Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/04/2025, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03137/2025REG.PROV.COLL.
N. 08027/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8027 del 2023, proposto da
Società TA RE TA s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lanocita e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore non costituita in giudizio;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini n. 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 1315/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti l’avvocato Francesco Lanocita e l'avvocato Nicola Laurenti in delega dell'avvocato Furnari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società TA RE TA s.r.l. proponeva due distinti ricorsi (n. 899/2020; n. 3189/2020), trasposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania in seguito ad opposizione della parte intimata ai sensi dell’art. 48 c.p.a., per l’annullamento della diffida PG 2019/754603 del 17.9.2019 con la quale il tecnico di turno del Servizio Protezione Civile – Turno di Guardia H 24 del Comune di Napoli aveva ingiunto alla società ricorrente, individuata tra i proprietari dell’area, ‘ di eseguire ad horas una verifica tecnica della scarpata e l’eliminazione del pericolo esistente connesso ai fenomeni di caduta di terreno dal versante franoso provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza’.
Con il medesimo atto si chiedeva ai proprietari del tratto di scarpata franata di ‘immediatamente comunicare al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio del Comune di Napoli l’avvenuta eliminazione del pericolo depositando presso il Protocollo Generale del Comune di Napoli, in Piazza Municipio, certificato a firma di un tecnico abilitato, dal quale dovrà risultare che, a seguito delle verifiche e/o dei lavori eseguiti, è stato eliminato ogni pericolo per l’incolumità delle persone’.
La società impugnava, altresì, l’ordinanza n. 6 dell’11.2.2020 con la quale il Sindaco di Napoli – Ufficiale del Governo ingiungeva ‘ di eseguire ad horas tutti i provvedimenti e le misure necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi e l’eliminazione del pericolo per le persone derivante da: smottamento di terreno lungo il versante in terreni sciolti sovrastante la Via Vicinale Cupa Spadari’.
La ricorrente riferiva di essere proprietaria di un suolo in località Pianura del Comune di Napoli, posto alla sommità di un costone pozzolanico, lungo circa 100,00 metri ed alto 15,00 metri, collocato a ridosso della strada denominata Via Cupa Spadari, che collegava il rione Pianura di Napoli con il limitrofo Comune di Quarto e altra località.
La predetta strada rappresentava una importante arteria di comunicazione per i residenti del quartiere Pianura e di collegamento con i Comuni di Marano, Quarto e Pozzuoli.
A seguito di uno smottamento di una parte della parete pozzolanica prospiciente la strada di via Spadari, con la nota prot. PG 2019/754603 del 17.9.2019, il tecnico di turno del Servizio Protezione Civile – Turno di Guardia H24 del Comune di Napoli diffidava la TA RE TA s.r.l., in qualità di proprietaria dell’area, ad eseguire ad horas una verifica tecnica della scarpata e l’eliminazione del pericolo esistente connesso ai fenomeni di caduta di terreno dal versante franoso, provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza e, al termine, alla emissione del certificato di eliminato pericolo a firma di un tecnico abilitato.
La ricorrente provvedeva alla pulizia del costone e alla eliminazione del rischio di ulteriori cedimenti, ma tali misure venivano considerate insufficienti dal Comune, che riteneva di adottare l’ordinanza n. 6 del 2020, con la quale intimava alla TA RE TA s.r.l. di provvedere a porre in essere quanto necessario per evitare danni derivanti dallo smottamento del terreno.
2. La società denunciava vari profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, eccependo l’incompetenza del Comune, in quanto l’adozione degli interventi pubblici di sistemazione idraulico – forestale e di difesa del suolo spettava esclusivamente alla Regione ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 11/1996.
Con riguardo alla nota prot. PG 2019/754603 del 17.9.2019, lamentava che l’atto era stato emesso da un funzionario privo di poteri di emissione di provvedimenti extra ordinem , spettanti al Sindaco ai sensi dell’art. 54 del TUEL; mentre, con riferimento all’ordinanza n. 6/2020, la società lamentava che l’Amministrazione comunale non aveva tenuto conto del superamento della situazione di pericolo per effetto dell’intervento di messa in sicurezza dalla stessa effettuato, non sussistendo alcuna condizione di urgenza.
