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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/12/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 545/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
elettivamente domiciliata in VIALE MELLUSI 7 82100 Pt_1
BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. POLCINO ANTONIO e dell'avv. N.
Paragone, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dall' Avv. Stefania Rettore, e presso la stessa CP_1
elettivamente domiciliato in Benevento, via F. Flora n.76
(C.F. Controparte_2
, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Parisi per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Benevento, via Michele Foschini n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto
1 elettivamente domiciliato in Controparte_3
VIA XXIV MAGGIO N. 2 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. BOSCARELLI GIUSEPPE giusta delega in atti;
- parti resistenti - all'esito della trattazione scritta del 28/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorsi depositati e riuniti parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720259000104367000 e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202500000121000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 44.185,63 in virtù delle cartella n. 01720230005026438000 e degli avvisi di pagamento n.
31720220001122062000- 31720230000019991000 - 31720230000089947000 -
31720230000141606000- 3172023000030223100 - 31720230000377742000 -
31720230000432330000- 31720230000602861000 – 31720230000602962000, eccependo in via preliminare vizi formali della intimazione e nel merito l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso e Controparte_3 preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
L' e l' nel costituirsi in giudizio hanno chiesto il rigetto del ricorso, CP_4 CP_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva.
2.
2 In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta. E' infatti principio consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia quello secondo cui: "In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46,
l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli" (Cass. civ. n. 18522/2011).
Pertanto, , e correttamente sono CP_4 CP_1 Controparte_3 parti resistenti nel presente giudizio, ciascuna in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente, nella qualità di ente impositore e di agente addetto alla procedura di riscossione.
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, D.Lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o
3 pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda.
Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1. marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha recentemente statuito che "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e
618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione", così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
4.
4 Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha fatto valere sia motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (la prescrizione e la mancanza dei presupposti della pretesa contributiva) che alla regolarità formale del titolo (omessa motivazione, decadenza.).
Con riferimento alla prima eccezione si osserva che l' ha Controparte_3
carattere unitario – ex multis Cass. 4055/2015 – e la notifica da parte di un ufficio della diverso da quello competente, è valida, in Controparte_3
quanto la distinzione tra uffici della medesima è una espressione di una CP_3 distribuzione delle competenze interne alla stessa priva di valore e CP_3
efficacia verso l'utente. Così si è espressa la Corte Suprema con sentenza
23349/2004, affermando altresì che qualora l'atto del privato venga indirizzato all'organo individuato, anche se privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge gli riconnette, essendo onere dell'Ufficio curarne la trasmissione a quello competente.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, si osserva altresì che l'articolo
12 del Dpr n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies della Legge n. 241 del 1990 (Cassazione n. 27561 del
2018 e Cassazione n. 19405 del 2021, Ordinanza n. 20656 del 24 luglio 2024).
5.
5 Con riguardo all'eccezione di decadenza la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del
2017) che, in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all per il recupero dei crediti contributivi, CP_4
ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
6 6.
Con riguardo alle doglianze relative ai vizi formali ovvero al difetto di motivazione e all'indicazione dell'oggetto della pretesa, è pacifico che la succinta motivazione contenuta nell'atto impugnato e relativa alla posizione contributiva ed alla natura del contributo, nonché la sezione “dettaglio addebiti ed importi dovuti” (v. doc. allegata alla produzione di parte resistente) appare sufficiente ed idonea a consentire al contribuente di comprendere il motivo dell'azione, essendo indicati gli elementi minimi quali il periodo di omissione contributiva e i contributi dovuti in relazione alle singole scadenze.
Poiché nel caso che ci occupa l'intimazione di pagamento segue, come noto e riconosciuto anche dall'opponente, gli avvisi nessuna motivazione è necessaria.
Vanno invece dichiarate inammissibili in quanto tardive le altre eccezioni formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta.
7.
Vanno altresì respinte le preliminari eccezioni di asserita invalidità per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 in quanto irrilevanti ai fini della decisione il cui oggetto non è rappresentato dalla validità o invalidità di un atto amministrativo ma dalla sussistenza o insussistenza dei crediti vantati dall' CP_4
e dall' . CP_1
La decisione è conforme alla condivisibile giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che in tema di procedimento amministrativo, eventuali irregolarità e più in generale la violazione delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegano incidenza sul correlato rapporto obbligatorio perchè oggetto di accertamento è la sussistenza o insussistenza dei crediti vantati e non la regolarità del procedimento amministrativo (Cass. n. 20604/2014, n.
2804/2003); tanto assorbe il rilievo della natura meramente ordinatoria e non perentoria del termine di cui alla L. n. 141 del 1990, art. 2 la cui inosservanza
7 non esaurisce il potere di provvedere nè determina di per sè l'illegittimità dell'atto adottato fuori termine (Cons. di Stato n. 2964/2014 e 8371/2014, v. Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1400).
8.
Nel merito parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'intimazione innanzitutto per omessa notifica degli atti prodromici.
Ebbene parte resistente ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica a mezzo pec dei seguenti avvisi:
317 2022 00011220 62 000 notificato il 5.12.2022 relativo ai mesi di maggio e giugno 2022;
317 2023 00000199 91 000 notificato il 13.2.2023 relativo al periodo luglio - novembre 2022 ;
317 2023 00001416 06 000 notificato il 13.5.2023 relativo al mese di dicembre
2022;
317 2023 00003022 31 000 notificato il 31.7.2023 relativo al mese di gennaio
2023 ;
317 2023 00003777 42 000 notificato il 14.9.2023 relativo ai mesi marzo, aprile
2023;
317 2023 00004323 30 000 notificato il 14.9.2023 relativo al mese di maggio
2023;
317 2023 00006028 61 000 notificato il 28.11.2023 relativo ai mesi giugno e luglio 2023;
317 2023 00006029 62 000 notificato il 28.11.2023 relativo al periodo ottobre
2022-marzo 2023 ;
317 2023 00000899 47 000 notificato l' 1.4.2023 relativo al periodo dicembre
2020-agosto 2021 ;
8 Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va rigettata unitamente alle altre doglianze relative alla regolarità degli avvisi di addebito, che andavano formulate nel termine di quaranta giorni dalla notifica degli stessi.
Con riferimento agli avvisi di addebito N. 31720210000037623000, N. CP_4
31720210000382430000 e N. 31720220000227444000 non vi è prova della notifica.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va accolta con conseguente annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente ai suddetti atti.
9.
Con riguardo poi all'omessa indicazione del bene nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si richiama la Giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui “Dalla cornice normativa (D.P.R. n. 602 del 1973, artt.
76 e 77), in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede. L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass. n. 24258/2014) e, del resto il mci generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., correttamente invocato dall'Agenzia comporta che il creditore può scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata “ (v. Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7233).
9 Pertanto, secondo quanto evidenziato, dunque, per quanto riguarda il preavviso di iscrizione ipotecaria, non serve alcuna particolare motivazione, "l'iscrizione è legittima se contiene l'indicazione del valore del credito per cui si procede".
Infatti, nessuna delle norme citate prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria e che è sufficiente a tal fine un avviso, posto che il debitore risponde con tutti suoi beni presenti e futuri.
10.
In definitiva il ricorso va accolto nei suddetti limiti.
11.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo stante l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente agli avvisi di addebito N. 31720210000037623000, N. 31720210000382430000 e N.
31720220000227444000;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna L' e l' in solido al pagamento delle spese CP_4 Controparte_3
di lite che liquida in €2697,00 oltre c.u., oltre rimb. Forf. , IVA e CPA con distrazione;
4. dichiara interamente compensate le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Benevento, 29/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
10
11
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 545/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
elettivamente domiciliata in VIALE MELLUSI 7 82100 Pt_1
BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. POLCINO ANTONIO e dell'avv. N.
Paragone, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
rappresentato e difeso dall' Avv. Stefania Rettore, e presso la stessa CP_1
elettivamente domiciliato in Benevento, via F. Flora n.76
(C.F. Controparte_2
, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Parisi per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Benevento, via Michele Foschini n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto
1 elettivamente domiciliato in Controparte_3
VIA XXIV MAGGIO N. 2 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. BOSCARELLI GIUSEPPE giusta delega in atti;
- parti resistenti - all'esito della trattazione scritta del 28/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorsi depositati e riuniti parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720259000104367000 e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202500000121000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 44.185,63 in virtù delle cartella n. 01720230005026438000 e degli avvisi di pagamento n.
31720220001122062000- 31720230000019991000 - 31720230000089947000 -
31720230000141606000- 3172023000030223100 - 31720230000377742000 -
31720230000432330000- 31720230000602861000 – 31720230000602962000, eccependo in via preliminare vizi formali della intimazione e nel merito l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso e Controparte_3 preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
L' e l' nel costituirsi in giudizio hanno chiesto il rigetto del ricorso, CP_4 CP_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva.
2.
2 In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta. E' infatti principio consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia quello secondo cui: "In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46,
l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli" (Cass. civ. n. 18522/2011).
Pertanto, , e correttamente sono CP_4 CP_1 Controparte_3 parti resistenti nel presente giudizio, ciascuna in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente, nella qualità di ente impositore e di agente addetto alla procedura di riscossione.
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, D.Lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o
3 pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda.
Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1. marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha recentemente statuito che "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e
618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione", così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
4.
4 Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha fatto valere sia motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (la prescrizione e la mancanza dei presupposti della pretesa contributiva) che alla regolarità formale del titolo (omessa motivazione, decadenza.).
Con riferimento alla prima eccezione si osserva che l' ha Controparte_3
carattere unitario – ex multis Cass. 4055/2015 – e la notifica da parte di un ufficio della diverso da quello competente, è valida, in Controparte_3
quanto la distinzione tra uffici della medesima è una espressione di una CP_3 distribuzione delle competenze interne alla stessa priva di valore e CP_3
efficacia verso l'utente. Così si è espressa la Corte Suprema con sentenza
23349/2004, affermando altresì che qualora l'atto del privato venga indirizzato all'organo individuato, anche se privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge gli riconnette, essendo onere dell'Ufficio curarne la trasmissione a quello competente.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, si osserva altresì che l'articolo
12 del Dpr n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies della Legge n. 241 del 1990 (Cassazione n. 27561 del
2018 e Cassazione n. 19405 del 2021, Ordinanza n. 20656 del 24 luglio 2024).
5.
5 Con riguardo all'eccezione di decadenza la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del
2017) che, in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all per il recupero dei crediti contributivi, CP_4
ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
6 6.
Con riguardo alle doglianze relative ai vizi formali ovvero al difetto di motivazione e all'indicazione dell'oggetto della pretesa, è pacifico che la succinta motivazione contenuta nell'atto impugnato e relativa alla posizione contributiva ed alla natura del contributo, nonché la sezione “dettaglio addebiti ed importi dovuti” (v. doc. allegata alla produzione di parte resistente) appare sufficiente ed idonea a consentire al contribuente di comprendere il motivo dell'azione, essendo indicati gli elementi minimi quali il periodo di omissione contributiva e i contributi dovuti in relazione alle singole scadenze.
Poiché nel caso che ci occupa l'intimazione di pagamento segue, come noto e riconosciuto anche dall'opponente, gli avvisi nessuna motivazione è necessaria.
Vanno invece dichiarate inammissibili in quanto tardive le altre eccezioni formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta.
7.
Vanno altresì respinte le preliminari eccezioni di asserita invalidità per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 in quanto irrilevanti ai fini della decisione il cui oggetto non è rappresentato dalla validità o invalidità di un atto amministrativo ma dalla sussistenza o insussistenza dei crediti vantati dall' CP_4
e dall' . CP_1
La decisione è conforme alla condivisibile giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che in tema di procedimento amministrativo, eventuali irregolarità e più in generale la violazione delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiegano incidenza sul correlato rapporto obbligatorio perchè oggetto di accertamento è la sussistenza o insussistenza dei crediti vantati e non la regolarità del procedimento amministrativo (Cass. n. 20604/2014, n.
2804/2003); tanto assorbe il rilievo della natura meramente ordinatoria e non perentoria del termine di cui alla L. n. 141 del 1990, art. 2 la cui inosservanza
7 non esaurisce il potere di provvedere nè determina di per sè l'illegittimità dell'atto adottato fuori termine (Cons. di Stato n. 2964/2014 e 8371/2014, v. Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1400).
8.
Nel merito parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'intimazione innanzitutto per omessa notifica degli atti prodromici.
Ebbene parte resistente ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica a mezzo pec dei seguenti avvisi:
317 2022 00011220 62 000 notificato il 5.12.2022 relativo ai mesi di maggio e giugno 2022;
317 2023 00000199 91 000 notificato il 13.2.2023 relativo al periodo luglio - novembre 2022 ;
317 2023 00001416 06 000 notificato il 13.5.2023 relativo al mese di dicembre
2022;
317 2023 00003022 31 000 notificato il 31.7.2023 relativo al mese di gennaio
2023 ;
317 2023 00003777 42 000 notificato il 14.9.2023 relativo ai mesi marzo, aprile
2023;
317 2023 00004323 30 000 notificato il 14.9.2023 relativo al mese di maggio
2023;
317 2023 00006028 61 000 notificato il 28.11.2023 relativo ai mesi giugno e luglio 2023;
317 2023 00006029 62 000 notificato il 28.11.2023 relativo al periodo ottobre
2022-marzo 2023 ;
317 2023 00000899 47 000 notificato l' 1.4.2023 relativo al periodo dicembre
2020-agosto 2021 ;
8 Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va rigettata unitamente alle altre doglianze relative alla regolarità degli avvisi di addebito, che andavano formulate nel termine di quaranta giorni dalla notifica degli stessi.
Con riferimento agli avvisi di addebito N. 31720210000037623000, N. CP_4
31720210000382430000 e N. 31720220000227444000 non vi è prova della notifica.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va accolta con conseguente annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente ai suddetti atti.
9.
Con riguardo poi all'omessa indicazione del bene nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si richiama la Giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui “Dalla cornice normativa (D.P.R. n. 602 del 1973, artt.
76 e 77), in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede. L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass. n. 24258/2014) e, del resto il mci generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., correttamente invocato dall'Agenzia comporta che il creditore può scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata “ (v. Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7233).
9 Pertanto, secondo quanto evidenziato, dunque, per quanto riguarda il preavviso di iscrizione ipotecaria, non serve alcuna particolare motivazione, "l'iscrizione è legittima se contiene l'indicazione del valore del credito per cui si procede".
Infatti, nessuna delle norme citate prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria e che è sufficiente a tal fine un avviso, posto che il debitore risponde con tutti suoi beni presenti e futuri.
10.
In definitiva il ricorso va accolto nei suddetti limiti.
11.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo stante l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente agli avvisi di addebito N. 31720210000037623000, N. 31720210000382430000 e N.
31720220000227444000;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna L' e l' in solido al pagamento delle spese CP_4 Controparte_3
di lite che liquida in €2697,00 oltre c.u., oltre rimb. Forf. , IVA e CPA con distrazione;
4. dichiara interamente compensate le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in Benevento, 29/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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