulazione delle questioni incidenti sulla pretesa della amministrazione.
Ed in effetti, nella sentenza viene dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione del 2015 della valenza turistica attribuito al litorale di Ostia. Il giudice ammnistrativo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha fatto pedissequa applicazione di altra pronuncia del giudice del gravame che aveva determinato come l'istruttoria svolta per la determinazione dell'indicata valenza, non fosse stata adeguatamente istruita con ogni conseguenza, obbligando pertanto l'ente territoriale alla rideterminazione dei canoni depurati dal coefficiente maggiorato per la Parte_3
A e riducendoli in relazione ai valori della di e che ragioni di
[...] Parte_3 Pt_4
logica determinassero quindi l'applicazione della pronuncia anche a tutte le imprese turistiche insistenti nell'area.
La stessa pronuncia, che incide nel rapporto intercorso tra l'esercente e l'amministrazione sulla base del parametro considerato inidoneo (di cui non ci si può
esimere dall'osservare il carattere puramente formale, disconnesso con ogni evidenza fattuale nell'area di cui in oggetto) non può esimere, tuttavia, dall'evidenziare che le argomentazioni sollevate in sede ordinaria dalla società, trascendenti la sopravvenienza,
non sono fondate.
Quanto alla costituzione di un diritto di superficie “implicito”, non sarebbe neanche il caso di richiamare il concetto di tipicità dei diritti reali;
né precisare che il diritto di superficie è il diritto di costruire su un suolo che è proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato. Questo diritto reale di godimento rimane comunque parziario e differente dal diritto di proprietà, ma come diritto reale si costituisce mediante contratto, testamento,
pagina9 di 13 usucapione, e quindi in modalità, che a tacer dell'altro, non appaiono configurabili nel caso di specie.
Ed in effetti, la principale delle questioni sollevate dall'attrice, come evidenziato, si fonda sulla considerazione che i beni individuati nel sopralluogo da e da CP_1
essa considerati – pertinenze demaniali marittime – tali non sarebbero, non essendosi determinato (su questi beni) il passaggio in proprietà del demanio (condizione per la loro qualificazione) in ragione del difetto della procedura di incameramento, ed in virtù del rinnovo automatico della concessione di cui sarebbe titolare l'istante: questo fatto, nella tesi di parte attrice, avrebbe impedito il maturarsi dell'effetto devolutivo al patrimonio statale tipico del fine rapporto ex art 49 del Codice della Navigazione.
La tesi è del tutto infondata.
Incide nella specifica fattispecie, il fatto che ci sia stato un rinnovo della concessione, non una proroga della stessa. La licenza di rinnovo del 2009 aveva ad oggetto il “mantenimento” (e non la realizzazione) dello stabilimento esistente: quindi l'attuale concessionario subentrava in un rapporto nel quale era prescritto il mantenimento dell'esistente. Risulta documentalmente in sede di sottoscrizione, che il concessionario ha in effetti accettato e riconosciuto senza riserve, che ….” tutte le opere di difficile rimozione
comunque insistenti nell'area concessa sono di proprietà dello Stato e, pertanto, si impegnava a
provvedere a sua cura e spese, per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere stesse, ad osservarne le prescrizioni impegnandosi, a
corrispondere ogni somma relativa a canoni concessori annuali e conguagli ancora dovuti.
Quindi, al momento del subingresso, le opere di difficile rimozione, appartenevano già allo stato, per come dichiarato e riconosciuto dalla parte subentrante, anche se la loro individuazione veniva fatta per relationem, in ragione delle loro caratteristiche oggettive (di difficile rimozione).
In secondo luogo, oltre a quanto previsto, che porta già in premessa al superamento della contestazione astratta, si aggiunga il fatto che -- per giurisprudenza costante anche amministrativa (cui questo giudice si adegua, non avendo titolo, volontà e potere di discostarsi) -- ad ogni rinnovo, anche se automatico, corrisponde un rapporto negoziale pagina10 di 13 nuovo e distinto dal precedente ( anche se temporalmente consequenziale) ma con una sua durata, racchiusa tra una data di inizio ed una scadenza ultima.