Secondo l’esponente, il provvedimento gravato era illegittimo per carenza di istruttoria e di idonea motivazione, tenuto conto della genericità delle prescrizioni impartite, inoltre non poteva rinvenirsi alcun cenno all’imprevedibilità della situazione e/o ad altri fattori giustificativi dell’urgenza di provvedere con lo strumento extra ordinem , a fronte di una situazione ben conosciuta dal Comune di Napoli che, con delibera di giunta n. 1125/2006, aveva approvato un progetto di lavori di somma urgenza sul suolo stradale della via Vicinale Spadari. Pertanto, l’intervento di messa in sicurezza gravava sull’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 285 del 1992, in quanto proprietaria della via Vicinale Spadari.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 1315 del 2023, respingeva il ricorso, ritenendo che: a) l’ordinanza sindacale n. 6 del 2020 era stata legittimamente adottata dal sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del TUEL; b) l’invocata disposizione di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 285 del 1992 stabiliva che i proprietari dovevano mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale; da siffatti rilievi conseguiva che la responsabilità del consolidamento della parete della strada vicinale era a carico della società proprietaria.
4. La società TA RE TA s.r.l. (in seguito anche solo TA RE) ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sollevando le seguenti censure: “ I) Error in judicando (violazione e falsa applicazione di legge: art. 54, co. 4 d.lgs. 267/2000; artt. 1,2,3 e ss. L. 241/90; art. 97Cost.) – Eccesso di potere (difetto assoluto dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione incoerente ed incongrua, ingiustizia, manifesta contraddittorietà, arbitrarietà, erroneità, illogicità, sviamento); II) Error in procedendo (omessa valutazione di fatti dirimenti ai fini del decidere) – Error in judicando – Violazione di legge (art. 30, co. 4 anche in combinato disposto con l’art. 14, co. 4 del d.lgs. 285/1992) (Illogicità manifesta; erroneità dei presupposti)”.
L’appellante, inoltre, ripropone nel presente giudizio i motivi spiegati con il ricorso n. 899/2020 avverso il provvedimento adottato dal Funzionario di turno del Servizio di protezione civile (PG 2019/754603 del 17.9.2019) che, con la sentenza impugnata, è stato ritenuto superato dall’ordinanza n. 6 del 2020.
La società ha formulato infine una istanza istruttoria, chiedendo a questo Collegio di disporre, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, l’acquisizione degli atti sui quali il provvedimento impugnato si fonda.
5. Il Comune di Napoli si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello e allegando due sentenze di questa Sezione che hanno dichiarato la legittimità dei provvedimenti del 5 e del 9 settembre 2019, adottati dal Tecnico di Turno del Servizio di protezione civile del Comune di Napoli.
6. All’udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo mezzo, la società TA RE ha censurato la sentenza impugnata rilevando che il Collegio di prima istanza avrebbe pretermesso le competenze spettanti all’Ente titolare della strada (e/o agli enti competenti sovracomunali) al quale competerebbe l’esecuzione delle opere ingiunte, ritenendo quindi di non essere tenuta ad eseguirle, ed evidenziando che il provvedimento impugnato è viziato da difetto di motivazione oltre ad essere privo di una approfondita verifica di natura tecnica. Il T.A.R., ad avviso dell’appellante, confonderebbe il pericolo ‘imminente’ con un pericolo ‘paventato’, nella specie inesistente, a fronte del quale potrebbero essere adottate misure alternative quali la chiusura della strada ovvero la circolazione alterna dei veicoli.
Ciò in quanto, ad avviso della ricorrente, l’ordinanza n. 6 del 2020 sarebbe contraddittoria, illogica e perplessa, posto che, a fronte della paventata urgenza, il Comune è intervenuto a distanza di mesi da un provvedimento antecedente, con conseguente violazione dei presupposti richiesti dall’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000.
Il Giudice di primo grado, inoltre, avrebbe omesso di effettuare una approfondita indagine finalizzata ad accertare compiutamente la fonte effettiva dei pericoli prospettati, oltre che a definire rimedi tecnici adeguati ed efficaci per l’eliminazione dei rischi. Secondo l’appellante, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, i fenomeni di smottamento si sarebbero verificati dopo la realizzazione dei lavori di risagomatura e allargamento della strada essendo stati inidoneamente eseguiti dall’Amministrazione; tanto emergerebbe dalla CTU redatta dall’ing. Raffaele Papa, eseguita nell’ambito di un altro giudizio avviato dalla TA RE nei confronti del Comune di Napoli (RGN 20312/2011).
