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12 marzo 1991
12 marzo 1991
Art. 6. Revocatoria fallimentare
dei pagamenti del debitore ceduto 1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non e' soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Tuttavia tale azione puo' essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
2. E' fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.
Nota all'art. 6:
- L'art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con R.D. n. 267/1942 , e' il seguente:
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il procuratore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli altri a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".
dei pagamenti del debitore ceduto 1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non e' soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Tuttavia tale azione puo' essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.
2. E' fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.
Nota all'art. 6:
- L'art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con R.D. n. 267/1942 , e' il seguente:
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il procuratore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli altri a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".
Commentari • 3
- 1. Azione revocatoria nelle procedure concorsualiSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 13 maggio 2025 · 1
Il presente contributo analizza la fattispecie dell'azione revocatoria, fornendo informazioni generali e approfondendo le principali modifiche alla normativa introdotte dal Codice della Crisi e successivamente dal Decreto Correttivo ter. 1. Premessa L'istituto dell'azione revocatoria nelle procedure concorsuali, da sempre oggetto di un nutrito dibattito giurisprudenziale e dottrinale, si può suddividere in due tipologie ben precise: “ordinaria” (artt. 2901 ss. c.c. e 165 CCII) e “nella liquidazione giudiziale o fallimentare” (artt. 166 ss. CCII, alla cui fattispecie sono riconducibili anche le disposizioni previste dagli artt. 163-164 CCII). Partendo dalla prima, l'azione revocatoria …
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Giurisprudenza • 25
- 1. Trib. Roma, sentenza 27/04/2021, n. 7111Provvedimento: […] Costituita in giudizio, ' Controparte_1 ha contestato l'avversa domanda eccependone l'improcedibilità ai sensi dell'art. 6 della legge n. 52/1991 e la sua infondatezza per il difetto di requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall'art. 67 comma 2 l. fall. e ne ha, quindi, chiesto il rigetto, con vittoria di spese processuali. […] Ciò posto, in linea con quanto dedotto da parte convenuta, dovrebbe escludersene l'assoggettabilità ad azione revocatoria ex art. 67 l. fall. e ciò nel rispetto della previsione dell'art. 6, comma 1, legge n. 52/1991.Leggi di più...
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