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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero
3829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
Parte_1
in persona dell'amministratore p.t. con
[...]
domicilio eletto in presso lo studio dell'avv. Pt_1
Fernando Petrivelli che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 2
OGGETTO: finita locazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione ritualmente notificato il
, in qualità di titolare dell'immobile situato in Parte_1 Pt_1
Via di Torre Argentina n. 75, ex alloggio portiere, chiedeva la declaratoria di cessazione del contratto alla scadenza del 27.10.2021 in virtù di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dinanzi al
Giudice del Lavoro, dott.ssa a tacitazione di ogni partita Per_1
dare/avere tra le parti -cfr doc 5 fascicolo attore-.
La non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 31.1.2024 il giudice ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito con termini ex art. 426 cpc per il deposito di note a verbale. Nella fase di merito il solo Parte_1
integrava i propri atti e concludeva chiedendo:
“…A. accertare che la sig.ra si è resa inadempiente Controparte_1
all'obbligazione di rilascio dell'immobile meglio descritto in narrativa alla scadenza del termine stabilito nel verbale di conciliazione giudiziale del
26.10.2021 e per l'effetto confermare l'ordine di rilasciodel suddetto bene già emesso con propria ordinanza in data 31.01.2024, ovvero condannare la convenuta a rilasciare il bene suddetto in favore del condominio di Parte_1
libero da persone e da cose;
[...]
B. condannare la sig.ra al pagamento in favore del Controparte_1
condominio di dell'indennità di occupazione del Parte_1
bene, nella misura stabilita nel verbale di conciliazione sopra richiamato, pari ad € 464,00/mese, a partire dal mese di marzo 2024 e fino all'effettivo rilascio del bene, oltre agli interessi legali sule somme dovute e alle spese
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condominiali di consumo idrico che saranno rilevate dalla società
Eurocomputex, come stabilito nel verbale di conciliazione sopra citato.
Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento…”.
La causa, di natura squisitamente documentale veniva rinviata per la discussione all'udienza del 12.3.2025, ed in quella sede parte attrice, all'esito della discussione orale, insisteva per la declaratoria di cessazione del contratto alla data del 27.10.2021, per la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di €464,00 mensili per i ratei da marzo 2024 a settembre
2024, e la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio avvenuto nel mese di settembre del 2024. All'esito della discussione la causa era decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
La parte ricorrente ha dato prova del fatto costitutivo della domanda assolvendo alla previsione di cui all'art. 2967 c.c. mediante la produzione del verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al giudice del lavoro. Nel documento le parti si davano reciprocamente atto di concludere ogni rapporto dare/avere ed ogni questione relativa all'occupazione del bene oggetto del presente giudizio. Pattuivano in particolare al punto 2.b di chiudere il contratto alla data del 27.10.2021, di consentire alla di restare gratuitamente nell'alloggio sino alla CP_1
data del 26.10.2023 e, ovemai ella non avesse restituito l'immobile alla data prevista, di attivare una procedura di sfratto in forza della finita locazione alla scadenze del 27.10.,2021 e di recuperare le somme a titolo di indennità di occupazione dovute fino al rilascio.. Purtuttavia ella non
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rispettava tale accordo e restava nel bene senza nulla corrispondere per l'occupazione fino al mese di settembre del 2024. Tali circostanze, in mancanza di contraria allegazione ed esplicita contestazione da parte della debbono ritenersi ampiamento provate. Del resto il CP_1
comportamento della convenuta è valutabile dal giudice ex art. 116 cpc.
Alla luce di quanto esposto non resta che confermare la conclusione del rapporto al 27.10.2021 dichiarando cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio avvenuta a settembre del 2024 all'esito della procedura esecutiva. In ultimo la CP_1
andrà condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di occupazione per il periodo che va da marzo a settembre 2024 per €464,00 mensili e così per un totale di €3.248,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in complessivi €3.500,00 di cui €550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1.- conferma la scadenza contrattuale alla data del 27.10.2021 come da verbale di conciliazione giudiziale in atti;
2.- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio;
3.- condanna al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1
dell'importo di €3.248,00 a titolo di indennità di occupazione per il
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periodo marzo 2024-settembre 2024, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4.- condanna parte attrice al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro
3.500,00, di cui euro 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%-
IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma il giorno 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariaelena Francone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE
in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero
3829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
Parte_1
in persona dell'amministratore p.t. con
[...]
domicilio eletto in presso lo studio dell'avv. Pt_1
Fernando Petrivelli che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 2
OGGETTO: finita locazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione ritualmente notificato il
, in qualità di titolare dell'immobile situato in Parte_1 Pt_1
Via di Torre Argentina n. 75, ex alloggio portiere, chiedeva la declaratoria di cessazione del contratto alla scadenza del 27.10.2021 in virtù di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dinanzi al
Giudice del Lavoro, dott.ssa a tacitazione di ogni partita Per_1
dare/avere tra le parti -cfr doc 5 fascicolo attore-.
