Accoglimento
Sentenza 21 luglio 2025
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Inammissibile
Sentenza 28 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. processo amministrativohttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/04/2026, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03299/2026REG.PROV.COLL.
N. 07049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7049 del 2025, proposto da Fattoria Solare Sarmato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comandè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ET NI, EL LI CI, AN CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN CO, AR GE, non costituite in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia per l’Emilia - Romagna (Arpae); Regione Emilia - Romagna; Provincia di Piacenza; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; Comune di Cadeo; Consorzio di Bonifica di Piacenza; Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna della Direzione Generale per le Attività Territoriali, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 06431/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, di ET NI, EL LI CI e AN CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il consigliere OL AR e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
1. La società Fattoria Solare Sarmato S.r.l. chiede la revocazione della sentenza n. 6431/2025, con la quale questa Sezione ha accolto il ricorso in appello proposto dai signori ET NI, EL LI CI, AN CI, AN CO, AR GE nei confronti della sentenza del T.a.r. dell’Emilia - Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, n. 217/2024 (che aveva dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile, rectius irricevibile, per tardività della trasposizione in sede giurisdizionale).
In particolare, con la sentenza n. 6431/2025, questa Sezione ha annullato la sentenza appellata e ha rimesso la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., disponendo la compensazione delle spese del giudizio di appello.
2. Con un unico articolato motivo, la società ricorrente deduce: errore di fatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., per omessa e/o travisata valutazione di atti e/o documenti di causa; errata percezione in ordine alla adozione di provvedimenti strettamente riferibili ad una delle fasi del procedimento espropriativo.
La sentenza gravata si fonderebbe sull’erronea convinzione che nella fattispecie oggetto di giudizio non sarebbero stati emanati “ provvedimenti strettamente riferibili ad una delle fasi del procedimento espropriativo ”; travisando gli atti di causa, il giudice di appello sarebbe pervenuto alla erronea convinzione di ritenere non applicabile nel caso di specie il rito accelerato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, sarebbe stato comprovato sulla base degli atti di causa che con il provvedimento di autorizzazione unica erano già stati posti in essere atti rientranti tra i “ provvedimenti strettamente riferibili ad una delle fasi del procedimento espropriativo ”.
A tale riguardo, la ricorrente richiama la comunicazione di avvio del procedimento di emanazione del provvedimento d’occupazione d’urgenza preordinata alla costituzione di servitù di elettrodotto aereo, ai sensi dell’art. 22 - bis d.P.R. 327/2001.
Chiede quindi la revocazione della sentenza n. 4631/2025, nella parte in cui questa Sezione, travisando gli atti prodotti in giudizio, ha ritenuto non applicabile alla vicenda processuale l’art. 119 comma 1 lettera f) del c.p.a. e il conseguente dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari.
Con riguardo alla fase rescissoria, chiede che venga respinto il ricorso in appello dai signori ET NI, EL LI CI, AN CI, AN CO, AR GE e che venga confermata la statuizione di inammissibilità (rectius, irricevibilità) del ricorso di primo grado per tardività della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
A tale riguardo, evidenzia che, dopo la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società ha proposto opposizione notificata in data 2 settembre 2022, con la conseguenza che le parti ricorrenti avrebbe dovuto depositare il proprio atto di costituzione a seguito della trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al T.a.r. Emilia Romagna – sezione staccata di Parma entro e non oltre il 2 ottobre 2022 (ovverosia entro il termine dimidiato di 30 giorni); invece, l’atto di costituzione ai sensi dell’articolo 48 c.p.a. è stato depositato in data 28 ottobre 2022 e dunque oltre il termine dimidiato di cui al combinato disposto degli artt. 48 e 119 co. 2 c.p.a.
3. Si è costituito in giudizio con atto di mera forma il Ministero della Cultura.
4. Con ordinanza di questa Sezione n. 3661/2025 è stata respinta l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, per carenza del fumus boni iuris .
5. Si sono costituiti in giudizio i signori ET NI, EL LI CI e AN CI, eccependo l’inammissibilità del ricorso per revocazione per difetto dei presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Hanno riproposto, per la fase rescissoria, le censure di seguito indicate.
5.1. Errores in procedendo et in iudicando - violazione e falsa applicazione dell’art. 119, comma 1, lett. f) e comma 2 del c.p.a. sotto altro profilo - illogicità e contraddittorietà della motivazione.
5.2. Errores in procedendo et in iudicando – violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a.
5.3. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto (relativamente ai requisiti soggettivi della richiedente), difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; violazione del R.U.E. del Comune di Cadeo (tav. B4) e della delibera dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010.
5.4. Violazione del d.m. 10 settembre 2010 e sotto altro profilo della delibera dell’assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010; totale assenza del presupposto della complementarità dell’impianto all’esercizio dell’attività agricola; inidoneità dei contratti di servitù al raggiungimento della quota del 10% della superficie agricola “in disponibilità del richiedente”.
5.5. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione art. 6 del d.lgs. n. 152/2006. inutilizzabilità della determina della r.e.r. n. 14304 del 21 agosto 2020 relativamente alla procedura di screening.
5.6. Violazione art. 1, lett. a, c, d, e dell’art. 5, comma 2 l.r. Emilia - Romagna n. 24/2017; e degli art. 9 e 41, comma 2, cost.; dell’art. 20, comma 5, d. lgs. n. 199/2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
6. Con memorie e repliche la società ricorrente e i signori ET NI, EL LI CI e AN CI hanno rappresentato le rispettive tesi difensive.
7. All’udienza pubblica del 19 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
9. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Pertanto, esso è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo. È, inoltre, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dalla parte istante o su un’eccezione prospettata dalla controparte, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima o l’eccezione; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo o dell’eccezione e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2020 n. 947; sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2431).
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o in un abbaglio dei sensi, che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso, pertanto, non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell’abbaglio dei sensi (Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2016 n. 1331).
10. Nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti per la revocazione, in quanto l’aspetto indicato dagli appellanti è stato valutato dal giudice di appello, ma è stato ritenuto non idoneo a comportare l’assoggettamento della fattispecie al rito accelerato di cui all’art. 119 c.p.a.), avendo il giudice di appello ritenuto “ non applicabile il rito accelerato previsto dall’art. 119, comma 1, lettera f) c.p.a. perché non risultano emanati provvedimenti strettamente riferibili ad una delle fasi del procedimento espropriativo, né le parti ricorrenti hanno contestato provvedimenti afferenti alla procedura espropriativa ”.
Non è revocabile in dubbio che l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 comporta dichiarazione di pubblica utilità e quindi assume rilevanza nell’ambito della procedura espropriativa; il punto controverso concerne la necessità di osservare il rito di cui all’art. 119 c.p.a. (con conseguente dimidiazione dei termini processuali) anche quando non vengano formulate contestazioni relative agli atti della procedura espropriativa.
Tra le due diverse prospettazioni difensive, il giudice di appello ha ritenuto di aderire alla tesi degli appellanti (che nell’atto di appello avevano richiamato la sentenza della sezione IV n. 2243/2022), sulla base della considerazione che non erano state formulate censure specifiche relative alla dichiarazione di pubblica utilità e al procedimento espropriativo.
Ne consegue che il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, in realtà, la società ricorrente contesta le valutazioni di natura giuridica effettuate dal giudice di appello in ordine alla individuazione del rito applicabile, che non sono sindacabili in sede di revocazione ordinaria.
11. In considerazione della peculiarità della questione di rito dedotta in giudizio, ritiene nondimeno il Collegio che le spese del presente giudizio debbano essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo TO, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
OL AR, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| OL AR | Vincenzo TO |
IL SEGRETARIO