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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado ai n. 730/2025 R.G.
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede a Parte_1 Parte_2
Vedano di Lambro alla via Cesare Battisti n. 174 (P. IVA , rappresentata e difesa nel presente P.IVA_1 giudizio dall'avv. Silvio Capano ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio CodiceFiscale_1
Legale corrente in Trani alla via Istria n. 7 giusta mandato in calce al presente atto (si indica il FAX 0883-
489057 nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata per la Email_1 ricezione delle comunicazioni ex art.176 c.p.c.);
-ATTRICE OPPONENTE –
CONTRO
Controparte_1
, in seguito denominata, per brevità, “ ”, in persona
[...] CP_2 del Direttore Generale, Dott. , con sede legale in Triuggio (MB), via Serafino Biffi n. 8, c.f.: CP_3
, p.Iva: , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Longoni del foro di Monza P.IVA_2 P.IVA_3
(c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Corso C.F._2
Matteotti n. 63, giusta delega allegata al presente atto (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di pagina 1 di 24 cancelleria presso lo studio a mezzo fax al numero 0362 220477 o posta elettronica all'indirizzo:
o posta elettronica certificata all'indirizzo: Email_2
Email_3
- CONVENUTA OPPOSTA–
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma 1, c.p.c.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni definitive
CONCLUSIONI
Per l'attrice Parte_1
“in via preliminare:
1) disporre, sulla scorta dei gravi motivi in fatto ed in diritto esposti (ed in particolare al paragrafo “A.1” del presente atto), sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo per cui si procede (contratto di mutuo fondiario per atto del Notaio Dott. di Monza del 12.12.2012 repertorio n. 88687, raccolta n. 17225) ed in forza del quale è Per_1 stato notificato alla Società Opponente atto di precetto in data 04/12/2024 al fine di evitare che la Banca Opposta possa promuovere un'ingiusta azione esecuzione in danno degli attori;
nel merito:
2) accertare e dichiarare, che la Parte_3
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno della Società per tutti i
[...] Parte_1 motivi esposti e dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 04/12/2024;
3) Accertare e dichiarare in via principale, per i motivi esposti nel presente atto, che in relazione al contratto di mutuo fondiario per atto del Notaio Dott. di Monza del 12.12.2012 repertorio n. 88687, raccolta n. 17225) per cui Per_1
è causa, che sia il tasso massimo convenuto (pari alla sommatoria del tasso contrattuale pattuito del 5,407% maggiorato del costo implicito-occulto del 9,00%) pari al 14,407% supera, ab initio, dalla data della stipula, il tasso soglia usura (8,900%) ex lege previsto per la categoria mutui ipotecari a tasso variabile alla data del 12.12.2012;
4) Conseguentemente, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali, del rapporto innanzi citato sub. 3 delle seguenti conclusioni, riguardanti la misura degli interessi, per violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma II, c.c., in relazione alla Legge n. 108/1996 così come autenticamente interpretata dalla Legge n. 24 del 28/02/2000; per l'effetto imputare a capitale tutti i pagamenti effettuati dalla a titolo d'interessi, capitale, commissioni, spese e di ogni altro onere Parte_1 indicati nel contratto per cui è causa;
pagina 2 di 24 5) in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atti, l'illegittima applicazione, in relazione al contratto di mutuo fondiario per atto del Notaio Dott. di Monza del 12.12.2012 repertorio n. 88687, raccolta n. Per_1
17225) per cui è causa, di un regime di capitalizzazione composta in violazione dell'art. 1283 c.c., nel piano
d'ammortamento alla “francese” allegato al contratto di mutuo senza peraltro che fosse stato esplicitamente convenuto quale regime di capitalizzazione applicare;
conseguentemente accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso contrattuale pattuito
(ovvero del tasso massimo convenuto) e/o la violazione dell'art. 1325 c.c. e dell'art. 117, comma IV, del T.U.B., e quindi di uno degli elementi essenziali del contratto di mutuo, disponendo il ricalcolo del piano di ammortamento con il regime della capitalizzazione semplice al tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117, comma VII, del T.U.B., per effetto della mancata pattuizione ai sensi del comma IV dell'art. 117 sia del regime di capitalizzazione composta che della mancata specificazione del prezzo effettivo dell'operazione finanziaria;
6) Accertare e dichiarare che le clausole del mutuo fondiario per cui è causa, ivi incluse quelle di determinazione degli interessi convenzionali e moratori, sono affette da nullità ovvero annullabilità ex artt. 1283, 1325 n. 1, 1346 e 1418, comma 2 c.c., nonché 117 T.U.B., in mancanza di accordo tra le parti e/o previsioni contrattuali a favore della convenuta nonché ai sensi degli art. 2 della Costituzione, e degli artt. 1175, 1337, 1338., 1366, 1375 c.c., in relazione all'art. 1439 c.c., ovvero in subordine all'art. 1440 c.c., sono stati stipulati ed eseguiti in violazione dei doveri di solidarietà reciproca, e del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede nonché del dovere di trattare in sede precontrattuale in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e del dovere di fornire alla controparte ogni dato rilevante conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, tale da aver cagionato un rilevante danno alla parte mutuataria.
7) in ulteriore subordine, stante la nullità del tasso contrattuale UR per violazione dell'art. 2 L. n. 278/90, per i motivi esposti nel presente atto accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso convenzionale indicato nel contratto con la conseguenza che il contratto di finanziamento dovrà essere ricalcolato applicando il tasso legale vche, in applicazione dei tassi legale vigente;
8) conseguentemente, accertare e dichiarare che alla data della notifica dell'atto di precetto il contratto di mutuo fondiario per cui è causa espungendo tutti i tassi per effetto del superamento della soglia di usura alla data del 04.12.2024, per i motivi esposti nel presente atto ed in accoglimento delle conclusioni sub. 3 e 4 del presente atto, non recava un saldo debitore pari alla somma precettata di €. – 1.232.910,31 ma un saldo debitore pari ad €. – 520.508,00 o di quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
in subordine, per i motivi esposti nel presente atto ed in accoglimento delleconclusioni sub.
5 e 6 del presente atto, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa alla data del 04.12.2024 non recava un saldo debitore pari alla somma precettata di €. – 1.232.910,31 ma un saldo debitore pari ad €. – 576.162,11 (o di quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa) applicando il piano di ammortamento alternativo in regime pagina 3 di 24 di capitalizzazione semplice e sostituendo i tassi applicati dalla Banca con il tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117, comma
VII, del T.U.B. per effetto della mancata pattuizione nel contratto, ai sensi del comma IV dell'art. 117, del regime di capitalizzazione composta;
in ulteriore subordine, per i motivi esposti nel presente atto ed in accoglimento delle conclusioni sub.
7, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa alla data del 04.12.2024 non recava un saldo debitore pari alla somma precettata ma un saldo debitore pari ad €. – 652.209,54 (o di quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa) applicando il piano di ammortamento alternativo gli interessi legali vigenti stante la nullità del tasso contrattuale Eribor.
9) accertare e dichiarare che la e della Controparte_1 CP_1 Parte_3 Controparte_1
nella gestione del contratto di mutuo fondiario per atto del Notaio Dott. di Monza del Controparte_1 Per_1
12.12.2012 repertorio n. 88687, raccolta n. 17225) ha messo in atto dei meccanismi di occultazione dei costi così violando il principio della buona fede contrattuale, della trasparenza bancaria e della sana e prudente gestione dell'attività bancaria;
10) per l'effetto condannare nella qualità in atti, al rispetto delle norme vigenti in subiecta materia e perciò stesso alla CP_1 rivisitazione ab imis del rapporto ordinando la corretta determinazione del rapporto bancario dedotto in giudizio;
11) dichiarare non dovute dalla Società Opponente tutte le somme addebitate dalla in forza di clausole nulle, inefficaci CP_1
e/o illegittime e/o in assenza di specifica pattuizione e dichiarare non dovute le somme percepite dalla opposta a tale CP_1 titolo;
12) Accertare e dichiarare e riconoscere che la ha applicato al conto corrente n. 101972-25 (già n. 991-07) CP_4 intestato alla Società tassi non dovuti anche in considerazione dell'operata capitalizzazione trimestrale degli Parte_1 interessi debitori e dell'addebito sul predetto rapporto di spese, competenze, oneri e commissioni anch'esse non dovute
13) Accertare, dichiarare e riconoscere che la ha applicato al conto corrente n. 101972-25 (già n. 991-07) CP_4 intestato alla tassi d'interessi maggiori di quelli convenuti – ove mai legittimamente pattuiti, in Controparte_5 relazione all'illegittima previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori, in relazione alla commissione di massimo scoperto o Commissione Disponibilità Fondi, degli interessi per i c.d. giorni valuta, dei costi, competenze, spese, e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, così come in relazione all'illegittima applicazione dello ius variandi a favore dell'Istituto di Credito opposto tanto per le condizioni contrattuali che per quelle economiche in quanto arbitrariamente riconosciutesi dalla seppur mai correttamente e legittimamente pattuite e convenute;
CP_1
14) conseguentemente accertare, dichiarare e riconoscere che le somme percepite dalla Banca Opposta in ordine al conto corrente
n. 101972-25 (già n. 991-07) intestato alla Società così come risultanti dagli estratti conto della Banca Parte_1 stessa, sono illegittime ed apparenti e non reali in quanto risultanti erronee da altrettante illegittime operazioni bancarie;
pagina 4 di 24 15) Accertare, dichiarare e riconoscere, quindi, che la Banca Opposta: ha ignorato e violato gli artt. 1283, 1284, art. 1366 e
1375 c.c., ha applicato l'anatocismo capitalizzando gli interessi a debito con cadenza trimestrale rivenienti dalle aperture di credito sul conto corrente n. 101972-25 (già n. 991-07) intestato alla ha applicato al rapporto in Controparte_5 contestazione, tassi ultralegali mai pattuiti e mai specificamente approvati dalla;
ha applicato al rapporto in CP_6 contestazione citato condizioni non verificabili e non comprensibili da parte della violando la buona fede CP_6 contrattuale e la Trasparenza Bancaria ed abusando della propria posizione dominante;
ha violato il D. Lgs. n. 385/93; ha ignorato violando gli artt. 117, 118, 119 T.U.B. non comunicando preventivamente per iscritto le variazioni intervenute nonché il giustificato motivo a sostegno delle stesse modifiche, ed applicando sempre condizioni peggiorative nei confronti della società ; ha violato la Legge n. 154/92 ignorando perlomeno l'art. 2 e 4 non indicando chiaramente le reali CP_6 condizioni applicate al conto corrente e le effettive ricadute in termini di costo reale del denaro;
16) per effetto di quanto innanzi, accertare e dichiarare che il presunto saldo debitore;
del conto corrente n. 101972-25 (già n.
991-07) intestato alla alla data del 29.10.2024, di passaggio a sofferenza del predetto conto CP_5 Parte_1 corrente, il saldo era apparenti e non reale in quanto rappresenta il risultano dell'applicazione di illegittime operazioni bancarie frutto dell'applicazione di condizioni economiche mai pattuite e poste in essere in violazione della normativa di settore ed in particolar modo del Testo Unico Bancario.
17) conseguentemente, accertare e dichiarare che alla data del 10.07.2019 il saldo del conto corrente n. 101972-25 (già n.
991-07) intestato alla non recava un saldo a debito così come rappresentato dalla Banca opposta Controparte_5 pari ad €. – 51.964,15 bensì un saldo, previa compensazione delle somme a debito con quelle a credito, pari ad € +
195.255,45 ovvero di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda consulenza tecnica d'uffici.
18) accertata e dichiarata che il saldo del c/c n. 101972-25 (già n. 991-07) intestato alla Società era Parte_1 apparente e non reale in quanto il risultato – erroneo – di illegittime operazioni bancarie dovendo lo stesso essere determinato alla stregua delle previsioni normative in materia via via applicabili ratione temporis e comunque depurati dei costi non dovuti quali, C.M.S., le spese, gli interessi per valuta, e di ogni altra competenza o diritto arbitrariamente riconosciutosi ed applicati dalla Banca opposta;
19) accertare e dichiarare che la Banca Opposta, nella gestione del c/c n. 101972-25 (già n. 991-07) intestato alla
[...] ha messo in atto dei meccanismi di occultazione dei costi così violando il principio della buona fede Controparte_5 contrattuale e della trasparenza bancaria;
pagina 5 di 24 20) per l'effetto condannare l'Opposta, nella qualità in atti, al rispetto delle norme vigenti in subiecta materia e perciò stesso alla rivisitazione ab imis dei rapporti in contestazione e quindi alla corretta determinazione dei saldi finali di entrambi i rapporti in contestazione;
21) dichiarare non dovute dalla Società Opponente tutte le somme addebitate dalla in forza di clausole nulle, inefficaci CP_1
e/o illegittime e/o in assenza di specifica pattuizione e dichiarare non dovute le somme percepite dalla opposta a tale CP_1 titolo;
22) in esito al corretto ripristino in bonis di tutti i rapporti in contestazione accertare e dichiarare, previa compensazione delle somme a credito con quelle a debito analiticamente indicate nelle conclusioni sub. 8 e sub. 17 del presente atto, che l'intero rapporto Bancario intercorso con la Società Opponente, recava un saldo a debito degli stessi di €- 325.252,55 (dato dalla differenza tra la somma di €. - 520.508,00, ed € + 195.255,45) ovvero di quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito di espletanda consulenza tecnica d'ufficio che sin da ora si richiede, e non un saldo a debito pari alla somma precettata di €. – 1.232.910,31 così come riportato nelle scritture contabili della CP_1
23) condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi C.T.U. tecnico-contabile volta a verificare la congruità della somma indicata dalla parte opponente a seguito del corretto ricalcolo determinando l'effettivo dare-avere tra le parti ed il saldo risultante del contratto di mutuo per cui è causa e del conto corrente n. 101972-25 (già n. 991-07) intestato alla applicando quanto previsto Controparte_5 dal codice civile, dalla normativa di settore vigente e dalla documentazione contrattuale se ed in quanto debitamente sottoscritta dalle parti.
Si deposita la documentazione indicata analiticamente all'indice del fascicolo di parte con riserva di articolare ulteriori richieste istruttorie nei termini di Legge all'esito del comportamento processuale di controparte”. CP_ Per la convenuta e della socc. Coop Controparte_7 Parte_3
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione proposta da parte opponente per le ragioni esposte in atti;
in via principale e nel merito:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per i motivi di cui in atti;
- rigettare l'opposizione avversaria, in quanto le domande tutte ed eccezioni avversarie sono infondate in fatto e in diritto nonché dilatorie per le motivazioni esposte in atti;
pagina 6 di 24 - per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo nonché del precetto notificato in data 04.12.2024 e il conseguente diritto della Banca di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
- condannare parte opponente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave, in difetto di qualsivoglia fondato motivo.
Spese di giudizio rifuse, oltre IVA, CPA e spese generali 15%, come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove modificate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie1 (cfr. Cass. civ. 24.03.2016, n. 5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n. 2498; Cass. civ.
02.12.2014, n. 25509; Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012,
n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ. 24.11.2011, n. 24843;
Cass. civ. 27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ. 12.04.2011, n. 8294; Cass. civ.
28.10.2009, n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib. Venezia, sez. I, 2.10.2023, n. 1666).
Il 12.12.2012, per atto notaio di Monza rep. n. 88687 e racc. 17225 (cfr. doc. e fasc. opponente Per_1
e n. 3 opposta), concludeva con Parte_1 Controparte_9
Cont (di seguito per brevità ) un contratto di mutuo fondiario, assistito da garanzia
[...] ipotecaria di primo grado (a seguito di annotamento di cancellazione di ipoteca precedentemente iscritta), dell'importo di € 2.000.000,00, da restituirsi in n. 180 rate mensili posticipate a partire dal 12 gennaio 2013 sino al 12 dicembre 2027 secondo il piano di ammortamento allegato al contratto e dalle parti sottoscritto. 1 In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di Cassazione, statuendo che il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (cfr. Cass. civ. 24.03.2016, n. 5882). pagina 7 di 24 Cont A seguito dell'inadempimento della mutuataria, con atto di precetto notificato in data 4 dicembre
2024 intimava il pagamento della somma di € 1.232.919,31 per rate scadute ed interessi rateizzati di mora alla data del 12 novembre 2024 (data della classificazione del rapporto a sofferenza) come da certificazione ex art. 50 TUB (cfr. 13 fasc. opposta). con atto di citazione notificato in data 21 gennaio 2025 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto:
- eccependo la nullità del precetto, non essendo il credito ivi indicato certo, liquido ed esigibile, stante: i) la nullità del mutuo fondiario per mancanza della causa in concreto;
ii) l'inidoneità del contratto a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per mancanza della traditio; iii) l'usurarietà originaria del tasso pattuito;
iv) la nullità per indeterminatezza dell'oggetto derivante dall'indeterminatezza/indeterminabilità della pattuizione del tasso di interesse;
v) l'illegittima capitalizzazione celata nella modalità di restituzione rateale nel c.d. ammortamento “alla francese”; vi)
l'applicazione di spese non pattuite;
vii) la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ancorato all'UR per violazione dell'art. 2 della L. 278/1990, con conseguente applicazione del tasso legale e/o ex art. 117, comma 7, Tub e rideterminazione del credito in € 652.209,54 o
€ 576.162,11; viii) la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo fondiario citato ed il conto corrente n. 991-07, “successivamente identificato con il n. 101972-25”, sul quale venivano addebitate le rate di mutuo ex art. 6 del contratto;
ix) conto corrente, il cui saldo debitore,
a seguito del ricalcolo dovuto dall'applicazione di tassi di interesse, spese, giorni valuta, non pattuiti, nonché dall'illegittima applicazione della capitalizzazione e di commissioni di massimo scoperto e messa a disposizione di fondi, doveva essere rideterminato al 12 dicembre 2012, data di ristrutturazione dello scoperto di conto corrente con parte delle somme mutuate, a favore della in € 325.252,55 e non € 520.508,00 (cfr. punto 22 ) delle conclusioni;
x) l'illegittimità Parte_1 dell'invocata decadenza dal beneficio del termine;
xi) la dovuta compensazione di tutte le somme risultanti dal “dal corretto ripristino in bonis di tutti i rapporti”;
- lamentano in ogni caso la violazione da parte dell'opposto dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza. Cont
, costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 27 marzo 2025, contestava in toto gli assunti avversari, rilevando la genericità di tutti i profili di nullità ed illegittimità sollevati e concludeva,
pagina 8 di 24 per il rigetto della domanda cautelare, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e nel merito per il rigetto di tutte le domande di parte opponente. Cont In particolare, la precisava di agire per ottenere l'intero credito derivante dal contratto di mutuo fondiario, senza il rispetto delle scadenze contrattuali pattuite, in forza della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. ed art. 10 del contratto, per aver avuto contezza, con l'avviso ex art. 498 c.p.c., dell'avvio da parte di altro creditore in odio alla mutuataria di procedura esecutiva Parte_1 immobiliare iscritta al n. 341/2024 R.G.E. del Tribunale di Monza (cfr. doc. n. 7 fasc. opposta).
Continuava l'opposta allegando di aver comunicato l'intenzione di risolvere il contratto e di avvalersi della decadenza dal beneficio del temini alla opponente con lettera del 4 ottobre 2024 (cfr. doc. n. 8 fasc. opposta).
