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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 347/2023 R.G., vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giancarlo Capaccio (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata in Salerno presso il suo studio sitoalla via Antonio Del Baglivo n.11 pec: appellante Email_1
e
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Luigi Conte (c.f. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_4
in Salerno presso il suo studio sito al Corso Garibaldi n.109 pec: .salerno.it appellata Email_2 CP_1
OGGETTO: RETRIBUZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 597/2023, pubblicata il 13.4.2023, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha parzialmente accolto il ricorso proposto da contro , avente ad Parte_2 Parte_1
oggetto rivendicazioni economiche (in particolare, la 13° mensilità negli anni
2017 e 2019 e il t.f.r.) fondate sull'asserito svolgimento di attività di lavoro subordinato, nel periodo dal 3.5.2017 al 12.11.2019, con mansioni di badante
(inquadrabili nel livello C Super del CCNL colf e badanti).
1 In particolare, il Tribunale di Salerno:
• ha accertato il rapporto di lavoro subordinato della alle dipendenze Parte_2
dalla dal 3.11.2017 al 12.11.2019; Pt_1
• ha condannato la al pagamento in favore della soltanto della Pt_1 Parte_2
13° mensilità 2019 e del t.f.r., per la somma complessiva di 997,12 euro oltre agli accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
• ha rigettato per il resto il ricorso;
• ha rigettato la domanda riconvenzionale della , avente ad oggetto la Pt_1
condanna della al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e Parte_2
al rimborso dei contributi previdenziali che essa avrebbe CP_2 Pt_1
versato dopo la cessazione di fatto del rapporto di lavoro ad agosto 2019, prima delle formali dimissioni della lavoratrice in data 12.11.2019;
• ha condannato la al pagamento in favore dell'Erario delle spese del Pt_1
giudizio (essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Stato). Parte_2
§ 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
• che il rapporto di lavoro subordinato della alle dipendenze dalla Parte_2
si era sviluppato dal 3.11.2017 (non prima) e sostanzialmente fino ad Pt_1
agosto 2019, con cessazione formale in data 12.11.2019;
• che il pagamento della 13° mensilità del 2017 eraprovato dalla busta paga di dicembre 2017, che riportava tale voce per l'importo di 47,00 euro, da considerarsi corretto, non essendo emerso l'inizio della prestazione lavorativa prima del 3.11.2017 e incombendo sulla l'onere di provare la Parte_2
sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio;
• che era da ritenersi fondata, invece, la pretesa relativa alla 13° mensilità del
2019 e al t.f.r., in quanto nessuna busta paga aveva attestato il pagamento, né la aveva dimostrato in altro modo di aver corrisposto le somme dovute Pt_1
2 (anzi, con riguardo al t.f.r., la teste figlia della , aveva Tes_1 Pt_1
espressamente ammesso che questo non era mai stato corrisposto);
• che, riguardo alla riconvenzionale, alla non poteva essere riconosciuta Pt_1
l'indennità sostitutiva del preavviso, in quantoincombeva sulla stessa l'onere della prova dell'unilaterale recesso della controparte, cioè delle dimissioni della
, e dell'omissione da parte di quest'ultima della comunicazione, nel Parte_2
termine e nei modi prescritti, della volontà di troncare il rapporto (Cass. n.
