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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 721 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
C.F.: , residente in [...] C.F._1
Mazzini 133 ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Napoli alla via del Parco Margherita n. 8 presso e nello studio dell'Avv. Mario Manzo, C.F.
che lo rappresenta e difende per mandato in atti e che dichiara ai C.F._2 sensi dell'art. 176 comma 2 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata i Email_1 Email_2
RICORRENTE
Contro
L' Agente Controparte_1 della Riscossione per la regione Abruzzo, CF , con sede in Roma alla via P.IVA_1
US EZ n 14, subentr ata a titolo universale negli interessi e nei diritti e nei rapporti attivi e passivi, anche processuali dell' , per Controparte_2 effetto del Decreto Legge n 193 del 22.10.2016, convertito nella Legge n 225 del 1.12.2016 , giusta procura speciale del dott Notaio in Roma, Repertorio n 42.904, Persona_1 raccolta n 24.402, del 05.07.2017, rappresentata e difesa gi u sta procura allegata dall'avv .
LV Di OR CF , difensore del foro di Pescara iscritto nell'elenco C.F._3 avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di
(corte d'Appello di L'Aquila), elettivamente Controparte_3 domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Teatino 66020 alla Galleria K. Wojtyla
1 nr 24, pec : Email_3
RESISTENTE
E contro
l' , c.f. in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente pro-tempore, con sede in Roma, nonché per la
[...]
in persona del legale Rappresentante pro-tempore Controparte_5 con sede in Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (cod. fisc.
– p.e.c.: t) giusta CodiceFiscale_4 Email_4 procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. Persona_2
37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliati con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico dell' in Teramo, alla via G. Oberdan n. 32/34, numero di fax CP_4
0861/336410
RESISTENTE OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via cautelare: sospendere, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs 546/92 cosi come modificato dalla L. 556/96, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2015/1696, notificata il 19.02.2025, dall' sede di Teramo, CP_1 Controparte_1 fissando con decreto presidenziale la trattazione della presente istanza per la prima camera di consiglio utile, ritenendo fondati, dai motivi di ricorso proposti, il periculum in mora ed il fumus boni iuris. Nel merito : accertare e dichiarare l'irregolarità / l'inefficacia/ la nullità della notifica degli avvisi di addebito n. 40820180000698572000, 40820180002369138000, 40820190000010860000, 40820190000954410000, 40820190002153201000, 40820200000399726000, 40820210000553458000, il cui Ente creditore è la spett.le per tutti i motivi esposti nel CP_4 presente atto, dichiarando eventualmente prescritto il credito in essi preteso e, di conseguenza, in ragione dell'irregolarità dell'atto presupposto, accertare e dichiarare l'irregolarità, la nullità e/o l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2015/1696, notificata il 19.02.2025, dall' sede Controparte_1 di Teramo. SEMPRE NEL MERITO: accertare e dichiarare la prescrizione degli avvisi di addebito n. 40820180000698572000, 40820180002369138000, 40820190000010860000, 40820190000954410000, 40820190002153201000, aventi ad oggetto contributi previdenziali, il cui Ente ceditore è l' di Teramo per tutti i motivi esposti nella narrativa CP_4 del presente atto ed, in particolare, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione e, di conseguenza, dichiarare nulla o, comunque, inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2015/1696, notificata il 19.02.2025, dall' Controparte_1
sede di Teramo.
[...] Con vittoria si spese, diritti, onorari e rimborso forfetario con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2 “1 In via preliminare e processuale, accertare e Controparte_6 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle contestazioni sulle CP_7 notifiche degli CP_ avvisi di addebito 2. Nel merito previo rigetto della sospensiva, procedere al rigetto della domanda di contropar te in atti siccome inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la legittimità del la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria . Tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da liquidarsi al sottoscritto procurato re che si dichiara antistatario.”
: “rito, CP_4
-a) respingere l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati;
nel merito,
-a) il rigetto dell'opposizione ad esecuzione, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali;
-b) in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, porre le spese del giudizio a carico dell' .” Controparte_8
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 31.3.2025, ha Parte_1 proposto opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1696/2025, notificata in data19.02.2025, in relazione a sette avvisi di addebito relativi alla Gestione
Autonoma Artigiani, sollevando i seguenti motivi di impugnazione: difetto di notifica degli avvisi di addebito presupposti;
prescrizione estintiva del credito contributivo.
