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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/04/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.840/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 CodiceFiscale_1
speciale alle liti, dall'Avv. Dino Latini;
appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore di Controparte_1 C.F._2
sostegno, quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv.
Sanzio Petras;
appellata avente ad oggetto: ripetizione di indebito oggettivo in tema di contratto di conto corrente;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, rigettata ogni contraria e diversa domanda, deduzione ed eccezione: nel merito e in riforma della predetta sentenza, rigettare le domande tutte formulate in primo grado dalla signora nei confronti del signor Controparte_1
e più precisamente: - accertato che le somme versate e depositate nel conto Parte_1
1 corrente n.1000/3507 in essere presso la , filiale Organizzazione_1
di Faenza, intestato alle parti, con saldo di euro 199.000,00 al 28 settembre 2016 erano nella contitolarità pro-indiviso dei signori e rigettare la domanda Parte_1 Controparte_1
principale avversaria di condanna alla restituzione della somma di euro 175.575,68 in quanto infondata in fatto e in diritto;
- accertato che il signor ha impiegato la somma Pt_1
depositata sul conto corrente di cui sopra con il consenso della signora per l'acquisto CP_1
(poi venuto meno) dell'immobile sito a Loreto, via Alfieri, n.11/d (e, più precisamente: euro
30.000,00 quale caparra confirmatoria versata contestualmente al preliminare sottoscritto e euro 160.000,00 quale garanzia per l'ottenimento del mutuo presso e - Organizzazione_2
accertato che delle somme del conto di cui è causa sono contitolari per ½ ciascuna le due parti, signori e pari a euro 99.500,00 ciascuna;
dichiarare Parte_1 Controparte_1
che gli stessi sono proprietari ciascuno di euro 79.520,05, pari alla metà dell'importo (di euro
159.040,10) sottoposto a sequestro conservativo di cui al procedimento cautelare n.8389/16
R.G. del Tribunale di Ancona in quanto somme di cui al conto corrente cointestato di cui sopra;
o, in subordine, dichiarare che la signora è proprietaria di euro 99.500,00 (pari alla CP_1
metà di euro 199.000,00 di cui sopra) e dichiarare che la restante somma sottoposta a sequestro conservativo è di proprietà del signor , od ancora delle diverse somme che Pt_1
dovessero risultare accertate e di giustizia, per ½ a ciascuna parte;
- condannare la signora alla rifusione di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e di CP_1
quelle del procedimento cautelare n.8389/16 e, se del caso, condannare la signora CP_1
alla restituzione di quanto dovesse essere versato o incassato dalla stessa anche in via coattiva in forza della impugnata sentenza di primo grado, maggiorato di interessi dall'esborso fino alla data della predetta restituzione”; appellata: “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, in via preliminare: dichiarare ai sensi dell'art. 342 cpc l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. ; nel merito: Parte_1
respingere l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto e Parte_1
per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 564 del 29 aprile 2020 emessa dal
Tribunale di Ancona in persona del GOT Dott. Claudio Cicconi. Con vittoria delle spese del presente grado”;
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. I primi tre motivi censurano la sentenza impugnata laddove, muovendo dal presupposto dell'avvenuto superamento della presunzione semplice di cui all'ultimo comma dell'art. 1298
c.c., ha affermato l'insussistenza di ogni legittima pretesa di sulla somma di Parte_1
euro 160.000,00 prelevata dal conto corrente cointestato n.1000/3507 nel corso del terzo trimestre del 2016, accogliendo così (in parte) la prospettazione resa dalla cointestataria e posta alla base della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo. Controparte_1
Invero, la difesa appellante lamenta che la decisione di primo grado discende da un errato scrutinio critico degli elementi probatori, così come evidenziato tramite deduzioni difensive correlate sebbene frammentate in tre motivi, e che, con più precisione, il Tribunale di Ancona non ha considerato la dimensione temporale della vicenda, ossia il lasso di tempo trascorso tra la data di esecuzione delle rimesse relative alle somme di pertinenza esclusiva di CP_1
e la data di esecuzione del prelievo eseguito dal solo .
[...] Parte_1
I tre motivi, che si risolvono nella prospettazione della medesima questione da diversi angoli di prospettiva e che dunque appaiono suscettibili di delibazione congiunta, sono fondati nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Come noto, “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote
3 uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (così, tra tante, Sentenza della Corte di
Cassazione n.77 del 04/01/2018)”.
La declinazione di tale consolidato principio al caso di specie comporta, da una parte, che grava in capo a , che agisce per la ripetizione, l'onere della prova della pertinenza Controparte_1
esclusiva dell'intero importo prelevato da (pressochè pari alla totalità del Parte_1
saldo del conto corrente), e ciò al fine di superare la presunzione semplice di uguaglianza delle quote;
dall'altra, che, qualora l'attrice non abbia a soddisfare il proprio onere probatorio,
[...]
, onde sottrarsi alla restituzione della metà, è tenuto a dimostrare, a sua volta, la Parte_1
spettanza esclusiva dell'intero.
Diversamente da quanto osservato dal Tribunale di Ancona, le parti non hanno soddisfatto il proprio onere probatorio.
indugia sulla circostanza, essa sì adeguatamente dimostrata, che le rimesse per Controparte_1
l'importo complessivo di euro 197.734,26, effettuate al termine del terzo trimestre del 2013, costituiscono la quota parte del prezzo alla medesima corrisposto, quale comproprietaria venditrice, di un appartamento sito in provincia di Napoli ed alienato a terzi.
Essa, tuttavia, ha omesso di lumeggiare adeguatamente le successive movimentazioni del conto che si sono succedute nel triennio successivo, ovvero sino al prelievo delle somma di euro
199.000,00 da parte del figlio, tanto più che gli estratti conto (quelli tempestivamente prodotti nel corso del pregresso grado che, peraltro, non appaiono ricostruire la serie integrale delle movimentazioni dal 31.3.2013 al 30.9.2016 ) confermato che, in tale lasso di tempo, il cointestatario ebbe ad eseguire plurime rimesse relative all'accredito del proprio stipendio, dell'indennità di disoccupazione nonché di vincite, anche consistenti, di scommesse sportive.
4 Nel periodo in esame emerge, altresì, il compimento di plurimi prelievi per il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dei cointestatari, all'epoca conviventi, che, all'evidenza, ebbero ad erodere il saldo attivo sussistente al 31.3.2013.
Al riguardo, si richiama l'attenzione, ad esempio, sul saldo del conto corrente al 3.6.2013, che riferisce l'eccedenza degli addebiti sugli accrediti per un importo complessivo di euro 1.899,79, sul saldo del conto corrente al 30.9.2013, che riferisce il sopravanzo degli addebiti sugli accrediti per un importo complessivo di euro 9.438,11.
Tale circostanza si rivela coerente con il fatto, del pari evidente, che ha Controparte_1
sostanzialmente assentito a che la somma complessiva, derivante dalla quota del prezzo della vendita dell'immobile, rimanesse giacente sul conto corrente e fosse utilizzata, come in parte avvenuto, per le esigenze di mantenimento dei due cointestatari, appunto anche conviventi.
Ad avviso del Collegio, il dato temporale, non adeguatamente valorizzato dal Tribunale di
Ancona, depone anch'esso in senso contrario al superamento della presunzione di cui all'ultimo comma dell'art. 1298 c.c., come, del pari, la condotta di inerzia di , Controparte_1
all'epoca ancora capace, che, se avesse effettivamente voluto sottrarre la somma alle esigenze di mantenimento (anche future) sue e del figlio, avrebbe verosimilmente adottato specifiche iniziative nel corso del triennio.
Ciò non avvenuto, a conferma, ad avviso del Collegio, del comune proposito dei contestatari di mettere a disposizione di entrambi ogni rimessa effettuata in conto corrente, come di fatto avvenuto fino al prelievo effettuato da ed oggetto della pretesa restitutoria Parte_1
formulata da . Controparte_1
Vi è, pertanto, che quest'ultima non ha soddisfatto l'onere della prova su essa incombente e necessario onde conseguire il superamento della presunzione semplice di cui all'ultimo comma dell'art. 1298 c.c.
Del pari, ha soddisfatto il proprio onere probatorio e, anzi, le CP_2 Parte_1
deduzioni difensive da esso sviluppate, di seguito vagliate e sostanzialmente relative alla sussistenza di una donazione indiretta, sottintendono e si risolvono nell'assunto dell'originaria spettanza ad entrambi i cointestatari della complessiva somma di euro 199.000,00, poi prelevata da e trasferita su un conto corrente intestato solo a quest'ultimo. Parte_1
5 Pertanto, la dinamica del riparto dell'onere probatorio e lo scrutinio critico del materiale istruttorio conducono al seguente convincimento: e devono Parte_1 Controparte_1
essere considerati contitolari, in parte uguali, dell'importo del conto corrente prelevato, in più riprese, dal nel terzo trimestre del 2016. Parte_1
II. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione incentrata sull'asserito consenso di al prelievo dell'importo complessivo di euro Controparte_1
199.000,00 del conto corrente cointestato ed alla susseguente destinazione della somma di euro
30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, relativa all'acquisto di un appartamento, e della restante somma di euro 160.000,00 quale “garanzia per l'ottenimento di un mutuo (così come si legge nella comparsa di costituzione in primo grado)”.
In particolare, la difesa appellante lamenta che il primo giudice ha compiuto errato scrutinio critico delle prove orali.
Il motivo è infondato.
L'eccezione, così come formulata nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 166 e
167 c.p.c. (e, dunque, al netto di tardive ed inammissibili modificazioni), si risolve nella prospettazione della sussistenza di una donazione indiretta, posta in essere da Controparte_1
in favore di . Parte_1
Come noto, “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9379 del
21/05/2020)”.
Declinando tale considerazione al caso di specie, va rilevato che le prove ammesse (in sede di precisazione delle conclusioni la difesa di non ha reiterato alcuna istanza Parte_1
istruttoria) non sostengono l'assunto in cui si sostanzia l'eccezione e, nello specifico, la circostanza secondo cui la somma di euro 160.000,00 sarebbe stata destinata alla “garanzia” di un mutuo risulta sprovvista di ogni conferma probatoria, e ciò al di là delle genericità di tale deduzione difensiva e della sua dissonanza rispetto alla comune esperienza (che, come noto,
6 riferisce che l'obbligazione restitutoria che sorge all'esito della stipulazione di un mutuo, le cui somme sono impiegate per l'acquisto di un bene immobile, è garantita tramite iscrizione ipotecaria e tramite il rilascio di fideiussioni).
Peraltro, anche il teste compagna di , sentita Testimone_1 Parte_1
all'udienza del 20.9.2018, lungi dal fare un qualche accenno alla necessità di “garantire” il mutuo, ha dichiarato che la somma di euro 190.000,00 era destinata ad essere impiegata come parte del prezzo di acquisto dell'immobile.
Altresì, all'esame delle risultanze istruttorie emerge unicamente che ebbe a Parte_1
trasferire l'intera somma giacente sul conto corrente cointestato su un altro conto corrente al medesimo intestato.
Come correttamente osservato dal primo giudice, tale operazione risulta dissonante con il proposito, attribuito a di impiegare l'intera somma per l'acquisto Controparte_1
dell'immobile poiché, in una simile ipotesi, non vi sarebbe stata necessità alcuna di procedere al trasferimento dal conto corrente cointestato a quello intestato al solo ma, Parte_1
diversamente, operando dal conto cointestato, le parti avrebbero potuto porre direttamente la somma nella disponibilità del promissario venditore.
Tali considerazioni non appaiono incrinate dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi
[...]
e , quest'ultimo sentito all'udienza del 25.10.2018. Testimone_1 Testimone_2
In particolare, le dichiarazioni di laddove si risolvono Tes_1 Testimone_1
nell'affermazione di fatti di favore per , veicolando inadeguato coefficiente di Parte_1
persuasività in ragione della contiguità sentimentale, culminata nella procreazione di una bambina, che intercorre tra la teste e la parte.
Le dichiarazioni rese da , oltre ad essere connotate da genericità (il teste riferisce Testimone_2
di non ricordare con precisione le circostanze), sottintendono uno scenario che, ad avviso del
Collegio, non è adeguatamente verosimile, ossia che e Parte_1 Controparte_1
abbiano, senza apparente motivo, disquisito di fatti privati alla presenza di un terzo.
Peraltro, giova nuovamente osservare che la circostanza dell'assenso di risulta Controparte_1
dissonante con il fatto che la somma non sia stata posta direttamente nella disponibilità del venditore ma sia stata trasferita nel conto corrente di , passaggio appunto Parte_1
7 superfluo qualora la cointestataria avesse voluto operare una donazione indiretta nei confronti del figlio.
Vi è, pertanto, che non ha soddisfatto il proprio onere probatorio circa la Parte_1
sussistenza dei fatti posti a base dell'eccezione formulata.
III. Alla luce di quanto osservato, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e, dunque, deve essere condannato alla restituzione della minore somma di euro Parte_1
99.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, così come statuito dal Tribunale di
Ancona in carenza di impugnazione sul punto.
IV. La regolazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza, valutata in considerazione dell'esito ultimo del giudizio, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione totale o parziale.
Nonostante la limitata fondatezza dei primi tre motivi di impugnazione, la pretesa restitutoria formulata da si rivela ancora suscettibile di accoglimento, sebbene per un Controparte_1
importo inferiore rispetto a quanto disposto dal Tribunale di Ancona.
Vi è, pertanto, che è soccombente e la limitazione dell'entità Parte_1
dell'obbligazione restitutoria potrebbe rilevare unicamente al solo fine dell'individuazione dello scaglione di riferimento in ragione del quale compiere la liquidazione, in attuazione del principio del decisum.
Nel caso di specie, tuttavia, la riduzione non comporta il passaggio ad uno scaglione inferiore, ciò che solleva dal rivisitare la liquidazione delle spese compiuta nel primo grado.
Nel presente grado la difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
8 - in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna all'immediata restituzione, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_1
99.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
Ancona, 10.4.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.840/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 CodiceFiscale_1
speciale alle liti, dall'Avv. Dino Latini;
appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore di Controparte_1 C.F._2
sostegno, quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv.
Sanzio Petras;
appellata avente ad oggetto: ripetizione di indebito oggettivo in tema di contratto di conto corrente;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, rigettata ogni contraria e diversa domanda, deduzione ed eccezione: nel merito e in riforma della predetta sentenza, rigettare le domande tutte formulate in primo grado dalla signora nei confronti del signor Controparte_1
e più precisamente: - accertato che le somme versate e depositate nel conto Parte_1
1 corrente n.1000/3507 in essere presso la , filiale Organizzazione_1
di Faenza, intestato alle parti, con saldo di euro 199.000,00 al 28 settembre 2016 erano nella contitolarità pro-indiviso dei signori e rigettare la domanda Parte_1 Controparte_1
principale avversaria di condanna alla restituzione della somma di euro 175.575,68 in quanto infondata in fatto e in diritto;
- accertato che il signor ha impiegato la somma Pt_1
depositata sul conto corrente di cui sopra con il consenso della signora per l'acquisto CP_1
(poi venuto meno) dell'immobile sito a Loreto, via Alfieri, n.11/d (e, più precisamente: euro
30.000,00 quale caparra confirmatoria versata contestualmente al preliminare sottoscritto e euro 160.000,00 quale garanzia per l'ottenimento del mutuo presso e - Organizzazione_2
accertato che delle somme del conto di cui è causa sono contitolari per ½ ciascuna le due parti, signori e pari a euro 99.500,00 ciascuna;
dichiarare Parte_1 Controparte_1
che gli stessi sono proprietari ciascuno di euro 79.520,05, pari alla metà dell'importo (di euro
159.040,10) sottoposto a sequestro conservativo di cui al procedimento cautelare n.8389/16
R.G. del Tribunale di Ancona in quanto somme di cui al conto corrente cointestato di cui sopra;