5345/1987); pertanto, essendo fallito l'onere probatorio gravante sulla , e Pt_1
stante l'incertezza sulla concreta dinamica di cessazione di fatto del rapporto di lavoro ad agosto 2019, era escluso il diritto all'indennità sostitutiva;
• che alla non poteva essere riconosciuto neanche il rimborso dei Pt_1
contributi previdenziali essendo tale richiesta da avanzare al più nei CP_2
confronti dell' percettore di detti contributi, il quale, tra l'altro, non era CP_2
stato neppure evocato in giudizio;
• che le spese di lite andavano poste a carico della , secondo la regola Pt_1
generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
§ 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Parte_1
depositato il 7.6.2023, dolendosi del parziale accoglimento del ricorso proposto dalla e concludendo per la riforma della sentenza impugnata, con Parte_2
condanna della al risarcimento del danno in favore di essa appellante, Parte_2
pari all'importo della retribuzione per il mancato preavviso (quantificato in
495,00 euro) e al rimborso della somma di 338,00 euro, corrispondente al versamento dei contributi sostenuti, compensando gli importi dovuti a titolo di t.f.r. e di 13° mensilità con la somma sopra indicata, con vittoria di spese.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che la decisione del Tribunale di non riconoscerle il diritto all'indennità di mancato preavviso non era condivisibile, dal momento che la fine del rapporto imputabile alla risultava dalla raccomandata di contestazione Parte_2
3 disciplinare, allegata in atti, nonché dalle dichiarazioni della , la Parte_3
quale aveva affermato che: “…era agosto 2019. Parte ricorrente mi mandò un messaggio sul telefonino dicendomi che da lì a qualche giorno sarebbe andata in ferie. Così senza preavviso e lasciandomi nella necessità di reperire qualcun altro che la sostituisse. Sempre ad agosto ricevetti un messaggio da una mia amica che mi informava che la ricorrente aveva messo su Facebook un post con cui cercava lavoro. Sorpresa, le dissi che in realtà lavorava ancora per noi, tant'è che ho continuato a versarle i contributi anche per i mesi di agosto e settembre.”
• che non era condivisibile, altresì, la decisione del Tribunale di non riconoscere la compensazione per la somma di 338,00 euro versata a titolo di contribuzione, in quanto la , pur non lavorando di fatto dal periodo di agosto 2019, Parte_2
comunque era risultata assunta fino alle dimissioni del 12.11.2019; pertanto, la richiesta nei confronti dell' volta a ottenere la ripetizione delle somme CP_2
versate, non avrebbe potuto avere esito positivo.
§ 4. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita con memoria Parte_2
del 20.2.2025,con cui ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare l'atto di appello proposto dalla inammissibile e manifestamente infondato, quindi di Pt_1
rigettarlo, e comunque di condannare la al risarcimento dei danni da lite Pt_1
temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del difensore anticipatario. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva correttamente escluso il diritto della a percepire Pt_1
un'indennità di preavviso, in quanto la stessa non aveva provato le asserite dimissioni dell'appellata né l'omissione da parte di quest'ultima della comunicazione, nel termine e nei modi prescritti, della volontà di troncare il rapporto;
anzi, era stata la teste figlia della , a interrompere Tes_1 Pt_1
bruscamente il rapporto lavorativo a seguito di una telefonata con la;
Parte_2
4 • che la richiesta della di restituzione dei contributi previdenziali Pt_1
veniva correttamente rigettata dal Tribunale, dal momento che tale CP_2
pretesa andava eventualmente avanzata nei confronti dell' ente CP_2
percettore dei suddetti contributi, non evocato in giudizio;
• che la condotta processuale dell'appellante era da ritenersi sanzionabile ex art. 96 c.p.c., in quanto la stessa aveva impugnato immotivatamente la sentenzae tenuto una condotta di “ostinato ostruzionismo”, impedendo qualsiasi possibilità conciliativa, nonostante il ripetuto invito del Giudice di prime cure a trovare un accordo.
§ 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in data 7.10.2025.
§ 6. L'appello non merita accoglimento.
6.1. Quanto al primo motivo, va confermato il rigetto del Tribunale della richiesta di indennità di mancato preavviso, in quanto l'onere della prova dell'unilaterale recesso della controparte e della mancata comunicazione grava sulla parte che domanda in giudizio l'indennità (qui l'appellante ), come Pt_1
da giurisprudenza della Suprema Corte (“IInnccoommbbee ssuull ddaattoorree ddii llaavvoorroo cchhee rriivveennddiicchhii iinn ggiiuuddiizziioo iill ddiirriittttoo aallll''iinnddeennnniittàà ddii mmaannccaattoo pprreeaavvvviissoo ll''oonneerree ddeellllaa pprroovvaa ddeellll''uunniillaatteerraallee rreecceessssoo ddeell pprreessttaattoorree ddii llaavvoorroo iinn ccoossttaannzzaa ddii rraappppoorrttoo,, oovvvveerroo,, qquuaalloorraa ssiiaa ssttaattaa ddeeddoottttaa llaa cceessssaazziioonnee ddeell rraappppoorrttoo sstteessssoo ppeerr rriissoolluuzziioonnee ccoonnsseennssuuaallee,, ddeellllaa aanntteerriioorriittàà tteemmppoorraallee ddeellllee ddiimmiissssiioonnii rriissppeettttoo aa ddeettttaa cceessssaazziioonnee”, Cass. n. 23018/2014).
Infatti, l'appellante non ha fornito prova che la fine del rapporto ad agosto 2019 fosse imputabile unicamente all'appellata: la raccomandata di contestazione disciplinare, da un lato, l'improvvisa comunicazione delle ferie accompagnata dal post su Facebook in cerca di lavoro, dall'altro, non costituiscono elementi sufficienti a ritenere provato il recesso unilaterale della . Parte_2
5 Anzi, la concreta dinamica di cessazione di fatto del rapporto di lavoro ad agosto
2019 (prima delle formali dimissioni della in data 12.11.19), si evince Parte_2
dalle risultanze processuali, che rendono probabile una decisione di entrambe le parti, conseguente a un reciproco allontanamento, dove, da un lato, la Parte_2
ha annunciato ferie improvvise, assentandosi bruscamente dal lavoro, dall'altro, la ha assunto altrettanto improvvisamente qualcuno che sostituisse la Pt_1
prima, per poi metterla in aspettativa non retribuita con sospensione dei contributi nel mese di ottobre.
Occorre considerare, altresì, che la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della teste in merito all'imputabilità della fine del rapporto Tes_1
di lavoro unicamente in capo all'appellata, deve tener conto del fatto che ella è figlia dell'appellante, e può considerarsi, se non la sola datrice di lavoro dell'appellata, quantomeno datrice di lavoro insieme con la madre.
* 6.2. L'appello va rigettato anche con riguardo al secondo motivo, concernente la richiesta di restituzione dei contributi previdenziali CP_2
Preliminarmente, si osserva che i suddetti contributi risultano correttamente pagati dalla solo per il mese di settembre, considerato che la è Pt_1 Parte_2
stata poi messa in aspettativa non retribuita con sospensione dei contributi nel mese di ottobre, fino alle formali dimissioni del 12.11.2019.
Ciò premesso, e con rilievo assorbente rispetto a ogni altra considerazione, va evidenziato che la richiesta andava eventualmente avanzata nei confronti dell' destinatario di detti contributi, come già rilevato dal Tribunale. CP_2
§
7. Ne consegue il rigetto dell'appello.
7.1. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., poiché la ritenuta infondatezza delle tesi dell'appellante non trasmoda in malafede o colpa grave.
6 Per quanto riguarda le spese, esse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e seguenti modifiche (scaglione di valore fino a 1.100 euro, parametri minimi).
Trova applicazione l'art. 133 d.P.R. 115/02, poiché la risulta ammessa Parte_2
al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Salerno del 25.1.2021 (con riserva di provvedere alla liquidazione in favore del difensore che ne faccia richiesta, con separato decreto).