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. in data 27 maggio 2025 il Giudice, all'esito delle verifiche preliminari,
“conferma(va) l'udienza di prima comparizione al 12 giugno 2025 ore 9,30 anche per la decisione sull'istanza cautelare”, indicando così ai sensi del quarto comma dell'art. 168bis l'udienza di giovedì 12 giugno 2025, in quanto quella indicata in citazione al 9 giugno 2025 cadeva di martedì giorno in cui il giudice non tiene udienza.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 171ter c.p.c. e precisamente parte opponente depositava la memoria n. 1 il 2 maggio 2025, ove eccepiva la novità ed inammissibilità delle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta rispetto a quanto dedotto nel precetto, la memoria n. 2 il 23 maggio 2025, mentre parte opposta depositata la memoria n. 2 in data 19 maggio 2025, nella quale, tra l'altro, eccepiva la tardività del deposito della memoria n. 1 di controparte, e la memoria n. 3 in data 29 maggio 2025, nella quale eccepiva, tra l'altro, la tardività del deposito della memoria n. 2 di controparte.
All'udienza del 12 giugno 2025, le parti insistevano per le istanze formulate nei rispettivi atti, l'avvocato
Capano contestava l'eccezione di tardività del deposito delle memorie ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza ex art. 281quinques c.p.c. al 23 ottobre 2025.
A tale udienza il procuratore dell'opponente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni anche istruttorie tratte nei propri atti, mentre il procuratore di parte opposta chiedeva la spedizione della causa a sentenza ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Parte opponente ha provveduto al deposito della comparsa conclusionale, parte opposta al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della replica.
***
Così brevemente sunteggiata la vicenda processuale, risulta provato in causa che: pagina 9 di 24 a) in data 12 dicembre 2012, per atto notaio di Monza rep. n. 88687 e racc. 17225 (cfr. Per_1 doc. e fasc. opponente e n. 3 opposta), ha concluso con Parte_1 [...] un contratto di mutuo fondiario, Controparte_9 assistito da garanzia ipotecaria di primo grado (a seguito di annotamento di cancellazione di ipoteca precedentemente iscritta), dell'importo di € 2.000.000,00, da restituirsi in 180 rate mensili posticipate a partire dal 12 gennaio 2013 sino al 12 dicembre 2027 secondo il piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dalle parti, ove risultano chiaramente indicati:
l'importo complessivo della rata, la quota di interessi, la quota di capitale, il debito residuo e la relativa scadenza;
b) la misura degli interessi è così determinata all'art. 2: “Sulla somma mutuata la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla banca l'interesse in ragione del tasso annuo indicizzato alla media mensile dell'UR (Euro Par Interbank offered rate) a tre mesi rilevato, a cura del comitato di gestione interno della nei giorni lavorativi per ciascuno dei mesi immediatamente antecedenti i trimestri di applicazione (primo gennaio, primo aprile, primo luglio, primo ottobre), arrotondato all'occorrenza al decimo di punto superiore e pubblicato sul . Parte_5
Attualmente pari allo zero 30% e maggiorato del 4,80 punti……Considerata l'attuale misura del parametro e dei predetti punti di maggiorazione, il tasso di interesse complessivo iniziale risulta pari al 5,10% annuo. Viene convenuto tra le parti che il tasso di interesse sopra determinato non potrà in ogni caso essere inferiore al 5,10% annuo….”;
c) l'ammortamento del mutuo è pattuito all'art. 6: “La parte mutuataria si obbliga a restituire il finanziamento concesso entro il termine massimo del 12 dicembre 2027 mediante pagamento di n. 180 rate posticipate, con cadenza mensile a partire dal 12 gennaio 2013, ciascuna comprensiva di capitale e interessi secondo il piano di ammortamento che, previamente sottoscritto dalle parti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera c per formarne parte integrante e sostanziale. Il predetto piano di ammortamento, a valore puramente indicativo, essendo stato elaborato in base alla misura del tasso di interesse applicato al momento della stipula del contratto ed ipotizzandone la costanza nel tempo. Il pagamento delle singole rate dovrà avvenire con addebito dell'importo delle rate di rimborso e degli eventuali accessori sul conto corrente n. 101972/25 intestato alla parte mutuataria, che la stessa intrattiene presso la filiale di Macherio della , Controparte_9 impegnando così a precostituirsi fondi necessari a segnalare immediatamente alla banca ogni eventuale variazione mediante raccomandata.;
pagina 10 di 24 d) nel documento di sintesi delle condizioni economiche, anch'esso sottoscritto, sono chiaramente indicati, tra l'altro, la modalità di calcolo degli interessi osservando il criterio dell'anno civile 365 giorni, il TAEG: 5,407%, il TEG: 5,36, il parametro di indicizzazione UR, lo spread 4,80, il tasso minimo 5,10, il tasso massimo non previsto, il tasso di mora 8,90%, le spese di istruttoria
€ 5.000,00, spese di incasso della rata € 2,50, spese per invio comunicazioni € 1,00, variazione/restrizione ipoteca € 150,00, periodicità delle rate mensile, spese per penale anticipata
1,50% con minimo di € 25,82 e massimo di € 15.493,71, spese di perizia tecnica € 500,00, spese notarili secondo tariffa, Assicurazione immobile € 1.200,00 (pari allo 0,06% dell'importo finanziato con precisazione che il costo è stimato ai fini del TAEG, imposta sostitutiva € 5.000,00, tassa ipotecaria € 35,00;
e) in particolare, sono esplicitamente illustrati: il tipo di ammortamento allaFrancese, che prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi;
a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta;
la Tipologia di rata costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo e fino al variare del tasso di riferimento;
Cont f) in data 12 dicembre 2012, contestualmente quindi alla data di sottoscrizione del mutuo, , mutuante, ha provveduto ad accreditare su conto corrente della la somma di Parte_1
€ 2.000.000,00, somma costituita in garanzia e poi successivamente in data 14 dicembre 2012 riconsegnata nella disponibilità della mutuataria con valuta al 12 dicembre 2012 e causale “Giroconto mutuo a seguito di perfezion. Ipoteca”, come emerge dall'estratto conto relativo al periodo (cfr. pag. 2 doc. n. 10 fasc. opposta), parimenti risultano addebitate le spese correlate all'operazione per €
10.000,00;
g) il mutuo ha consentito alla mutuataria di ripianare la posizione debitoria al momento della sottoscrizione di € 503.895,18 e di usufruire di nuova liquidità, secondo la volontà manifestata dalla stessa nella richiesta di mutuo del 28 novembre 2012 ove si legge: Parte_1
“Destinazione/finalità ESTINZIONE PASSIVITA' NUOVI FIDI IPOTECARI O COPERTI DA
PEGNO/MUTUTO FINALIZZATO A RIENTRARE DALLA ESPOSIZIONE DI CONTO
CORRENTE (REVOCA FIDO PROMISCUO)+LIQUIDITA' AZIENDALE (cfr. doc. n. 11 fasc. opposta); pagina 11 di 24 h) il 14 dicembre 2012 ha disposto immediatamente della somma effettuando un Parte_1 bonifico di € 842.000,00 a favore di (cfr. pag. 2 estratto conto doc. n. 10 Controparte_10 fasc. opposta); Cont i) ha inoltrato alla diverse richieste di rinegoziazione del tasso di interesse, Parte_1 proponendo la riduzione della percentuale fissa da aggiungere al tasso Eurobor (cfr. doc. n. 12 fac.
Opposta); Cont j) in data 4 ottobre 2024 ha comunicato con Raccomandata r.r., ricevuta in data 16 ottobre 2024 la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine stante l'avvio da altro creditore di esecuzione immobiliare iscritta al n. 341/2024 R.G.E. del Tribunale di Monza come previsto dalla clausola n. 10 del contratto2 (cfr. doc. n. 8 fasc. opposta); Cont k) in data 12 novembre 2024 ha comunicato ad il passaggio a sofferenza dei Parte_1 rapporti con essa intrattenuti (cfr. doc. n. 9 fasc. opposta);
l) alla data del 12 novembre 2024 come emerge dalla certificazione 50 TUB il debito dell'opponente è pari ad € 1.231.512,47 (cfr. doc. n. 12 opposta); Cont m) nella stessa certificazione la precisa la percentuale dei tassi via via applicati (che vanno da un minimo di 2,50% ad un massimo di 5,40%) tutti inferiori al tasso soglia usura pure ivi indicato (cfr. doc. n. 12 fasc. opposta);
n) il conto corrente n. 991-07, aperto il 23 novembre 1999 e chiuso il 9 aprile 2008, è rapporto di distinto dal conto corrente n. 101972-25, ove venivano addebitate le rate di mutuo, aperto il 10 marzo 2008;
o) il saldo negativo pari ad € 53.336,69 è stato oggetto di richiesta monitoria con clausola di provvisoria esecutorietà al Tribunale di Monza, richiesta accolta con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 257/2025 del 24 gennaio 2025, provvisoriamente esecutivo (cfr. doc. n. 5);
p) ha proposto opposizione al decreto suddetto con citazione notificata il 10 marzo Parte_1
2025, in forza di motivi sovrapponibili alle eccezioni e contestazioni svolte nel presente giudizio
(cfr. doc. n. 6). 2 “.. Resta intenso che la Banca avrà la facoltà di considerare la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine nelle ipotesi previste dall'articolo 1186 CC, nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziario, economica della parte mutuataria o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando la parte mutuataria gli eventuali garanti subissero, protesti, procedimenti conservativi cautelari esecutivi o iscrizione di ipoteca giudiziale venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, tra essere assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi…” pagina 12 di 24 Premesso in diritto che:
▪ ai sensi del terzo comma dell'art. 171bis c.p.c., i termini a ritroso per il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c., decorrono dall'udienza di prima comparizione solo se il rinvio è disposto dal Giudice e non anche nell'ipotesi di differimento d'ufficio determinato dal cadere l'udienza indicata in citazione in giornata in cui il Giudice non tiene udienza;
▪ la lettera dell'art. 171bis c.p.c. è infatti chiara in tal senso: “Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171ter”;
▪ il differimento d'ufficio equivale a “conferma” della prima udienza indicata in citazione, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'art. 171ter”;
▪ in generale, il petitum immediato dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. consiste in una declaratoria di accertamento dell'illegittimità dell'azione esecutiva, preannunciata o avviata, per esorbitanza dai limiti oggettivi e soggettivi costituiti dal contenuto del titolo e dai soggetti a cui favore è stato emesso;
▪ pertanto, il relativo giudizio si configura come accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva alla luce del titolo, sì che la sentenza che lo definisce non necessita di essere idonea all'ulteriore efficacia di titolo esecutivo, essendo il controllo del giudice dell'opposizione all'esecuzione sul titolo limitato alla portata del medesimo in rapporto all'azione esecutiva per stabilire se questa, in tutto o in parte, non sia fondata su di esso (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
III, sent. 24.4.2008, n. 10676);
▪ il c.d. “mututo solutorio” contratto al fine di ripianare e/o ristrutturare debiti pregressi è contratto tipico valido ed efficace, che non presenta alcun profilo di immeritevolezza di tutela e/o nullità strutturale;
▪ in tal senso, infatti, di recente le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno composto il contrasto sorto sul tema, affermando il seguente principio di diritto: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, pagina 13 di 24 costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”
(cfr. Cassazione sezioni unite n. 5 marzo 2025 n. 5841);
▪ le sezioni unite hanno altresì precisato che eventuali condotte abusive sottese alla concreta operazione negoziale posta in essere, volta a celare la frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, possono rilevare sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del
2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018);
▪ in particolare, “Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. n. 20576 del
2010; n. 23158 del 2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n. 15844 del 2022)3.
▪ le sezioni unite citate hanno ulteriormente ribadito la compatibilità del mutuo c.d. solutorio con il contratto di mutuo fondiario, pacificamente non qualificabile come mutuo di scopo4:
▪ i principi richiamati sono stati successivamente confermati dalla sezione prima della Corte di
Cassazione con sentenza n. 27077 del 9 ottobre 2025;
▪ le sezioni unite della Corte di Cassazione con successiva sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, a composizione di un ulteriore contrasto insorto nelle sezioni semplici, hanno riconosciuto la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, anche in presenza di clausole che dopo l'erogazione della somma prevedano la costituzione di un vincolo sulle stesse, la cui liberazione pagina 14 di 24 è subordinata all'adempimento di alcune attività accessorie, ad es. l'effettiva iscrizione ipotecaria, affermano il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarli rettamente al verificarsi di quanto convenuto”;
▪ la restituzione delle somme mutuate mediante rate con ammortamento c.d. alla francese non comporta anatocismo, precisamente la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio:
“Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico.
La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo” (cfr. Cassazione civile I sezione 10 luglio 2025 n.