o, in subordine, dichiarare che la signora è proprietaria di euro 99.500,00 (pari alla CP_1
metà di euro 199.000,00 di cui sopra) e dichiarare che la restante somma sottoposta a sequestro conservativo è di proprietà del signor , od ancora delle diverse somme che Pt_1
dovessero risultare accertate e di giustizia, per ½ a ciascuna parte;
- condannare la signora alla rifusione di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e di CP_1
quelle del procedimento cautelare n.8389/16 e, se del caso, condannare la signora CP_1
alla restituzione di quanto dovesse essere versato o incassato dalla stessa anche in via coattiva in forza della impugnata sentenza di primo grado, maggiorato di interessi dall'esborso fino alla data della predetta restituzione”; appellata: “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, in via preliminare: dichiarare ai sensi dell'art. 342 cpc l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. ; nel merito: Parte_1
respingere l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto e Parte_1
per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 564 del 29 aprile 2020 emessa dal
Tribunale di Ancona in persona del GOT Dott. Claudio Cicconi. Con vittoria delle spese del presente grado”;
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. I primi tre motivi censurano la sentenza impugnata laddove, muovendo dal presupposto dell'avvenuto superamento della presunzione semplice di cui all'ultimo comma dell'art. 1298
c.c., ha affermato l'insussistenza di ogni legittima pretesa di sulla somma di Parte_1
euro 160.000,00 prelevata dal conto corrente cointestato n.1000/3507 nel corso del terzo trimestre del 2016, accogliendo così (in parte) la prospettazione resa dalla cointestataria e posta alla base della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo. Controparte_1
Invero, la difesa appellante lamenta che la decisione di primo grado discende da un errato scrutinio critico degli elementi probatori, così come evidenziato tramite deduzioni difensive correlate sebbene frammentate in tre motivi, e che, con più precisione, il Tribunale di Ancona non ha considerato la dimensione temporale della vicenda, ossia il lasso di tempo trascorso tra la data di esecuzione delle rimesse relative alle somme di pertinenza esclusiva di CP_1
e la data di esecuzione del prelievo eseguito dal solo .
[...] Parte_1
I tre motivi, che si risolvono nella prospettazione della medesima questione da diversi angoli di prospettiva e che dunque appaiono suscettibili di delibazione congiunta, sono fondati nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Come noto, “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote
3 uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (così, tra tante, Sentenza della Corte di
Cassazione n.77 del 04/01/2018)”.
La declinazione di tale consolidato principio al caso di specie comporta, da una parte, che grava in capo a , che agisce per la ripetizione, l'onere della prova della pertinenza Controparte_1
esclusiva dell'intero importo prelevato da (pressochè pari alla totalità del Parte_1
saldo del conto corrente), e ciò al fine di superare la presunzione semplice di uguaglianza delle quote;
dall'altra, che, qualora l'attrice non abbia a soddisfare il proprio onere probatorio,
[...]
, onde sottrarsi alla restituzione della metà, è tenuto a dimostrare, a sua volta, la Parte_1
spettanza esclusiva dell'intero.
Diversamente da quanto osservato dal Tribunale di Ancona, le parti non hanno soddisfatto il proprio onere probatorio.
indugia sulla circostanza, essa sì adeguatamente dimostrata, che le rimesse per Controparte_1
l'importo complessivo di euro 197.734,26, effettuate al termine del terzo trimestre del 2013, costituiscono la quota parte del prezzo alla medesima corrisposto, quale comproprietaria venditrice, di un appartamento sito in provincia di Napoli ed alienato a terzi.
Essa, tuttavia, ha omesso di lumeggiare adeguatamente le successive movimentazioni del conto che si sono succedute nel triennio successivo, ovvero sino al prelievo delle somma di euro
199.000,00 da parte del figlio, tanto più che gli estratti conto (quelli tempestivamente prodotti nel corso del pregresso grado che, peraltro, non appaiono ricostruire la serie integrale delle movimentazioni dal 31.3.2013 al 30.9.2016 ) confermato che, in tale lasso di tempo, il cointestatario ebbe ad eseguire plurime rimesse relative all'accredito del proprio stipendio, dell'indennità di disoccupazione nonché di vincite, anche consistenti, di scommesse sportive.
