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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13223 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 7796/2025
Il Giudice OS MA, a seguito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite proposte da
) (R.G. 7796/2025) Parte_1 C.F._1
( (R.G. Parte_2 C.F._2
14509/2025)
( ) (R.G. 15309/2025) Parte_3 C.F._3
( ) (R.G. 16682/2025) Parte_4 C.F._4
( ) (R.G. 25357/2025 e Parte_5 C.F._5
27592/2025) rappresentati e difesi dall'Avv. DOMENICO NASO
ricorrenti contro
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: restituzione trattenute previdenziali
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- DICHIARARE ED ACCERTARE il Parte_1
diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.812,32. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.812,32 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n.
241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €2.812,32 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
Per la parte ricorrente : “DICHIARARE ED ACCERTARE il Parte_2
diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.408,40. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.408,40 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n.
241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €2.408,40 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”
Per la parte ricorrente “- DICHIARARE ED ACCERTARE il Pt_3
diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €3.084,12. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute
Pag. 2 di 14 previdenziali pari ad €3.084,12 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n.
241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €3.084,12 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
Per la parte ricorrente : “DICHIARARE ED ACCERTARE il Pt_4
diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.936,28. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.936,28 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n.
241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €2.936,28, per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”;
Per la parte ricorrente (RG 25357/2025): “- DICHIARARE ED Pt_5
ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €1.002,95. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €1.002,95 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n.
Pag. 3 di 14 241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €1.002,95 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.” Per la parte ricorrente (RG Pt_5
27592/2025):“- DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad
€400,68. - DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n.
218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €400,68 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €400,68 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
I ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi innanzi a questo Tribunale svolgendo le domande sopra riportate;
a fondamento delle richieste hanno svolto le seguenti deduzioni:
1.1. - premesso di essere stata dipendente a tempo Parte_1
indeterminato del in qualità di Controparte_1
“Collaboratore Scolastico”, posta in quiescienza dal 1.9.2025 - ha allegato che, con sentenza n. 9669/2018, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento degli anni di lavoro “pre-
Pag. 4 di 14 ruolo” dalla stessa svolti dal 1999 al 2007 ai fini dell'anzianità di servizio e condannato il convenuto al pagamento delle CP_1
relative differenze retributive a decorrere dall'a.s. 2007/08, pari a
€28.595,79; tuttavia, l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad € 2.812,32, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di febbraio 2025;
1.2. – premesso di essere dipendente a tempo Parte_2
indeterminato del in qualità di “Assistente Controparte_1
Amministrativo”- ha allegato che, con sentenza n. 1983/2024, il
Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento del beneficio economico annuo previsto dall'art. 50 CCNL Comparto
SCUOLA 2006/2009, a decorrere dal 1.9.2011, e condannato il convenuto al pagamento della somma di €21.600,00; CP_1
tuttavia, l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad €
2.408,40, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di febbraio 2025;
1.3. - premesso di essere dipendente a tempo Parte_3
indeterminato del in qualità di Controparte_1
“Collaboratore Scolastico” - ha allegato che, con sentenza n.
9661/2018, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento degli anni di lavoro “pre-ruolo” dalla stessa svolti dall'a.s. 2000/2001 ai fini dell'anzianità di servizio con
Pag. 5 di 14 inquadramento nelle fasce stipendiali superiori, e condannato il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1
retributive a decorrere dal 01.09.2010, pari a € 28.270,83; tuttavia,
l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad € 3.084,12, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di marzo 2025;
1.4. - premesso di essere dipendente del Parte_4 [...]
