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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 876/2023 promosso da
C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cefalù, Via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'Avv. Stefano Botindari che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
C.F. E PART. IVA , Controparte_2 P.IVA_1
pag. 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Gioacchino Ventura n. 15 presso lo studio dell'Avv. Marina
Vajana che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Controparte_3
) in persona del per la Sicilia,
[...] Controparte_4
elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle
in virtù di procura generale alle liti in Notar di Palermo del 7/2/2013 Persona_1
rep. 32811, racc. n. 13115;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 14.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
pag. 2 29620229003880630/000 notificata in data 01.07.2022 per la parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito per tributi vari:
- cartelle: CP_3
n. 29620160056657741000 asseritamente notificata il 06.09.2016;
n. 29620170027364946000 asseritamente notificata il 04.09.2017:
n. 29620170039267027000 asseritamente notificata il 20.12.2017;
- avvisi di addebito: CP_1
n. 59620130004435556000 asseritamente notificato l'08.01.2014;
n. 59620130005437027000 asseritamente notificato il 04.02.2014;
n. 59620140002219917000 asseritamente notificato il 14.08.2014;
n. 59620160000004354000 asseritamente notificato il 05.03.2016;
n. 59620160000458438000 asseritamente notificato il 03.04.2016;
n. 59620160004668914000 asseritamente notificato l'11.10.2016;
n. 59620160004769792000 asseritamente notificato il 24.10.2016;
n. 59620160005123503000 asseritamente notificato il 25.10.2016;
n. 59620170000244187000 asseritamente notificato il 12.04.2017;
n. 59620170000686065000 asseritamente notificato il 21.06.2017;
n. 59620170002175883000 asseritamente notificato il 03.10.2017;
n. 59620170005781051000 asseritamente notificato l'08.11.2017;
n. 59620170005854744000 asseritamente notificato l'08.11.2017;
pag. 3 n. 59620180000349329000 asseritamente notificato il 30.03.2018;
Allegava, in merito, la mancata notifica di atti prodromici sottesi all'atto impugnato nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
L' costituendosi in giudizio, chiedeva il Controparte_2
rigetto del ricorso del quale contestava variamente la fondatezza e, in particolare, sia l'eccezione di prescrizione sia la tardività dell'opposizione.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_3
chiedeva il rigetto, formulando domanda di garanzia, manleva e risarcimento danni nei confronti di in caso di accoglimento dell'eccezione di CP_5
prescrizione.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione sollevata dalle parti resistenti di tardività dell'opposizione essa va disattesa.
Invero, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente delle cartelle esattoriali de quibus, tale circostanza, di fatto, non determina di pag. 4 per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24
comma 5° del d.lgs. n. 46/99.
Appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai
fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice
della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981,
allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di
accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di
recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza
di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.,
qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di
mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle
forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto
nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la
decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella
esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme
pag. 5 ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale
disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del
1981”.
La citata sentenza applicabile al caso di specie chiarisce che, nel caso in cui si contesti l'omessa notifica della stessa cartella o si adducano, comunque, fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.-.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali di cui alla presente controversia.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' mediante Controparte_6
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime pag. 6 prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo
(e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero,
ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
A tal proposito giova sottolineare la pronunzia della Suprema Corte a Sezioni
pag. 7 Unite (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 17/11/2016, n. 23397; v anche Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. n. 21 del 03-01-2018) statuendo che “la scadenza del termine -
pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui
all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del
termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,
della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
In particolare l'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso
dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso
il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166,
ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni
pag. 8 salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le
altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Poiché le cartelle esattoriali opposte ineriscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in esse iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali dell emerge dagli atti che: CP_3
la cartella n. 29620160056657741000 è stata notificata il 06.09.2016;
la cartella n. 29620170027364946000 è stata notificata il 04.09.2017:
la cartella n. 29620170039267027000 è stata notificata il 20.12.2017;
Per quanto riguarda i seguenti AVA dell' CP_1
l'avviso di addebito n. 59620130004435556000 è stato notificato l'08.01.2014;
l'avviso di addebito n. 59620130005437027000 è stato notificato il 04.02.2014;
l'avviso di addebito n. 59620140002219917000 è stato notificato il 14.08.2014.