4 Nel periodo in esame emerge, altresì, il compimento di plurimi prelievi per il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dei cointestatari, all'epoca conviventi, che, all'evidenza, ebbero ad erodere il saldo attivo sussistente al 31.3.2013.
Al riguardo, si richiama l'attenzione, ad esempio, sul saldo del conto corrente al 3.6.2013, che riferisce l'eccedenza degli addebiti sugli accrediti per un importo complessivo di euro 1.899,79, sul saldo del conto corrente al 30.9.2013, che riferisce il sopravanzo degli addebiti sugli accrediti per un importo complessivo di euro 9.438,11.
Tale circostanza si rivela coerente con il fatto, del pari evidente, che ha Controparte_1
sostanzialmente assentito a che la somma complessiva, derivante dalla quota del prezzo della vendita dell'immobile, rimanesse giacente sul conto corrente e fosse utilizzata, come in parte avvenuto, per le esigenze di mantenimento dei due cointestatari, appunto anche conviventi.
Ad avviso del Collegio, il dato temporale, non adeguatamente valorizzato dal Tribunale di
Ancona, depone anch'esso in senso contrario al superamento della presunzione di cui all'ultimo comma dell'art. 1298 c.c., come, del pari, la condotta di inerzia di , Controparte_1
all'epoca ancora capace, che, se avesse effettivamente voluto sottrarre la somma alle esigenze di mantenimento (anche future) sue e del figlio, avrebbe verosimilmente adottato specifiche iniziative nel corso del triennio.
Ciò non avvenuto, a conferma, ad avviso del Collegio, del comune proposito dei contestatari di mettere a disposizione di entrambi ogni rimessa effettuata in conto corrente, come di fatto avvenuto fino al prelievo effettuato da ed oggetto della pretesa restitutoria Parte_1
formulata da . Controparte_1
Vi è, pertanto, che quest'ultima non ha soddisfatto l'onere della prova su essa incombente e necessario onde conseguire il superamento della presunzione semplice di cui all'ultimo comma dell'art. 1298 c.c.
Del pari, ha soddisfatto il proprio onere probatorio e, anzi, le CP_2 Parte_1
deduzioni difensive da esso sviluppate, di seguito vagliate e sostanzialmente relative alla sussistenza di una donazione indiretta, sottintendono e si risolvono nell'assunto dell'originaria spettanza ad entrambi i cointestatari della complessiva somma di euro 199.000,00, poi prelevata da e trasferita su un conto corrente intestato solo a quest'ultimo. Parte_1
5 Pertanto, la dinamica del riparto dell'onere probatorio e lo scrutinio critico del materiale istruttorio conducono al seguente convincimento: e devono Parte_1 Controparte_1
essere considerati contitolari, in parte uguali, dell'importo del conto corrente prelevato, in più riprese, dal nel terzo trimestre del 2016. Parte_1
II. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione incentrata sull'asserito consenso di al prelievo dell'importo complessivo di euro Controparte_1
199.000,00 del conto corrente cointestato ed alla susseguente destinazione della somma di euro
30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, relativa all'acquisto di un appartamento, e della restante somma di euro 160.000,00 quale “garanzia per l'ottenimento di un mutuo (così come si legge nella comparsa di costituzione in primo grado)”.
In particolare, la difesa appellante lamenta che il primo giudice ha compiuto errato scrutinio critico delle prove orali.
Il motivo è infondato.
L'eccezione, così come formulata nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 166 e
167 c.p.c. (e, dunque, al netto di tardive ed inammissibili modificazioni), si risolve nella prospettazione della sussistenza di una donazione indiretta, posta in essere da Controparte_1
in favore di . Parte_1
Come noto, “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9379 del
21/05/2020)”.