1.2. Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_8 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione ai vizi sollevati in riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, in quanto di competenza dell' . Quanto CP_4 all'eccezione di prescrizione quinquennale, ne contestava la fondatezza evidenziando di aver notificato le intimazioni di pagamento n. 108 2023 90000379 80 e n. 108 2024 90034421 67 perfettamente interruttive del termine di prescrizione quinquennale e riferite agli avvisi di addebito mai opposte da controparte.
Rilevava, inoltre che in data 17.01.2022 e in data 19.01.2023 il ricorrente proponeva ad una istanza di rateazione e una adesione alla definizione agevolata in riferimento agli CP_7 avvisi di addebito impugnati, rispetto alle quali rispondeva accogliendo il piano di CP_7 rateazione del 2022 e successivamente quello di definizione agevolata con comunicazione pec del 07.08.2023, mai onorati dal contribuente.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione.
3 1.3. Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento dell'opposizione ed CP_4 eccependo la decadenza ex articolo 24 del D.Lgs. 46/99, rispetto all'eccezione di prescrizione del credito contributivo, stante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito depositati.
1.4. Così radicatosi il contradditorio, in occasione dell'udienza del 3.6.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, veniva rigettata l'istanza di sospensione ed onerato a CP_7 depositare prova della notifica degli atti di intimazione in format .eml, anziché in formato
.pdf, come avvenuto in sede di memoria difensiva, con rinvio al 2.12.2025 per discussione con termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va in primo luogo rigettata l'istanza di autorizzazione alla produzione di nuova documentazione, come richiesta dall' in data 21.11.2025, stante la sua evidente CP_4 tardività, ben potendo l'ente previdenziale produrre tale documentazione già in sede di costituzione.
Valga, peraltro, rilevare che l' già in sede di costituzione, aveva provveduto a CP_7 depositare istanza di rateazione del 17.1.2022 e richiesta di adesione alla definizione agevolata del 19.1.2023, presentate dalla parte ricorrente in relazione agli avvisi di addebito oggetto della presente impugnazione.
Come sopra esposto, il ricorrente ha impugnato la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 10876202500000086000 notificata il 19.02.2025, contestando in questa sede, stante il diverso riparto di giurisdizione, i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 40820180000698572000 notificato il 26.06.2018, per l'omesso pagamento di contributi anno 2017;
2) avviso di addebito n. 40820180002369138000 notificato il 27.12.2018, per l'omesso pagamento di contributi anno 2018;
3) avviso di addebito n. 40820190000010860000 notificato il 22.01.2019, per l'omesso pagamento di contributi anno 2015;
4 4) avviso di addebito n. 40820190000954410000 notificato il 25.07.2019, per l'omesso pagamento di contributi anno 2017;
5) avviso di addebito n. 40820190002153201000 notificato il 23.01.2020, per l'omesso pagamento di contributi anno 2018;
6) avviso di addebito n. 40820200000399726000 notificato il 09.03.2020, per l'omesso pagamento di contributi anno 2016;
7) avviso di addebito n. 40820210000553458000 notificato il 07.11.2021 a mezzo PEC, per l'omesso pagamento di contributi anno 2019.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti (gli avvisi di addebito), eccependo, comunque, anche la prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli atti presupposti.
La prescrizione estintiva sembra, dunque, eccepita, sia rispetto al merito della pretesa contributiva, in correlazione alla funzione recuperatoria dell'opposizione, sia rispetto al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito.
Avendo il ricorrente sollevato sia vizi inerenti alla notifica degli atti presupposti, sia vizi inerenti all'esercizio dell'attività di riscossione, risulta correttamente esteso il contradditorio anche nei confronti dell'ente impositore.
Ebbene, stante la diversità dei motivi di opposizione sollevati, gli stessi saranno trattati separatamente, dopo una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
Premessa normativa
3 La comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca e l'intimazione di pagamento, pur assumendo diversa natura, non di meno, assolvono alla medesima funzione e cioè di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l'assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale: la prima è una comunicazione preventiva rispetto all'ipoteca, la seconda, invece, è una comunicazione preventiva rispetto all'espropriazione.
Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483;
Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n.
5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
5 Quindi, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento/comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)
Occorre, altresì, premettere che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.
46 del 1999, D.L. n. 78 del 2010, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 4 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, avanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni, prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della
6 cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2)
o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019,
n.22292).
Nella medesima pronuncia appena citata la S.C. ha pure precisato che, nell'ipotesi in cui nell'impugnazione vengano dedotti vizi sia formali che sostanziali, un unico atto introduce due diverse azioni, dunque, "quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore
(D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10", così che "non si realizza alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione: la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni".
Ebbene, nel caso di specie, si è verificata proprio tale eventualità in quanto nel ricorso al vaglio sono contenute censure attinenti alla regolarità del procedimento di riscossione
(questioni sulla prescrizione quinquennale successiva agli atti impositivi) e censure attinenti al merito della pretesa contributiva (omessa notifica degli avvisi di addebito).
Notifica degli avvisi di addebito
4. Parte ricorrente eccepisce la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca, assumendo l'estinzione del debito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale, sia precedente che successiva.
Al riguardo, appare utile una breve premessa di carattere normativo.
L'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Costituisce ius receptum che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà
7 discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cass. 5 febbraio 2009 n. 2835).
Tale principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte che ha affermato: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso” (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2016, n. 11596).
Una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente, invero, non può più impugnare l'atto successivo, lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019).
Il principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione affermando che
"risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica
(nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato" (cfr.
Cass. n. 3005/2020, in motiv.);
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che l'intimazione di pagamento (lo stesso vale per il preavviso di fermo, Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, n.32062) che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della
8 pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cassazione civile sez. trib., 28/03/2025, n.8260, in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici, intimazione di pagamento, mai impugnati;
Cass., Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n.
17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez.
V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez.
VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo
2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
In altri termini, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale/avvisi di addebito per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità/inesistenza della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n.24506).
Valga, inoltre, sottolineare che da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti”
(Cassazione civile sez. trib., 06/02/2024, n.3414).
In tale pronuncia la Corte di Cassazione ha ricordato come, con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, la stessa ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L.,
15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n.
9 26013); come anche evidenziato di recente (vedi Cass. n. 11338/2023), con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, in cui la Corte ha ulteriormente ribadito e chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
Deve, dunque, convenirsi con l'affermazione secondo cui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere. Si è, invero, riaffermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, - come sopra già sottolineato - non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento della sussistenza del debito comporta, in ogni caso,
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto gli atti impositivi.
4.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, si ritiene che l'eccezione di parte ricorrente circa la omessa notifica o omessa conoscenza degli avvisi di addebito risulti immediatamente confutata dalla documentazione in atti, ed in particolare, dalla documentazione prodotta dall' e dall' CP_4 CP_7
Ad eccezione dell'ultimo avviso di addebito, tutti gli altri sono stati notificati a mezzo del servizio postale universale. Di questi atti impositivi, tutti sono stati regolarmente consegnati al destinatario nella data riportata nell'avviso di ricevimento, ad eccezione dell'avviso di n.
40820190002153201000, asseritamente notificato per compiuta giacenza, di cui manca in atti l'avviso di ricevimento, non essendo sufficiente all'uopo la schermata prodotta dall' . CP_4
La conoscenza di tale avviso di addebito da parte del ricorrente è, però, immediatamente evincibile dalla istanza di rateizzazione che lo stesso ha presentato all' in data 17.1.2022, CP_7
a mezzo pec (dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata) in cui compare proprio anche l'avviso di addebito n. 40820190002153201000, di cui invece ne viene contestata la omessa notifica (cfr. pagina 6 dell'istanza di rateizzazione del 17.1.2022). Allo stesso modo,
10 anche la richiesta di adesione agevolata presentata dal ricorrente in data 19.1.2023 riguarda il suddetto avviso di addebito, sicchè appare evidente come il contribuente ne avesse avuto effettiva conoscenza, risultando tale prova incompatibile con l'eccezione formulata di omessa conoscenza.
L'ultimo avviso di addebito, infine, risulta regolarmente notificato in data 7.11.2021, all'indirizzo pec del ricorrente, come evincibile dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti.
Stante la regolarità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, risulta precluso l'accertamento della prescrizione del credito precedente alla notifica degli stessi, in quanto non impugnati nel termine di quaranta giorni ai sensi del D.lgs n. 46 del 1999.
