Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/04/2026, n. 3299
CS
Accoglimento
Sentenza 21 luglio 2025
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CS
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
>
CS
Inammissibile
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Errore di fatto ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c.

    Il Collegio ha ritenuto che l'errore di fatto revocatorio deve attenere alla pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, non alla valutazione giuridica del loro significato. Nel caso di specie, l'aspetto relativo all'applicabilità del rito accelerato è stato valutato dal giudice d'appello, che ha ritenuto non applicabile tale rito in assenza di contestazioni specifiche relative alla procedura espropriativa. Pertanto, la ricorrente contesta valutazioni giuridiche non sindacabili in sede di revocazione ordinaria.

  • Altro
    Tardività della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale

    La questione della tardività della trasposizione del ricorso straordinario è stata oggetto di valutazione nel giudizio di appello, e la sentenza impugnata ha deciso nel merito su tale punto. La presente revocazione non può riesaminare tale valutazione.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 119, comma 1, lett. f) e comma 2 del c.p.a.

    La sentenza impugnata ha ritenuto non applicabile il rito accelerato in assenza di contestazioni specifiche relative alla procedura espropriativa, valutando la questione di rito.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 c.p.a.

    La sentenza impugnata ha deciso sulla questione della tardività della costituzione, valutando gli argomenti delle parti.

  • Altro
    Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; violazione del R.U.E. del Comune di Cadeo e della delibera della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010

    Queste censure attengono al merito della controversia originaria e non sono oggetto del presente giudizio di revocazione, che è limitato all'errore di fatto.

  • Altro
    Violazione del d.m. 10 settembre 2010 e della delibera della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010; inidoneità dei contratti di servitù

    Queste censure attengono al merito della controversia originaria e non sono oggetto del presente giudizio di revocazione.

  • Altro
    Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione art. 6 del d.lgs. n. 152/2006; inutilizzabilità della determina della r.e.r. n. 14304 del 21 agosto 2020

    Queste censure attengono al merito della controversia originaria e non sono oggetto del presente giudizio di revocazione.

  • Altro
    Violazione art. 1, lett. a, c, d, e dell’art. 5, comma 2 l.r. Emilia - Romagna n. 24/2017; e degli art. 9 e 41, comma 2, cost.; dell’art. 20, comma 5, d. lgs. n. 199/2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    Queste censure attengono al merito della controversia originaria e non sono oggetto del presente giudizio di revocazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/04/2026, n. 3299
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 3299
Data del deposito : 28 aprile 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo