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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa FA AM ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4373/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 09/04/1979 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Achille Reccia e dall'avv. CAPOLUONGO
MARCANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, la ricorrente indicata in epigrafe, docente in servizio presso l ha Parte_2 esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, durante il periodo di precariato, a seguito della stipulazione di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in particolare negli anni scolastici 2017/18,
2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2022/2023 e di aver accumulato, nel servizio svolto in qualità di docente a tempo determinato, un numero di giorni di ferie superiore rispetto ai
1 giorni di sospensione delle attività didattiche stabiliti dai rispettivi calendari scolastici regionali e secondo i conteggi allegati al ricorso;
che, invero, i contratti a termine scaduti alla data del 30 giugno di ogni anno non ne avevano consentito la fruizione al pari dei colleghi di ruolo;
di non essere stata invitata a fruire dei giorni di ferie e di non essere stata informata che, dalla mancata fruizione, sarebbe scaturita la perdita del diritto alla monetizzazione. Ha chiesto, pertanto, al tribunale adito di: “-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 –
2019/2020 – 2020/2021 – 2022/2023 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 76,78 giorni di ferie maturate e non godute -ACCERTARE E DICHIARARE
l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente
di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro Controparte_2
3.536,99 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 76,78 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 –
2022/2023; - Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario;
- Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese”.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione versata in atti e, quindi, decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., sulle note di trattazione delle parti.
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
2 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass., 17.6.2024 n. 16715). In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 7 maggio 2025, n. 11968 con la quale è stato ribadito che “..trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio
2022)”
Quanto agli oneri probatori, va evidenziato che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro nell'ordinanza 14 giugno 2024 n. 16603 ha statuito che”…E' costante l'orientamento di
3 legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare
l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n.
22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020”.
In applicazione del su riportati principi si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato in ciascun anno scolastico per i giorni indicati in ricorso e di aver maturato e non fruito dei giorni di ferie ivi indicati.
La circostanza non è stata contestata.
Il non ha provato di aver invitato la ricorrente alla fruizione dei giorni di ferie CP_1 maturati in proporzione al servizio prestato, che fossero scaturiti e pari al differenziale tra i giorni maturati e i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dai calendari;
non ha contestato i giorni di servizio prestati né i giorni di sospensione previsti dai calendari scolastici regionali né ha provato di aver monetizzato dei giorni di ferie a favore della ricorrente.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente deve essere altresì respinta, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha, infatti, statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, in quanto considerata quale elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che risarcitoria, come ribadito anche dalla sentenza n. 9009 del 4 aprile 2024.
Sulla base del conteggio fornito dalla parte ricorrente – sia in merito ai giorni di ferie maturati e calcolati in proporzione ai giorni di servizio prestati dalla ricorrente negli anni scolastici di riferimento ed agli importi calcolati – emerge un differenziale positivo che va monetizzato secondo i principi sanciti dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità.
Risulta inoltre incontestato che la ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie maturate in proporzione ai giorni di servizio prestati negli anni scolastici indicati in ricorso per un importo totale di € 3.536,99, secondo l'analitico e puntuale conteggio sviluppato nel ricorso e non contestato dal convenuto. CP_1
4 Sul punto giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e
416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011; Cass.10116/2015).
L'Amministrazione scolastica resistente va quindi condannata al pagamento di euro
3.536,99 complessivi, a titolo di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da CP_1 dispositivo (applicati i minimi nello scaglione fino a € 5.200,00) tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M
.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente DICHIARA tenuto e CONDANNA il a CP_1 corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 3.536,99, quale indennità per ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 –
2022/2023, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.314,00 CP_1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Aversa, 10.12.2025
Il giudice
FA AM
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa FA AM ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4373/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 09/04/1979 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Achille Reccia e dall'avv. CAPOLUONGO
MARCANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, la ricorrente indicata in epigrafe, docente in servizio presso l ha Parte_2 esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, durante il periodo di precariato, a seguito della stipulazione di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in particolare negli anni scolastici 2017/18,
2018/19, 2019/2020, 2020/21, 2022/2023 e di aver accumulato, nel servizio svolto in qualità di docente a tempo determinato, un numero di giorni di ferie superiore rispetto ai
1 giorni di sospensione delle attività didattiche stabiliti dai rispettivi calendari scolastici regionali e secondo i conteggi allegati al ricorso;
che, invero, i contratti a termine scaduti alla data del 30 giugno di ogni anno non ne avevano consentito la fruizione al pari dei colleghi di ruolo;
di non essere stata invitata a fruire dei giorni di ferie e di non essere stata informata che, dalla mancata fruizione, sarebbe scaturita la perdita del diritto alla monetizzazione. Ha chiesto, pertanto, al tribunale adito di: “-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 –
2019/2020 – 2020/2021 – 2022/2023 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 76,78 giorni di ferie maturate e non godute -ACCERTARE E DICHIARARE
l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente
di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro Controparte_2
3.536,99 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 76,78 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 –
2022/2023; - Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario;
- Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese”.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione versata in atti e, quindi, decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., sulle note di trattazione delle parti.
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del
d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
2 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass., 17.6.2024 n. 16715). In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 7 maggio 2025, n. 11968 con la quale è stato ribadito che “..trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio
2022)”
Quanto agli oneri probatori, va evidenziato che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro nell'ordinanza 14 giugno 2024 n. 16603 ha statuito che”…E' costante l'orientamento di
3 legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare
l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n.
22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020”.
In applicazione del su riportati principi si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato in ciascun anno scolastico per i giorni indicati in ricorso e di aver maturato e non fruito dei giorni di ferie ivi indicati.
La circostanza non è stata contestata.
Il non ha provato di aver invitato la ricorrente alla fruizione dei giorni di ferie CP_1 maturati in proporzione al servizio prestato, che fossero scaturiti e pari al differenziale tra i giorni maturati e i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dai calendari;
non ha contestato i giorni di servizio prestati né i giorni di sospensione previsti dai calendari scolastici regionali né ha provato di aver monetizzato dei giorni di ferie a favore della ricorrente.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente deve essere altresì respinta, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020 ha, infatti, statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, in quanto considerata quale elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che risarcitoria, come ribadito anche dalla sentenza n. 9009 del 4 aprile 2024.
Sulla base del conteggio fornito dalla parte ricorrente – sia in merito ai giorni di ferie maturati e calcolati in proporzione ai giorni di servizio prestati dalla ricorrente negli anni scolastici di riferimento ed agli importi calcolati – emerge un differenziale positivo che va monetizzato secondo i principi sanciti dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità.
Risulta inoltre incontestato che la ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie maturate in proporzione ai giorni di servizio prestati negli anni scolastici indicati in ricorso per un importo totale di € 3.536,99, secondo l'analitico e puntuale conteggio sviluppato nel ricorso e non contestato dal convenuto. CP_1
4 Sul punto giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e
416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011; Cass.10116/2015).
L'Amministrazione scolastica resistente va quindi condannata al pagamento di euro
3.536,99 complessivi, a titolo di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da CP_1 dispositivo (applicati i minimi nello scaglione fino a € 5.200,00) tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M
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Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente DICHIARA tenuto e CONDANNA il a CP_1 corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 3.536,99, quale indennità per ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 –
2022/2023, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.314,00 CP_1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Aversa, 10.12.2025
Il giudice
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