in qualità di “Collaboratore Scolastico” - ha allegato Controparte_1
che, con sentenza n. 10188/2018, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento del lavoro “pre-ruolo” dallo stesso svolto al fine dell'inquadramento nella seconda fascia stipendiale e condannato il convenuto al pagamento delle relative CP_1
differenze retributive, pari a € 28.144,29, nonché al pagamento della differenza sulla tredicesima mensilità; tuttavia, l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad € 2.936,28, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di aprile 2025;
1.5. (nel procedimento R.G. 25357/2025) - premesso Parte_5
di essere dipendente del in qualità di Controparte_1
“Assistente Amministrativo” - ha allegato che, con sentenza n
13144/2024, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento dei benefici previsti dell'art.50 del CCNL 2006/2009
a decorrere dal 2015 e fino al 2020, e condannato Parte_6
il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1
Pag. 6 di 14 retributive, pari a € 9.000,00; tuttavia, l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad € 1.002,95, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di giugno 2025;
1.6. la stessa (nel procedimento R.G. 27592/2025) ha Parte_5
allegato che, con sentenza n 1985/2024, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto i benefici previsti dal citato art.50 del CCNL, a decorrere dal 2020 e fino al 2022, e condannato il CP_1
convenuto al pagamento delle relative differenze retributive con riferimento agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, pari a €
5.400,00; tuttavia, l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad € 400.68, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di luglio 2025;
Nei procedimenti così instaurati il non si è costituito e ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 30.10.2025 è stata disposta la riunione dei giudizi.
A seguito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa.
1.Il quadro normativo
L'art. 19 della legge 218/52 prevede che: “Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta
Pag. 7 di 14 al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.”
L'art. 23 comma 1 della medesima legge precisa che: “ Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta…”.
2. L'interpretazione giurisprudenziale
Come costantemente precisato dalla Suprema Corte, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, in quanto la determinazione delle prime attiene al rapporto tra contribuente ed Erario e non a quello civilistico tra datore e lavoratore, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo l'effettiva percezione delle differenze retributive dovutegli, mentre, per le seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge n.
218/1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di “tempestivo pagamento” del relativo contributo (così Cass.
n. 18044 del 14/9/2015; v. anche Cass. 25956/2017:“ai sensi degli artt. 19
e 23 della legge n. 218/1952, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi il credito retributivo si estende automaticamente alla quota
Pag. 8 di 14 contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante”).
Pertanto, solo nel caso in cui il datore di lavoro corrisponda tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'Ente previdenziale, mentre non può farlo qualora vi adempia tardivamente.
La tempestività del pagamento deve essere ovviamente verificata con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi;
non rileva quindi la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (v., tra le altre, Cass. n. 18997 del
15/7/2019).
Pertanto, nel caso di pagamento di differenze retributive arretrate conseguenti ad una condanna giudiziale, il datore di lavoro deve sopportare le conseguenze del ritardato adempimento e versare l'intera contribuzione
(compresa la quota a carico del lavoratore) oltre alle sanzioni civili, ai sensi del citato art. 23 (v., in ultimo, Corte Appello di Roma Sentenza n.
1428/2025 del 29/04/2025 . in atti - che richiama anche Cass. n. 22379 del
2/11/2015, Cass. n. 18027 del 18/8/2014, Cass. n. 6448 del 17/3/2009 e, infine, Cass. n. 8800 del 4/4/2008 - ad avviso della quale ci si trova di fronte ad una sorta di sanzione privata a carico dal datore di lavoro, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio di piena osservanza del contratto di lavoro).
3. Il caso concreto
L'esame degli atti processuali e dei documenti allegati evidenzia che:
Pag. 9 di 14 3.1. , dipendente del con la Parte_7 Controparte_1
qualifica di “Collaboratore Scolastico”(posta in quiescienza dal 1.9.2025), ha visto accertato il suo diritto al riconoscimento degli anni di servizio
“pre-ruolo” dalla stessa svolti dal 1999 al 2007 ai fini dell'anzianità di servizio con sentenza n. 9669/2018 del Tribunale di Roma, che ha condannato il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1
retributive a decorrere dall'a.s. 2007/08, pari a €28.595,79 (doc. 1); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma (oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali, pari ad € 2.812,32 (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 2.648,28 + €164,04, per un totale di €2.812,32, e corrisposta la somma imponibile pari a €1.306,60 + €21.102,84, per un totale di €22.409,44 (v. busta paga relativa alla mensilità di febbraio 2025 e prospetti sub doc. 2 e
3).