La non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 31.1.2024 il giudice ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito con termini ex art. 426 cpc per il deposito di note a verbale. Nella fase di merito il solo Parte_1
integrava i propri atti e concludeva chiedendo:
“…A. accertare che la sig.ra si è resa inadempiente Controparte_1
all'obbligazione di rilascio dell'immobile meglio descritto in narrativa alla scadenza del termine stabilito nel verbale di conciliazione giudiziale del
26.10.2021 e per l'effetto confermare l'ordine di rilasciodel suddetto bene già emesso con propria ordinanza in data 31.01.2024, ovvero condannare la convenuta a rilasciare il bene suddetto in favore del condominio di Parte_1
libero da persone e da cose;
[...]
B. condannare la sig.ra al pagamento in favore del Controparte_1
condominio di dell'indennità di occupazione del Parte_1
bene, nella misura stabilita nel verbale di conciliazione sopra richiamato, pari ad € 464,00/mese, a partire dal mese di marzo 2024 e fino all'effettivo rilascio del bene, oltre agli interessi legali sule somme dovute e alle spese
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condominiali di consumo idrico che saranno rilevate dalla società
Eurocomputex, come stabilito nel verbale di conciliazione sopra citato.
Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento…”.
La causa, di natura squisitamente documentale veniva rinviata per la discussione all'udienza del 12.3.2025, ed in quella sede parte attrice, all'esito della discussione orale, insisteva per la declaratoria di cessazione del contratto alla data del 27.10.2021, per la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di €464,00 mensili per i ratei da marzo 2024 a settembre
2024, e la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio avvenuto nel mese di settembre del 2024. All'esito della discussione la causa era decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
La parte ricorrente ha dato prova del fatto costitutivo della domanda assolvendo alla previsione di cui all'art. 2967 c.c. mediante la produzione del verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al giudice del lavoro. Nel documento le parti si davano reciprocamente atto di concludere ogni rapporto dare/avere ed ogni questione relativa all'occupazione del bene oggetto del presente giudizio. Pattuivano in particolare al punto 2.b di chiudere il contratto alla data del 27.10.2021, di consentire alla di restare gratuitamente nell'alloggio sino alla CP_1
data del 26.10.2023 e, ovemai ella non avesse restituito l'immobile alla data prevista, di attivare una procedura di sfratto in forza della finita locazione alla scadenze del 27.10.,2021 e di recuperare le somme a titolo di indennità di occupazione dovute fino al rilascio.. Purtuttavia ella non
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rispettava tale accordo e restava nel bene senza nulla corrispondere per l'occupazione fino al mese di settembre del 2024. Tali circostanze, in mancanza di contraria allegazione ed esplicita contestazione da parte della debbono ritenersi ampiamento provate. Del resto il CP_1
comportamento della convenuta è valutabile dal giudice ex art. 116 cpc.
Alla luce di quanto esposto non resta che confermare la conclusione del rapporto al 27.10.2021 dichiarando cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio avvenuta a settembre del 2024 all'esito della procedura esecutiva. In ultimo la CP_1
andrà condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di occupazione per il periodo che va da marzo a settembre 2024 per €464,00 mensili e così per un totale di €3.248,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida in complessivi €3.500,00 di cui €550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1.- conferma la scadenza contrattuale alla data del 27.10.2021 come da verbale di conciliazione giudiziale in atti;
2.- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rilascio;
3.- condanna al pagamento in favore di parte attrice Controparte_1
dell'importo di €3.248,00 a titolo di indennità di occupazione per il
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periodo marzo 2024-settembre 2024, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4.- condanna parte attrice al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro
3.500,00, di cui euro 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%-
IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma il giorno 12.3.2025
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Dott.ssa Mariaelena Francone
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