Prescrizione successiva
5. Il ricorrente sostiene che, a prescindere dall'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, gli avvisi di addebito n. 40820180000698572000, 40820180002369138000,
40820190000010860000, 40820190000954410000, 40820190002153201000, si sarebbero prescritti per intervenuta prescrizione quinquennale, stante la decorrenza del termine superiore a cinque anni, tra la data della notifica dei rispettivi avvisi di addebito e la notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, impugnata in questa sede.
Rispetto a tale eccezione l' , a ciò onerata, ha depositato Controparte_8 tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione.
Come anticipato, tale motivo di contestazione riguarda i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 40820180000698572000 notificato il 26.06.2018, per l'omesso pagamento di contributi anno 2017;
2) avviso di addebito n. 40820180002369138000 notificato il 27.12.2018, per l'omesso pagamento di contributi anno 2018;
3) avviso di addebito n. 40820190000010860000 notificato il 22.01.2019, per l'omesso pagamento di contributi anno 2015;
4) avviso di addebito n. 40820190000954410000 notificato il 25.07.2019, per l'omesso pagamento di contributi anno 2017;
5) avviso di addebito n. 40820190002153201000 notificato il 23.01.2020, per l'omesso pagamento di contributi anno 2018.
In data 14.2.2023 l' notificava al ricorrente, a mezzo pec, all'indirizzo di posta CP_7 elettronica certificata allo stesso riferita (come da visura in atti, si tratta, peraltro, dello stesso indirizzo pec da cui il ricorrente ha trasmesso istanza di rateizzazione ed istanza di adesione
11 agevolata) avviso di intimazione n. 10820239000037980000, riferito, tra le altre cose, ai seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito 40820180000698572000 26/06/2018 3.654,44
Avviso di addebito 40820180002369138000 27/12/2018 2.406,00
Avviso di addebito 40820190000010860000 22/01/2019 285,29
Avviso di addebito 40820190000954410000 25/07/2019 2.385,49
Avviso di addebito 40820190002153201000 23/01/2020 2.333,86
Avviso di addebito 40820200000399726000 09/03/2020 649,29
Avviso di addebito 40820210000553458000 07/11/2021 3.673,75.
Sulla valenza interruttiva della prescrizione dell'intimazione di pagamento non vi è alcun dubbio.
Alla data del 14.2.2023, quindi, non era ancora maturata alcuna prescrizione estintiva.
A seguito di tale avviso di intimazione, l' notificava in data 18.6.2024 a mezzo pec, CP_7 all'indirizzo di posta elettronica certificata allo stesso riferita (come da visura in atti, si tratta, peraltro, dello stesso indirizzo pec da cui il ricorrente ha trasmesso istanza di rateizzazione ed istanza di adesione agevolata) altro avviso di intimazione n. 10820249003442167000, relativo, tra le altre cose, agli avvisi di addebito appena prima indicati.
A fronte di tali considerazioni appare, dunque, evidente la assoluta infondatezza del ricorso anche sotto tale profilo. Così come non appare corretto quanto affermato dall' in sede di CP_4 note conclusionali, nella parte in cui deduce: “Ma dalla documentazione versata in atti, risulta soltanto che l'Agente della Riscossione si sia preoccupato di formare e notificare una intimazione di pagamento, peraltro senza rispettare il termine quinquennale di prescrizione ordinaria del credito contributivo”.
Ed infatti, come sopra esposto, l' ha comprovato di aver notificato al ricorrente due CP_7 avvisi di intimazione, il primo in data 14.2.2023, ed il secondo in data 18.6.2024, entrambi regolarmente perfezionati come da ricevuta di avvenuta consegna prodotta già in sede di costituzione (cfr. doc. 3 fas. Ader) in formato .pdf, rispetto ai quali è stato poi prodotto il file in formato .eml.
In definitiva sintesi, la domanda non merita accoglimento e va integralmente rigettata.
6. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, secondo i valori di cui al DM 147 del 2022 (cause di previdenza, scaglione 26.000/52.000).
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 721/2025 così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite sostenute da ciascuna parte resistente che liquida in € 3.290,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre rimborso spese Iva e CPA come per legge. Rispetto alla posizione dell' ne dispone il CP_7 pagamento a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
C.F.: , residente in [...] C.F._1
Mazzini 133 ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Napoli alla via del Parco Margherita n. 8 presso e nello studio dell'Avv. Mario Manzo, C.F.
che lo rappresenta e difende per mandato in atti e che dichiara ai C.F._2 sensi dell'art. 176 comma 2 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata i Email_1 Email_2
RICORRENTE
Contro
L' Agente Controparte_1 della Riscossione per la regione Abruzzo, CF , con sede in Roma alla via P.IVA_1
US EZ n 14, subentr ata a titolo universale negli interessi e nei diritti e nei rapporti attivi e passivi, anche processuali dell' , per Controparte_2 effetto del Decreto Legge n 193 del 22.10.2016, convertito nella Legge n 225 del 1.12.2016 , giusta procura speciale del dott Notaio in Roma, Repertorio n 42.904, Persona_1 raccolta n 24.402, del 05.07.2017, rappresentata e difesa gi u sta procura allegata dall'avv .
LV Di OR CF , difensore del foro di Pescara iscritto nell'elenco C.F._3 avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di
(corte d'Appello di L'Aquila), elettivamente Controparte_3 domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Teatino 66020 alla Galleria K. Wojtyla
1 nr 24, pec : Email_3
RESISTENTE
E contro
l' , c.f. in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente pro-tempore, con sede in Roma, nonché per la
[...]
in persona del legale Rappresentante pro-tempore Controparte_5 con sede in Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (cod. fisc.
– p.e.c.: t) giusta CodiceFiscale_4 Email_4 procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. Persona_2
37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliati con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico dell' in Teramo, alla via G. Oberdan n. 32/34, numero di fax CP_4
0861/336410
RESISTENTE OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via cautelare: sospendere, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs 546/92 cosi come modificato dalla L. 556/96, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2015/1696, notificata il 19.02.2025, dall' sede di Teramo, CP_1 Controparte_1 fissando con decreto presidenziale la trattazione della presente istanza per la prima camera di consiglio utile, ritenendo fondati, dai motivi di ricorso proposti, il periculum in mora ed il fumus boni iuris. Nel merito : accertare e dichiarare l'irregolarità / l'inefficacia/ la nullità della notifica degli avvisi di addebito n. 40820180000698572000, 40820180002369138000, 40820190000010860000, 40820190000954410000, 40820190002153201000, 40820200000399726000, 40820210000553458000, il cui Ente creditore è la spett.le per tutti i motivi esposti nel CP_4 presente atto, dichiarando eventualmente prescritto il credito in essi preteso e, di conseguenza, in ragione dell'irregolarità dell'atto presupposto, accertare e dichiarare l'irregolarità, la nullità e/o l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2015/1696, notificata il 19.02.2025, dall' sede Controparte_1 di Teramo. SEMPRE NEL MERITO: accertare e dichiarare la prescrizione degli avvisi di addebito n. 40820180000698572000, 40820180002369138000, 40820190000010860000, 40820190000954410000, 40820190002153201000, aventi ad oggetto contributi previdenziali, il cui Ente ceditore è l' di Teramo per tutti i motivi esposti nella narrativa CP_4 del presente atto ed, in particolare, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione e, di conseguenza, dichiarare nulla o, comunque, inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2015/1696, notificata il 19.02.2025, dall' Controparte_1
sede di Teramo.
[...] Con vittoria si spese, diritti, onorari e rimborso forfetario con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2 “1 In via preliminare e processuale, accertare e Controparte_6 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle contestazioni sulle CP_7 notifiche degli CP_ avvisi di addebito 2. Nel merito previo rigetto della sospensiva, procedere al rigetto della domanda di contropar te in atti siccome inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la legittimità del la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria . Tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da liquidarsi al sottoscritto procurato re che si dichiara antistatario.”
: “rito, CP_4
-a) respingere l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati;
nel merito,
-a) il rigetto dell'opposizione ad esecuzione, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali;
-b) in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, porre le spese del giudizio a carico dell' .” Controparte_8
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 31.3.2025, ha Parte_1 proposto opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1696/2025, notificata in data19.02.2025, in relazione a sette avvisi di addebito relativi alla Gestione
Autonoma Artigiani, sollevando i seguenti motivi di impugnazione: difetto di notifica degli avvisi di addebito presupposti;
prescrizione estintiva del credito contributivo.
1.2. Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_8 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione ai vizi sollevati in riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, in quanto di competenza dell' . Quanto CP_4 all'eccezione di prescrizione quinquennale, ne contestava la fondatezza evidenziando di aver notificato le intimazioni di pagamento n. 108 2023 90000379 80 e n. 108 2024 90034421 67 perfettamente interruttive del termine di prescrizione quinquennale e riferite agli avvisi di addebito mai opposte da controparte.
Rilevava, inoltre che in data 17.01.2022 e in data 19.01.2023 il ricorrente proponeva ad una istanza di rateazione e una adesione alla definizione agevolata in riferimento agli CP_7 avvisi di addebito impugnati, rispetto alle quali rispondeva accogliendo il piano di CP_7 rateazione del 2022 e successivamente quello di definizione agevolata con comunicazione pec del 07.08.2023, mai onorati dal contribuente.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione.
3 1.3. Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento dell'opposizione ed CP_4 eccependo la decadenza ex articolo 24 del D.Lgs. 46/99, rispetto all'eccezione di prescrizione del credito contributivo, stante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito depositati.
1.4. Così radicatosi il contradditorio, in occasione dell'udienza del 3.6.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, veniva rigettata l'istanza di sospensione ed onerato a CP_7 depositare prova della notifica degli atti di intimazione in format .eml, anziché in formato
.pdf, come avvenuto in sede di memoria difensiva, con rinvio al 2.12.2025 per discussione con termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va in primo luogo rigettata l'istanza di autorizzazione alla produzione di nuova documentazione, come richiesta dall' in data 21.11.2025, stante la sua evidente CP_4 tardività, ben potendo l'ente previdenziale produrre tale documentazione già in sede di costituzione.
Valga, peraltro, rilevare che l' già in sede di costituzione, aveva provveduto a CP_7 depositare istanza di rateazione del 17.1.2022 e richiesta di adesione alla definizione agevolata del 19.1.2023, presentate dalla parte ricorrente in relazione agli avvisi di addebito oggetto della presente impugnazione.
Come sopra esposto, il ricorrente ha impugnato la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 10876202500000086000 notificata il 19.02.2025, contestando in questa sede, stante il diverso riparto di giurisdizione, i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 40820180000698572000 notificato il 26.06.2018, per l'omesso pagamento di contributi anno 2017;
2) avviso di addebito n. 40820180002369138000 notificato il 27.12.2018, per l'omesso pagamento di contributi anno 2018;
3) avviso di addebito n. 40820190000010860000 notificato il 22.01.2019, per l'omesso pagamento di contributi anno 2015;
4 4) avviso di addebito n. 40820190000954410000 notificato il 25.07.2019, per l'omesso pagamento di contributi anno 2017;
5) avviso di addebito n. 40820190002153201000 notificato il 23.01.2020, per l'omesso pagamento di contributi anno 2018;
6) avviso di addebito n. 40820200000399726000 notificato il 09.03.2020, per l'omesso pagamento di contributi anno 2016;
7) avviso di addebito n. 40820210000553458000 notificato il 07.11.2021 a mezzo PEC, per l'omesso pagamento di contributi anno 2019.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti (gli avvisi di addebito), eccependo, comunque, anche la prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli atti presupposti.
La prescrizione estintiva sembra, dunque, eccepita, sia rispetto al merito della pretesa contributiva, in correlazione alla funzione recuperatoria dell'opposizione, sia rispetto al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito.
Avendo il ricorrente sollevato sia vizi inerenti alla notifica degli atti presupposti, sia vizi inerenti all'esercizio dell'attività di riscossione, risulta correttamente esteso il contradditorio anche nei confronti dell'ente impositore.
Ebbene, stante la diversità dei motivi di opposizione sollevati, gli stessi saranno trattati separatamente, dopo una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
Premessa normativa
3 La comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca e l'intimazione di pagamento, pur assumendo diversa natura, non di meno, assolvono alla medesima funzione e cioè di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l'assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale: la prima è una comunicazione preventiva rispetto all'ipoteca, la seconda, invece, è una comunicazione preventiva rispetto all'espropriazione.
Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483;
Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n.
5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
5 Quindi, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento/comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)
Occorre, altresì, premettere che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, "il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n.
46 del 1999, D.L. n. 78 del 2010, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 4 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, avanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni, prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della
6 cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2)
o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019,
n.22292).
Nella medesima pronuncia appena citata la S.C. ha pure precisato che, nell'ipotesi in cui nell'impugnazione vengano dedotti vizi sia formali che sostanziali, un unico atto introduce due diverse azioni, dunque, "quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore
(D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10", così che "non si realizza alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione: la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni".
Ebbene, nel caso di specie, si è verificata proprio tale eventualità in quanto nel ricorso al vaglio sono contenute censure attinenti alla regolarità del procedimento di riscossione
(questioni sulla prescrizione quinquennale successiva agli atti impositivi) e censure attinenti al merito della pretesa contributiva (omessa notifica degli avvisi di addebito).
Notifica degli avvisi di addebito
4. Parte ricorrente eccepisce la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca, assumendo l'estinzione del debito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale, sia precedente che successiva.
Al riguardo, appare utile una breve premessa di carattere normativo.
L'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Costituisce ius receptum che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà
7 discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cass. 5 febbraio 2009 n. 2835).
Tale principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte che ha affermato: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso” (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2016, n. 11596).
Una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente, invero, non può più impugnare l'atto successivo, lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019).
Il principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione affermando che
"risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica
(nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato" (cfr.
Cass. n. 3005/2020, in motiv.);
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che l'intimazione di pagamento (lo stesso vale per il preavviso di fermo, Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, n.32062) che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della
8 pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cassazione civile sez. trib., 28/03/2025, n.8260, in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici, intimazione di pagamento, mai impugnati;
Cass., Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n.
17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez.
V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez.
VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo
2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
In altri termini, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale/avvisi di addebito per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità/inesistenza della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n.24506).
Valga, inoltre, sottolineare che da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti”
(Cassazione civile sez. trib., 06/02/2024, n.3414).
In tale pronuncia la Corte di Cassazione ha ricordato come, con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, la stessa ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L.,
15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n.
9 26013); come anche evidenziato di recente (vedi Cass. n. 11338/2023), con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, in cui la Corte ha ulteriormente ribadito e chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
Deve, dunque, convenirsi con l'affermazione secondo cui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere. Si è, invero, riaffermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, - come sopra già sottolineato - non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento della sussistenza del debito comporta, in ogni caso,
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto gli atti impositivi.
4.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, si ritiene che l'eccezione di parte ricorrente circa la omessa notifica o omessa conoscenza degli avvisi di addebito risulti immediatamente confutata dalla documentazione in atti, ed in particolare, dalla documentazione prodotta dall' e dall' CP_4 CP_7
Ad eccezione dell'ultimo avviso di addebito, tutti gli altri sono stati notificati a mezzo del servizio postale universale. Di questi atti impositivi, tutti sono stati regolarmente consegnati al destinatario nella data riportata nell'avviso di ricevimento, ad eccezione dell'avviso di n.
40820190002153201000, asseritamente notificato per compiuta giacenza, di cui manca in atti l'avviso di ricevimento, non essendo sufficiente all'uopo la schermata prodotta dall' . CP_4
La conoscenza di tale avviso di addebito da parte del ricorrente è, però, immediatamente evincibile dalla istanza di rateizzazione che lo stesso ha presentato all' in data 17.1.2022, CP_7
a mezzo pec (dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata) in cui compare proprio anche l'avviso di addebito n. 40820190002153201000, di cui invece ne viene contestata la omessa notifica (cfr. pagina 6 dell'istanza di rateizzazione del 17.1.2022). Allo stesso modo,
10 anche la richiesta di adesione agevolata presentata dal ricorrente in data 19.1.2023 riguarda il suddetto avviso di addebito, sicchè appare evidente come il contribuente ne avesse avuto effettiva conoscenza, risultando tale prova incompatibile con l'eccezione formulata di omessa conoscenza.
L'ultimo avviso di addebito, infine, risulta regolarmente notificato in data 7.11.2021, all'indirizzo pec del ricorrente, come evincibile dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti.
Stante la regolarità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, risulta precluso l'accertamento della prescrizione del credito precedente alla notifica degli stessi, in quanto non impugnati nel termine di quaranta giorni ai sensi del D.lgs n. 46 del 1999.
Prescrizione successiva
5. Il ricorrente sostiene che, a prescindere dall'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, gli avvisi di addebito n. 40820180000698572000, 40820180002369138000,
40820190000010860000, 40820190000954410000, 40820190002153201000, si sarebbero prescritti per intervenuta prescrizione quinquennale, stante la decorrenza del termine superiore a cinque anni, tra la data della notifica dei rispettivi avvisi di addebito e la notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, impugnata in questa sede.
Rispetto a tale eccezione l' , a ciò onerata, ha depositato Controparte_8 tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione.
Come anticipato, tale motivo di contestazione riguarda i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 40820180000698572000 notificato il 26.06.2018, per l'omesso pagamento di contributi anno 2017;
2) avviso di addebito n. 40820180002369138000 notificato il 27.12.2018, per l'omesso pagamento di contributi anno 2018;
3) avviso di addebito n. 40820190000010860000 notificato il 22.01.2019, per l'omesso pagamento di contributi anno 2015;
4) avviso di addebito n. 40820190000954410000 notificato il 25.07.2019, per l'omesso pagamento di contributi anno 2017;
5) avviso di addebito n. 40820190002153201000 notificato il 23.01.2020, per l'omesso pagamento di contributi anno 2018.
In data 14.2.2023 l' notificava al ricorrente, a mezzo pec, all'indirizzo di posta CP_7 elettronica certificata allo stesso riferita (come da visura in atti, si tratta, peraltro, dello stesso indirizzo pec da cui il ricorrente ha trasmesso istanza di rateizzazione ed istanza di adesione
11 agevolata) avviso di intimazione n. 10820239000037980000, riferito, tra le altre cose, ai seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito 40820180000698572000 26/06/2018 3.654,44
Avviso di addebito 40820180002369138000 27/12/2018 2.406,00
Avviso di addebito 40820190000010860000 22/01/2019 285,29
Avviso di addebito 40820190000954410000 25/07/2019 2.385,49
Avviso di addebito 40820190002153201000 23/01/2020 2.333,86
Avviso di addebito 40820200000399726000 09/03/2020 649,29
Avviso di addebito 40820210000553458000 07/11/2021 3.673,75.
Sulla valenza interruttiva della prescrizione dell'intimazione di pagamento non vi è alcun dubbio.
Alla data del 14.2.2023, quindi, non era ancora maturata alcuna prescrizione estintiva.
A seguito di tale avviso di intimazione, l' notificava in data 18.6.2024 a mezzo pec, CP_7 all'indirizzo di posta elettronica certificata allo stesso riferita (come da visura in atti, si tratta, peraltro, dello stesso indirizzo pec da cui il ricorrente ha trasmesso istanza di rateizzazione ed istanza di adesione agevolata) altro avviso di intimazione n. 10820249003442167000, relativo, tra le altre cose, agli avvisi di addebito appena prima indicati.
A fronte di tali considerazioni appare, dunque, evidente la assoluta infondatezza del ricorso anche sotto tale profilo. Così come non appare corretto quanto affermato dall' in sede di CP_4 note conclusionali, nella parte in cui deduce: “Ma dalla documentazione versata in atti, risulta soltanto che l'Agente della Riscossione si sia preoccupato di formare e notificare una intimazione di pagamento, peraltro senza rispettare il termine quinquennale di prescrizione ordinaria del credito contributivo”.
Ed infatti, come sopra esposto, l' ha comprovato di aver notificato al ricorrente due CP_7 avvisi di intimazione, il primo in data 14.2.2023, ed il secondo in data 18.6.2024, entrambi regolarmente perfezionati come da ricevuta di avvenuta consegna prodotta già in sede di costituzione (cfr. doc. 3 fas. Ader) in formato .pdf, rispetto ai quali è stato poi prodotto il file in formato .eml.
In definitiva sintesi, la domanda non merita accoglimento e va integralmente rigettata.
6. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, secondo i valori di cui al DM 147 del 2022 (cause di previdenza, scaglione 26.000/52.000).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 721/2025 così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite sostenute da ciascuna parte resistente che liquida in € 3.290,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre rimborso spese Iva e CPA come per legge. Rispetto alla posizione dell' ne dispone il CP_7 pagamento a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 2.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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