Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5201/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5201/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PIRELLI MARGHERITA, con domicilio presso il suo studio sito in Lacchiarella, Via Giovanni Falcone n. 13;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Lacchiarella, in data 04/07/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lacchiarella alla Parte II, Serie A, n. 12, dell'anno 1999); con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi NOa e NO Parte_1 CP_1
(matrimonio con rito concordatario nel Comune di Lacchiarella il giorno 4
[...]
Luglio 1999, iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Lacchiarella al n.
12P. 2S);
3) disporre che per la casa familiare sita in Trivolzio (PV), via Mocchi n. 37, verrà stipulato atto di compravendita, come previsto nel preliminare di vendita stipulato in data pag. 1 di 5
4) affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i Persona_1
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia minore risiederà con la madre presso l'abitazione dei nonni materni in Lacchiarella, via Lombardia n. 11;
5) disporre che il signor terrà con sè la figlia minore anche Controparte_1
quotidianamente, pomeriggio o in mattinata, compatibilmente e nel rispetto delle esigenze scolastiche e di svago della minore, nonchè delle esigenze lavorative dello stesso, previo accordo telefonico con la madre. Nel periodo estivo e natalizio, il papà potrà trascorrere anche 2 settimane consecutive con la minore purchè si accordi con la madre;
6) disporre che il signor provveda al mantenimento della figlia Controparte_1
mediante versamento mensile dell'importo di euro 150,00 da affettuarsi sul poste Per_1
pay green intestato alla minore n. 4023 6011 9209 9620, con scadenza aprile 2030, da versarsi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie extra assegno secondo le linee guida sottoscritte dal Tribunale di Pavia;
7) disporre che il NO e il figlio maggiorenne , Controparte_1 Persona_2
solo in parte economicamente autosufficiente, vadano a vivere insieme nel Comune di
Miradolo Terme (PV), via Vignali n. 33/G, in una nuova abitazione che verrà acquistata dal NO con parte dei proventi derivanti dalla vendita della casa familiare;
CP_1
8) il padre provvederà al mantenimento del figlio con sè convivente, Persona_2
mentre le spese straordinarie extra assegno secondo le linee guida sottoscritte dal
Tribunale di Pavia, saranno suddivise tra i coniugi al 50%;
9) gli assegni familiari spetteranno nella misura del 50% a ciascun coniuge fino a quando saranno percepiti anche per il figlio e fino a tale momento verranno Persona_2
versati sul conto del Comune di Giussago 3351/000042152235 cointestato;
CP_2
pag. 2 di 5 10) quando gli assegni familiari saranno percepiti esclusivamente per la figlia
[...]
gli stessi spetteranno integralmente alla madre, presso la quale è collocata la Per_1
figlia medesima.
11) disporre che i coniugi provvedano a chiudere il conto corrente del Comune CP_2
di Giussago 3351/000042152235 non appena riusciranno a coprire l'importo a loro affidato;
12) i debiti contratti dai coniugi durante la vita matrimoniale saranno così regolati:
- la NOa pagherà le tasse delle autovetture targate BP063LK e CE485GT, Pt_1
per un totale di euro 1.051,51; la Tari del Comune di Trivolzio, ammontante ad euro
977,00; la Tari del Comune di Lacchiarella, ammontante ad euro 486,00; la sanzione amministrativa n. 226716 del 28/06/2022 e la sanzione amministrativa n. 215579 del
23/03/2022, intestata a per un importo totale di euro 361,55, oltre ai Persona_1
debiti contratti personalmente dalla signora successivamente alla data del 11 Pt_1
Dicembre 2022;
- il signor pagherà invece la tassa dell'autovettura targata DV497NG CP_1
ammontante a 1.391,51 euro;
la tassa dell'autovettura targata DC255GB ammontante ad euro 333,65; ingiunzione di pagamento n. 26946 ammontante ad euro 1.070,10; ingiunzione di pagamento n. ING17 – 738000798957 ammontante ad euro 449,35; la cartella di pagamento n. 079 2024 00061929 30 000 ammontante ad euro 480,27, oltre ai debiti contratti personalmente successivamente alla data del 11 Dicembre 2022;
- eventuali cartelle di pagamento, o tasse, imposte o pagamenti di vario genere che dovessero essere notificati ai coniugi, successivamente al deposito del presente ricorso, se aventi ad oggetto debiti risalenti fino alla data del 11 dicembre 2022, saranno dovuti nella misura del 50% dagli odierni ricorrenti;
13) il NO , è debitore nei confronti della NOa della Controparte_1 Pt_1
somma di euro 828,31. Si impegna, pertanto, a versare il suddetto importo alla NOa
mediante 10 rate mensili, scadenti il giorno 30 di ogni mese, dell'importo di euro Pt_1
82,83 euro cadauna, con la prima rata scadente il 30 dicembre 2024, a mezzo bonifico bancario;
14) disporre che del gatto di famiglia, se ne prenderà cura il signor Per_3 CP_1
pag. 3 di 5 15) ordinare al Comune di Lacchiarella di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., pur avendone prodotta una parte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
pag. 4 di 5 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Lacchiarella, in data Controparte_1
04/07/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lacchiarella alla Parte II, Serie A, n. 12, dell'anno 1999);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 17/02/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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