A tutte le dette cartelle e avvisi di addebito ha fatto seguito, quale atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione di pagamento n.
29620179039058878000 regolarmente notificata in data 20.12.2017 a mezzo Pec,
come risulta dalla documentazione prodotta da e in data 01.07.2022, CP_5
pag. 9 ossia entro il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata.
Per tutti gli anzidetti avvisi di addebito e cartelle il ricorso deve essere rigettato attesa la notifica degli atti sottesi e l'interruzione della prescrizione. Nessun
rilievo e nessuna contestazione ha mosso parte ricorrente avverso i suddetti atti.
Per l'effetto, va affermata la sussistenza del diritto della di agire CP_5
esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata.
Per i rimanenti AVA dell' CP_1
n. 59620160000004354000 asseritamente notificato il 05.03.2016;
n. 59620160000458438000 asseritamente notificato il 03.04.2016;
n. 59620160004668914000 asseritamente notificato l'11.10.2016;
n. 59620160004769792000 asseritamente notificato il 24.10.2016;
n. 59620160005123503000 asseritamente notificato il 25.10.2016;
n. 59620170000244187000 asseritamente notificato il 12.04.2017;
n. 59620170000686065000 asseritamente notificato il 21.06.2017;
n. 59620170002175883000 asseritamente notificato il 03.10.2017;
n. 59620170005781051000 asseritamente notificato l'08.11.2017;
n. 59620170005854744000 asseritamente notificato l'08.11.2017;
n. 59620180000349329000 asseritamente notificato il 30.03.2018;
si ravvisa la nullità dell'intimazione opposta per la mancata notifica degli pag. 10 anzidetti avvisi di addebito quali atti presupposti affinché si possa ritenere legittima la procedura. L' rimasto contumace, sul quale gravava il relativo CP_1
onere, non ha provato di avere notificato gli AVA prodromici all'intimazione impugnata.
Conseguentemente, i suddetti atti vanno dichiarati nulli non essendo stata fornita la prova della loro notifica alla parte ricorrente e i crediti previdenziali ivi richiesti vanno dichiarati prescritti.
Per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire CP_5
esecutivamente per gli anzidetti crediti portati dall'intimazione impugnata.
Per le spese di lite stante la soccombenza parziale del ricorrente sussistono i presupposti per disporre la compensazione nella misura del 50% e per porre:
- a carico dell' e in favore del ricorrente il rimanente 50% che si liquidano CP_1
nell'intero in complessivi € 3.290,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali,
con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Stefano Botindari;
- a carico del ricorrente e in favore dell' e di il rimanente 50% che CP_3 CP_5
si liquidano nell'intero in complessivi € 3.290,00 per ciascuna parte oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o pag. 11 difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento impugnata n.
29620229003880630/000 notificata in data 01.07.2022 limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620160000004354000, n. 59620160000458438000, n.
59620160004668914000, n. 59620160004769792000, n. 59620160005123503000, n.
59620170000244187000, n. 59620170000686065000, n. 59620170002175883000, n.
59620170005781051000, n. 59620170005854744000, n. 59620180000349329000, per ruoli e la annulla;
CP_1
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire CP_5
esecutivamente per gli crediti portati dall'intimazione impugnata;
- rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle ruoli n. 29620160056657741000, n. 29620170027364946000 e n. CP_3
29620170039267027000 e agli AVA ruoli n. 59620130004435556000, n. CP_1
59620130005437027000 e n. 59620140002219917000;
- per l'effetto, va affermata la sussistenza del diritto della di agire CP_5
esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata;
- compensa per il 50% le spese di lite tra le parti;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente del rimanente 50% CP_1
liquidato nell'intero in complessivi € 3.290,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Stefano
pag. 12 Botindari;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell e di del CP_3 CP_5
rimanente 50% liquidato nell'intero in complessivi € 3.290,00 per ciascuna parte oltre IVA, CPA e rimborso spese generali,
Così deciso in Termini Imerese in data 1 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 876/2023 promosso da
C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cefalù, Via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'Avv. Stefano Botindari che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
C.F. E PART. IVA , Controparte_2 P.IVA_1
pag. 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Gioacchino Ventura n. 15 presso lo studio dell'Avv. Marina
Vajana che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Controparte_3
) in persona del per la Sicilia,
[...] Controparte_4
elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle
in virtù di procura generale alle liti in Notar di Palermo del 7/2/2013 Persona_1
rep. 32811, racc. n. 13115;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 14.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
pag. 2 29620229003880630/000 notificata in data 01.07.2022 per la parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito per tributi vari:
- cartelle: CP_3
n. 29620160056657741000 asseritamente notificata il 06.09.2016;
n. 29620170027364946000 asseritamente notificata il 04.09.2017:
n. 29620170039267027000 asseritamente notificata il 20.12.2017;
- avvisi di addebito: CP_1
n. 59620130004435556000 asseritamente notificato l'08.01.2014;
n. 59620130005437027000 asseritamente notificato il 04.02.2014;
n. 59620140002219917000 asseritamente notificato il 14.08.2014;
n. 59620160000004354000 asseritamente notificato il 05.03.2016;
n. 59620160000458438000 asseritamente notificato il 03.04.2016;
n. 59620160004668914000 asseritamente notificato l'11.10.2016;
n. 59620160004769792000 asseritamente notificato il 24.10.2016;
n. 59620160005123503000 asseritamente notificato il 25.10.2016;
n. 59620170000244187000 asseritamente notificato il 12.04.2017;
n. 59620170000686065000 asseritamente notificato il 21.06.2017;
n. 59620170002175883000 asseritamente notificato il 03.10.2017;
n. 59620170005781051000 asseritamente notificato l'08.11.2017;
n. 59620170005854744000 asseritamente notificato l'08.11.2017;
pag. 3 n. 59620180000349329000 asseritamente notificato il 30.03.2018;
Allegava, in merito, la mancata notifica di atti prodromici sottesi all'atto impugnato nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
L' costituendosi in giudizio, chiedeva il Controparte_2
rigetto del ricorso del quale contestava variamente la fondatezza e, in particolare, sia l'eccezione di prescrizione sia la tardività dell'opposizione.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_3
chiedeva il rigetto, formulando domanda di garanzia, manleva e risarcimento danni nei confronti di in caso di accoglimento dell'eccezione di CP_5
prescrizione.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione sollevata dalle parti resistenti di tardività dell'opposizione essa va disattesa.
Invero, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente delle cartelle esattoriali de quibus, tale circostanza, di fatto, non determina di pag. 4 per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24
comma 5° del d.lgs. n. 46/99.
Appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai
fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice
della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981,
allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di
accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di
recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza
di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.,
qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di
mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle
forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto
nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la
decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella
esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme
pag. 5 ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale
disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del
1981”.
La citata sentenza applicabile al caso di specie chiarisce che, nel caso in cui si contesti l'omessa notifica della stessa cartella o si adducano, comunque, fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.-.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali di cui alla presente controversia.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' mediante Controparte_6
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime pag. 6 prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo
(e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero,
ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
A tal proposito giova sottolineare la pronunzia della Suprema Corte a Sezioni
pag. 7 Unite (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 17/11/2016, n. 23397; v anche Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. n. 21 del 03-01-2018) statuendo che “la scadenza del termine -
pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui
all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del
termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,
della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
In particolare l'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso
dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso
il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166,
ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni
pag. 8 salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le
altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Poiché le cartelle esattoriali opposte ineriscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in esse iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali dell emerge dagli atti che: CP_3
la cartella n. 29620160056657741000 è stata notificata il 06.09.2016;
la cartella n. 29620170027364946000 è stata notificata il 04.09.2017:
la cartella n. 29620170039267027000 è stata notificata il 20.12.2017;
Per quanto riguarda i seguenti AVA dell' CP_1
l'avviso di addebito n. 59620130004435556000 è stato notificato l'08.01.2014;
l'avviso di addebito n. 59620130005437027000 è stato notificato il 04.02.2014;
l'avviso di addebito n. 59620140002219917000 è stato notificato il 14.08.2014.
A tutte le dette cartelle e avvisi di addebito ha fatto seguito, quale atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione di pagamento n.
29620179039058878000 regolarmente notificata in data 20.12.2017 a mezzo Pec,
come risulta dalla documentazione prodotta da e in data 01.07.2022, CP_5
pag. 9 ossia entro il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata.
Per tutti gli anzidetti avvisi di addebito e cartelle il ricorso deve essere rigettato attesa la notifica degli atti sottesi e l'interruzione della prescrizione. Nessun
rilievo e nessuna contestazione ha mosso parte ricorrente avverso i suddetti atti.
Per l'effetto, va affermata la sussistenza del diritto della di agire CP_5
esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata.
Per i rimanenti AVA dell' CP_1
n. 59620160000004354000 asseritamente notificato il 05.03.2016;
n. 59620160000458438000 asseritamente notificato il 03.04.2016;
n. 59620160004668914000 asseritamente notificato l'11.10.2016;
n. 59620160004769792000 asseritamente notificato il 24.10.2016;
n. 59620160005123503000 asseritamente notificato il 25.10.2016;
n. 59620170000244187000 asseritamente notificato il 12.04.2017;
n. 59620170000686065000 asseritamente notificato il 21.06.2017;
n. 59620170002175883000 asseritamente notificato il 03.10.2017;
n. 59620170005781051000 asseritamente notificato l'08.11.2017;
n. 59620170005854744000 asseritamente notificato l'08.11.2017;
n. 59620180000349329000 asseritamente notificato il 30.03.2018;
si ravvisa la nullità dell'intimazione opposta per la mancata notifica degli pag. 10 anzidetti avvisi di addebito quali atti presupposti affinché si possa ritenere legittima la procedura. L' rimasto contumace, sul quale gravava il relativo CP_1
onere, non ha provato di avere notificato gli AVA prodromici all'intimazione impugnata.
Conseguentemente, i suddetti atti vanno dichiarati nulli non essendo stata fornita la prova della loro notifica alla parte ricorrente e i crediti previdenziali ivi richiesti vanno dichiarati prescritti.
Per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire CP_5
esecutivamente per gli anzidetti crediti portati dall'intimazione impugnata.
Per le spese di lite stante la soccombenza parziale del ricorrente sussistono i presupposti per disporre la compensazione nella misura del 50% e per porre:
- a carico dell' e in favore del ricorrente il rimanente 50% che si liquidano CP_1
nell'intero in complessivi € 3.290,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali,
con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Stefano Botindari;
- a carico del ricorrente e in favore dell' e di il rimanente 50% che CP_3 CP_5
si liquidano nell'intero in complessivi € 3.290,00 per ciascuna parte oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o pag. 11 difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento impugnata n.
29620229003880630/000 notificata in data 01.07.2022 limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620160000004354000, n. 59620160000458438000, n.
59620160004668914000, n. 59620160004769792000, n. 59620160005123503000, n.
59620170000244187000, n. 59620170000686065000, n. 59620170002175883000, n.
59620170005781051000, n. 59620170005854744000, n. 59620180000349329000, per ruoli e la annulla;
CP_1
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire CP_5
esecutivamente per gli crediti portati dall'intimazione impugnata;
- rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle ruoli n. 29620160056657741000, n. 29620170027364946000 e n. CP_3
29620170039267027000 e agli AVA ruoli n. 59620130004435556000, n. CP_1
59620130005437027000 e n. 59620140002219917000;
- per l'effetto, va affermata la sussistenza del diritto della di agire CP_5
esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata;
- compensa per il 50% le spese di lite tra le parti;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente del rimanente 50% CP_1
liquidato nell'intero in complessivi € 3.290,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Stefano
pag. 12 Botindari;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell e di del CP_3 CP_5
rimanente 50% liquidato nell'intero in complessivi € 3.290,00 per ciascuna parte oltre IVA, CPA e rimborso spese generali,
Così deciso in Termini Imerese in data 1 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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