L'applicazione del citato art. 133 non è impedita dalla dichiarazione di anticipazione delle spese, poiché 'LLaa pprreesseennttaazziioonnee ddeellll''iissttaannzzaa ddii ddiissttrraazziioonnee ddeellllee ssppeessee pprrooppoossttaa ddaall ddiiffeennssoorree ddeellllaa ppaarrttee aammmmeessssaa aall ppaattrroocciinniioo aa ssppeessee ddeelllloo SSttaattoo nnoonn ccoossttiittuuiissccee rriinnuunncciiaa iimmpplliicciittaa aall bbeenneeffiicciioo ddaa ppaarrttee ddeellll''aassssiissttiittoo,, aatttteessaa llaa ddiivveerrssaa ffiinnaalliittàà eedd iill ddiivveerrssoo ppiiaannoo ddii ooppeerraattiivviittàà ddeell ggrraattuuiittoo ppaattrroocciinniioo ee ddeellllaa ddiissttrraazziioonnee ddeellllee ssppeessee -- ll''uunnoo vvoollttoo aa ggaarraannttiirree aallllaa ppaarrttee nnoonn aabbbbiieennttee ll''eeffffeettttiivviittàà ddeell ddiirriittttoo ddii ddiiffeessaa ee ll''aallttrraa aadd aattttrriibbuuiirree aall ddiiffeennssoorree uunn ddiirriittttoo iinn ""rreemm pprroopprriiaamm"" -- ccoonn llaa ccoonnsseegguueennzzaa cchhee iill ddiiffeennssoorree èè pprriivvoo ddeell ppootteerree ddii ddiissppoorrrree ddeeii ddiirriittttii ssoossttaannzziiaallii ddeellllaa ppaarrttee,, ccoommpprreessoo iill ddiirriittttoo ssooggggeettttiivvoo aallll''aassssiisstteennzzaa ddeelllloo SSttaattoo ppeerr llee ssppeessee ddeell pprroocceessssoo,, ppootteennddoo llaa rriinnuunncciiaa aalllloo sstteessssoo pprroovveenniirree ssoolloo ddaall ttiittoollaarree ddeell bbeenneeffiicciioo,, ee tteennuuttoo ccoonnttoo,, ppeerraallttrroo,, cchhee ll''iissttiittuuttoo ddeell ggrraattuuiittoo ppaattrroocciinniioo èè rreevvooccaabbiillee ssoolloo nneellllee ttrree iippootteessii ttiippiizzzzaattee nneellll''aarrtt.. 113366 ddeell dd..PP..RR.. nn.. 111155 ddeell 22000022,, nnoorrmmaa eecccceezziioonnaallee,, ccoommee ttaallee nnoonn aapppplliiccaabbiillee aannaallooggiiccaammeennttee'
(Cass. Sez. Un. - sentenza 8561 del 26/03/21).
* 7.2. Il tenore della decisione comporta la dichiarazione a carico dell'appellante prevista dall'art. 13comma1 quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato
(Cass. Sez. Un., sentenza 4315 del 20/02/2020: 'LLaa ddeebbeennzzaa ddeellll''uulltteerriioorree iimmppoorrttoo aa ttiittoolloo ddii ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo ((cc..dd.. ddooppppiioo ccoonnttrriibbuuttoo)) ppaarrii aa qquueelllloo ddoovvuuttoo ppeerr ll''iimmppuuggnnaazziioonnee èè nnoorrmmaattiivvaammeennttee ccoonnddiizziioonnaattaa aa dduuee pprreessuuppppoossttii::
iill pprriimmoo,, ddii nnaattuurraa pprroocceessssuuaallee,, ccoossttiittuuiittoo ddaallll''aaddoozziioonnee ddii uunnaa pprroonnuunncciiaa ddii iinntteeggrraallee rriiggeettttoo oo iinnaammmmiissssiibbiilliittàà oo iimmpprroocceeddiibbiilliittàà ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee,, llaa ccuuii 7 ssuussssiisstteennzzaa èè ooggggeettttoo ddeellll''aatttteessttaazziioonnee rreessaa ddaall ggiiuuddiiccee ddeellll''iimmppuuggnnaazziioonnee aaii sseennssii ddeellll''aarrtt.. 1133,, ccoommmmaa 11 qquuaatteerr,, ddeell dd..PP..RR.. nn.. 111155 ddeell 22000022;; iill sseeccoonnddoo,, ddii ddiirriittttoo ssoossttaannzziiaallee ttrriibbuuttaarriioo,, ccoonnssiisstteennttee nneellll''oobbbblliiggoo ddeellllaa ppaarrttee iimmppuuggnnaannttee ddii vveerrssaarree iill ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo iinniizziiaallee,, iill ccuuii aacccceerrttaammeennttoo ssppeettttaa iinnvveeccee aallll''aammmmiinniissttrraazziioonnee ggiiuuddiizziiaarrii'')).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione lavoro e previdenza n. 597/2023, pubblicata il 13.4.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato, spese che liquida come segue: per la fase di studio: 71,00 euro;