3.2. , dipendente del con Parte_2 Controparte_1
la qualifica di “Assistente Amministrativo”, ha visto accertato il suo diritto al riconoscimento del beneficio economico annuo ex art. 50 CCNL 2006-
2009 con sentenza n. 1983/2024 del Tribunale di Roma, che ha condannato il convenuto al pagamento della somma di CP_1
€21.600,00 (doc.1); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma (oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali, pari ad € 2.408,40 (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 1.900,80+€ 432,00 + € 75,60, per un totale di € 2.408,40 e corrisposta la somma imponibile pari a € 19.191,60
Pag. 10 di 14 (v. busta paga relativa alla mensilità di febbraio 2025 e prospetti sub doc. 2
e 3).
3.3. dipendente del con la Parte_3 Controparte_1
qualifica di “Collaboratore Scolastico”, ha visto accertato il suo diritto al riconoscimento degli anni di servizio “pre-ruolo” dalla stessa svolti dall'a.s.
2000/2001 ai fini dell'anzianità di servizio con inquadramento nelle fasce stipendiali superiori con sentenza n. 9661/2018 del Tribunale di Roma, che ha condannato il convenuto al pagamento delle relative CP_1
differenze retributive a decorrere dal 01.09.2010, pari a € 28.270,83
(doc.1); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma
(oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali, pari ad € 3.084,12 (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 2.434,08 +€ 553,20+€ 96,84 per un totale di € 3.084,12 e corrisposta la somma imponibile pari a 24.575,64 (v. busta paga relativa alla mensilità di marzo 2025 e prospetti sub doc. 2 e 3);
3.4. , dipendente del con la Parte_4 Controparte_1
qualifica di “Collaboratore Scolastico” , ha visto accertato il suo diritto al riconoscimento degli anni di servizio “pre-ruolo” dallo stesso svolti con sentenza n. 10188/2018 del Tribunale di Roma, che ha condannato il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive pari CP_1
a € 28.144,29 (doc.1); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma (oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali, pari ad € 2.936,28, (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 2.317,44+ € 526,68 + € 92,16 e
Pag. 11 di 14 corrisposta la somma imponibile pari a € 23.397,60 (v. busta paga relativa alla mensilità di aprile 2025 e prospetti sub doc. 2 e 3);
3.5. , dipendente del in qualità Parte_5 Controparte_1
professionale di Assistente Amministrativo, ha visto accertato il suo diritto al riconoscimento al beneficio economico ai sensi dell'art.50 del CCNL
2006/2009 per gli anni scolastici dal 2015 al 2020 con sentenza n
13144/2024 del Tribunale di Roma, che ha condannato il CP_1
convenuto al pagamento delle relative differenze retributive in riferimento agli anni scolastici dal 2015/16 al 2019/20, pari a €9.000,00(doc.1.); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma (oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali, pari ad € 1.002,95 (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 77,15 + € 200,59 +€ 200,59+€ 200,59+€ 200,59 + € 123,44 per un totale di € 1.002,95 e corrisposta la somma imponibile pari a € 615,15 + €
1.599,39 + € 1.599,39 + € 1.599,39 + € 1.599,39 + € 984,24 per un totale di
€ 7.996,95 (v. busta paga relativa alla mensilità di giugno 2025 e prospetti sub doc. 2 e 3);
3.6. la stessa ha visto accertato il suo diritto al Parte_5
riconoscimento del medesimo beneficio per gli anni scolastici dal 2020 al
2022 con sentenza n 1985/2024 del Tribunale di Roma, che ha condannato il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, CP_1
con riferimento agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, pari a €
5.400,00 (doc.1.); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma (oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali,
Pag. 12 di 14 pari ad € 400,68 (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 77,15 + € 200,59 + € 123,44 per un totale di
€ 400,68 e corrisposta la somma imponibile pari a € 615,15+ € 1.595,27 +
€ 984,24 per un totale di € 3.194,66 (v. busta paga relativa alla mensilità di luglio 2025 e prospetti sub doc. 2 e 3).
