Ordinanza collegiale 22 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/12/2025, n. 22858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22858 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22858/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 346 del 22 ottobre 2024, notificato via pec il 23 ottobre 2024, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del sig. -OMISSIS- dalla procedura di stabilizzazione nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco;
- del verbale n. 141 del 10 ottobre 2024, menzionato nel decreto suindicato, con il quale l'Amministrazione ha ritenuto, a carico del ricorrente, la causa di esclusione di <<-OMISSIS->> ai sensi dell'art. 1, c. 1, dell'Allegato A del decreto del Ministro dell'Interno del 4 novembre 2019, n. 166;
- del decreto n. 166 del 4 novembre 2019, art. 1, c. 1, Allegato A, laddove dovesse, in ipotesi, interpretarsi - secondo il Ministero dell'Interno - nel senso che lo specifico quadro clinico del ricorrente debba ritenersi causa di non idoneità alla mansione di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica del 10 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RI GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura di reclutamento a domanda – c.d. “stabilizzazione” – riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018; convocato per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali in data 10 ottobre 2024, è stato escluso per “-OMISSIS-” , ai sensi del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, allegato “A”, art. 1, c. 1.
2. Con un unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e falsa applicazione del punto 1 dell’allegato a) del decreto del 4/11/2019, n. 166 e degli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento del fatto, deficit motivazionale» , il sig. -OMISSIS- ha, quindi, adito questo T.a.r., chiedendo l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento di esclusione e, qualora non suscettibile di interpretazione a lui favorevole, del d.m. 166/2019, nella parte in cui, all’allegato “A”, art. 1, c. 1, riconosce nella condizione di «positività per l'antigene -OMISSIS- quale indice di infezione da virus -OMISSIS- in atto o cronicizzata» una causa ostativa all’assunzione nell’amministrazione procedente .
Allegando gli esiti degli esami di laboratorio eseguiti presso l’A.s.l. 2 della Regione Liguria in data 27 novembre 2024 e la relazione del medico specialista infettivologo al quale si è rivolto in data 4 dicembre 2024, che, esaminando i primi, ha concluso per l’assenza di «patologie infettive o contagiose in atto né in fase attiva o latente, né in fase cronica evolutiva» , il ricorrente sostiene che il quadro clinico in lui riscontrabile – caratterizzato da «un valore normale di citolisi epatica, -OMISSIS- negativo e un valore di viremia di -OMISSIS--DNA molto basso (116 U/ml)» – denoti esclusivamente «un marcatore biologico post vaccinale cronicizzato non evolutivo» e non anche un’infezione da virus -OMISSIS- “B” nei sensi indicati dalla fonte regolamentare; aggiunge che l’errore diagnostico nel quale sarebbe incorsa la commissione potrebbe essere imputabile anche all’assenza, tra i suoi componenti, di uno specialista in infettivologia, in grado di distinguere la peculiarità della sua condizione; chiede che, in applicazione del principio di precauzione, venga accertata la sua piena idoneità al servizio nei vigili del fuoco.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile in data 20 gennaio 2025.
4. Con ordinanza del 22 gennaio 2025, n. 1306, questo T.a.r. ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidando l’incarico al Direttore dell’U.O.C. Malattie Infettive - Epatologia - dell’IRCCS - INMI - ZA Spallanzani di Roma, «al fine di accertare se: 1) il ricorrente sia affetto da «-OMISSIS- da -OMISSIS-»; 2) tale condizione dipenda dalla «positività per l'antigene -OMISSIS- quale indice di infezione da virus -OMISSIS- in atto o cronicizzata» prevista come causa di esclusione dall’art. 1, co. 1, Allegato A al d.m. 166/2019; 3) in caso di risposta affermativa ai precedenti quesiti, se la condizione di «positività per l'antigene -OMISSIS- quale indice di infezione da virus -OMISSIS- in atto o cronicizzata» possa costituire un fattore di inidoneità allo svolgimento delle attività di vigile del fuoco in quanto indicativa di menomazioni, limitazioni o caratteristiche fisiche che presentano controindicazioni rispetto all’espletamento di alcune attività lavorative ovvero predittiva di possibili peggioramenti delle condizioni di salute del soggetto che ne è portatore» .
5. Nella relazione depositata in data 7 aprile 2025 il dott. -OMISSIS-, Dirigente medico specialista in malattie infettive dell’I.N.M.I. “Spallanzani”, ha osservato:
- di aver sottoposto a visita il sig. -OMISSIS- in data 31 marzo 2025;
- che, in base alle linee guida valevoli nello specifico settore medico-scientifico, la condizione del ricorrente è classificabile come «-OMISSIS- negativa con -OMISSIS-» , cioè come «stato di portatore cronico inattivo di -OMISSIS-» , che non richiede alcun tipo di trattamento né compromette in alcun modo lo svolgimento dell’attività lavorativa nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- che il rischio di contagio, tramite contaminazione ematica, dei soggetti con i quali questi dovesse accidentalmente venire in contatto è «minimale» , a causa sia dei valori di -OMISSIS--DNA (116 UI/ml il 27 novembre 2024 e 456 UI/ml il 31 marzo 2025) particolarmente bassi di cui è portatore sia dell’estesa copertura vaccinale contro l’infezione da -OMISSIS- registrabile nella popolazione (anche per effetto dell’introduzione della sua obbligatorietà con la legge 27 maggio 1991, n. 165), e ulteriormente riducibile con l’assunzione, anche permanente, di antivirali nucleotidici o nucleosidici per via orale, privi di effetti collaterali (che il ricorrente si sarebbe mostrato disposto a intraprendere);
- che facendo meccanica applicazione dell’allegato “A”, art. 1, c. 1, del d.m. 166/2019, il ricorrente è effettivamente portatore di una positività ematica all’antigene -OMISSIS- ma che, cionondimeno, per le ragioni prima esposte, tale condizione «non è sufficiente per identificare né lo stato di malattia né il rischio di trasmissione in uno specifico soggetto» .
6. Con memoria in data 9 aprile 2025 il ricorrente ha richiamato le conclusioni del verificatore per insistere per l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di illegittimità dell’allegato “A”, art. 1, c. 1, del d.m. 166/2019.
7. L’amministrazione resistente ha spiegato le proprie difese nella relazione n. 4801 dell’11 aprile 2025 (depositata il 14 aprile 2025), rivendicando di aver correttamente operato nel rispetto della cornice regolamentare di riferimento, sulla base delle evidenze documentali disponibili (tra le quali il referto ambulatoriale dell’Azienda ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo, nel quale si parla di «-OMISSIS- da -OMISSIS-» , nota dall’età infantile) e a fronte dell’incertezza circa future evoluzioni della condizione del ricorrente verso forme patologiche, come cirrosi o epatocarcinoma.
8. Con ordinanza del -OMISSIS-, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e ammesso il sig. -OMISSIS- alle successive fasi della procedura concorsuale, ordinandogli altresì di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami entro il termine di 60 giorni.
9. In data 7-9 maggio 2025 il ricorrente ha dato prova di aver provveduto alla pubblicazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati sul sito internet del Ministero dell’Interno in data 6 maggio 2025, depositando l’attestazione rilasciata dalla p.a.
10. In data 27 maggio 2025 il sig. -OMISSIS- ha documentato, depositando il foglio di convocazione n. 11681 del 23 maggio 2025, di essere stato ammesso “con riserva” a frequentare il 101° corso di formazione, con inizio il 23 giugno 2025. Analogo riscontro ha dato il Ministero dell’Interno in data 21 ottobre 2025.
11. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
12. Il ricorso è fondato e va accolto, per le seguenti ragioni.
13. Il d.m. 166/2019 annovera tra le cause di non idoneità nei concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli dei vigili del fuoco «la positività per l'antigene -OMISSIS- quale indice di infezione da virus -OMISSIS- in atto o cronicizzata» all’interno di una disposizione – l’art. 1, c. 1, del suo allegato “A” – dedicata, come attestato dal suo incipit , alle «malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico evolutiva» . Caratteristiche che sono state rinvenute nel quadro clinico del sig. -OMISSIS-, determinandone l’esclusione dal concorso.
Una piana lettura della disposizione, coerente con la finalità dell’allegato “A” nel quale è inserita (che è individuare le patologie e le condizioni fisiche incompatibili con il peculiare servizio operativo al quale sono chiamati i vigili del fuoco), sembra suggerire, però, che sia la patogenicità dell’agente infettivo e, quindi, la sua capacità di determinare un rischio per la salute di chi ne è portatore – e dei soggetti con i quali dovesse entrate in contatto – a dover assurgere a discrimine nel giudizio di idoneità/inidoneità fisica per l’accesso al ruolo. Conferma ne è anche la specificazione aggiunta per «le micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti» , che divengono cause di esclusione «quando presentano caratteristiche di cronicità ed evolutività tali da controindicare l'attività lavorativa e la vita di comunità» .
Un’interpretazione sistematica e finalistica dell’art. 1, c. 1, dell’allegato “A” al d.m. 166/2019 induce, pertanto, a rinnegare forme di esclusione automatica dal concorso fondate sulla sola “alterazione” di alcuni valori e a esigere, invece, sempre un rigoroso accertamento delle specifiche condizioni in cui si trova il candidato, al fine di stabilire se, nel caso concreto, esistano o meno controindicazioni alla sua assunzione; nella fattispecie di cui si discute, se l’infezione, latente e asintomatica, possa evolvere in una forma morbosa, pericolosa per sé e per gli altri.
14. Il ricorrente ha offerto un principio di prova dell’inesistenza di “malattie infettive in atto o cronicizzate”, spiegando, mediante la relazione dell’infettivologo del 4 dicembre 2024, che nel suo caso la positività all’antigene -OMISSIS-, inserendosi in un quadro di normali valori di citolisi epatica, -OMISSIS- negativo e valori di bassa viremia di -OMISSIS--DNA (116 U/ml.), «è da considerarsi marcatore biologico post-vaccinale cronico, non evolutivo» , cioè che non presenta rischi significativi per la salute.
Tali conclusioni sono state tendenzialmente confermate dal verificatore, dirigente medico dell’I.N.M.I. “Spallanzani” di Roma, che «Pur non essendo possibile affermare con certezza assoluta che l’evenienza di una trasmissione di -OMISSIS- durante un intervento non possa accadere, […] ritiene che tale rischio sia da considerarsi come minimale» , alla luce della “carica virale” particolarmente bassa riscontrata nel sig. -OMISSIS-, in quanto «per valori tra 100 e 500 UI/ml, […] tale rischio è 50 volte inferiore a quello definito “basso” in letteratura» , praticamente azzerabile con l’uso di farmaci antivirali (che il ricorrente si è detto disponibile ad assumere).
È, quindi, la condizione fisica del sig. -OMISSIS- che non sembra pienamente sussumibile nel perimetro applicativo dell’art. 1, c. 1, dell’allegato “A” al d.m. 166/2019, perché non predittiva di quegli apprezzabili rischi per la salute propria ed altrui (considerando, tra l’altro, che le occasioni di contaminazione ematica dovrebbero essere, se non neutralizzate, quantomeno fortemente mitigate dall’uso dei d.p.i.) che la corretta applicazione della disposizione è volta a scongiurare.
15. In definitiva, come rilevato dal ricorrente, a tale soluzione si addiviene dando prudente attuazione al principio di precauzione, al quale rispondono le declaratorie di incompatibilità di cui al d.m. 166/2019, che perseguono il fine di garantire l’arruolamento, in un ruolo che presenta innegabili profili di rischio, di soggetti sani (Cons. Stato, III, 28 novembre 2014, n. 5911; id. 24 aprile 2015, n. 2055; id. 1° luglio 2022, n. 5513). Si vuole, in altre parole, evitare che eventuali fragilità del soggetto possano aggravare il rischio già connaturato alla peculiare attività lavorativa svolta.
Se questo è il condivisibile obiettivo degli stringenti requisiti fisici previsti dalla fonte regolamentare non è, tuttavia, possibile trascurare il fatto che il “grado” dello scostamento da una condizione fisica “ideale” non è uguale per tutti coloro che si trovano in una condizione deteriore, sicché colui che è affetto da una lieve o lievissima “imperfezione”, che non impatta sulla sua efficienza fisica, non è parificabile a chi presenta la medesima imperfezione ma in una forma più severa (e invalidante).
Da qui la necessità di una equilibrata attuazione della previsione di cui all’art. 1, c. 1, dell’allegato “A” al d.m. 166/2019 che distingua, caso per caso, l’incidenza della positività per l'antigene -OMISSIS-, avuto riguardo alle diverse intensità e caratteristiche che ogni volta esprime, sulla salute del soggetto. Nel caso del sig. -OMISSIS- l’estrema riduzione del rischio di sviluppo della malattia e di contagio di cui, esaminando il suo quadro clinico, dà atto il verificatore non consente, facendo corretta applicazione del principio di precauzione, di rinvenire nella sua condizione di positività per l'antigene -OMISSIS- la causa di esclusione prevista dalla disposizione.
16. In conclusione, questo Collegio ritiene che sia illegittima non la previsione in sé dell’art. 1, c. 1, dell’allegato “A” al d.m. 166/2019 bensì l’applicazione che l’amministrazione ne ha fatto nel caso concreto. Va, quindi, annullato il provvedimento di esclusione impugnato, con definitivo consolidamento per il ricorrente della posizione concorsuale acquisita.
17. Tenuto conto delle peculiarità e della novità della controversia va disposta l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Le spese di verificazione, quantificate in € 700,00, vanno poste, invece, a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatte salve le spese di verificazione, quantificate in € 700,00, e da liquidare in conformità alla documentazione depositata in atti, a carico dell’amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO LI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
RI GN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GN | IO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.