per la fase introduttiva: 71,00 euro;
per la fase di trattazione: 90,00 euro;
per la fase decisionale: 105,00 euro;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 7.10.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Greta Belli, magistrato ordinario in tirocinio
8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 347/2023 R.G., vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giancarlo Capaccio (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata in Salerno presso il suo studio sitoalla via Antonio Del Baglivo n.11 pec: appellante Email_1
e
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Luigi Conte (c.f. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_4
in Salerno presso il suo studio sito al Corso Garibaldi n.109 pec: .salerno.it appellata Email_2 CP_1
OGGETTO: RETRIBUZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 597/2023, pubblicata il 13.4.2023, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha parzialmente accolto il ricorso proposto da contro , avente ad Parte_2 Parte_1
oggetto rivendicazioni economiche (in particolare, la 13° mensilità negli anni
2017 e 2019 e il t.f.r.) fondate sull'asserito svolgimento di attività di lavoro subordinato, nel periodo dal 3.5.2017 al 12.11.2019, con mansioni di badante
(inquadrabili nel livello C Super del CCNL colf e badanti).
1 In particolare, il Tribunale di Salerno:
• ha accertato il rapporto di lavoro subordinato della alle dipendenze Parte_2
dalla dal 3.11.2017 al 12.11.2019; Pt_1
• ha condannato la al pagamento in favore della soltanto della Pt_1 Parte_2
13° mensilità 2019 e del t.f.r., per la somma complessiva di 997,12 euro oltre agli accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
• ha rigettato per il resto il ricorso;
• ha rigettato la domanda riconvenzionale della , avente ad oggetto la Pt_1
condanna della al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e Parte_2
al rimborso dei contributi previdenziali che essa avrebbe CP_2 Pt_1
versato dopo la cessazione di fatto del rapporto di lavoro ad agosto 2019, prima delle formali dimissioni della lavoratrice in data 12.11.2019;
• ha condannato la al pagamento in favore dell'Erario delle spese del Pt_1
giudizio (essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Stato). Parte_2
§ 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
• che il rapporto di lavoro subordinato della alle dipendenze dalla Parte_2
si era sviluppato dal 3.11.2017 (non prima) e sostanzialmente fino ad Pt_1
agosto 2019, con cessazione formale in data 12.11.2019;
• che il pagamento della 13° mensilità del 2017 eraprovato dalla busta paga di dicembre 2017, che riportava tale voce per l'importo di 47,00 euro, da considerarsi corretto, non essendo emerso l'inizio della prestazione lavorativa prima del 3.11.2017 e incombendo sulla l'onere di provare la Parte_2
sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio;
• che era da ritenersi fondata, invece, la pretesa relativa alla 13° mensilità del
2019 e al t.f.r., in quanto nessuna busta paga aveva attestato il pagamento, né la aveva dimostrato in altro modo di aver corrisposto le somme dovute Pt_1
2 (anzi, con riguardo al t.f.r., la teste figlia della , aveva Tes_1 Pt_1
espressamente ammesso che questo non era mai stato corrisposto);
• che, riguardo alla riconvenzionale, alla non poteva essere riconosciuta Pt_1
l'indennità sostitutiva del preavviso, in quantoincombeva sulla stessa l'onere della prova dell'unilaterale recesso della controparte, cioè delle dimissioni della
, e dell'omissione da parte di quest'ultima della comunicazione, nel Parte_2
termine e nei modi prescritti, della volontà di troncare il rapporto (Cass. n.
5345/1987); pertanto, essendo fallito l'onere probatorio gravante sulla , e Pt_1
stante l'incertezza sulla concreta dinamica di cessazione di fatto del rapporto di lavoro ad agosto 2019, era escluso il diritto all'indennità sostitutiva;
• che alla non poteva essere riconosciuto neanche il rimborso dei Pt_1
contributi previdenziali essendo tale richiesta da avanzare al più nei CP_2
confronti dell' percettore di detti contributi, il quale, tra l'altro, non era CP_2
stato neppure evocato in giudizio;
• che le spese di lite andavano poste a carico della , secondo la regola Pt_1
generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
§ 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Parte_1
depositato il 7.6.2023, dolendosi del parziale accoglimento del ricorso proposto dalla e concludendo per la riforma della sentenza impugnata, con Parte_2
condanna della al risarcimento del danno in favore di essa appellante, Parte_2
pari all'importo della retribuzione per il mancato preavviso (quantificato in
495,00 euro) e al rimborso della somma di 338,00 euro, corrispondente al versamento dei contributi sostenuti, compensando gli importi dovuti a titolo di t.f.r. e di 13° mensilità con la somma sopra indicata, con vittoria di spese.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che la decisione del Tribunale di non riconoscerle il diritto all'indennità di mancato preavviso non era condivisibile, dal momento che la fine del rapporto imputabile alla risultava dalla raccomandata di contestazione Parte_2
3 disciplinare, allegata in atti, nonché dalle dichiarazioni della , la Parte_3
quale aveva affermato che: “…era agosto 2019. Parte ricorrente mi mandò un messaggio sul telefonino dicendomi che da lì a qualche giorno sarebbe andata in ferie. Così senza preavviso e lasciandomi nella necessità di reperire qualcun altro che la sostituisse. Sempre ad agosto ricevetti un messaggio da una mia amica che mi informava che la ricorrente aveva messo su Facebook un post con cui cercava lavoro. Sorpresa, le dissi che in realtà lavorava ancora per noi, tant'è che ho continuato a versarle i contributi anche per i mesi di agosto e settembre.”
• che non era condivisibile, altresì, la decisione del Tribunale di non riconoscere la compensazione per la somma di 338,00 euro versata a titolo di contribuzione, in quanto la , pur non lavorando di fatto dal periodo di agosto 2019, Parte_2
comunque era risultata assunta fino alle dimissioni del 12.11.2019; pertanto, la richiesta nei confronti dell' volta a ottenere la ripetizione delle somme CP_2
versate, non avrebbe potuto avere esito positivo.
§ 4. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita con memoria Parte_2
del 20.2.2025,con cui ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare l'atto di appello proposto dalla inammissibile e manifestamente infondato, quindi di Pt_1
rigettarlo, e comunque di condannare la al risarcimento dei danni da lite Pt_1
temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del difensore anticipatario. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva correttamente escluso il diritto della a percepire Pt_1
un'indennità di preavviso, in quanto la stessa non aveva provato le asserite dimissioni dell'appellata né l'omissione da parte di quest'ultima della comunicazione, nel termine e nei modi prescritti, della volontà di troncare il rapporto;
anzi, era stata la teste figlia della , a interrompere Tes_1 Pt_1
bruscamente il rapporto lavorativo a seguito di una telefonata con la;
Parte_2
4 • che la richiesta della di restituzione dei contributi previdenziali Pt_1
veniva correttamente rigettata dal Tribunale, dal momento che tale CP_2
pretesa andava eventualmente avanzata nei confronti dell' ente CP_2
percettore dei suddetti contributi, non evocato in giudizio;
• che la condotta processuale dell'appellante era da ritenersi sanzionabile ex art. 96 c.p.c., in quanto la stessa aveva impugnato immotivatamente la sentenzae tenuto una condotta di “ostinato ostruzionismo”, impedendo qualsiasi possibilità conciliativa, nonostante il ripetuto invito del Giudice di prime cure a trovare un accordo.
§ 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in data 7.10.2025.
§ 6. L'appello non merita accoglimento.
6.1. Quanto al primo motivo, va confermato il rigetto del Tribunale della richiesta di indennità di mancato preavviso, in quanto l'onere della prova dell'unilaterale recesso della controparte e della mancata comunicazione grava sulla parte che domanda in giudizio l'indennità (qui l'appellante ), come Pt_1
da giurisprudenza della Suprema Corte (“IInnccoommbbee ssuull ddaattoorree ddii llaavvoorroo cchhee rriivveennddiicchhii iinn ggiiuuddiizziioo iill ddiirriittttoo aallll''iinnddeennnniittàà ddii mmaannccaattoo pprreeaavvvviissoo ll''oonneerree ddeellllaa pprroovvaa ddeellll''uunniillaatteerraallee rreecceessssoo ddeell pprreessttaattoorree ddii llaavvoorroo iinn ccoossttaannzzaa ddii rraappppoorrttoo,, oovvvveerroo,, qquuaalloorraa ssiiaa ssttaattaa ddeeddoottttaa llaa cceessssaazziioonnee ddeell rraappppoorrttoo sstteessssoo ppeerr rriissoolluuzziioonnee ccoonnsseennssuuaallee,, ddeellllaa aanntteerriioorriittàà tteemmppoorraallee ddeellllee ddiimmiissssiioonnii rriissppeettttoo aa ddeettttaa cceessssaazziioonnee”, Cass. n. 23018/2014).
Infatti, l'appellante non ha fornito prova che la fine del rapporto ad agosto 2019 fosse imputabile unicamente all'appellata: la raccomandata di contestazione disciplinare, da un lato, l'improvvisa comunicazione delle ferie accompagnata dal post su Facebook in cerca di lavoro, dall'altro, non costituiscono elementi sufficienti a ritenere provato il recesso unilaterale della . Parte_2
5 Anzi, la concreta dinamica di cessazione di fatto del rapporto di lavoro ad agosto
2019 (prima delle formali dimissioni della in data 12.11.19), si evince Parte_2
dalle risultanze processuali, che rendono probabile una decisione di entrambe le parti, conseguente a un reciproco allontanamento, dove, da un lato, la Parte_2
ha annunciato ferie improvvise, assentandosi bruscamente dal lavoro, dall'altro, la ha assunto altrettanto improvvisamente qualcuno che sostituisse la Pt_1
prima, per poi metterla in aspettativa non retribuita con sospensione dei contributi nel mese di ottobre.
Occorre considerare, altresì, che la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della teste in merito all'imputabilità della fine del rapporto Tes_1
di lavoro unicamente in capo all'appellata, deve tener conto del fatto che ella è figlia dell'appellante, e può considerarsi, se non la sola datrice di lavoro dell'appellata, quantomeno datrice di lavoro insieme con la madre.
* 6.2. L'appello va rigettato anche con riguardo al secondo motivo, concernente la richiesta di restituzione dei contributi previdenziali CP_2
Preliminarmente, si osserva che i suddetti contributi risultano correttamente pagati dalla solo per il mese di settembre, considerato che la è Pt_1 Parte_2
stata poi messa in aspettativa non retribuita con sospensione dei contributi nel mese di ottobre, fino alle formali dimissioni del 12.11.2019.
Ciò premesso, e con rilievo assorbente rispetto a ogni altra considerazione, va evidenziato che la richiesta andava eventualmente avanzata nei confronti dell' destinatario di detti contributi, come già rilevato dal Tribunale. CP_2
§
7. Ne consegue il rigetto dell'appello.
7.1. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., poiché la ritenuta infondatezza delle tesi dell'appellante non trasmoda in malafede o colpa grave.
6 Per quanto riguarda le spese, esse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e seguenti modifiche (scaglione di valore fino a 1.100 euro, parametri minimi).
Trova applicazione l'art. 133 d.P.R. 115/02, poiché la risulta ammessa Parte_2
al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Salerno del 25.1.2021 (con riserva di provvedere alla liquidazione in favore del difensore che ne faccia richiesta, con separato decreto).
L'applicazione del citato art. 133 non è impedita dalla dichiarazione di anticipazione delle spese, poiché 'LLaa pprreesseennttaazziioonnee ddeellll''iissttaannzzaa ddii ddiissttrraazziioonnee ddeellllee ssppeessee pprrooppoossttaa ddaall ddiiffeennssoorree ddeellllaa ppaarrttee aammmmeessssaa aall ppaattrroocciinniioo aa ssppeessee ddeelllloo SSttaattoo nnoonn ccoossttiittuuiissccee rriinnuunncciiaa iimmpplliicciittaa aall bbeenneeffiicciioo ddaa ppaarrttee ddeellll''aassssiissttiittoo,, aatttteessaa llaa ddiivveerrssaa ffiinnaalliittàà eedd iill ddiivveerrssoo ppiiaannoo ddii ooppeerraattiivviittàà ddeell ggrraattuuiittoo ppaattrroocciinniioo ee ddeellllaa ddiissttrraazziioonnee ddeellllee ssppeessee -- ll''uunnoo vvoollttoo aa ggaarraannttiirree aallllaa ppaarrttee nnoonn aabbbbiieennttee ll''eeffffeettttiivviittàà ddeell ddiirriittttoo ddii ddiiffeessaa ee ll''aallttrraa aadd aattttrriibbuuiirree aall ddiiffeennssoorree uunn ddiirriittttoo iinn ""rreemm pprroopprriiaamm"" -- ccoonn llaa ccoonnsseegguueennzzaa cchhee iill ddiiffeennssoorree èè pprriivvoo ddeell ppootteerree ddii ddiissppoorrrree ddeeii ddiirriittttii ssoossttaannzziiaallii ddeellllaa ppaarrttee,, ccoommpprreessoo iill ddiirriittttoo ssooggggeettttiivvoo aallll''aassssiisstteennzzaa ddeelllloo SSttaattoo ppeerr llee ssppeessee ddeell pprroocceessssoo,, ppootteennddoo llaa rriinnuunncciiaa aalllloo sstteessssoo pprroovveenniirree ssoolloo ddaall ttiittoollaarree ddeell bbeenneeffiicciioo,, ee tteennuuttoo ccoonnttoo,, ppeerraallttrroo,, cchhee ll''iissttiittuuttoo ddeell ggrraattuuiittoo ppaattrroocciinniioo èè rreevvooccaabbiillee ssoolloo nneellllee ttrree iippootteessii ttiippiizzzzaattee nneellll''aarrtt.. 113366 ddeell dd..PP..RR.. nn.. 111155 ddeell 22000022,, nnoorrmmaa eecccceezziioonnaallee,, ccoommee ttaallee nnoonn aapppplliiccaabbiillee aannaallooggiiccaammeennttee'
(Cass. Sez. Un. - sentenza 8561 del 26/03/21).
* 7.2. Il tenore della decisione comporta la dichiarazione a carico dell'appellante prevista dall'art. 13comma1 quater d.P.R. 115/02, in materia di contributo unificato
(Cass. Sez. Un., sentenza 4315 del 20/02/2020: 'LLaa ddeebbeennzzaa ddeellll''uulltteerriioorree iimmppoorrttoo aa ttiittoolloo ddii ccoonnttrriibbuuttoo uunniiffiiccaattoo ((cc..dd.. ddooppppiioo ccoonnttrriibbuuttoo)) ppaarrii aa qquueelllloo ddoovvuuttoo ppeerr ll''iimmppuuggnnaazziioonnee èè nnoorrmmaattiivvaammeennttee ccoonnddiizziioonnaattaa aa dduuee pprreessuuppppoossttii::
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione lavoro e previdenza n. 597/2023, pubblicata il 13.4.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dello Stato, spese che liquida come segue: per la fase di studio: 71,00 euro;
per la fase introduttiva: 71,00 euro;
per la fase di trattazione: 90,00 euro;
per la fase decisionale: 105,00 euro;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 7.10.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Greta Belli, magistrato ordinario in tirocinio
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