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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/07/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 756/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 756/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_3 C.F._3 dall'avv. GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._4 dall'avv. GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_5 C.F._5 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_6 C.F._6 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_7 C.F._7 dall'avv. GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_8 C.F._8 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._9 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Si costituisce ritualmente il resistente ed eccepisce il difetto di CP_1
giurisdizione ordinaria e, subordinatamente, chiede la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note
2 scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione' (ex multibus:
Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441).
Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Deve altresì respingersi l'eccezione di carenza d'interesse avanzata dal
3 resistente per l'a.s. 2023/2024 e 2024/25, atteso che non vi è prova CP_1 dell'avvenuto pagamento dell'emolumento per cui si agisce.
Deve infine respingersi la richiesta di riunione, non trattandosi di giudizi che si trovano nella medesima fase.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, si può rilevare che con sentenza n. 450/2022 anche la Corte di Giustizia Europea è intervenuta in materia e ha statuito che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica».
Un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione a un beneficio la cui ratio è principalmente incentrata nel favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, nell'ottica di garantire il diritto, ma anche il dovere, di formazione, non pare giustificabile alla CGUE.
Tale essendo l'apporto della giurisprudenza Euro-unitaria questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
4
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore della CP_1
ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità (indicate in ricorso) in cui
è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. CONDANNA la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 22/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 756/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_3 C.F._3 dall'avv. GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._4 dall'avv. GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_5 C.F._5 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_6 C.F._6 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_7 C.F._7 dall'avv. GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_8 C.F._8 GIANLUCA ROSSI e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._9 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Si costituisce ritualmente il resistente ed eccepisce il difetto di CP_1
giurisdizione ordinaria e, subordinatamente, chiede la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note
2 scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione' (ex multibus:
Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441).
Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Deve altresì respingersi l'eccezione di carenza d'interesse avanzata dal
3 resistente per l'a.s. 2023/2024 e 2024/25, atteso che non vi è prova CP_1 dell'avvenuto pagamento dell'emolumento per cui si agisce.
Deve infine respingersi la richiesta di riunione, non trattandosi di giudizi che si trovano nella medesima fase.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, si può rilevare che con sentenza n. 450/2022 anche la Corte di Giustizia Europea è intervenuta in materia e ha statuito che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica».
Un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione a un beneficio la cui ratio è principalmente incentrata nel favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, nell'ottica di garantire il diritto, ma anche il dovere, di formazione, non pare giustificabile alla CGUE.
Tale essendo l'apporto della giurisprudenza Euro-unitaria questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
4
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore della CP_1
ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità (indicate in ricorso) in cui
è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. CONDANNA la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 22/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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