8. Con la seconda censura, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si attribuisce l’esecuzione dei lavori per l’eliminazione dei rischi incombenti sulla strada alla società TA RE, sulla base del rilievo che ‘ la parete risulta sovrastante la strada vicinale, sicché la stessa è necessariamente e prioritariamente destinata al contenimento del terreno naturalmente sovrapposto, tanto da ascrivere pienamente la responsabilità del relativo consolidamento al proprietario ’. Secondo la ricorrente, tale assunto non sarebbe corretto in quanto non sussiste alcun nesso di causalità diretta tra la titolarità del fondo, l’esecuzione delle opere manutentive (pulizia ordinaria ciclicamente effettuata del costone) e il verificarsi dei fenomeni denunciati ed oggetto del provvedimento impugnato, in quanto la strada non può essere intesa un mero ‘contenimento’ del ‘fondo sovrapposto’.
Il T.A.R., con tale affermazione, avrebbe obliterato i contenuti della delibera di G.M. del Comune di Napoli n. 1125 del 2006, con la quale si è disposto un allargamento della strada con la realizzazione del tracciato stradale a mezzo della risagomatura e arretramento del piede della parete pozzolanica senza alcuna opera di contenimento o almeno di irregimentazione delle acque piovane, in questo modo compromettendo la stabilità della parete.
L’appellante sostiene la natura pubblica della strada, non considerata dal T.A.R., così come emergerebbe dalla delibera G.M. n. 1125 del 2006, da cui consegue, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, la propria estraneità all’esecuzione dei lavori ingiunti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice della strada, in caso di strade vicinali gravate da servitù pubblica, come quella di specie, ‘ i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice, e dunque tanto quelli inerenti la manutenzione ordinaria, quanto quella straordinaria, sono esercitati dal Comune ’.
9. La società ha riproposto anche nel presente giudizio i motivi spiegati con il ricorso R.G.N. 899 del 2020 avverso il provvedimento adottato dal Funzionario di turno del Servizio di Protezione Civile (PG 2019/754603 del 17.9.2019) che, con la sentenza impugnata, è stato ritenuto superato dall’ordinanza n. 6 del 2020.
10. Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalle parti incluso l’esame della eccezione di inammissibilità per tardività dell’ultima nota depositata dal Comune di Napoli, con la quale è stata formulata richiesta di passaggio in decisione senza preventiva discussione del ricorso introducendo anche ulteriori argomentazioni difensive, tenuto conto che tali deduzioni sono ininfluenti ai fini della decisione, stante l’infondatezza dell’appello nel merito, per i rilievi di seguito enunciati.
11.Va, invece, preliminarmente precisato che il ricorso proposto avverso la nota PG 2019/754603 del 17.9.2019, emessa dal Tecnico di turno del Servizio Protezione Civile – Turno di Guardia H 24 del Comune di Napoli, deve essere dichiarato inammissibile, per i principi già espressi da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 6006 del 8.7.2024, secondo cui l’atto ha natura endoprocedimentale e, quindi, avendo natura di atto interno non è autonomamente impugnabile, in quanto privo di portata lesiva per la ricorrente.
Infatti, il T.A.R. nella sentenza impugnata afferma che la suddetta nota, che contiene una diffida, è stata superata, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, dalla successiva ordinanza n. 6 del 2020 emessa dal Sindaco del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 54 del TUEL.
12. Passando all’esame della legittimità della suddetta ordinanza, le denunce illustrate nel gravame, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, non possono trovare accoglimento.
12.1. L’appellante sostanzialmente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati assumendo il difetto di legittimazione attiva del Comune e, di converso, la competenza in materia della Regione ai sensi della L.R. n. 11 del 1996, nonché l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere ai sensi dell’art. 54 del TUEL.
Emerge dai fatti di causa che il terreno di proprietà della ricorrente è posto sulla sommità di un costone pozzolanico, collocato a ridosso della strada denominata via Cupa Spadari. La strada originariamente vicinale è divenuta nel tempo una arteria di comunicazione per i residenti del quartiere Pianura e di collegamento con i Comuni di Marano, Quarto e Pozzuoli.
A seguito della smottamento di una parte limitata della parete pozzolanica prospiciente la strada di via Spadari, con la nota PG 2019/754603 del 17.9.2019, il Tecnico di turno del Servizio Protezione Civile, ha diffidato la società appellante, in qualità di proprietaria dell’area, ad eseguire ad horas una verifica tecnica della scarpata e l’eliminazione del pericolo esistente, connesso ai fenomeni di caduta di terreno dal versante franoso, provvedendo a immediati lavori di messa in sicurezza e, al termine, alla emissione del certificato di eliminato pericolo a firma di un tecnico abilitato.
