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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2877/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato
DA
(C.F. ), nata a [...] il giorno 10.06.1983 e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
E
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in 38057 Parte_2 C.F._2
NE GA (TN), Fraz. Ischia, Via di Valdesas, n. 21
entrambi rappresentati e difesi, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. Dott.
Massimiliano Gianluca Russo (C.F. ), con domicilio eletto presso C.F._3 lo studio di quest'ultimo sito in 38122 Trento (TN), Via Grazioli, n. 61 con l'intervento del
Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso e da note di trattazione scritta del
07.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso del 28/6/2024 i ricorrenti, premesso di essersi sposati l'8/10/2011 con rito concordatario a NE GA, che dall'unione erano nate le figlie il Persona_1
3/3/2013, e il 25/1/2016, che il rapporto coniugale si era deteriorato per Persona_2
incompatibilità caratteriale, hanno adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis-51
c.p.c. per chiedere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 227/2024, del 18-07-2024, pubblicata in data 24-07-2024, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
Con le note di trattazione scritta del 07-02-2025, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate in ricorso, come precisate le predette note, che qui si riportano: “1. le figlie minori della coppia rimarranno affidate ad entrambi i genitori con collocazione principale delle stesse presso la madre e residenza anagrafica delle stesse presso la nuova abitazione della sig.ra ora sita in 38121 Pt_1
Trento (TN), Via L. Caneppele, n. 48; 2. il padre terrà con sé le figlie, a week-end alterni, dal venerdì all'uscita da scuola (da ore 16.00 circa) al lunedì mattina successivo (ad ore 8.00 circa), quando le riaccompagnerà direttamente presso la scuola o la colonia frequentata, e, nelle settimane che si concluderanno con il week-end di pertinenza della madre, anche dalle ore 16.00 (circa) del mercoledì alle ore 08.00 (circa) del venerdì successivo quando le riaccompagnerà direttamente presso la scuola o la colonia frequentata. I coniugi si riservano, nei periodi di vacanza in cui le minori non dovessero essere iscritte presso qualche colonia, di mantenere gli stessi orari o di concordarne di parzialmente diversi anche in considerazione delle rispettive esigenze lavorative;
3. le decisioni di ordinaria gestione saranno assunte dal genitore che in quel momento avrà con sé le minori, mentre tutte le decisioni riguardanti la straordinaria gestione delle figlie dovranno essere necessariamente e previamente concordate tra i genitori;
4. ogni genitore trascorrerà con le figlie, ad anni alterni, il giorno di Natale e di Pasqua e di Natale e di Capodanno. Nello specifico le minori trascorreranno, ad anni alterni, la sera della Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e, sempre ad anni alterni, le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta. I genitori, in considerazione delle rispettive esigenze lavorative e senza modificare quanto già regolato per le Festività, prevedono che il sig. terrà con sé le bambine dal giorno 24 al Pt_2
31 dicembre di ogni anno e la sig.ra le terrà con sé dal giorno 01 al 06 gennaio di Pt_1
ogni anno, salvo diversi accodi che dovessero intercorrere per mutate esigenze lavorative;
5. le figlie minori, nel periodo estivo, trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si terranno reciprocamente informati circa il luogo in cui soggiorneranno insieme alle figlie e dovranno agevolare il contatto telefonico delle stesse, anche quotidiano, con l'altro genitore;
6. i genitori concorderanno eventuali viaggi all'estero con i minori che potranno avvenire, sino al raggiungimento della maggiore età degli stessi, solo previo consenso di entrambi i genitori;
7. il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie Pt_2
versando entro il giorno 5 di ogni mese alla signora sul c/c della stessa, l'importo Pt_1
di euro 250,00# (duecentocinquanta/00) mensili per ogni figlia, rivalutabile annualmente ai fini ISTAT a partire dal mese di gennaio 2026. 8. le spese straordinarie per le figlie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: -spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica, quelle non ricomprese nelle prestazioni del SSN e quindi tutte quelle svolte in regime libero professionale (ad esempio dentista, ortodonzia, oculista e occhiali, esami diagnostici – ecografie/radiografie, esami del sangue, etc.); -spese sportive (attrezzature, iscrizioni a corsi, abbigliamento sportivo idoneo, etc.); -spese scolastiche (materiale scolastico di inizio anno, libri di testo, iscrizioni, tasse universitarie, rette per eventuali convitti, gite scolastiche con pernotto, spese per attività formative, permanenze all'estero per ragioni di studio, Masters o
Erasmus o stage nei percorsi universitari/parauniversitari), ad eccezione delle spese per buoni pasto/mense e simili;
I coniugi dovranno concordare la opportunità e la sostenibilità economica delle spese straordinarie ed andranno comunque concordate quelle di importo superiore ad euro
100,00# (cento/00); dal previo accordo sono escluse le mediche urgenti ed indifferibili, nonché quelle scolastiche obbligatorie, che sono sempre e comunque dovute, indipendentemente dall'accordo dei genitori.
In caso di dubbi sulle spese straordinarie, i ricorrenti concordano di fare riferimento alle
Contr linee guida del in tema di spese straordinarie.
Le spese straordinarie saranno rimborsate e/o reciprocamente compensate, con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui saranno state sostenute, dietro necessaria esibizione della relativa documentazione fiscale;
9. i sig.ri e Pt_1 Pt_2
saranno autorizzati al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero ed all'iscrizione sugli stessi delle figlie minori. I coniugi acconsentiranno al rilascio, da parte del Comune di residenza, delle carte d'identità dei minori valide anche per l'espatrio; 10. le vetture acquistate in costanza di matrimonio verranno così ripartite: -la vettura marca Renault, mod.
Clio, tg. GH 187 BN, già di proprietà della sig.ra resterà nella di lei proprietà e Pt_1
disponibilità; -la vettura marca Renault, mod. Clio, tg. EL905EY, già di proprietà del sig. resterà nella di lui proprietà e disponibilità; 11. la detrazione delle spese sostenute Pt_2
nell'interesse delle figlie, ai fini IRPEF, viene posta a favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. I signori usufruiranno, in pari misura, di eventuali Pt_1 Pt_2
assegni familiari e/o di altri benefici;
12. le spese del presente giudizio verranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 227/24 passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 28-06-2024 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NE GA (TN), in data 08-10-2011 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 24, parte II, Serie A, dell'anno 2011), da nato a [...] in data [...], e nata Parte_2 Parte_1 a Trento in data 10-06-1983, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi