Articolo 1 della Legge 14 agosto 1982, n. 600
Articolo 2
Versione
9 settembre 1982
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Versione
16 agosto 1984
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Versione
19 dicembre 1984
Art. 1. Ammissione al contributo ((Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, abbinando a detta operazione la costruzione di nuove unita', possono essere concessi i benefici previsti dal primo comma del successivo articolo 2.
Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate debbono demolire un tonnellaggio di stazza lorda compensata pari o superiore al doppio del tonnellaggio, calcolato anch'esso in tonnellate di stazza lorda compensata, del naviglio di nuova costruzione da commettere o da acquistare, entro il 31 dicembre 1986, presso un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, sempre che le nuove costruzioni siano:
a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore, nonche' draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
c) galleggianti e costruzioni d'interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.
Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.
Alle imprese che fanno effettuare lavori di trasformazione in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, di navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, sempreche' le imprese interessate stipulino i relativi contratti entro il 30 giugno 1986.
Sono escluse dai benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2 le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, quelle effettuate su navi abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, quelle su unita' da diporto, nonche' su navi che non siano in possesso, dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del Registro italiano navale.
Le navi o i galleggianti per la cui costruzione o per la cui trasformazione vengono erogati i benefici previsti dall'articolo 2 della presente legge, devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali.
In caso di cancellazione per vendita all'estero di unita' costruite o trasformate, intervenuta, per le prime, entro i cinque anni dalla data di iscrizione e, per le seconde, entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, purche' avvenuta in data non antecedente al 1 gennaio 1984, e' equiparata alla volontaria demolizione))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984