18835; Cassazione civile I sezione 25 giugno 2025 n. 17173; Cassazione civile I sezione 29 marzo 2025 n. 8322; cfr. da ultimo per la giurisprudenza di merito Tribunale Siracusa 21 maggio
2025 n. 811 in DeJure);
▪ la massima è tratta dalla seguente motivazione: “I motivi di ricorso investono la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha affermato quanto segue: Premesso in generale che nel piano di ammortamento del mutuo cosiddetto alla francese, ad ogni scadenza viene corrisposta una rata costante comprensiva di una parte del capitale (quota capitale, crescente) ed i relativi interessi (quota interessi, decrescente) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo) al tasso concordato nel contratto. (Tan) che la specifica composizione delle due quote parte della rata determina una rata di importo sempre uguale per tutta la durata dell'ammortamento, che l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta automaticamente
l'applicazione degli interessi anatocistici che occorre piuttosto accertare in concreto, se il piano di ammortamento applichi o meno tali interessi, si ritiene che nel caso in esame, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale e dal consulente d'ufficio, non sono stati pattuiti e previsti interessi corrispettivi. Anatocistici;
esaminando, infatti, il piano di ammortamento alla francese del mutuo, piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, prodotto in copia dallo stesso attore e a lui sottoposto in sede di stipula contrattuale, si rileva con meri calcoli matematici che gli interessi corrispettivi costituenti quota di ciascuna rata mensile del mutuo sono stati calcolati mediante pagina 15 di 24 applicazione del tasso pattuito (6,90% ) sulla sola sorte capitale residua della somma mutuata e non su altri interessi. Per gli interessi corrispettivi, pertanto, non vi è stata e non è stata prevista alcuna capitalizzazione, né vi è stata dunque violazione alcuna dell'articolo 1283 codice civile,…… Il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico, come osservato di recente dalle Sezioni Unite, deve escludersi con riguardo a tale fattispecie che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. (Cassazione, Sezioni Unite, 29 maggio 2024, n. 15130), nella stessa pronuncia, richiamata Cassazione, 24 novembre 2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo composto e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo; le Sezioni
Unite hanno evocato pure Cassazione 2 ottobre 2023 n. 27823, secondo cui la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro e, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”;
▪ la validità del metodo di ammortamento c.d. alla francese, quale criterio di calcolo delle singole rate di restituzione della somma oggetto del contratto di mutuo, rispetto alla meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., alla determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 e 1418, comma 2, c.c., ai principi di trasparenza bancaria, che imporrebbero l'indicazione ex art. 117, comma 4, Tub del regime di ammortamento adottato, imponendo quello alla francese costi occulti e/o aggiuntivo del prestito, ha superato, in relazione al tasso fisso per i limiti imposti dal rinvio pregiudiziale, il vaglio delle sezioni unite della Corte di Cassazione
(sentenza 29 maggio 2024 n. 15130) chiamata a pronunciarsi con rinvio pregiudiziale ex art. 363bis, comma 3, c.p.c. sui seguenti quesiti di diritto: “se in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. alla francese allegato al contratto …, il contratto debba contenere, a pena di nullità anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote di interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 Tub); quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità” ; pagina 16 di 24 ▪ sulla premessa che l'ammortamento alla francese in tesi non produce alcun fenomeno anatocistico e pertanto non incide né sul tasso annuo (TAN), che deve essere esplicitato, né sul
TAEG, che quale indicatore sintetico non deve essere esplicitato in contratto (cfr. Cassazione n.
4597, 17187 e 34889/2023), le sezioni unite hanno escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, delle modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale;
▪ l'assunto è stato altresì affermato anche in relazione al mutuo a tasso variabile, ovviamente ancorato ad un indice predeterminato, con ammortamento alla francese (cfr. Cassazione 29 marzo 2025 n. 8322), in quanto “….laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima….se il piano di ammortamento riporta la chiara e univoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo /TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto..”, e pertanto pur a fronte di un piano di ammortamento indicativo il mutuatario può rappresentarsi la verosimile somma finale da restituire per interessi e capitale e quindi comparare l'offerta con le altre offerte possibili di mercato (cfr. Cassazione civile sezione I 29 marzo 2025
n. 8322) ed effettuare una scelta consapevole ed informata, cui presidio sono posti i principi di trasparenza bancaria;
▪ quanto al secondo quesito oggetto del rinvio pregiudiziale, le sezioni unite hanno precisato che l'ammortamento c.d. alla francese pur onerando il mutuatario di una quota di interessi maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana, non cela un costo occulto o ulteriore che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore rispetto a quello nominale e del TAEG dichiarati in contratto, tale effetto discende dalla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, sicché la previsione contrattuale di rimborso con rate che comprendono una iniziale maggiore quota di pagina 17 di 24 interessi rispetto al capitale (ammortamento alla francese) matematicamente generano maggiori interessi, non perché dovuti a costi occulti non esplicitati, ma piuttosto perché gli interessi maturano su di un capitale residuo maggiore rispetto a quello che si determina con l'ammortamento all'italiana ove la rata si compone di una maggiore quota di capitale rispetto agli interessi5, rata tuttavia che proprio per questo motivo è inizialmente maggiore rispetto a quella calcolata con ammortamento alla francese;
▪ in forza di tale premessa la Corte di Cassazione citata ha affermato il seguente principio: “si deve escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti e dei rapporti tra istituti di credito e privati”;
▪ del resto, nessuna normativa, né primaria (art. 117 TUB, art. 120quinquies e ss. “credito immobiliare ai consumatori, art. 121 e ss Tub “credito al consumo) né regolamentare (delibera
CICR 9 febbraio 2000, disposizioni della Banca d'Italia 29 luglio 2009, DM 3 agosto 2016 e 29 settembre 2016) impone all'istituto di credito l'indicazione del regime di ammortamento;
▪ in particolare, le normative regolamentari impongono agli istituti di credito di fornire tutte e solo quelle informazioni che consentano al cliente/consumatore di intuire o prevedere il livello di rischio dell'operazione o di spesa del contratto, rendendolo edotto al momento della sottoscrizione del contratto degli impegni che si assume, di verificare la rispondenza dell'offerta alle sue esigenze ed alla propria situazione finanziaria, di confrontare l'offerta con altre offerte di mercato per valutarne la convenienza (cfr. Cassazione n. 28824/2023);
▪ il tasso di interesse pattuito con riferimento ad una componente fissa ed una ancorata ai tassi praticati sul mercato interbancario europeo, tra i quali vi è l'UR (acronimo di Europee
Internet Bank Offered Rate) è ancorato a dati e criteri di calcolo matematico riconoscibili a 5 Così testualmente la motivazione: “….. La differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento alla francese sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché più elevato è il capitale non ancora restituito di cui il debitore ha beneficiato, detta differenza, invero ascrivibile alla circostanza che nel l'ammortamento all'italiana si abbatte più velocemente il capitale con pagamento di rate iniziali più alte e quindi gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi…. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo e sborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli del pagamento di una rata costante inizialmente calmierata e non decrescente. pagina 18 di 24 priori senza alcun margine di incertezza e discrezionalità da parte dell'istituto e come tale soddisfa il requisito di determinatezza e determinabilità, in quanto ancorato ad elementi di univocità (cfr. Cassazione sezione II civile 27 dicembre 2023 n. 36026 e ivi ampi richiami);
▪ il tema degli effetti distorsivi derivanti dalla manipolazione del parametro UR così come accertata dalla decisone 4 dicembre 2013 della commissione Antitrust UE si pone soltanto per i contratti stipulati nell'arco temporale tra il 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 (cfr. Cassazione sezioni unite 15 marzo 2025 n. 6943; Corte D'Appello Aquila 12 febbraio 2024 in DeJure;
▪ la sussistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, presuppone l'accertamento di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario e di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. (cfr. da ultimo Cassazione civle II sezione 4 febbraio 2025 n. 2612);
▪ la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione al pari di tutti gli altri fatti estintivi o impeditivi, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale (coperto dalla cosa giudicata e non), qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dal giudicato, né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. I, 24/04/2007, n. 9912; Cassazione civile sez. III 30 novembre 2005 n. 26089; per la giurisprudenza di merito cfr. da ultimo
Tribunale Bari 13.7.2016 n. 3909; Tribunale Milano 1.3.2013 n. 2920);
▪ nell'ipotesi di eccezione di compensazione delibabile dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, tuttavia, le sezioni unite della Corte di Cassazione, nel ribadire l'unanime orientamento sui principi in tema di compensazione legale e chiarire la portata concettuale del requisito della pagina 19 di 24 “liquidità”6, con sentenza n. 23225 del 15.11.2016 hanno affermato che: “…6) se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende innanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo;
7) in quest'ultimo caso il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o art. 337 c.p.c., comma 2, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato, ma, non potendo, realizzarsi la condizione prevista dall'art. 1243, comma 2, …(il Giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione”;
Applicando i principi richiamati al caso di specie il Tribunale ritiene che:
➢ i termini per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. devono essere calcolati a ritroso dalla data della prima udienza indicata in citazione nel 9 giugno 2025 e quindi in data 30 aprile 2025, 20 maggio 2025 e 30 maggio 2025, non rilevando a tal fine il rinvio d'ufficio al 12 giugno, giorno tabellare d'udienza, così some peraltro precisato nel decreto ex art. 171bis c.p.c. ove è espressamente previso che si “conferma” la prima udienza al 9-12 giugno 2025;
➢ parte opponente ha provveduto al deposito in data 2 maggio 2025 (venerdì) e 23 maggio 2025
(venerdì), quindi tardivamente con conseguente inammissibilità delle allegazioni ivi svolte e delle produzioni documentali offerte con la memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.;
➢ il mutuo fondiario stipulato tra le parti per atto notarile del 12 dicembre 2012 al fine di ripianare Cont parte della posizione debitoria di nei confronti della , mutuante, è valido ed Parte_1 efficace, dovendosi ritenere che la destinazione dell'intera somma mutuata, ed a fortiori di parte della stessa come avvenuta nel caso sub iudice, al ripianamento o alla ristrutturazione dei un debito pregresso presupponga la disponibilità giuridica delle somme mutuate, disponibilità giuridica che realizza il requisito della traditio, necessario, oltre al consenso, per la conclusione del contratto di mutuo (cfr. sopra punti f, g, h, pag. 9 e 10 e documenti ivi richiamati); 6 In merito così insegnano le sezioni unite: “Per credito liquido –espressione letterale dell'art. 1243 c.c., comma 1, che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili deve intendersi il credito determinato nell'ammontare in base al titolo, come si desume anche dall'identica espressione contenuta in altre norme: …L'ulteriore requisito della certezza sull'esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell'art. 1243 c.c., comma 1, perché la liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione sull'ammontare del credito come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore e allora attesa la finalità dell'istituto della compensazione- estinzione satisfattoria reciproca (il chè peraltro postula che anche il credito principale sia certo liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente ..ha affermato che non ricorre il requisito delle liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza”. pagina 20 di 24 ➢ la destinazione della somma oggetto del contratto di mutuo fondiario è irrilevante ai fini della validità, non potendosi qualificare il mutuo fondiario quale mutuo di scopo;
➢ il contratto citato costituisce altresì titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c., in quanto dalla lettura della clausola n. 6 (….La parte mutuataria si obbliga a restituire il finanziamento concesso entro il termine massimo del 12 dicembre 2027 mediante pagamento di n. 180 rate posticipate, con cadenza mensile a partire dal 12 gennaio 2013….) emerge chiara l'assunzione da parte della opponente dell'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituire le somme oggetto del contratto, il dato testuale così inequivocabile da non richiedere alcuna operazione ermeneutica;
Cont
➢ legittimamente ha addebitato alla opponente le spese relative pari ad € 11.885,00 al contratto ed alla sua stipulazione, spese chiaramente e specificamente indicate sia nel testo contrattuale che nel documento di sintesi entrambi sottoscritti;
pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente dalla stessa conosciute e accettate, e successivamente addebitate per la minor somma di € 10.000,00 (cfr. estratto conto doc. n. 10 fasc. opposta);
➢ a fronte di tale chiaro quadro documentale richiamato, le allegazioni svolte da parte opponente a pag. 15 circa l'addebito di costi per € 6.735,00 sono infondate, in quanto prive di supporto probatorio, non constando tra le annotazioni contabili dell'estratto conto relativo al mese di dicembre 2012, data in cui fu sottoscritto il mutuo, effettuata la traditio e le operazioni connesse al contratto (cfr. doc. ult. Cit.);
➢ parimenti infondata è l'eccepita usurarietà del tasso d'interesse pattuito al momento della stipula del mutuo (cfr. pag. 15 atto di opposizione) a fronte dei costi occulti asseritamente “generati dalla capitalizzazione composta mai specificamente accettata mediante sottoscrizione dalla società mutuataria” e dagli ulteriori costi connessi all'operazione;
➢ infatti, evidenziato che nel caso di specie il tipo di ammortamento è stato accettato dalla mutuataria
(cfr. sopra punti c e d pag. 9), l'ammortamento c.d. alla francese, in tesi, come ampiamente argomentato in diritto, non comporta anatocismo né genera costi occulti, che a loro volta deriverebbero dal regime di capitalizzazione composta erroneamente ritenuta una forma di anatocismo, anziché come chiarito dalla corte di cassazione un modo per calcolare la somma dovuta (la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro e, in altre parole, una forma di
pagina 21 di 24 quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato);
