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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/10/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NT RR Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. DI AL LO Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17592/2024 avente ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. BUSSINELLO ROBERTO e dall'avv. DESTRI MATTEO, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Verona, Vicolo Volto San Luca n. 25
RICORRENTI-ADOTTANTI per l'adozione di
(C.F. ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._3
- ADOTTANDO -
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
Conclusioni per la parte ricorrente
Insistono nella domanda di adozione.
pagina 1 di 3 Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024 nato a [...] il [...] e la signora Parte_1
, legati da vincolo di coniugio, hanno chiesto di poter adottare Parte_2 CP_1
, nato a [...] il [...].
[...]
Va sin d'ora premesso che, ai sensi dell'art. 294 c.c., è ammessa l'adozione di una medesima persona da parte di più adottanti solo se “i due adottanti siano marito e moglie”, come nel caso in esame (si veda il certificato depositato il 14.07.2025).
La domanda è fondata e deve pertanto farsi luogo all'adozione di , in quanto Controparte_1 appare conveniente per l'adottando e sussistono tutti i presupposti e le condizioni di legge.
All'udienza del 29 aprile 2025 i ricorrenti hanno ripercorso il lungo legame affettivo e di vita comune con l'adottando, che, di fatto, per vicende relative alla responsabilità genitoriale dei suoi genitori, hanno avuto in affido sin da piccolo, tanto che egli è vissuto con loro sin dall'età di Controparte_1 due anni e mezzo e da costituire con gli odierni adottanti una famiglia a tutti gli effetti.
Gli adottanti, sentiti personalmente, hanno confermato entrambi di volere adottare sì Controparte_1 da dare una veste anche formale alla relazione genitori/figlio che, di fatto, è già da anni consolidata tra loro.
sentito all'udienza del 29 aprile 2025, ha espresso con convinzione il proprio Controparte_1 consenso all'adozione, evidenziando di avere egli stesso chiesto “a quelli che considero i miei genitori di essere adottato. Sono sin da piccolissimo sempre vissuto con loro, che mi hanno fatto da genitori… omissis.... Sono loro il mio punto di riferimento anche adesso. Ho trascorso tutta la mia vita con loro e per me sarebbe stato il massimo se già oggi si fosse potuto chiudere questo percorso di adozione.”.
Premesso che i ricorrenti non hanno figli propri e che, a sua volta, non è coniugato, Controparte_1 né ha figli, si è proceduto ad acquisire l'assenso dei genitori dell'adottante.
Il padre, signor è comparso all'udienza del 16 settembre 2025: pur – in sintesi – Testimone_1 contestando di non essersi occupato del figlio, ha prestato l'assenso all'adozione.
La madre, signora (nata a [...] in data [...]), vive in una comunità nel Persona_1 trevigiano. La fissazione dell'udienza per essere sentita le è stata regolarmente notificata. La signora non è comparsa, ma ha fatto pervenire – tramite gli stessi ricorrenti – una propria Per_1 dichiarazione scritta in cui rende l'assenso all'adozione del figlio Del resto, Controparte_1
pagina 2 di 3 quand'anche non fosse pervenuta questa dichiarazione, non vi sarebbero stati motivi ostativi all'accoglimento della domanda di adozione, che appare del tutto conforme all'interesse dell'adottando.
a proposito del cognome da assumere in caso di adozione, ha espressamente chiesto Controparte_1 di acquisire il cognome , anteponendo il cognome del solo adottando signor Parte_3 Pt_1 al proprio. Sul punto gli adottanti non si sono opposti e la determinazione è conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 131/2022 (“… dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”).
In conclusione va pronunciata l'adozione come richiesta, con ogni conseguenza di legge anche in punto cognome dell'adottando.
Nulla per le spese.
La Cancelleria provvederà alle annotazioni e alle comunicazioni prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, visti gli artt. 313 e 314 del codice civile, definitivamente decidendo nel procedimento di adozione promosso da da nei confronti di Parte_1 Parte_2
, e con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide: Controparte_1
- pronuncia l'adozione di (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._3
CONEGLIANO (TV), il 06/01/2004, da parte dei coniugi (C.F. Parte_1
, nato a [...], il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...]; C.F._2
- dispone che all'esito dell'adozione il signor acquisisca il cognome Controparte_1 Pt_3
.
[...]
Manda alla Cancelleria perché provveda all'annotazione della sentenza nell'apposito registro e perché dia comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato, una volta passata in giudicato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio, del 07/10/2025
La Giudice est. La Presidente
DI AL LO NT RR
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NT RR Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. DI AL LO Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17592/2024 avente ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. BUSSINELLO ROBERTO e dall'avv. DESTRI MATTEO, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Verona, Vicolo Volto San Luca n. 25
RICORRENTI-ADOTTANTI per l'adozione di
(C.F. ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._3
- ADOTTANDO -
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
Conclusioni per la parte ricorrente
Insistono nella domanda di adozione.
pagina 1 di 3 Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024 nato a [...] il [...] e la signora Parte_1
, legati da vincolo di coniugio, hanno chiesto di poter adottare Parte_2 CP_1
, nato a [...] il [...].
[...]
Va sin d'ora premesso che, ai sensi dell'art. 294 c.c., è ammessa l'adozione di una medesima persona da parte di più adottanti solo se “i due adottanti siano marito e moglie”, come nel caso in esame (si veda il certificato depositato il 14.07.2025).
La domanda è fondata e deve pertanto farsi luogo all'adozione di , in quanto Controparte_1 appare conveniente per l'adottando e sussistono tutti i presupposti e le condizioni di legge.
All'udienza del 29 aprile 2025 i ricorrenti hanno ripercorso il lungo legame affettivo e di vita comune con l'adottando, che, di fatto, per vicende relative alla responsabilità genitoriale dei suoi genitori, hanno avuto in affido sin da piccolo, tanto che egli è vissuto con loro sin dall'età di Controparte_1 due anni e mezzo e da costituire con gli odierni adottanti una famiglia a tutti gli effetti.
Gli adottanti, sentiti personalmente, hanno confermato entrambi di volere adottare sì Controparte_1 da dare una veste anche formale alla relazione genitori/figlio che, di fatto, è già da anni consolidata tra loro.
sentito all'udienza del 29 aprile 2025, ha espresso con convinzione il proprio Controparte_1 consenso all'adozione, evidenziando di avere egli stesso chiesto “a quelli che considero i miei genitori di essere adottato. Sono sin da piccolissimo sempre vissuto con loro, che mi hanno fatto da genitori… omissis.... Sono loro il mio punto di riferimento anche adesso. Ho trascorso tutta la mia vita con loro e per me sarebbe stato il massimo se già oggi si fosse potuto chiudere questo percorso di adozione.”.
Premesso che i ricorrenti non hanno figli propri e che, a sua volta, non è coniugato, Controparte_1 né ha figli, si è proceduto ad acquisire l'assenso dei genitori dell'adottante.
Il padre, signor è comparso all'udienza del 16 settembre 2025: pur – in sintesi – Testimone_1 contestando di non essersi occupato del figlio, ha prestato l'assenso all'adozione.
La madre, signora (nata a [...] in data [...]), vive in una comunità nel Persona_1 trevigiano. La fissazione dell'udienza per essere sentita le è stata regolarmente notificata. La signora non è comparsa, ma ha fatto pervenire – tramite gli stessi ricorrenti – una propria Per_1 dichiarazione scritta in cui rende l'assenso all'adozione del figlio Del resto, Controparte_1
pagina 2 di 3 quand'anche non fosse pervenuta questa dichiarazione, non vi sarebbero stati motivi ostativi all'accoglimento della domanda di adozione, che appare del tutto conforme all'interesse dell'adottando.
a proposito del cognome da assumere in caso di adozione, ha espressamente chiesto Controparte_1 di acquisire il cognome , anteponendo il cognome del solo adottando signor Parte_3 Pt_1 al proprio. Sul punto gli adottanti non si sono opposti e la determinazione è conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 131/2022 (“… dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”).
In conclusione va pronunciata l'adozione come richiesta, con ogni conseguenza di legge anche in punto cognome dell'adottando.
Nulla per le spese.
La Cancelleria provvederà alle annotazioni e alle comunicazioni prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, visti gli artt. 313 e 314 del codice civile, definitivamente decidendo nel procedimento di adozione promosso da da nei confronti di Parte_1 Parte_2
, e con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide: Controparte_1
- pronuncia l'adozione di (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._3
CONEGLIANO (TV), il 06/01/2004, da parte dei coniugi (C.F. Parte_1
, nato a [...], il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...]; C.F._2
- dispone che all'esito dell'adozione il signor acquisisca il cognome Controparte_1 Pt_3
.
[...]
Manda alla Cancelleria perché provveda all'annotazione della sentenza nell'apposito registro e perché dia comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato, una volta passata in giudicato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio, del 07/10/2025
La Giudice est. La Presidente
DI AL LO NT RR
pagina 3 di 3