Declinando tale considerazione al caso di specie, va rilevato che le prove ammesse (in sede di precisazione delle conclusioni la difesa di non ha reiterato alcuna istanza Parte_1
istruttoria) non sostengono l'assunto in cui si sostanzia l'eccezione e, nello specifico, la circostanza secondo cui la somma di euro 160.000,00 sarebbe stata destinata alla “garanzia” di un mutuo risulta sprovvista di ogni conferma probatoria, e ciò al di là delle genericità di tale deduzione difensiva e della sua dissonanza rispetto alla comune esperienza (che, come noto,
6 riferisce che l'obbligazione restitutoria che sorge all'esito della stipulazione di un mutuo, le cui somme sono impiegate per l'acquisto di un bene immobile, è garantita tramite iscrizione ipotecaria e tramite il rilascio di fideiussioni).
Peraltro, anche il teste compagna di , sentita Testimone_1 Parte_1
all'udienza del 20.9.2018, lungi dal fare un qualche accenno alla necessità di “garantire” il mutuo, ha dichiarato che la somma di euro 190.000,00 era destinata ad essere impiegata come parte del prezzo di acquisto dell'immobile.
Altresì, all'esame delle risultanze istruttorie emerge unicamente che ebbe a Parte_1
trasferire l'intera somma giacente sul conto corrente cointestato su un altro conto corrente al medesimo intestato.
Come correttamente osservato dal primo giudice, tale operazione risulta dissonante con il proposito, attribuito a di impiegare l'intera somma per l'acquisto Controparte_1
dell'immobile poiché, in una simile ipotesi, non vi sarebbe stata necessità alcuna di procedere al trasferimento dal conto corrente cointestato a quello intestato al solo ma, Parte_1
diversamente, operando dal conto cointestato, le parti avrebbero potuto porre direttamente la somma nella disponibilità del promissario venditore.
Tali considerazioni non appaiono incrinate dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi
[...]
e , quest'ultimo sentito all'udienza del 25.10.2018. Testimone_1 Testimone_2
In particolare, le dichiarazioni di laddove si risolvono Tes_1 Testimone_1
nell'affermazione di fatti di favore per , veicolando inadeguato coefficiente di Parte_1
persuasività in ragione della contiguità sentimentale, culminata nella procreazione di una bambina, che intercorre tra la teste e la parte.
Le dichiarazioni rese da , oltre ad essere connotate da genericità (il teste riferisce Testimone_2
di non ricordare con precisione le circostanze), sottintendono uno scenario che, ad avviso del
Collegio, non è adeguatamente verosimile, ossia che e Parte_1 Controparte_1
abbiano, senza apparente motivo, disquisito di fatti privati alla presenza di un terzo.
Peraltro, giova nuovamente osservare che la circostanza dell'assenso di risulta Controparte_1
dissonante con il fatto che la somma non sia stata posta direttamente nella disponibilità del venditore ma sia stata trasferita nel conto corrente di , passaggio appunto Parte_1
7 superfluo qualora la cointestataria avesse voluto operare una donazione indiretta nei confronti del figlio.
Vi è, pertanto, che non ha soddisfatto il proprio onere probatorio circa la Parte_1
sussistenza dei fatti posti a base dell'eccezione formulata.
III. Alla luce di quanto osservato, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e, dunque, deve essere condannato alla restituzione della minore somma di euro Parte_1
99.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, così come statuito dal Tribunale di
Ancona in carenza di impugnazione sul punto.
IV. La regolazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza, valutata in considerazione dell'esito ultimo del giudizio, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione totale o parziale.
Nonostante la limitata fondatezza dei primi tre motivi di impugnazione, la pretesa restitutoria formulata da si rivela ancora suscettibile di accoglimento, sebbene per un Controparte_1
importo inferiore rispetto a quanto disposto dal Tribunale di Ancona.
Vi è, pertanto, che è soccombente e la limitazione dell'entità Parte_1
dell'obbligazione restitutoria potrebbe rilevare unicamente al solo fine dell'individuazione dello scaglione di riferimento in ragione del quale compiere la liquidazione, in attuazione del principio del decisum.
Nel caso di specie, tuttavia, la riduzione non comporta il passaggio ad uno scaglione inferiore, ciò che solleva dal rivisitare la liquidazione delle spese compiuta nel primo grado.
Nel presente grado la difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
8 - in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna all'immediata restituzione, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_1
99.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
Ancona, 10.4.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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