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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1746/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1746/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CALEO SARA, TONELLI ENRICO, Parte_1 MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore opponente contro rappresentato e difeso dall'Avv. MIONE PAOLO e dall'Avv. MACCIONI CP_1
ANNA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
, rappresentata e difesa dall'Avv. PETRINI Controparte_2
GIANCARLO, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti opposti
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: CHIEDE All'adito Tribunale di accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in correlazione al contegno omissivo tenuto dalle controparti e, comunque, per i motivi tutti esposti nel corpo del presente atto, con consequenziale vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite.
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di quanto sopra specificato, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in seno al verbale d'udienza del 10 settembre 2024 richiamato in epigrafe.
Parte convenuta ha concluso come segue: CP_1
“In via preliminare accertare e dichiarare la tardività della spiegata opposizione ex art 617 cpc e, pertanto, dichiararla inammissibile con conseguente declaratoria di inammissibilità della presente vertenza;
nel merito, in via preliminare, accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia querela di falso rigettare la domanda avversaria con conferma di quanto attestato nelle relate di notifica a mezzo ufficio postale, in subordine rigettare la domanda avversaria in quanto infondata
pagina 1 di 6 sia in fatto che in diritto, per le causali di cui in narrativa, stante la regolarità delle avvenute notifiche ed il raggiungimento del loro scopo nonchè stante la sanatoria di ogni vizio che eventualmente dovesse esser rilevato dal Tribunale.”
Parte convenuta ha concluso come segue: CP_3 VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: Dichiararsi inammissibile l'opposizione nei confronti dell'Agente per la riscossione in quanto l'atto di intervento nell'esecuzione immobiliare è originato dal titolo esecutivo costituito dal ruolo esattoriale emesso secondo il disposto dell'art. 49 DPR 602/73 e, conseguentemente, Ordinare la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare affinché possa Controparte_2 partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni immobili pignorati sino alla concorrenza del proprio credito così come indicato in atto di intervento oltre interessi di mora successivi maturandi e spese sopportate;
NEL MERITO:
Previa verifica della ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, e degli altri atti impositivi, nonché della intervenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
Rigettarsi il ricorso nei confronti dell'Agente di Riscossione in quanto infondato, e conseguentemente, Ordinare la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare affinché possa partecipare alla Controparte_2 distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni immobili pignorati sino alla concorrenza del proprio credito così come indicato in atto di intervento oltre interessi di mora successivi maturandi e spese sopportate;
IN OGNI CASO: Con il favore delle spese di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nel rispetto del termine, introduceva il Parte_1 giudizio di merito avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa nei sui confronti da con l'intervento dell' e pendente al CP_1 Controparte_2
n.73/2019 dell'intestato Tribunale. A sostegno dell'opposizione, l'esecutato deduceva la nullità dell'intera procedura in quanto non preceduta da alcuna valida notifica del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento.
Nello specifico, tutte le notifiche risultavano eseguite presso un immobile sito in Luni (SP), alla Via
Castagno n. 74, mentre dagli stessi atti della procedura e dal certificato storico di residenza risultava provato che la residenza dell'opponente era al civico n. 76, con conseguente nullità delle citate notifiche.
L'opponente contestava inoltre l'atto di intervento spiegato da , in Controparte_2 quanto a sua volta fondato su cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento notificati al medesimo numero civico e la cui notifica sarebbe stata da considerarsi nulla, con conseguente prescrizione dei crediti azionati.
Il GE e, successivamente, il Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo, ritenuti i motivi di opposizione infondati, non avevano sospeso la procedura esecutiva, che dunque risultava ancora pendente alla data di introduzione del giudizio di merito.
Costituitosi in giudizio, ribadiva le contestazioni svolte innanzi al GE e cioè, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto svolta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e tardivamente proposta, tenuto conto che l'esecutato era presente al sopralluogo eseguito presso l'immobile pignorato dal custode in data 30.9.2020, ma aveva svolto opposizione solo in data
29.4.2021.