4. L'illegittimità delle trattenute operate dall'amministrazione e la fondatezza delle domande dei ricorrenti
Alla luce di quanto evidenziato, Il ha illegittimamente applicato CP_1
le trattenute richiamate, in relazione a somme corrisposte solo a seguito delle azioni giudiziarie esperite dai lavoratori e, quindi, “necessariamente in ritardo rispetto alla naturale scadenza per il pagamento delle ordinarie competenze retributive” (v. Corte Appello di Roma Sentenza n. 1428/2025, cit.). Del resto, nulla è stato rilevato in merito dall'amministrazione, che ha scelto di restare contumace.
Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento delle somme trattenute illegittimamente dall'amministrazione, che va condannata al pagamento:
- della somma di euro 2.812,32 in favore di . Parte_1
- della somma di euro 2.408,40 in favore di;
Parte_2
- della somma di euro 3.084,12 in favore di Parte_3
- della somma di euro 2.936,28 in favore di;
Parte_4
- della somma di euro 1.403,63 (euro 1.002,95+ 400,68) in favore di
. Parte_5
5. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo -
Pag. 13 di 14 visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio e dell'aumento connesso alla disposta riunione.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta superflua ogni altra considerazione sulle diverse istanze e deduzioni, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- condanna il al pagamento: Controparte_1
a) della somma di euro 2.812,32 in favore di;
Parte_1
b) della somma di euro 2.408,40 in favore di;
Parte_2
c) della somma di euro 3.084,12 in favore di Parte_3
d) della somma di euro 2.936,28 in favore di;
Parte_4
e) della somma di euro 1.403,63 in favore di;
Parte_5
- condanna il al pagamento delle Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.961,25, di cui €
386,25 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge e contributo unificato, da distrarsi
19.12.2025 Il Giudice
OS MA
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa
AR AR Misterioso)
Pag. 14 di 14
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 7796/2025
Il Giudice OS MA, a seguito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite proposte da
) (R.G. 7796/2025) Parte_1 C.F._1
( (R.G. Parte_2 C.F._2
14509/2025)
( ) (R.G. 15309/2025) Parte_3 C.F._3
( ) (R.G. 16682/2025) Parte_4 C.F._4
( ) (R.G. 25357/2025 e Parte_5 C.F._5
27592/2025) rappresentati e difesi dall'Avv. DOMENICO NASO
ricorrenti contro
Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: restituzione trattenute previdenziali
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- DICHIARARE ED ACCERTARE il Parte_1
diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.812,32. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.812,32 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n.
241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €2.812,32 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
Per la parte ricorrente : “DICHIARARE ED ACCERTARE il Parte_2
diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.408,40. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.408,40 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n.
241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €2.408,40 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”
Per la parte ricorrente “- DICHIARARE ED ACCERTARE il Pt_3
diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €3.084,12. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute
Pag. 2 di 14 previdenziali pari ad €3.084,12 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n.
241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €3.084,12 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
Per la parte ricorrente : “DICHIARARE ED ACCERTARE il Pt_4
diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €2.936,28. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €2.936,28 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n.
241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €2.936,28, per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”;
Per la parte ricorrente (RG 25357/2025): “- DICHIARARE ED Pt_5
ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad €1.002,95. - DICHIARARE ED
ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €1.002,95 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n.
Pag. 3 di 14 241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €1.002,95 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze
e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.” Per la parte ricorrente (RG Pt_5
27592/2025):“- DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad
€400,68. - DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n.
