Art. 23.
Per le pene di quarto, quinto e sesto grado, la sezione III del Consiglio superiore di belle arti o la competente sezione della Commissione permanente musicale e drammatica, prima di dare parere, potra' chiedere che si proceda ad una ispezione.
In ogni caso l'incolpato sara' invitato a presentare direttamente per iscritto, o a voce, la sua difesa.
((17)) -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".
Per le pene di quarto, quinto e sesto grado, la sezione III del Consiglio superiore di belle arti o la competente sezione della Commissione permanente musicale e drammatica, prima di dare parere, potra' chiedere che si proceda ad una ispezione.
In ogni caso l'incolpato sara' invitato a presentare direttamente per iscritto, o a voce, la sua difesa.
((17)) -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".