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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12206/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Branca Renata Maria, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in RIVOLI il 11/10/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 85 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.10.2010 e il 25.02.2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 24.05.2023
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 16/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA i provvedimenti degli accordi di separazione così come omologati dal Tribunale di Torino in data 24 maggio 2022.
Visto il diritto dei figli minori, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, al mantenimento dei rapporti parentali con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità rispetto a ciascun genitore, nonché di trascorrere con ciascuno di essi tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale che saranno gestiti di comune accordo tra i genitori previa comunicazione di un genitore con almeno 48 h di preavviso all'altro genitore.
DISPONE che i minori staranno il Lunedì, Martedì e Mercoledì con la mamma, il Giovedì, Venerdì e Sabato fino a dopo pranzo resteranno con il papà. I minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre i fine settimana.
DISPONE un contributo al mantenimento “in forma diretta” da parte di ciascun genitore e l'applicazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter c.c. che si può realizzare attraverso il
“mantenimento diretto” per le esigenze ordinarie dei minori (vitto, abbigliamento, spese di cura ed accudimento quotidiano, socialità cd. spese ordinarie). pagina 2 di 3 DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, qui richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
DISPONE quanto segue:
-le festività natalizie e pasquali siano da concordarsi annualmente con l'altro genitore.
-Ferie estive della durata di giorni 15 con ciascun genitore anche non consecutivi da comunicarsi reciprocamente entro la data del 31 maggio di ogni anno.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di dare reciproco assenso per il rilascio / rinnovo di carte di identità
e/o passaporti o documenti equipollenti, per loro e per i minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12206/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Branca Renata Maria, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in RIVOLI il 11/10/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 85 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.10.2010 e il 25.02.2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 24.05.2023
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 16/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA i provvedimenti degli accordi di separazione così come omologati dal Tribunale di Torino in data 24 maggio 2022.
Visto il diritto dei figli minori, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, al mantenimento dei rapporti parentali con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità rispetto a ciascun genitore, nonché di trascorrere con ciascuno di essi tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale che saranno gestiti di comune accordo tra i genitori previa comunicazione di un genitore con almeno 48 h di preavviso all'altro genitore.
DISPONE che i minori staranno il Lunedì, Martedì e Mercoledì con la mamma, il Giovedì, Venerdì e Sabato fino a dopo pranzo resteranno con il papà. I minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre i fine settimana.
DISPONE un contributo al mantenimento “in forma diretta” da parte di ciascun genitore e l'applicazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter c.c. che si può realizzare attraverso il
“mantenimento diretto” per le esigenze ordinarie dei minori (vitto, abbigliamento, spese di cura ed accudimento quotidiano, socialità cd. spese ordinarie). pagina 2 di 3 DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, qui richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
DISPONE quanto segue:
-le festività natalizie e pasquali siano da concordarsi annualmente con l'altro genitore.
-Ferie estive della durata di giorni 15 con ciascun genitore anche non consecutivi da comunicarsi reciprocamente entro la data del 31 maggio di ogni anno.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di dare reciproco assenso per il rilascio / rinnovo di carte di identità
e/o passaporti o documenti equipollenti, per loro e per i minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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