Nel merito, in ogni caso, evidenziava come ogni contestazione relativa alla notifica eseguita a mezzo posta avrebbe richiesto apposita querela di falso, godendo anche l'attività delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale della stessa fede privilegiata del primo. Attività che era stata svolta correttamente, per tutti gli atti prodromici, tanto che l'agente postale aveva eseguito la notificazione ai pagina 2 di 6 sensi dell'art. 140 c.p.c., avendo rinvenuto il nominativo dell'esecutato all'indirizzo indicato nella relazione di notificazione.
Lo stesso titolo esecutivo, costituito da una sentenza resa nell'ambito di un procedimento penale in danno dell'esecutato, recava quale numero civico il n. 74 e tutti gli atti penali erano stati ivi notificati all'imputato, senza alcuna contestazione.
Costituitasi in giudizio , a sua volta, sostanzialmente aderiva alle difese del creditore procedente, CP_3 specificando peraltro come il creditore avesse esclusivamente svolto intervento in una procedura già pendente e dunque fosse indispensabile la mera produzione in giudizio del ruolo (e dunque del titolo esecutivo) e non già la prova della notifica del medesimo e del precetto.
Nel merito, in ogni caso, contestava l'eccepita prescrizione del credito, in quanto il termine era stato regolarmente interrotto dalla notifica delle cartelle esattoriali e dalle successive intimazioni di pagamento e la correttezza dell'operato dell'agente della riscossione era comprovata dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Luni, da cui risultava che il numero civico di residenza dell'esecutato era stato rettificato da 74 a 76 solo dall'aprile 2021. La causa veniva istruita documentalmente e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi come, nelle more del giudizio, l'esecutato abbia raggiunto un accordo con il creditore procedente e l'esecuzione immobiliare, sospesa ai sensi dell'art. 624bis c.p.c., non essendo stata riassunta nei termini, è stata dichiarata estinta ex art. 630 c.p.c. per inattività di entrambi i creditori.
Nei confronti dell' l'esecutato ha rilevato in sede di scritti conclusionali di aver aderito alla CP_3 definizione agevolata c.d. “rottamazione quater” e insistito quindi affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. L'agente della riscossione ha invece insistito per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
La causa, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dallo stesso attore e delle controparti, deve essere definita con una sentenza che dichiari cessata tra le parti la materia del contendere.
Le spese di lite, tuttavia, devono essere regolate sulla base del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, con le precisazioni di seguito fornite.
Quanto alle contestazioni svolte nei confronti del procedente, devono ribadirsi le CP_1 argomentazioni spese dal GE e dal Collegio: si tratta di motivi integranti una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Ebbene, in primo luogo nel caso di specie non può discutersi di omessa o inesistente notifica degli atti prodromici al pignoramento, ma potrebbe al massimo discutersi di mera nullità (per la differenza, si veda l'orientamento granitico SS.UU. Cass. n.14916/2016 che limita a casi eccezionali le ipotesi di inesistenza della notifica, in quanto difforme dal paradigma legale).
Ciò in ragione delle peculiarità del caso di specie: invero, come emerge dal certificato allegato da al doc. 45 e dalle precisazioni fornite dagli ausiliari del GE, l'immobile pignorato e in cui CP_3 risiede l'esecutato è compreso in un più ampio edificio plurifamiliare composto di quattro appartamenti, due al primo piano (cui è stato attribuito il civico 74) e due al secondo piano (con civico
76).
L'esecutato risultava residente al civico 74 dal 22.5.2006 al 14.4.2021 e peraltro lo stesso ufficiale dell'Anagrafe ha rilevato come tale numerazione fosse stata applicata sin dal 2001, senza che mai pagina 3 di 6 nessun condominio avesse segnalato alcunché, così come lo stesso documento di identità del Pt_1 riportasse quale indirizzo di residenza il civico n. 74.
Alcun errore nell'individuazione dell'indirizzo di residenza del destinatario può quindi attribuirsi all'agente postale, in quanto (a) dai registri Ufficiali il risultava residente al civico 74; (b) Pt_1 sull'immobile pignorato, al momento in cui veniva eseguita la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il numero civico e il nominativo del corrispondevano. Pt_1
Peraltro si osserva come la condotta tenuta dal lasci dubbi significativi riguardo alla mancata Pt_1 conoscenza degli atti di cui lamenta la nullità della notifica: in disparte la pacifica circostanza della partecipazione al sopralluogo eseguito per la stima dell'immobile, l'esecutato si è premurato non solo di denunciare l'irregolarità delle numerazioni dei civici solo in corrispondenza del deposito del ricorso in opposizione, ma anche di richiedere la sostituzione del proprio documento di identità (che recava espressamente tale errore di numerazione), in quanto asseritamente smarrito proprio alla stessa data.
In secondo luogo, anche a voler ritenere nulla la notifica degli atti prodromici al pignoramento, occorre distinguere.
Come noto, il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.
Diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se- prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza- il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento (cfr. Cass. n. 19120/2020; Cass. n. 11290/2020; Cass. n. 24291/2017 e di recente Cass. n. 18112/2022). Ciò in quanto “il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”. Nel caso di specie l'opponente è venuto tuttavia a conoscenza dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento certamente nell'autunno 2020, non potendosi diversamente giustificare la sua presenza al sopralluogo eseguito dal custode ed esperto presso l'immobile pignorato in data 30.9.2020 (si veda verbale allegato alla relazione degli ausiliari depositata nel fascicolo dell'esecuzione in data
18.11.2020), peraltro alla presenza anche del proprio difensore.
Nonostante tale conoscenza (quanto meno di fatto) della pendenza della procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile di sua residenza, l'esecutato ha atteso sino al 21.4.2021 per (a) chiedere all'anagrafe del Comune di residenza di provvedere alla rettifica del civico indicato nei registri ufficiali;
(b) contestualmente proporre formale opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'esecuzione promossa nei suoi confronti, con conseguente tardività e inammissibilità della medesima.
Ne consegue che, ferma la cessazione della materia del contendere tra le due parti, le spese di lite – tenuto conto della palese tardività dell'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. – e considerato che le parti non hanno raggiunto alcun accordo sul punto, seguono la soccombenza e devono dunque porsi a carico dell'opponente.
In tale contesto, ai fini delle spese di lite non rileva la circostanza che la materia del contendere sia pagina 4 di 6 cessata in ragione dell'inattività del procedente nel riassumere la procedura esecutiva già sospesa in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, tenuto conto delle espresse conclusioni del convenuto. Venendo alle contestazioni svolte in relazione all'intervento spiegato da nella procedura CP_3 esecutiva n. 74/2019, deve preliminarmente rilevarsi come i motivi di opposizione siano invece da qualificare nei termini di cui all'art. 615 c.p.c. in quanto ciò che il ha eccepito è l'inesistenza Pt_1 del credito indicato nei ruoli impugnati per intervenuta prescrizione.
In sede di scritti conclusionali, tuttavia, la difesa dell'opponente ha insistito affinché fosse dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta adesione alla definizione agevolata c.d. “rottamazione quater”, con compensazione delle spese di lite in ragione dell'inattività del creditore intervenuto e in quanto una eventuale condanna del contribuente alle spese di lite sarebbe contraria alla ratio dell'istituto.
Ebbene, deve anzitutto rilevarsi come, anche a seguito di sospensione ex art. 624bis c.p.c. della procedura esecutiva, non possa essere contestata ad alcuna inattività rilevante ai fini della CP_3 compensazione delle spese di lite del presente giudizio, atteso che – non sussistendo i presupposti di cui all'art. 76 DPR n. 602/1973 – la medesima sarebbe stata legittimata esclusivamente all'intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c. Ferma l'adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente, inoltre, ha chiesto CP_3 regolarsi le spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, deve rilevarsi come- nonostante la condivisa volontà delle parti affinché il GI pronunci una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, in generale l'estinzione della procedura esecutiva non fa venir meno l'interesse ad ottenere una sentenza che accerti, con efficacia di giudicato, la fondatezza dei motivi di opposizione, proprio in quanto integranti l'ipotesi di cui all'art. 615 c.p.c. e dunque avente ad oggetto l'accertamento – a cognizione piena- dell'esistenza o meno del credito, in ragione dell'eccepita intervenuta prescrizione.
Nonostante ciò, entrambe le parti hanno concluso insistendo per una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere anche sul punto, con ciò – tenuto conto anche dell'adesione alla rottamazione
“quater” – lasciando intendere l'assenza di interesse ad una pronuncia di merito (con efficacia di giudicato) sul punto.
Preso atto delle determinazioni delle parti, il nodo cruciale si sposta sull'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'adesione dell'esecutato alla procedura di definizione agevolata.
Ferme le precisazioni relative alla validità delle notifiche eseguite presso l'indirizzo di residenza dell'esecutato e la conseguente efficacia interruttiva degli atti ivi regolarmente notificati anche da parte dell'Agente della Riscossione, si osserva come siano condivisibili i principi in diritto espressi dalla giurisprudenza citata dall'opponente, che giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in quanto corrispondente alla ratio della disciplina dell'istituto di definizione agevolata.
In conclusione, la causa deve essere definita con una pronuncia che dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in ragione della c.d. “soccombenza virtuale” nei confronti del creditore procedente, e compensazione CP_1 delle medesime nei rapporti con il creditore intervenuto, CP_3
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n.
55/2014 s.m.i. in assenza di particolari questioni in fatto e in diritto. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1 CP_1
Euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta;
Compensa le spese del presente giudizio tra e . Parte_1 Controparte_2
Così deciso in La Spezia, in data 17.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1746/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CALEO SARA, TONELLI ENRICO, Parte_1 MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore opponente contro rappresentato e difeso dall'Avv. MIONE PAOLO e dall'Avv. MACCIONI CP_1
ANNA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
, rappresentata e difesa dall'Avv. PETRINI Controparte_2
GIANCARLO, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti opposti
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: CHIEDE All'adito Tribunale di accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in correlazione al contegno omissivo tenuto dalle controparti e, comunque, per i motivi tutti esposti nel corpo del presente atto, con consequenziale vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite.
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di quanto sopra specificato, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in seno al verbale d'udienza del 10 settembre 2024 richiamato in epigrafe.
Parte convenuta ha concluso come segue: CP_1
“In via preliminare accertare e dichiarare la tardività della spiegata opposizione ex art 617 cpc e, pertanto, dichiararla inammissibile con conseguente declaratoria di inammissibilità della presente vertenza;
nel merito, in via preliminare, accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia querela di falso rigettare la domanda avversaria con conferma di quanto attestato nelle relate di notifica a mezzo ufficio postale, in subordine rigettare la domanda avversaria in quanto infondata
pagina 1 di 6 sia in fatto che in diritto, per le causali di cui in narrativa, stante la regolarità delle avvenute notifiche ed il raggiungimento del loro scopo nonchè stante la sanatoria di ogni vizio che eventualmente dovesse esser rilevato dal Tribunale.”
Parte convenuta ha concluso come segue: CP_3 VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: Dichiararsi inammissibile l'opposizione nei confronti dell'Agente per la riscossione in quanto l'atto di intervento nell'esecuzione immobiliare è originato dal titolo esecutivo costituito dal ruolo esattoriale emesso secondo il disposto dell'art. 49 DPR 602/73 e, conseguentemente, Ordinare la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare affinché possa Controparte_2 partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni immobili pignorati sino alla concorrenza del proprio credito così come indicato in atto di intervento oltre interessi di mora successivi maturandi e spese sopportate;
NEL MERITO:
Previa verifica della ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, e degli altri atti impositivi, nonché della intervenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
Rigettarsi il ricorso nei confronti dell'Agente di Riscossione in quanto infondato, e conseguentemente, Ordinare la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare affinché possa partecipare alla Controparte_2 distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni immobili pignorati sino alla concorrenza del proprio credito così come indicato in atto di intervento oltre interessi di mora successivi maturandi e spese sopportate;
IN OGNI CASO: Con il favore delle spese di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nel rispetto del termine, introduceva il Parte_1 giudizio di merito avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa nei sui confronti da con l'intervento dell' e pendente al CP_1 Controparte_2
n.73/2019 dell'intestato Tribunale. A sostegno dell'opposizione, l'esecutato deduceva la nullità dell'intera procedura in quanto non preceduta da alcuna valida notifica del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento.
Nello specifico, tutte le notifiche risultavano eseguite presso un immobile sito in Luni (SP), alla Via
Castagno n. 74, mentre dagli stessi atti della procedura e dal certificato storico di residenza risultava provato che la residenza dell'opponente era al civico n. 76, con conseguente nullità delle citate notifiche.
L'opponente contestava inoltre l'atto di intervento spiegato da , in Controparte_2 quanto a sua volta fondato su cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento notificati al medesimo numero civico e la cui notifica sarebbe stata da considerarsi nulla, con conseguente prescrizione dei crediti azionati.
Il GE e, successivamente, il Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo, ritenuti i motivi di opposizione infondati, non avevano sospeso la procedura esecutiva, che dunque risultava ancora pendente alla data di introduzione del giudizio di merito.
Costituitosi in giudizio, ribadiva le contestazioni svolte innanzi al GE e cioè, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto svolta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e tardivamente proposta, tenuto conto che l'esecutato era presente al sopralluogo eseguito presso l'immobile pignorato dal custode in data 30.9.2020, ma aveva svolto opposizione solo in data
29.4.2021.
Nel merito, in ogni caso, evidenziava come ogni contestazione relativa alla notifica eseguita a mezzo posta avrebbe richiesto apposita querela di falso, godendo anche l'attività delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale della stessa fede privilegiata del primo. Attività che era stata svolta correttamente, per tutti gli atti prodromici, tanto che l'agente postale aveva eseguito la notificazione ai pagina 2 di 6 sensi dell'art. 140 c.p.c., avendo rinvenuto il nominativo dell'esecutato all'indirizzo indicato nella relazione di notificazione.
Lo stesso titolo esecutivo, costituito da una sentenza resa nell'ambito di un procedimento penale in danno dell'esecutato, recava quale numero civico il n. 74 e tutti gli atti penali erano stati ivi notificati all'imputato, senza alcuna contestazione.
Costituitasi in giudizio , a sua volta, sostanzialmente aderiva alle difese del creditore procedente, CP_3 specificando peraltro come il creditore avesse esclusivamente svolto intervento in una procedura già pendente e dunque fosse indispensabile la mera produzione in giudizio del ruolo (e dunque del titolo esecutivo) e non già la prova della notifica del medesimo e del precetto.
Nel merito, in ogni caso, contestava l'eccepita prescrizione del credito, in quanto il termine era stato regolarmente interrotto dalla notifica delle cartelle esattoriali e dalle successive intimazioni di pagamento e la correttezza dell'operato dell'agente della riscossione era comprovata dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Luni, da cui risultava che il numero civico di residenza dell'esecutato era stato rettificato da 74 a 76 solo dall'aprile 2021. La causa veniva istruita documentalmente e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., era trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi come, nelle more del giudizio, l'esecutato abbia raggiunto un accordo con il creditore procedente e l'esecuzione immobiliare, sospesa ai sensi dell'art. 624bis c.p.c., non essendo stata riassunta nei termini, è stata dichiarata estinta ex art. 630 c.p.c. per inattività di entrambi i creditori.
Nei confronti dell' l'esecutato ha rilevato in sede di scritti conclusionali di aver aderito alla CP_3 definizione agevolata c.d. “rottamazione quater” e insistito quindi affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. L'agente della riscossione ha invece insistito per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
La causa, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dallo stesso attore e delle controparti, deve essere definita con una sentenza che dichiari cessata tra le parti la materia del contendere.
Le spese di lite, tuttavia, devono essere regolate sulla base del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, con le precisazioni di seguito fornite.
Quanto alle contestazioni svolte nei confronti del procedente, devono ribadirsi le CP_1 argomentazioni spese dal GE e dal Collegio: si tratta di motivi integranti una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Ebbene, in primo luogo nel caso di specie non può discutersi di omessa o inesistente notifica degli atti prodromici al pignoramento, ma potrebbe al massimo discutersi di mera nullità (per la differenza, si veda l'orientamento granitico SS.UU. Cass. n.14916/2016 che limita a casi eccezionali le ipotesi di inesistenza della notifica, in quanto difforme dal paradigma legale).
Ciò in ragione delle peculiarità del caso di specie: invero, come emerge dal certificato allegato da al doc. 45 e dalle precisazioni fornite dagli ausiliari del GE, l'immobile pignorato e in cui CP_3 risiede l'esecutato è compreso in un più ampio edificio plurifamiliare composto di quattro appartamenti, due al primo piano (cui è stato attribuito il civico 74) e due al secondo piano (con civico
76).
L'esecutato risultava residente al civico 74 dal 22.5.2006 al 14.4.2021 e peraltro lo stesso ufficiale dell'Anagrafe ha rilevato come tale numerazione fosse stata applicata sin dal 2001, senza che mai pagina 3 di 6 nessun condominio avesse segnalato alcunché, così come lo stesso documento di identità del Pt_1 riportasse quale indirizzo di residenza il civico n. 74.
Alcun errore nell'individuazione dell'indirizzo di residenza del destinatario può quindi attribuirsi all'agente postale, in quanto (a) dai registri Ufficiali il risultava residente al civico 74; (b) Pt_1 sull'immobile pignorato, al momento in cui veniva eseguita la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il numero civico e il nominativo del corrispondevano. Pt_1
Peraltro si osserva come la condotta tenuta dal lasci dubbi significativi riguardo alla mancata Pt_1 conoscenza degli atti di cui lamenta la nullità della notifica: in disparte la pacifica circostanza della partecipazione al sopralluogo eseguito per la stima dell'immobile, l'esecutato si è premurato non solo di denunciare l'irregolarità delle numerazioni dei civici solo in corrispondenza del deposito del ricorso in opposizione, ma anche di richiedere la sostituzione del proprio documento di identità (che recava espressamente tale errore di numerazione), in quanto asseritamente smarrito proprio alla stessa data.
In secondo luogo, anche a voler ritenere nulla la notifica degli atti prodromici al pignoramento, occorre distinguere.
Come noto, il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.
Diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se- prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza- il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento (cfr. Cass. n. 19120/2020; Cass. n. 11290/2020; Cass. n. 24291/2017 e di recente Cass. n. 18112/2022). Ciò in quanto “il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”. Nel caso di specie l'opponente è venuto tuttavia a conoscenza dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento certamente nell'autunno 2020, non potendosi diversamente giustificare la sua presenza al sopralluogo eseguito dal custode ed esperto presso l'immobile pignorato in data 30.9.2020 (si veda verbale allegato alla relazione degli ausiliari depositata nel fascicolo dell'esecuzione in data
18.11.2020), peraltro alla presenza anche del proprio difensore.
Nonostante tale conoscenza (quanto meno di fatto) della pendenza della procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile di sua residenza, l'esecutato ha atteso sino al 21.4.2021 per (a) chiedere all'anagrafe del Comune di residenza di provvedere alla rettifica del civico indicato nei registri ufficiali;
(b) contestualmente proporre formale opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'esecuzione promossa nei suoi confronti, con conseguente tardività e inammissibilità della medesima.
Ne consegue che, ferma la cessazione della materia del contendere tra le due parti, le spese di lite – tenuto conto della palese tardività dell'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. – e considerato che le parti non hanno raggiunto alcun accordo sul punto, seguono la soccombenza e devono dunque porsi a carico dell'opponente.
In tale contesto, ai fini delle spese di lite non rileva la circostanza che la materia del contendere sia pagina 4 di 6 cessata in ragione dell'inattività del procedente nel riassumere la procedura esecutiva già sospesa in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti, tenuto conto delle espresse conclusioni del convenuto. Venendo alle contestazioni svolte in relazione all'intervento spiegato da nella procedura CP_3 esecutiva n. 74/2019, deve preliminarmente rilevarsi come i motivi di opposizione siano invece da qualificare nei termini di cui all'art. 615 c.p.c. in quanto ciò che il ha eccepito è l'inesistenza Pt_1 del credito indicato nei ruoli impugnati per intervenuta prescrizione.
In sede di scritti conclusionali, tuttavia, la difesa dell'opponente ha insistito affinché fosse dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta adesione alla definizione agevolata c.d. “rottamazione quater”, con compensazione delle spese di lite in ragione dell'inattività del creditore intervenuto e in quanto una eventuale condanna del contribuente alle spese di lite sarebbe contraria alla ratio dell'istituto.
Ebbene, deve anzitutto rilevarsi come, anche a seguito di sospensione ex art. 624bis c.p.c. della procedura esecutiva, non possa essere contestata ad alcuna inattività rilevante ai fini della CP_3 compensazione delle spese di lite del presente giudizio, atteso che – non sussistendo i presupposti di cui all'art. 76 DPR n. 602/1973 – la medesima sarebbe stata legittimata esclusivamente all'intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c. Ferma l'adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente, inoltre, ha chiesto CP_3 regolarsi le spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, deve rilevarsi come- nonostante la condivisa volontà delle parti affinché il GI pronunci una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, in generale l'estinzione della procedura esecutiva non fa venir meno l'interesse ad ottenere una sentenza che accerti, con efficacia di giudicato, la fondatezza dei motivi di opposizione, proprio in quanto integranti l'ipotesi di cui all'art. 615 c.p.c. e dunque avente ad oggetto l'accertamento – a cognizione piena- dell'esistenza o meno del credito, in ragione dell'eccepita intervenuta prescrizione.
Nonostante ciò, entrambe le parti hanno concluso insistendo per una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere anche sul punto, con ciò – tenuto conto anche dell'adesione alla rottamazione
“quater” – lasciando intendere l'assenza di interesse ad una pronuncia di merito (con efficacia di giudicato) sul punto.
Preso atto delle determinazioni delle parti, il nodo cruciale si sposta sull'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'adesione dell'esecutato alla procedura di definizione agevolata.
Ferme le precisazioni relative alla validità delle notifiche eseguite presso l'indirizzo di residenza dell'esecutato e la conseguente efficacia interruttiva degli atti ivi regolarmente notificati anche da parte dell'Agente della Riscossione, si osserva come siano condivisibili i principi in diritto espressi dalla giurisprudenza citata dall'opponente, che giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in quanto corrispondente alla ratio della disciplina dell'istituto di definizione agevolata.
In conclusione, la causa deve essere definita con una pronuncia che dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in ragione della c.d. “soccombenza virtuale” nei confronti del creditore procedente, e compensazione CP_1 delle medesime nei rapporti con il creditore intervenuto, CP_3
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n.
55/2014 s.m.i. in assenza di particolari questioni in fatto e in diritto. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1 CP_1
Euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta;
Compensa le spese del presente giudizio tra e . Parte_1 Controparte_2
Così deciso in La Spezia, in data 17.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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