Non siamo nelle ipotesi nelle quali sia stata prevista la proroga automatica. Il
rinnovo della concessione, automatico o meno, integra infatti gli estremi di un diverso rapporto concessorio, che si sostituisce al precedente ormai scaduto. Essendo questa la fattispecie, tale evidenza determina l'applicazione dell'articolo 49 del Codice della
Navigazione. L'articolo 49 del Codice della Navigazione si occupa della devoluzione delle opere non amovibili: il comma 1 del disposto, stabilisce che – salvo sia diversamente stabilito
nell'atto di concessione – quando venga a cessare la stessa, le opere non amovibili, costruite sulla
zona demaniale restano acquisite allo stato senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà
dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione. Come stabilito dal Consiglio di Stato (c.f.r.
sent. 14.10.2010 n. 7505 e sentenza 27.02.2019 n. 1368 VI sez. Consiglio di Stato) la disposizione in esame - che richiama ( in maniera, more solito, incongruente) in pratica l'istituto dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ (con deroga al principio dell'indennizzo,
di cui al successivo art. 936) - deve essere interpretata nel senso che l'accessione si verifica
"ipso iure", al termine del periodo di concessione e va applicata anche in caso di rinnovo della concessione stessa, implicando il rinnovo - a differenza della proroga - una nuova concessione in senso proprio, dopo l'estinzione della concessione precedente alla relativa scadenza, con automatica produzione degli effetti acquisitivi in questione (in riforma della sentenza del TAR. Toscana - Firenze, sez. III, n. 1160/2009).
In questo senso la procedura di incameramento, la cui mancanza viene contestata dalla parte attrice, assume una mera valenza ricognitiva, non costitutiva di quanto ex lege
già verificatosi.
In secondo luogo occorre verificherà al riscontro di quanto rinvenuto in occasione del sopralluogo in contraddittorio con il titolare, senza che sia possibile contestare i rilievi,
e le misurazioni. Peraltro, basti nello specifico riscontrare la individuazione di mq 727 di pertinenze già nei precedenti accessi, laddove il concessionario in alcuni casi ha oggettivamente ampliato le pertinenze, mentre in altri casi non ne ha rispettato la destinazione. È del tutto defatigatoria e scarsamente attendibile una contestazione tardiva pagina11 di 13 di una misurazione operata in ispezione effettuata in contraddittorio, ovvero quando si tratta di pagare. Non vi sono motivi o ragioni – in difetto di elementi concreti prodotti dall'onerata parte attrice – di disporre accertamenti tecnici sul punto.
In terzo luogo, occorre fare riferimento alla determinazione della sentenza del TAR
richiamata, che ha sconfessato nei termini, la contestazione relativa alla necessaria qualificazione dei parametri OMI del terziario in luogo del commerciale per le pertinenze che ne abbiano la natura e caratteristica.
Ovviamente, in questa situazione si viene a innestare la valutazione operata dal
Consiglio di Stato, in ordine alla classificazione dell'area, circostanza sopravvenuta,
emersa in questo giudizio come il classico coniglio che fuoriesce dal cappello a cilindro del
prestigiatore, in ausilio alle doglianze della parte attrice. Infatti con riferimento al criterio da utilizzarsi per il calcolo del canone relativo alle pertinenze, la fattispecie va esaminata alla luce del disposto dell'art. 1 comma 251 della Legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007),
la quale modificando il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ha stabilito i criteri per la determinazione dei canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità
turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, statuendo che
“per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento”. L'importo ottenuto
è moltiplicato per un coefficiente ed il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto come da normativa richiamata ( fino a 200 metri quadrati, 0 per cento;
oltre 200
metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20%; oltre 500 mq e fino a 1.000 metri quadrati,
40%; oltre 1.000 metri quadrati, 60%.
Nel caso in esame l'individuazione del carattere (commerciale o meno) delle pertinenze dovrà tener conto del riscontro operato in situ, ovvero in sede di sopralluogo,
pagina12 di 13 potendo esser la situazione completamente mutata da quel momento e non potendo, una trasformazione successiva, andare ad incidere su quanto riscontrato in sede di verifica.
Laddove nell'accertamento originato dal sopralluogo siano state rinvenuti locali adibiti ad attività commerciali e non al terziario (sala ristorante, bar, bazar, accessori diretti, cucina forno, servizi etc. etc. devono essere inquadrate nella categoria "commerciale" e non terziario.
La causa è quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'incombente istruttorio.
Le spese andranno al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, NON definitivamente pronunciando: nella causa di cui in epigrafe, tra ontro ed : CP_4 CP_1 Controparte_2
A) Rigetta le eccezioni di legittimità sollevate dalla difesa di parte attrice con riferimento alle richieste di pagamento dei canoni di cui all'oggetto per i profili contestati.
B) Evidenziata la sopravvenienza rappresentata dalla rideterminazione della valenza turistica dell'area e richiamati i parametri di determinazione dei canoni demaniali per gli anni in contestazione, rimette la causa sul ruolo istruttorio - con separata ordinanza - al fine di espletare la consulenza tecnica di ufficio nei termini di cui in parte motiva.
C) Le spese processuali al definitivo.
Roma li 09.12.2023 Il giudice Dr. Claudio Patruno
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