218/52, che le trattenute previdenziali pari ad €400,68 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €400,68 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
I ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi innanzi a questo Tribunale svolgendo le domande sopra riportate;
a fondamento delle richieste hanno svolto le seguenti deduzioni:
1.1. - premesso di essere stata dipendente a tempo Parte_1
indeterminato del in qualità di Controparte_1
“Collaboratore Scolastico”, posta in quiescienza dal 1.9.2025 - ha allegato che, con sentenza n. 9669/2018, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento degli anni di lavoro “pre-
Pag. 4 di 14 ruolo” dalla stessa svolti dal 1999 al 2007 ai fini dell'anzianità di servizio e condannato il convenuto al pagamento delle CP_1
relative differenze retributive a decorrere dall'a.s. 2007/08, pari a
€28.595,79; tuttavia, l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad € 2.812,32, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di febbraio 2025;
1.2. – premesso di essere dipendente a tempo Parte_2
indeterminato del in qualità di “Assistente Controparte_1
Amministrativo”- ha allegato che, con sentenza n. 1983/2024, il
Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento del beneficio economico annuo previsto dall'art. 50 CCNL Comparto
SCUOLA 2006/2009, a decorrere dal 1.9.2011, e condannato il convenuto al pagamento della somma di €21.600,00; CP_1
tuttavia, l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad €
2.408,40, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di febbraio 2025;
1.3. - premesso di essere dipendente a tempo Parte_3
indeterminato del in qualità di Controparte_1
“Collaboratore Scolastico” - ha allegato che, con sentenza n.
9661/2018, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento degli anni di lavoro “pre-ruolo” dalla stessa svolti dall'a.s. 2000/2001 ai fini dell'anzianità di servizio con
Pag. 5 di 14 inquadramento nelle fasce stipendiali superiori, e condannato il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1
retributive a decorrere dal 01.09.2010, pari a € 28.270,83; tuttavia,
l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad € 3.084,12, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di marzo 2025;
1.4. - premesso di essere dipendente del Parte_4 [...]
in qualità di “Collaboratore Scolastico” - ha allegato Controparte_1
che, con sentenza n. 10188/2018, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento del lavoro “pre-ruolo” dallo stesso svolto al fine dell'inquadramento nella seconda fascia stipendiale e condannato il convenuto al pagamento delle relative CP_1
differenze retributive, pari a € 28.144,29, nonché al pagamento della differenza sulla tredicesima mensilità; tuttavia, l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad € 2.936,28, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di aprile 2025;
1.5. (nel procedimento R.G. 25357/2025) - premesso Parte_5
di essere dipendente del in qualità di Controparte_1
“Assistente Amministrativo” - ha allegato che, con sentenza n
13144/2024, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di riconoscimento dei benefici previsti dell'art.50 del CCNL 2006/2009
a decorrere dal 2015 e fino al 2020, e condannato Parte_6
il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1
Pag. 6 di 14 retributive, pari a € 9.000,00; tuttavia, l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad € 1.002,95, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di giugno 2025;
1.6. la stessa (nel procedimento R.G. 27592/2025) ha Parte_5
allegato che, con sentenza n 1985/2024, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto i benefici previsti dal citato art.50 del CCNL, a decorrere dal 2020 e fino al 2022, e condannato il CP_1
convenuto al pagamento delle relative differenze retributive con riferimento agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, pari a €
5.400,00; tuttavia, l'Amministrazione non aveva corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo illegittimamente applicato sulla predetta somma le trattenute previdenziali, pari ad € 400.68, come emergente dalla busta paga relativa alla mensilità di luglio 2025;
Nei procedimenti così instaurati il non si è costituito e ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 30.10.2025 è stata disposta la riunione dei giudizi.
A seguito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa.
1.Il quadro normativo
L'art. 19 della legge 218/52 prevede che: “Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta
Pag. 7 di 14 al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.”
L'art. 23 comma 1 della medesima legge precisa che: “ Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta…”.
2. L'interpretazione giurisprudenziale
Come costantemente precisato dalla Suprema Corte, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, in quanto la determinazione delle prime attiene al rapporto tra contribuente ed Erario e non a quello civilistico tra datore e lavoratore, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo l'effettiva percezione delle differenze retributive dovutegli, mentre, per le seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge n.
218/1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di “tempestivo pagamento” del relativo contributo (così Cass.
n. 18044 del 14/9/2015; v. anche Cass. 25956/2017:“ai sensi degli artt. 19
e 23 della legge n. 218/1952, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi il credito retributivo si estende automaticamente alla quota
Pag. 8 di 14 contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante”).
Pertanto, solo nel caso in cui il datore di lavoro corrisponda tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'Ente previdenziale, mentre non può farlo qualora vi adempia tardivamente.
La tempestività del pagamento deve essere ovviamente verificata con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi;
non rileva quindi la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (v., tra le altre, Cass. n. 18997 del
15/7/2019).
Pertanto, nel caso di pagamento di differenze retributive arretrate conseguenti ad una condanna giudiziale, il datore di lavoro deve sopportare le conseguenze del ritardato adempimento e versare l'intera contribuzione
(compresa la quota a carico del lavoratore) oltre alle sanzioni civili, ai sensi del citato art. 23 (v., in ultimo, Corte Appello di Roma Sentenza n.
1428/2025 del 29/04/2025 . in atti - che richiama anche Cass. n. 22379 del
2/11/2015, Cass. n. 18027 del 18/8/2014, Cass. n. 6448 del 17/3/2009 e, infine, Cass. n. 8800 del 4/4/2008 - ad avviso della quale ci si trova di fronte ad una sorta di sanzione privata a carico dal datore di lavoro, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio di piena osservanza del contratto di lavoro).
3. Il caso concreto
L'esame degli atti processuali e dei documenti allegati evidenzia che:
Pag. 9 di 14 3.1. , dipendente del con la Parte_7 Controparte_1
qualifica di “Collaboratore Scolastico”(posta in quiescienza dal 1.9.2025), ha visto accertato il suo diritto al riconoscimento degli anni di servizio
“pre-ruolo” dalla stessa svolti dal 1999 al 2007 ai fini dell'anzianità di servizio con sentenza n. 9669/2018 del Tribunale di Roma, che ha condannato il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1
retributive a decorrere dall'a.s. 2007/08, pari a €28.595,79 (doc. 1); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma (oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali, pari ad € 2.812,32 (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 2.648,28 + €164,04, per un totale di €2.812,32, e corrisposta la somma imponibile pari a €1.306,60 + €21.102,84, per un totale di €22.409,44 (v. busta paga relativa alla mensilità di febbraio 2025 e prospetti sub doc. 2 e
3).
3.2. , dipendente del con Parte_2 Controparte_1
la qualifica di “Assistente Amministrativo”, ha visto accertato il suo diritto al riconoscimento del beneficio economico annuo ex art. 50 CCNL 2006-
2009 con sentenza n. 1983/2024 del Tribunale di Roma, che ha condannato il convenuto al pagamento della somma di CP_1
€21.600,00 (doc.1); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma (oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali, pari ad € 2.408,40 (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 1.900,80+€ 432,00 + € 75,60, per un totale di € 2.408,40 e corrisposta la somma imponibile pari a € 19.191,60
Pag. 10 di 14 (v. busta paga relativa alla mensilità di febbraio 2025 e prospetti sub doc. 2
e 3).
3.3. dipendente del con la Parte_3 Controparte_1
qualifica di “Collaboratore Scolastico”, ha visto accertato il suo diritto al riconoscimento degli anni di servizio “pre-ruolo” dalla stessa svolti dall'a.s.
2000/2001 ai fini dell'anzianità di servizio con inquadramento nelle fasce stipendiali superiori con sentenza n. 9661/2018 del Tribunale di Roma, che ha condannato il convenuto al pagamento delle relative CP_1
differenze retributive a decorrere dal 01.09.2010, pari a € 28.270,83
(doc.1); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma
(oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali, pari ad € 3.084,12 (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 2.434,08 +€ 553,20+€ 96,84 per un totale di € 3.084,12 e corrisposta la somma imponibile pari a 24.575,64 (v. busta paga relativa alla mensilità di marzo 2025 e prospetti sub doc. 2 e 3);
3.4. , dipendente del con la Parte_4 Controparte_1
qualifica di “Collaboratore Scolastico” , ha visto accertato il suo diritto al riconoscimento degli anni di servizio “pre-ruolo” dallo stesso svolti con sentenza n. 10188/2018 del Tribunale di Roma, che ha condannato il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive pari CP_1
a € 28.144,29 (doc.1); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma (oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali, pari ad € 2.936,28, (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 2.317,44+ € 526,68 + € 92,16 e
Pag. 11 di 14 corrisposta la somma imponibile pari a € 23.397,60 (v. busta paga relativa alla mensilità di aprile 2025 e prospetti sub doc. 2 e 3);
3.5. , dipendente del in qualità Parte_5 Controparte_1
professionale di Assistente Amministrativo, ha visto accertato il suo diritto al riconoscimento al beneficio economico ai sensi dell'art.50 del CCNL
2006/2009 per gli anni scolastici dal 2015 al 2020 con sentenza n
13144/2024 del Tribunale di Roma, che ha condannato il CP_1
convenuto al pagamento delle relative differenze retributive in riferimento agli anni scolastici dal 2015/16 al 2019/20, pari a €9.000,00(doc.1.); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma (oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali, pari ad € 1.002,95 (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 77,15 + € 200,59 +€ 200,59+€ 200,59+€ 200,59 + € 123,44 per un totale di € 1.002,95 e corrisposta la somma imponibile pari a € 615,15 + €
1.599,39 + € 1.599,39 + € 1.599,39 + € 1.599,39 + € 984,24 per un totale di
€ 7.996,95 (v. busta paga relativa alla mensilità di giugno 2025 e prospetti sub doc. 2 e 3);
3.6. la stessa ha visto accertato il suo diritto al Parte_5
riconoscimento del medesimo beneficio per gli anni scolastici dal 2020 al
2022 con sentenza n 1985/2024 del Tribunale di Roma, che ha condannato il convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, CP_1
con riferimento agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, pari a €
5.400,00 (doc.1.); tuttavia, l'Amministrazione non ha corrisposto interamente quanto dovuto in esecuzione della sentenza, avendo detratto dalla predetta somma (oltre agli oneri fiscali) le trattenute previdenziali,
Pag. 12 di 14 pari ad € 400,68 (dalla somma dovuta è stato detratto a titolo di contributi previdenziali l'importo di € 77,15 + € 200,59 + € 123,44 per un totale di
€ 400,68 e corrisposta la somma imponibile pari a € 615,15+ € 1.595,27 +
€ 984,24 per un totale di € 3.194,66 (v. busta paga relativa alla mensilità di luglio 2025 e prospetti sub doc. 2 e 3).
4. L'illegittimità delle trattenute operate dall'amministrazione e la fondatezza delle domande dei ricorrenti
Alla luce di quanto evidenziato, Il ha illegittimamente applicato CP_1
le trattenute richiamate, in relazione a somme corrisposte solo a seguito delle azioni giudiziarie esperite dai lavoratori e, quindi, “necessariamente in ritardo rispetto alla naturale scadenza per il pagamento delle ordinarie competenze retributive” (v. Corte Appello di Roma Sentenza n. 1428/2025, cit.). Del resto, nulla è stato rilevato in merito dall'amministrazione, che ha scelto di restare contumace.
Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento delle somme trattenute illegittimamente dall'amministrazione, che va condannata al pagamento:
- della somma di euro 2.812,32 in favore di . Parte_1
- della somma di euro 2.408,40 in favore di;
Parte_2
- della somma di euro 3.084,12 in favore di Parte_3
- della somma di euro 2.936,28 in favore di;
Parte_4
- della somma di euro 1.403,63 (euro 1.002,95+ 400,68) in favore di
. Parte_5
5. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo -
Pag. 13 di 14 visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio e dell'aumento connesso alla disposta riunione.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta superflua ogni altra considerazione sulle diverse istanze e deduzioni, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- condanna il al pagamento: Controparte_1
a) della somma di euro 2.812,32 in favore di;
Parte_1
b) della somma di euro 2.408,40 in favore di;
Parte_2
c) della somma di euro 3.084,12 in favore di Parte_3
d) della somma di euro 2.936,28 in favore di;
Parte_4
e) della somma di euro 1.403,63 in favore di;
Parte_5
- condanna il al pagamento delle Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.961,25, di cui €
386,25 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge e contributo unificato, da distrarsi
19.12.2025 Il Giudice
OS MA
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa
AR AR Misterioso)
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