Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 766/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 766/2024 tra
. (avv. TERZI ELISA) Parte_1 Pt_2
RICORRENTE e
(avv. TORRE ANTONIO) Controparte_1
RESISTENTE
* Oggi 22/01/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per la ricorrente l'Avv. Stefano Simeone in sostituzione dell'Avv. Terzi;
- per la resistente l'Avv. Mattia Vaccari in sostituzione dell'Avv. Torre. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Simeone precisa, anche in via istruttoria, come da ricorso introduttivo;
l'Avv. Vaccari in via principale chiede un rinvio della presente udienza, al fine di verificare la possibilità di definire in via transattiva la vertenza, poiché la resistente ha già pagato gran parte del valore dell'immobile; in subordine, precisa come da comparsa costitutiva. L'Avv. Simeone si oppone al rinvio, non essendo sino ad oggi pervenuta dalla controparte una formale proposta conciliativa. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente. Il Giudice Francesca Malgoni
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RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il Patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'Avv. TORRE ANTONIO RESISTENTE
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha adìto questo Tribunale con ricorso ex art. 281 decies Parte_3
c.p.c. esponendo:
- di avere acquistato in data 29.12.2010 dalla società Parte_4
l'immobile sito in BI (CT) - via Carlo Marx n.146, meglio identificato in atti, e di averlo in pari data concesso in locazione finanziaria alla impresa individuale CP_1
con contratto n. IF 143021; Controparte_1
- che il corrispettivo della locazione finanziaria è stato fissato nella somma di € 376.000,00 oltre IVA da pagarsi in n. 215 canoni mensili dell'importo di € 1.616,00 imponibili, oltre ad un acconto iniziale di € 28.560,00 oltre imposte vigenti;
-che da gennaio 2019 l'impresa utilizzatrice ha chiesto e ottenuto di usufruire della moratoria ABI, quindi il pagamento dei canoni è stato interrotto per 12 mesi, con conseguente modifica del piano di ammortamento;
- che il 29.10.2020, su richiesta dell'odierna convenuta, è stato stipulato un accordo aggiuntivo al contratto di locazione finanziaria - n. IF - con il quale, senza novare il P.IVA_2 precedente contratto, è stato rideterminata l'operazione finanziaria;
- che l'utilizzatrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione;
- di avere comunicato a quest'ultima, con raccomandata a.r. del 29.11.2023 la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria in base alla clausola risolutiva espressa contenuta nelle Condizioni Generali, intimando la riconsegna dell'immobile ed il pagamento delle somme
2 dovute;
- che, a tutt'oggi, il bene non è stato rilasciato, né la Società debitrice ha provveduto a versare alcunché. Tanto premesso, ha chiesto, previa declaratoria della risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria, la condanna di al Controparte_1 rilascio dell'immobile sopra descritto. CONO si è costituita in giudizio in data 26.06.2024, Controparte_1 ossia il giorno antecedente la prima udienza, chiedendo un rinvio di udienza per permettere alle parti di trovare una soluzione bonaria della vertenza. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta, dovendosi osservare quanto segue:
- in base ai principi generali che disciplinano la ripartizione degli oneri probatori in materia di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa al medesimo non imputabile (C. Sez. U. 13533/01);
-nel caso di specie sono documentati e comunque non sono stati contestati dalla controparte costituita: la stipulazione del contratto di locazione finanziaria IF 143021 del 29.12.2010 avente ad oggetto l'immobile sito a BI (CT); la consegna dell'immobile all'impresa utilizzatrice;
la comunicazione con la quale la ricorrente ha contestato a quest'ultima l'inadempimento all'obbligo di pagare i canoni di locazione e ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
- dunque, poiché parte ricorrente ha dato prova, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., degli elementi costitutivi posti a fondamento della propria domanda e ha allegato l'inadempimento della controparte, in applicazione del principio sopra richiamato sarebbe stato onere di quest'ultima provare il proprio adempimento, ovvero un fatto modificativo od estintivo dell'obbligazione;
- CONO ARTICO DI , dal canto suo, non ha neppure contestato CP_1 né la sussistenza del rapporto negoziale, né l'esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta;
- per di più, non ha dato prova del fatto estintivo della pretesa azionata in via monitoria, anzi ha ammesso di avere adempiuto solo parzialmente all'obbligazione di pagamento dei canoni, asserendo di essersi trovata nella temporanea impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni a causa di una crisi finanziaria;
- conseguentemente, e osservato che l'inadempimento dell'utilizzatore all'obbligo di pagamento dei canoni è senz'altro di non scarsa importanza ed è tale da alterare il sinallagma contrattuale, deve essere accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- a ciò consegue – anche ai sensi dell'art. 138 L. 124/17, il quale prevede che “In caso di
3 risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene” – la fondatezza e quindi l'accoglimento della domanda di condanna della resistente al rilascio dell'immobile in favore di . Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/22, tenendo conto dell'assenza sia di attività istruttoria sia di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ACCERTA la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto n. IF stipulato inter partes per P.IVA_3 effetto della comunicazione di cui al doc. 8 allegato al ricorso introduttivo;
CONDANNA la resistente al rilascio in favore della ricorrente dell'immobile sito in BI (CT), via Carlo Marx n. 146, censito in Catasto Fabbricati del Comune di BI (CT) al foglio 21, particella 143, sub. 14, piano T, categoria D/1, rendita catastale Euro 2.970,00; CONDANNA la resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 545,00 per anticipazioni, € 3.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 22/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale. Il Giudice Francesca Malgoni
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