Articolo 3 della Legge 31 agosto 2012, n. 163
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 settembre 2012
Art. 3.


Autorita' responsabile per le ispezioni e il rilascio dei certificati

1. Le autorita' responsabili per l'espletamento dei compiti di ispezione e di controllo, previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, sono il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvedono attraverso organismi di classificazione riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
Entrata in vigore il 29 settembre 2012