Successivamente, è stata emessa l’ordinanza n. 6 del 2020 oggetto di impugnazione.
Quanto alla denuncia di nullità dell’ordinanza per difetto di attribuzione, come precisato dal T.A.R., l’ordinanza sindacale è stata adottata legittimamente dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 4, del TUEL, una volta ravvisati i presupposti dell’urgenza e contingibilità, al fine di prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica e privata.
Né si può predicare che, nella specie, non sussisterebbe il requisito dell’urgenza nell’intervenire, stante la prevedibilità dei fatti che sarebbero privi del carattere dell’eccezionalità, tenuto conto che la situazione precaria del costone roccioso era nota da tempo al Comune di Napoli.
Il presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti è il pericolo per l’incolumità pubblica, dotato di carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile l’adozione di interventi immediati e indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi specifici; tuttavia, per consolidata giurisprudenza (Cons. Stato n. 5150 del 2019), il fatto che la situazione di degrado fosse già esistente da tempo non inficia la legittimità degli atti impugnati, posto che l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile ‘ va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall’imputabilità se del caso perfino all’amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere’.
Il potere di ordinanza del Sindaco va quindi rapportato all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo, di cui nella fattispecie l’appellante non ha dimostrato l’insussistenza, al momento dell’adozione dell’ordinanza, indipendentemente dall’imputabilità della situazione di pericolo stessa.
Inoltre, come statuito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, n.1983 del 2018), il potere in esame, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l’inveramento di un evento dannoso.
La tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l’eliminazione delle minacce dei pericoli, ma anche attraverso l’adozione delle opportune misure di prevenzione.
La giurisprudenza ha chiarito, quanto alla legittimazione passiva, diversamente da quanto deduce l’appellante, che le ordinanze extra ordinem, proprio per il contenuto atipico, possono rivolgersi a chiunque abbia, con il bene che minaccia la pubblica incolumità, una relazione tale da consentirli di disporne e quindi effettuare gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza.
Con la delibera della G.M. di Napoli n. 1125 del 2006 sono stati affidati al Comune lavori di somma urgenza, volti al ‘ dissodamento, la riconfigurazione, la saponatura e stesura del binder e manto di usura del suolo stradale ’. Il progetto prevedeva anche la realizzazione di cunette per regimentare le acque piovane, ai margini del tracciato stradale, a confine con la parete pozzolanica in proprietà.
L’appellante riconduce al Comune la responsabilità della situazione di pericolo attuale venutasi a creare, ma le censure finalizzate a dedurre che gli interventi di consolidamento effettuati in passato dall’Amministrazione abbiano causato gli attuali smottamenti e il relativo dissesto sono, come sopra si è precisato, inconferenti, con la conseguenza che gli esiti della consulenza tecnica dell’ing. Raffaele Papa non sono utili ad escludere l’obbligo della società appellante dall’esecuzione delle opere ingiunte. Si è già detto che, ai fini della legittima adozione dell’ordinanza contingibile e urgente, non rileva nè che lo stato di pericolo sia ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del destinatario dell’ordine (essendo meramente necessario che lo stesso abbia la disponibilità dei luoghi interessati), né che la situazione emergenziale si sia protratta nel tempo, occorrendo solo l’attualità del pericolo al momento dell’adozione del provvedimento.
Infatti, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in più occasioni, ha precisato che, ai fini dell’adozione di ordinanze ex art. 54 TUEL, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato (Cons. Stato, n. 820 del 2010; id. n. 387 del 2011; id. n. 5598 del 2020).
Né si può ritenere che l’ordinanza impugnata sia viziata sotto il profilo motivazionale o difetti di istruttoria, in quanto il Sindaco si è determinato a seguito della segnalazione ricevuta, tanto che l’urgenza di provvedere non ha esonerato l’Amministrazione dall’attenta considerazione di tutte le circostanze apprese nel corso dell’istruttoria (seppure rapidamente) condotta.
Invero, l’Amministrazione si è fatta carico di siffatti principi, determinandosi ad emettere l’ordinanza impugnata all’esito della verifica effettuata dal Tecnico di turno del Servizio della Protezione Civile – Turno di Guardia H 24 del Comune di Napoli, il che ben vale a istruire e motivare la coerente determinazione assunta dall’Amministrazione, con ordine di provvedere in capo ai proprietari dell’area.
12.2. L’appellante contesta l’obbligo di provvedere all’esecuzione delle opere ingiunte, assumendo che tale adempimento compete all’Amministrazione.
La tesi non può trovare condivisione.
Nella specie, la circostanza di fatto che assume rilievo è che lo smottamento del terreno è avvenuto lungo il versante sovrastante la via vicinale Spadari, pertanto la parete risulta sovrastante la predetta strada ed è necessariamente e prioritariamente destinata al contenimento del terreno naturalmente sovrapposto.
Per tale ragione, va respinta la dedotta violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 285 del 1992, in ordine al fatto che il carattere pubblico della strada sarebbe dirimente per l’imputabilità dell’esecuzione dei lavori richiesti.
L’art. 30, comma 4, cit. dispone che: “ 4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade e le autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità e la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada ”.
Tale disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza, accoglie, in specifica relazione alle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, un criterio di allocazione degli oneri di natura funzionale.
L’art. 30, comma 4, cit. non conduce nel caso in esame a porre a carico dell’Ente proprietario gli interventi necessari, risultando coinvolta un’area privata esterna alla sede stradale, e venendo in rilievo opere che sono di immediato sostegno o supporto del fondo privato, in quanto volte ad evitare cadute di materiale roccioso e cedimenti inerenti alla parete rocciosa (Cons. Stato, n. 2196 del 2020, id. n. 329 del 2017).
Si rammenta che la società appellante è proprietaria del suolo posto sulla sommità del costone pozzolanico collocato a ridosso della strada.
In considerazione della collocazione del fondo, va richiamato anche l’art. 31 del Codice cit., rubricato ‘ Manutenzione delle ripe ’, il quale dispone che: “ 1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scostamento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi (…)”.
Ne consegue che, anche a mente dell’art. 30, comma 4, del Codice della strada, oltreché del regime generale, espresso dall’art. 31, comma 1, del Codice cit., per cui compete al titolare del fondo eseguire le opere e gli interventi necessari a evitare rischi per la pubblica incolumità, nella specie in relazione alla sede stradale, non può ritenersi che gli interventi ordinati debbano esse posti a carico dell’Ente proprietario o gestore della strada (cfr. Cons. Stato, n. 270 del 2024; id. n. 4184 del 2021; id. n. 1923 del 2020).
Né rileva in senso contrario, al fine di immutare gli obblighi gravanti in capo ai rispettivi soggetti tenuti a norma di legge, il solo fatto che in passato l’Amministrazione abbia eseguito alcuni interventi (cfr. Cons. Stato, n. 4184 del 2021).
Depone in tal senso anche una ulteriore considerazione.
L’art. 3, comma 1, n. 44 del Codice della strada elenca i significati delle denominazioni stradali e definisce ‘ripa’, la zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
Ai sensi della suddetta definizione, il sito in esame è una ‘ripa’ in quanto lo smottamento ha riguardato un suolo posto sulla sommità di un costone pozzolanico, lungo 100,00 metri ed alto 15, 00 metri, collocato, come si è detto, a ridosso della strada.
La parete è sovrastante la strada vicinale, pertanto la stessa è destinata al contenimento del terreno naturalmente sovrapposto, quindi la responsabilità del relativo consolidamento è a carico del proprietario.
Da ultimo va precisato che la giurisprudenza amministrativa (condivisa dagli orientamenti della Corte di Cassazione), in più occasioni, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 31 del Codice della strada, grava sui proprietari delle ‘ripe’ dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerli in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ‘ripe’ devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale (Cons. Stato, n. 238 del 2017; id. n. 329 del 2017).
Infine va respinta anche la denuncia di violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992, ai sensi del quale per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’Ente proprietario previsti dal Codice della strada sono esercitati dal Comune, in quanto, come precisato dal T.A.R., tale norma è essenzialmente riferita alle opere di ordinaria manutenzione della sede stradale che, per i rilievi sopra espressi, non sono riconducibili alla fattispecie in esame.
Il che è sufficiente al rigetto delle doglianze, rendendo superflui anche gli approfondimenti istruttori richiesti e le corrispondenti critiche alla sentenza impugnata.
13. In definitiva, l’appello va respinto e ogni altra censura deve ritenersi assorbita, tenuto conto che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
14. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di Napoli che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO