TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
592/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592/2025 EL Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: modifica ELle condizioni di divorzio
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza
Carlo III n. 42, presso lo studio ELl'avv. Antimo Femiano, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.06.1973 ed ivi residente a[...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in via principale, tenuto conto ELle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni fissate a seguito ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra il sig.
e la sig.ra e in particolare con la Sentenza n. 704/2018, Parte_1 Controparte_1 pubblicata in data 12.02.2018, R.G. n. 4521/2017, ELla Corte d'Appello di Napoli disponendo la revoca ELl'obbligazione di pagamento gravante sull'odierno ricorrente quale contributo al mantenimento ELle figlie e , essendone venuti meno i presupposti;
Per_1 CP_2 in subordine, per le medesime ragioni, disporre la riduzione ELl'assegno di mantenimento versato dall'odierno ricorrente in favore ELle figlie, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
1 con vittoria di spese, competenze ed onorari ELla presente causa, oltre oneri di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, il ricorrente chiedeva la modifica ELle condizioni ELla sentenza EL Tribunale di RE Annunziata n. 1547/2017, pubblicata in data 30.05.2017, con cui veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato tra le parti in causa.
Precisava che, con detta sentenza, il Tribunale aveva previsto l'affidamento condiviso ELla figlia
, all'epoca minorenne, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina EL diritto di CP_2 visita paterno, nonché l'obbligo a carico di di versare alla l'importo Parte_1 CP_1 mensile di euro 1.200,00, euro 600,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo al mantenimento ELle stesse e rigettava la domanda di assegno divorzile;
che la predetta sentenza veniva appellata e la Corte
d'Appello di Napoli, con sentenza n. 704/2018 pubblicata in data 12.02.2018, riduceva ad euro 800,00
l'importo ELl'assegno di mantenimento complessivamente dovuto per le due figlie (nata in Per_1 data 12.04.1997) e (nata in data [...]), fermo l'obbligo di contribuire nella misura EL CP_2
50% alle spese straordinarie.
Fatte queste premesse, deduceva che erano sopraggiunti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica ELle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza e, in particolare, che giustificavano la revoca ELl'assegno di mantenimento in favore ELle figlie. Al riguardo, allegava che l'ex coniuge, che ai tempi ELla pubblicazione ELla sentenza di divorzio non svolgeva alcuna attività lavorativa, dal 19.05.2021 aveva avviato un'impresa individuale e aperto un negozio (“Basta il pensiero”) con sede in RE EL RE (NA) alla Via Diego Colamarino n. 74, ove erano occupate anche e . Quanto alla propria situazione lavorativa e patrimoniale, deduceva di Per_1 CP_2 svolgere attività di Ispettore presso il Ministero ELl'Interno, Dipartimento ELla P.S., con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un reddito mensile pari a circa euro 1.500,00; di non avere proprietà immobiliari;
di essere titolare di conto corrente bancario con ING BANK N.V.; di essere titolare di due contratti di finanziamento stipulati con Agos Ducato S.p.A. e con ING BANK N.V. con una rata mensile pari a euro 351,00 e con altra rata parti ad euro 55,00; di avere due ritenute in busta paga per un contratto di cessione EL quinto ELlo stipendio stipulato con IBL Istituto Bancario EL Lavoro S.p.A., con scadenza luglio 2031 e pari a euro 384,00 mensili, nonché un contratto di ELegazione di pagamento stipulato con Santander Consumer Bank S.p.A., con scadenza marzo 2025
e pari a euro 368,00 mensili;
che, in virtù di pignoramento per mancato versamento EL mantenimento, sul suo stipendio era stato disposto l'accantonamento di due rate mensili pari a euro 333,68 l'una a decorrere dal 01.02.2025, nonché 41 rate mensili pari a euro 434,27, ciascuna a decorrere dal
01.04.2025, e di una rata residua pari a euro 249,46 sulla mensilità di settembre 2028, con addebito
2 di doppia rata nelle mensilità di dicembre di ciascun anno, per un totale complessivo di euro
20.024,70.
Tutto ciò premesso, domandava all'intestato Tribunale la modifica ELle condizioni di divorzio disponendo la revoca ELl'assegno di mantenimento per le figlie e , o, in subordine, Per_1 CP_2 la riduzione ELl'assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia.
Nominato il Giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione ELle parti, si procedeva all'ascolto EL solo ricorrente vista la contumacia ELla resistente e, all'esito, disattesa l'istanza di prova testimoniale, la causa veniva rinviata all'udienza EL 15.10.2025 per la decisione ELla causa, assegnando i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
16.10.2025, in sostituzione ELl'udienza EL 15.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Così riassunti i fatti di causa, va innanzitutto disposta d'ufficio la revoca ELle statuizioni relative all'affido, alla collocazione e al diritto di visita ELla figlia essendo ormai maggiorenne. CP_2
Passando ad analizzare la domanda, il ricorrente ha chiesto la revoca o, in subordine, una riduzione ELl'assegno stabilito in sede di divorzio a titolo di contributo al mantenimento ELle due figlie,
e , deducendo che le stesse sono diventate nel frattempo economicamente Per_1 CP_2 autosufficienti.
In diritto, si osserva che il dovere di mantenimento EL figlio maggiorenne, gravante sul genitore
(tanto separato quanto divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto EL conseguimento da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento EL diritto EL coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo ELla convivenza (che lascia presumere il perdurare ELl'onere EL mantenimento), nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità EL figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio ELl'attività lavorativa da parte di quegli (cfr. Cass. civ.,
2392/2008). Inoltre, la dimostrazione EL diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età EL figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto", rispetto al quale, in ragione EL principio ELl'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731).
3 Orbene, nella fattispecie in esame, dagli elementi di prova forniti dal ricorrente e in assenza di contrarie allegazioni, deve ritenersi fondata la domanda di revoca.
Depone in tal senso, in primo luogo, la circostanza che le figlie hanno ormai 28 e 25 anni e, dalla lettura ELla sentenza di separazione e ELla sentenza ELla Corte d'Appello, non si evince che abbiano proseguito gli studi. Al riguardo, il ricorrente ha dichiarato in udienza che la figlia ha Per_1 conseguito nel 2020 la sola laurea triennale alla università Pegaso, in scienze umane;
mentre, la figlia
è ferma alla maturità scientifica. CP_2
In secondo luogo, va considerato che il ricorrente ha allegato relazione investigativa - realizzata dalla
- la quale ben rientra tra le prove atipiche Controparte_3 liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi ELl'art. 116 cod. proc. civ., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi (Cass. n. 15196/2023; tra le tante, Cass. n. 7712/2023; Cass. n. 1593/2017;
Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass.
n. 15094/ 2018; Cass. n. 11697/2020, richiamate da Cassazione civile sez. I, 14/02/2024, n. 4038).
Dalla suddetta relazione emerge la partecipazione ELle figlie, e , alla gestione e Per_1 CP_2 organizzazione ELl'impresa individuale ELla madre costituita in data 19.05.2021, Controparte_1 che si occupa ELla vendita al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini nonché di articoli di bigiotteria, chincaglieria e affini, con sede in RE EL RE alla via Colamarino n. 74, come risulta dalla visura allegata al ricorso. Inoltre, dalla relazione e dalle fotografie ad essa allegate, emerge che l'attività commerciale è pubblicizzata su account pubblici (denominati
“bastailpensiero_official”) e che proprio le figlie, e , sono impegnate tanto Per_1 CP_2 nell'attività pubblicitaria quanto nell'attività di vendita.
Dunque, a fronte ELle allegazioni di parte ricorrente da cui si desume che le figlie prestano attività lavorativa nell'impresa individuale ELla madre, ELla mancanza di elementi da cui desumere un impegno di studio e di formazione o, ancora, un impegno ELle stesse nella ricerca di un'occupazione affine al percorso di studi intrapreso - il cui onere gravava sulla controparte - nonché ELl'età che attualmente hanno, deve ritenersi fondata la domanda. Va, pertanto, disposta la revoca ELl'obbligo posto a carico EL padre di corrispondere l'importo mensile di euro 800,00 a titolo di mantenimento ELle figlie e di contribuire alle spese straordinarie loro relative.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto EL valore ELla controversia determinato ai sensi ELl'art. 13 co. 1 c.p.c. (scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00) applicando i valori minimi per le varie fasi processuali tenuto conto ELl'attività espletata e ELla non complessità ELle questioni trattate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica ELle condizioni di divorzio di cui alla sentenza EL
Tribunale di RE Annunziata n. 1547/2017 pubblicata il 30.05.2017 riformata dalla sentenza ELla Corte d'Appello di Napoli n. 704/2018, pubblicata in data 12.02.2018, revoca l'obbligo posto a carico di di versare l'importo mensile di euro 800,00 (euro 400,00 a Parte_1 figlia) a titolo di contributo al mantenimento ELle figlie e , nonché l'obbligo di Per_1 CP_2 contribuire alle spese straordinarie;
2) a modifica ELle condizioni di divorzio di cui alla sentenza EL Tribunale di RE Annunziata n.
1547/2017 pubblicata il 30.05.2017 riformata dalla sentenza ELla Corte d'Appello di Napoli n.
704/2018, pubblicata in data 12.02.2018, revoca le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita rispetto alla figlia;
CP_2
3) condanna al pagamento in favore di ELle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 139,09 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura EL 15% come per legge.
Così deciso in RE Annunziata, nella camera di consiglio EL 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592/2025 EL Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: modifica ELle condizioni di divorzio
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza
Carlo III n. 42, presso lo studio ELl'avv. Antimo Femiano, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.06.1973 ed ivi residente a[...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in via principale, tenuto conto ELle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni fissate a seguito ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra il sig.
e la sig.ra e in particolare con la Sentenza n. 704/2018, Parte_1 Controparte_1 pubblicata in data 12.02.2018, R.G. n. 4521/2017, ELla Corte d'Appello di Napoli disponendo la revoca ELl'obbligazione di pagamento gravante sull'odierno ricorrente quale contributo al mantenimento ELle figlie e , essendone venuti meno i presupposti;
Per_1 CP_2 in subordine, per le medesime ragioni, disporre la riduzione ELl'assegno di mantenimento versato dall'odierno ricorrente in favore ELle figlie, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
1 con vittoria di spese, competenze ed onorari ELla presente causa, oltre oneri di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, il ricorrente chiedeva la modifica ELle condizioni ELla sentenza EL Tribunale di RE Annunziata n. 1547/2017, pubblicata in data 30.05.2017, con cui veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato tra le parti in causa.
Precisava che, con detta sentenza, il Tribunale aveva previsto l'affidamento condiviso ELla figlia
, all'epoca minorenne, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina EL diritto di CP_2 visita paterno, nonché l'obbligo a carico di di versare alla l'importo Parte_1 CP_1 mensile di euro 1.200,00, euro 600,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo al mantenimento ELle stesse e rigettava la domanda di assegno divorzile;
che la predetta sentenza veniva appellata e la Corte
d'Appello di Napoli, con sentenza n. 704/2018 pubblicata in data 12.02.2018, riduceva ad euro 800,00
l'importo ELl'assegno di mantenimento complessivamente dovuto per le due figlie (nata in Per_1 data 12.04.1997) e (nata in data [...]), fermo l'obbligo di contribuire nella misura EL CP_2
50% alle spese straordinarie.
Fatte queste premesse, deduceva che erano sopraggiunti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica ELle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza e, in particolare, che giustificavano la revoca ELl'assegno di mantenimento in favore ELle figlie. Al riguardo, allegava che l'ex coniuge, che ai tempi ELla pubblicazione ELla sentenza di divorzio non svolgeva alcuna attività lavorativa, dal 19.05.2021 aveva avviato un'impresa individuale e aperto un negozio (“Basta il pensiero”) con sede in RE EL RE (NA) alla Via Diego Colamarino n. 74, ove erano occupate anche e . Quanto alla propria situazione lavorativa e patrimoniale, deduceva di Per_1 CP_2 svolgere attività di Ispettore presso il Ministero ELl'Interno, Dipartimento ELla P.S., con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un reddito mensile pari a circa euro 1.500,00; di non avere proprietà immobiliari;
di essere titolare di conto corrente bancario con ING BANK N.V.; di essere titolare di due contratti di finanziamento stipulati con Agos Ducato S.p.A. e con ING BANK N.V. con una rata mensile pari a euro 351,00 e con altra rata parti ad euro 55,00; di avere due ritenute in busta paga per un contratto di cessione EL quinto ELlo stipendio stipulato con IBL Istituto Bancario EL Lavoro S.p.A., con scadenza luglio 2031 e pari a euro 384,00 mensili, nonché un contratto di ELegazione di pagamento stipulato con Santander Consumer Bank S.p.A., con scadenza marzo 2025
e pari a euro 368,00 mensili;
che, in virtù di pignoramento per mancato versamento EL mantenimento, sul suo stipendio era stato disposto l'accantonamento di due rate mensili pari a euro 333,68 l'una a decorrere dal 01.02.2025, nonché 41 rate mensili pari a euro 434,27, ciascuna a decorrere dal
01.04.2025, e di una rata residua pari a euro 249,46 sulla mensilità di settembre 2028, con addebito
2 di doppia rata nelle mensilità di dicembre di ciascun anno, per un totale complessivo di euro
20.024,70.
Tutto ciò premesso, domandava all'intestato Tribunale la modifica ELle condizioni di divorzio disponendo la revoca ELl'assegno di mantenimento per le figlie e , o, in subordine, Per_1 CP_2 la riduzione ELl'assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia.
Nominato il Giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione ELle parti, si procedeva all'ascolto EL solo ricorrente vista la contumacia ELla resistente e, all'esito, disattesa l'istanza di prova testimoniale, la causa veniva rinviata all'udienza EL 15.10.2025 per la decisione ELla causa, assegnando i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
16.10.2025, in sostituzione ELl'udienza EL 15.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Così riassunti i fatti di causa, va innanzitutto disposta d'ufficio la revoca ELle statuizioni relative all'affido, alla collocazione e al diritto di visita ELla figlia essendo ormai maggiorenne. CP_2
Passando ad analizzare la domanda, il ricorrente ha chiesto la revoca o, in subordine, una riduzione ELl'assegno stabilito in sede di divorzio a titolo di contributo al mantenimento ELle due figlie,
e , deducendo che le stesse sono diventate nel frattempo economicamente Per_1 CP_2 autosufficienti.
In diritto, si osserva che il dovere di mantenimento EL figlio maggiorenne, gravante sul genitore
(tanto separato quanto divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto EL conseguimento da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento EL diritto EL coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo ELla convivenza (che lascia presumere il perdurare ELl'onere EL mantenimento), nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità EL figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio ELl'attività lavorativa da parte di quegli (cfr. Cass. civ.,
2392/2008). Inoltre, la dimostrazione EL diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età EL figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto", rispetto al quale, in ragione EL principio ELl'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24731).
3 Orbene, nella fattispecie in esame, dagli elementi di prova forniti dal ricorrente e in assenza di contrarie allegazioni, deve ritenersi fondata la domanda di revoca.
Depone in tal senso, in primo luogo, la circostanza che le figlie hanno ormai 28 e 25 anni e, dalla lettura ELla sentenza di separazione e ELla sentenza ELla Corte d'Appello, non si evince che abbiano proseguito gli studi. Al riguardo, il ricorrente ha dichiarato in udienza che la figlia ha Per_1 conseguito nel 2020 la sola laurea triennale alla università Pegaso, in scienze umane;
mentre, la figlia
è ferma alla maturità scientifica. CP_2
In secondo luogo, va considerato che il ricorrente ha allegato relazione investigativa - realizzata dalla
- la quale ben rientra tra le prove atipiche Controparte_3 liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi ELl'art. 116 cod. proc. civ., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi (Cass. n. 15196/2023; tra le tante, Cass. n. 7712/2023; Cass. n. 1593/2017;
Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass.
n. 15094/ 2018; Cass. n. 11697/2020, richiamate da Cassazione civile sez. I, 14/02/2024, n. 4038).
Dalla suddetta relazione emerge la partecipazione ELle figlie, e , alla gestione e Per_1 CP_2 organizzazione ELl'impresa individuale ELla madre costituita in data 19.05.2021, Controparte_1 che si occupa ELla vendita al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini nonché di articoli di bigiotteria, chincaglieria e affini, con sede in RE EL RE alla via Colamarino n. 74, come risulta dalla visura allegata al ricorso. Inoltre, dalla relazione e dalle fotografie ad essa allegate, emerge che l'attività commerciale è pubblicizzata su account pubblici (denominati
“bastailpensiero_official”) e che proprio le figlie, e , sono impegnate tanto Per_1 CP_2 nell'attività pubblicitaria quanto nell'attività di vendita.
Dunque, a fronte ELle allegazioni di parte ricorrente da cui si desume che le figlie prestano attività lavorativa nell'impresa individuale ELla madre, ELla mancanza di elementi da cui desumere un impegno di studio e di formazione o, ancora, un impegno ELle stesse nella ricerca di un'occupazione affine al percorso di studi intrapreso - il cui onere gravava sulla controparte - nonché ELl'età che attualmente hanno, deve ritenersi fondata la domanda. Va, pertanto, disposta la revoca ELl'obbligo posto a carico EL padre di corrispondere l'importo mensile di euro 800,00 a titolo di mantenimento ELle figlie e di contribuire alle spese straordinarie loro relative.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto EL valore ELla controversia determinato ai sensi ELl'art. 13 co. 1 c.p.c. (scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00) applicando i valori minimi per le varie fasi processuali tenuto conto ELl'attività espletata e ELla non complessità ELle questioni trattate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica ELle condizioni di divorzio di cui alla sentenza EL
Tribunale di RE Annunziata n. 1547/2017 pubblicata il 30.05.2017 riformata dalla sentenza ELla Corte d'Appello di Napoli n. 704/2018, pubblicata in data 12.02.2018, revoca l'obbligo posto a carico di di versare l'importo mensile di euro 800,00 (euro 400,00 a Parte_1 figlia) a titolo di contributo al mantenimento ELle figlie e , nonché l'obbligo di Per_1 CP_2 contribuire alle spese straordinarie;
2) a modifica ELle condizioni di divorzio di cui alla sentenza EL Tribunale di RE Annunziata n.
1547/2017 pubblicata il 30.05.2017 riformata dalla sentenza ELla Corte d'Appello di Napoli n.
704/2018, pubblicata in data 12.02.2018, revoca le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita rispetto alla figlia;
CP_2
3) condanna al pagamento in favore di ELle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 139,09 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura EL 15% come per legge.
Così deciso in RE Annunziata, nella camera di consiglio EL 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5