➢ parte opponente ha ipotizzato che in concreto nel contratto di mutuo sub iudice l'incidenza dei c.d. costi occulti derivanti dal regime di capitalizzazione composta fosse pari al 9%, che sommato al tasso di interesse del 5,407% indicato in contratto porterebbe al tasso del 14,407% ampiamente superiore al tasso soglia fissato nella percentuale del 8,9%;
➢ l'assunto è rimasto mera allegazione di parte, che non ha specificato e quindi contestualizzato alla vicenda contrattuale concreta, il criterio di calcolo sotteso a tale risultato (cfr. pag. 16 dell'atto di opposizione), soprattutto a fronte del piano di ammortamento facente parte del contratto e sottoscritto dalle parti ove sono indicati chiaramente: l'importo della rata, la quota di interessi e la quota di capitale, la quota di debito residuo e la quota di debito estinto, nonché la data di scadenza della rata;
➢ il documento denominato “Ricalcolo tassi contrattuali applicando capitalizzazione semplice costo occulto” (cfr. doc. l), rappresenta un semplice foglio di calcolo, i cui criteri non sono neppure indicati, e soprattutto non vi è alcuna individuazione, neppure a campione, di quale delle rate del piano di ammortamento sottoscritto presentasse costi occulti;
➢ il documento pertanto non è idoneo a fornire neppure un principio di prova tale da giustificare l'espletamento della l'invocata consulenza tecnica d'ufficio;
➢ il tasso di interesse pattuito in contratto deve ritenersi pienamente valido ed efficace sia in relazione alla determinatezza e determinabilità, in quanto indicizzato all'UR tasso predeterminato ed eterodeterminato, sia in relazione al rispetto dei limiti di usura, infatti nel documento di sintesi sono indicati e specificati: il capitale erogato (€ 2.000,000,00), la durata (15 anni), la modalità di calcolo degli interessi (osservando il criterio dell'anno civile 365 giorni7), il parametro di indicizzazione (UR eterodeterminato), lo spread (quota fissa 4,80), tasso minimo 5,10%, tasso massimo non previsto, il tasso di interesse di preammortamento non previsto, il tasso di mora
8,90%, le spese per la stipula del contratto: di istruttoria € 5.000,00, di incasso della rata con addebito automatico in conto corrente (€ 2,50), di invio delle comunicazioni (€ 1,00), di variazione/restrizione ipoteca (€ 150,00), tipo di ammortamento (alla francese), tipologia di rata 7 Contrariamente a quanto affermato da parte opponente. pagina 22 di 24 (costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo e fino al variare del tasso di riferimento), periodicità delle rate (mensile), penale per estinzione anticipata (1,50% calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato con un ,minimo di € 25,82 e un massimo di € 15.493,71), altre spese: perizia tecnica € 500,00 il cui costo è stimato ai fini del calcolo Taeg, spese notarili secondo tariffa, Assicurazione immobile (€ 1.200,00) pari allo 0,06% dell'importo finanziato, il cui costo è stimato ai fini del calcolo Taeg), imposta sostitutiva (€
5.000,00) pari allo 0,25% dell'importo finanziato, tassa ipotecaria (€ 35,00), decorrenza, scadenza, tasso nominale 5,10%, TEG 5,36% e TAEG pari al 5,407%, tassi tutti ampiamente inferiori al tasso soglia usura pari ad € 8,9%;
➢ dal certificato ex art. 50 Tub emerge altresì che mai durante tutta la durata del contratto il tasso applicato ha superato il tasso soglia;
➢ i dati contenuti nel contratto soddisfano i requisiti di trasparenza richiesti, tacitando tulle le doglianze di parte opponente relative ad un asserito comportamento scorretto della opposta;
➢ l'avvio di procedura esecutiva immobiliare contro la mutuataria ha legittimato in applicazione della Cont clausola n. 10 del contratto la a risolvere il contratto e ad invocare la decadenza dal beneficio del termine, essendo irrilevante per volontà delle parti l'esito del procedimento esecutivo avviato;
➢ l'eccepita nullità dell'indice di riferimento del tasso UR per manipolazione dello stesso è inconferente, in quanto la violazione della normativa antitrust è stata accertata per il periodo che va dal 20 settembre 2005 al 30 maggio 2008, mentre il contratto sub iudice è stato stipulato il 12 dicembre 2012;
➢ nessun collegamento giuridico può ravvisarsi tra il contratto di mutuo fondiario sub iudice ed il conto corrente di addebito della rata di mutuo, costituendo questa soltanto una modalità di pagamento, dalla quale non può evincersi né il requisito oggettivo né soggettivo necessari per l'accertamento del collegamento negoziale giuridico;
➢ l'accertamento delle asserite anomalie dell'estratto conto e la conseguente liquidazione del credito eccepito in compensazione sono riservati al Giudice della cognizione, già investito della relativa delibazione con l'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di già investito della relativa delibazione;
Parte_1
➢ pertanto, non essendosi ancora formato il giudicato, non sussistono i presupposti per elidere il credito agito con conseguente rigetto dell'eccezione di compensazione, soprattutto nel caso sub pagina 23 di 24 iudice ove il credito opposto in compensazione è allo stato solo sperato in forza di una favorevole prognosi sull'esito dell'opposizione prospettata dalla stessa parte opponente, né può ritenersi che la liquidazione del credito eccepito in compensazione possa rientrare nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1243, comma 2, c.c., in quanto non è stato oggetto di alcun accertamento giudiziale ed in ogni caso la natura del credito non consente un pronto e facile calcolo matematico.
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Per tutte le considerazioni sopra svolte, da ritenersi assorbenti di tutto quanto dedotto dalle parti con i rispettivi atti di causa e dirimenti rispetto alla decisione a cui è chiamato lo scrivente Giudice, l'opposizione risulta infondata e va respinta ed il precetto opposto dichiarato valido ed efficace.
Le spese ex art 91 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri massimi di cui al DM 55/2014, in considerazione delle attività processuali effettivamente svolte (fase studio/introduttiva/decisionale) e del numero e la complessità delle questioni trattate.
Sentenza ex lege esecutiva per il solo capo di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, nella causa ex art. 615, primo comma, c.p.c. promossa da contro Parte_1
ogni altra istanza eccezione e deduzione Controparte_12 disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara valido ed efficace il precetto opposto;
2. condanna parte opponente al pagamento della somma di € 30.537,00 oltre IVA, se e in quanto dovuta, CPA e rimborso forfettario, a titolo di rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
Sentenza ex lege esecutiva per il solo capo di condanna.
Così deciso in Monza, lì 26 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 concludono le sezioni unite della Corte di Casszione: “Se, dunque, è certamente vero che la concessione di un mutuo c.d. solutorio può, nel singolo caso, celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento, è anche vero che - come già detto - un conto è la qualificazione (eventualmente, anche solo astratta) dell'operazione negoziale e, quindi, il giudizio sulla validità di quest'ultima, altra cosa è l'abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica al fine di ledere la par condicio creditorum. Quest'ultimo profilo trova il proprio compendio rimediale non già attraverso una tutela "reale" che elimini dalla realtà giuridica, attraverso la sanzione della nullità, il contratto, ma attraverso ulteriori strumenti garantiti dall'ordinamento, quali ad es., la revocabilità del pagamento ovvero l'inefficacia delle garanzie abusivamente concesse.” 4 “Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento. Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.) è pacifica l'opinione - e va qui ribadito - che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo "poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria" (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007);