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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 454/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 454/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1372/2024 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 12/03/2024 e depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data
– notificata a mezzo pec in data 15/03/2024,
TRA
, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, dott. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitolo ed elettivamente domiciliato Parte_2 in Salerno (SA), al Corso Garibaldi nr. 181, presso studio difensore,
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerarda Carratù ed elettivamente Controparte_2 domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla via Prolungamento Marconi nr. 34, presso studio difensore,
- appellato e appellante incidentale -
E
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, dirigente Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rotondo ed Controparte_4 Controparte_5 elettivamente domiciliato in Vietri sul Mare (SA), al Corso Umberto I nr. 8, presso studio difensore.
- altra parte appellata e appellante incidentale -
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1372/2024 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3501/2019 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 15/04/2024 per gli appellati e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 24/04/2024, il
[...]
, in persona del Sindaco, proponeva gravame avverso la sentenza n. 1372/2024 del Parte_1
Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del
12/03/2024 e depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 15/03/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3501/19 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art 653 cpc;
2) spese compensate”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 14/01/2020
e iscritto a ruolo in data 24/01/2020, R.G. n. 729/2020, il in persona del Parte_1
Sindaco p.t., proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 3501/2019 emesso dal Tribunale di Salerno, su ricorso proposto dall'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, , R.G. 11108/2019, in data 27/11/2019, Controparte_2 depositato telematicamente in data 28/11/2019 e notificato a mezzo pec in data 06/12/2019, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva al il pagamento della somma di Parte_1
€ 39.648,00 oltre interessi e spese di procedura, sulla base delle seguenti fatture: n. 28 del
31/05/2018, n. 39 del 05/07/2018, n. 50 del 07/09/2018, n. 82 del 20/12/2018, n. 15 del pag. 2/8 15/01/2019, n. 32 del 16/03/2019, n. 56 del 17/05/2019, n. 82 del 11/07/2019 e n. 140 del
01/10/2019, tutte emesse per il pagamento delle rette della minore Persona_1
la quale era stata traferita presso l' dal
[...] Controparte_1
Tribunale per i minorenni di Salerno con decreto n. 260/2018 del 13/02/2018 e con spese a carico del A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente Parte_1 eccepiva: 1) in via preliminare, la nullità del ricorso per ingiunzione stante l'assoluta insufficienza della prova documentale fornita a sostegno del presunto credito vantato dall'Istituto religioso opposto, 2) nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto l'obbligo delle spese sarebbe ricaduto sul di;
chiedeva, pertanto, di Pt_1 Controparte_3 dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di revocarlo, 2) nel merito, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo con immediata revoca, 3) con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10/06/2020, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] CP_2
, quale parte convenuta, che, in via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in
[...] causa ex art. 269, comma 2, c.p.c. del con contestuale richiesta di Parte_1 Controparte_3 spostamento della prima udienza, nel merito chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Disposta la trattazione scritta per l'udienza del 30/06/2020, con ordinanza resa in pari data il G.I. dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3501/2019, autorizzava la chiamata in causa del e rinviava all'udienza del 29/03/2021, Controparte_3 CP_3 con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 08/03/2021 si costituiva in giudizio il , che in via preliminare eccepiva la propria Controparte_3 carenza di legittimazione passiva, nel merito evidenziava l'infondatezza della domanda e la prescrizione della pretesa, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova testimoniale diretta, il procedimento perveniva all'udienza del 12/03/2024 per discussione e decisione ex art 281- sexies c.p.c. Con sentenza n. 1372/2024 pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 12/03/2024 e depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 15/03/2024, il pag. 3/8 Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante,
in persona del p.t., censurava l'impugnata sentenza sulla base dei Parte_1 Pt_3 seguenti motivi: “I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, della legge n.328/2000, in relazione alla residenza anagrafica del soggetto bisognoso. Errata e illogica motivazione;
II. Violazione dell'art. 116 c.p.c.: errata valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie testimoniali in relazione alla residenza effettiva della minore;
III. Violazione dell'art. 116 c.p.c.: errata valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie documentali in relazione alla posizione assunta dal nella vicenda. Parte_1
Errata, illogica e contraddittoria motivazione”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito: - in via principale, accogliere il proposto appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1372/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice
Dott.ssa Simona D'Ambrosio, nell'ambito del giudizio R.G.n. 729/2020, pronunciata ex art. 281 c.p.c. in data 12.03.2024 dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n.3501/19, disponendone la revoca;
dichiarare che tenuto al pagamento delle rette per il soggiorno della minore presso la struttura di accoglienza di Cava de' Tirreni è il Comune di - in via subordinata, accogliere per i CP_3 motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.
1372/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Simona
D'Ambrosio, nell'ambito del giudizio R.G.n. 729/2020, pronunciata ex art. 281 c.p.c. in data
12.03.2024 dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n.3501/19, disponendone la revoca e, per l'effetto, porre a carico di entrambi i Comuni, e , in Controparte_3 Pt_1 parti uguali o nella diversa proporzione che la Corte riterrà opportuno, il pagamento delle rette per il soggiorno della minore presso la struttura di accoglienza di Cava de' Tirreni. III. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Instauratosi il contraddittorio, con atto di comparsa con appello incidentale ex art. 343 c.p.c., depositato telematicamente in data 02/09/2024, si costituiva in giudizio l' gestanti, Controparte_1 madri – , quale parte appellata e appellante incidentale, che in via incidentale Controparte_1 chiedeva la riforma del capo relativo alla compensazione delle spese di lite, nel merito chiedeva il rigetto dell'appello principale;
con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata telematicamente in data 03/09/2024, si costituiva in giudizio il pag. 4/8 , quale ulteriore parte appellata e appellante incidentale, che nel Controparte_3 merito chiedeva il rigetto dell'appello principale, in via incidentale censurava l'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo: “1) VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C.: omissione di pronuncia in relazione alle eccezioni del Comune di - VIOLAZIONE ART. 116 Controparte_3
C.P.C.: errata valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie in relazione al periodo di legittimo collocamento della minore”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “In caso di accoglimento dell'appello principale, per l'accoglimento dell'appello incidentale con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e riduzione della pretesa dell'Istituto in misura pari ad € 7.200,00 per i soli 90 gg. di regolare collocamento della minore presso la struttura”.
Fissata la prima udienza per il 26/09/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del
02/10/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 03/10/2024, la
Corte, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 06/11/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 06/11/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per i motivi di seguito esposto. La controversia attiene alla individuazione del soggetto tenuto al pagamento della retta giornaliera per il soggiorno di un minore presso la struttura di accoglienza, in relazione alla residenza effettiva, o anagrafica del minore. Le spese nella presente causa sono state poste a carico del Comune di facendo prevalere la residenza effettiva dal minore al momento della insorgenza della Pt_1 esigenza di collocamento presso una struttura di sostegno e supporto, ed accoglienza. La minore è stata collocata con decreto n. 260/2018 del 13/02/2018 del Tribunale per i
Minorenni di Salerno nella struttura di accoglienza “ sita in Cava de' Controparte_1
Tirreni individuando il Comune di come soggetto tenuto al pagamento della retta, Pt_1
pag. 5/8 trovandosi la minore presso l'abitazione della nonna paterna in all'epoca dell'adozione Pt_1 della decisione. Sul punto il Comune di ha affermato la violazione della L.328/2000 Pt_1 all'art. 6 comma 4 nella parte in cui fa riferimento alla residenza del minore come elemento di determina del Comune obbligato, ovvero il luogo ove i genitori hanno la residenza familiare, o del genitore convivente. Anagraficamente la minore, al momento del collocamento in struttura, è stata residente presso l'abitazione materna sita nel Comune di alla via G. Mazzini n. 117. Le spese, pertanto, avrebbero dovuto essere poste Controparte_3
a carico del Invero, detta affermazione non può essere ritenuta Controparte_3 fondata, ed il ragionamento del primo giudice è esente da vizi . Con Ordinanze n.
32214/2024/ n. 15009/2025 della Corte di Cassazione è stato riaffermato il principio che occorre valutare il luogo di residenza effettiva per la minore, per una ragione di prossimità, con valutazione di tale effettività prevalente sulla residenza anagrafica rimessa alla valutazione dello stato di fatto da parte del giudice. Il principio trova la sua radice nella necessità di salvaguardare i diritti dei minori e la garanzia dei servizi essenziali alla persona. Il primo motivo è infondato. Ugualmente infondato è secondo motivo poiché il Comune di Pt_1 sostiene che dalla escussione dei testi sarebbe emersa la temporanea collocazione della minore presso la casa della nonna paterna in dovendo invece ritenersi abituale la sua Pt_1 residenza presso la madre in , da qui l'erronea valutazione della prova da parte Controparte_3 del giudice di primo grado. Detto affermazione non è condivisibile, poiché soprattutto non tiene conto delle dichiarazioni di entrambi i testi escussi, sia che ricollega Testimone_1 le presenza della minore sia alla casa della nonna paterna, sia alla casa materna, senza avere una residenza fissa. La teste ha anche affermato che la minore ha voluto Testimone_2 andare dal papà a per stare con lui, e che la madre ha tentato di farla rientrare Pt_1 emergendo la volontà della minore di vivere in vicino al. padre, non andando Pt_1
d'accordo con il compagno della madre. Da ciò ne consegue che la residenza effettiva prevalente è quella del Comune di prossima alla residenza scelta dalla minore, presso Pt_1 il padre. economico sul solo unico soggetto obbligato. Infine, va accolto il motivo Parte_1 di appello incidentale sulle spese di lite dell' Controparte_1
in quanto ricorrendo una ipotesi di soccombenza dell'appellante in primo
[...]
e secondo grado, si è al di fuori di qualsiasi possibile compensazione delle spese. Le ragioni pag. 6/8 della compensazione delle spese per come motivato appare una motivazione di stile, facendo riferimento a concetti astratti come la complessità della vicenda, e l'orientamento giurisprudenziale che nel caso di specie appare conforme in diverse decisioni della
Cassazione. Le spese sono liquidate per entrambi i gradi in dispositivo, in ragione del valore della controversia. L'appello incidentale del viene assorbito Controparte_3 essendo relativo al merito in caso di concorso nella spesa, esclusa nel caso di specie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, dott. Parte_1 [...]
nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1
, nonché nei confronti del
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dirigente
[...] Controparte_4 [...]
, avverso la sentenza n. 1372/2024 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza CP_5 di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 12/03/2024 e depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 15/03/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati e per ciascuno, liquidate per il primo grado in euro 3.900,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, ed in euro 4996,00 per compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari tali dichiaratori.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 25/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
pag. 7/8 Dott.ssa Giulia Carleo
Dott. Vito Colucci
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 454/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 454/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1372/2024 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 12/03/2024 e depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data
– notificata a mezzo pec in data 15/03/2024,
TRA
, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, dott. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitolo ed elettivamente domiciliato Parte_2 in Salerno (SA), al Corso Garibaldi nr. 181, presso studio difensore,
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerarda Carratù ed elettivamente Controparte_2 domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla via Prolungamento Marconi nr. 34, presso studio difensore,
- appellato e appellante incidentale -
E
1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, dirigente Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rotondo ed Controparte_4 Controparte_5 elettivamente domiciliato in Vietri sul Mare (SA), al Corso Umberto I nr. 8, presso studio difensore.
- altra parte appellata e appellante incidentale -
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1372/2024 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3501/2019 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 15/04/2024 per gli appellati e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 24/04/2024, il
[...]
, in persona del Sindaco, proponeva gravame avverso la sentenza n. 1372/2024 del Parte_1
Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del
12/03/2024 e depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 15/03/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3501/19 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art 653 cpc;
2) spese compensate”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 14/01/2020
e iscritto a ruolo in data 24/01/2020, R.G. n. 729/2020, il in persona del Parte_1
Sindaco p.t., proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 3501/2019 emesso dal Tribunale di Salerno, su ricorso proposto dall'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, , R.G. 11108/2019, in data 27/11/2019, Controparte_2 depositato telematicamente in data 28/11/2019 e notificato a mezzo pec in data 06/12/2019, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva al il pagamento della somma di Parte_1
€ 39.648,00 oltre interessi e spese di procedura, sulla base delle seguenti fatture: n. 28 del
31/05/2018, n. 39 del 05/07/2018, n. 50 del 07/09/2018, n. 82 del 20/12/2018, n. 15 del pag. 2/8 15/01/2019, n. 32 del 16/03/2019, n. 56 del 17/05/2019, n. 82 del 11/07/2019 e n. 140 del
01/10/2019, tutte emesse per il pagamento delle rette della minore Persona_1
la quale era stata traferita presso l' dal
[...] Controparte_1
Tribunale per i minorenni di Salerno con decreto n. 260/2018 del 13/02/2018 e con spese a carico del A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente Parte_1 eccepiva: 1) in via preliminare, la nullità del ricorso per ingiunzione stante l'assoluta insufficienza della prova documentale fornita a sostegno del presunto credito vantato dall'Istituto religioso opposto, 2) nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto l'obbligo delle spese sarebbe ricaduto sul di;
chiedeva, pertanto, di Pt_1 Controparte_3 dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di revocarlo, 2) nel merito, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo con immediata revoca, 3) con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10/06/2020, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] CP_2
, quale parte convenuta, che, in via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in
[...] causa ex art. 269, comma 2, c.p.c. del con contestuale richiesta di Parte_1 Controparte_3 spostamento della prima udienza, nel merito chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Disposta la trattazione scritta per l'udienza del 30/06/2020, con ordinanza resa in pari data il G.I. dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3501/2019, autorizzava la chiamata in causa del e rinviava all'udienza del 29/03/2021, Controparte_3 CP_3 con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 08/03/2021 si costituiva in giudizio il , che in via preliminare eccepiva la propria Controparte_3 carenza di legittimazione passiva, nel merito evidenziava l'infondatezza della domanda e la prescrizione della pretesa, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova testimoniale diretta, il procedimento perveniva all'udienza del 12/03/2024 per discussione e decisione ex art 281- sexies c.p.c. Con sentenza n. 1372/2024 pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 12/03/2024 e depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 15/03/2024, il pag. 3/8 Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante,
in persona del p.t., censurava l'impugnata sentenza sulla base dei Parte_1 Pt_3 seguenti motivi: “I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, della legge n.328/2000, in relazione alla residenza anagrafica del soggetto bisognoso. Errata e illogica motivazione;
II. Violazione dell'art. 116 c.p.c.: errata valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie testimoniali in relazione alla residenza effettiva della minore;
III. Violazione dell'art. 116 c.p.c.: errata valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie documentali in relazione alla posizione assunta dal nella vicenda. Parte_1
Errata, illogica e contraddittoria motivazione”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito: - in via principale, accogliere il proposto appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1372/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice
Dott.ssa Simona D'Ambrosio, nell'ambito del giudizio R.G.n. 729/2020, pronunciata ex art. 281 c.p.c. in data 12.03.2024 dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n.3501/19, disponendone la revoca;
dichiarare che tenuto al pagamento delle rette per il soggiorno della minore presso la struttura di accoglienza di Cava de' Tirreni è il Comune di - in via subordinata, accogliere per i CP_3 motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.
1372/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Simona
D'Ambrosio, nell'ambito del giudizio R.G.n. 729/2020, pronunciata ex art. 281 c.p.c. in data
12.03.2024 dichiarare nullo, annullabile e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n.3501/19, disponendone la revoca e, per l'effetto, porre a carico di entrambi i Comuni, e , in Controparte_3 Pt_1 parti uguali o nella diversa proporzione che la Corte riterrà opportuno, il pagamento delle rette per il soggiorno della minore presso la struttura di accoglienza di Cava de' Tirreni. III. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Instauratosi il contraddittorio, con atto di comparsa con appello incidentale ex art. 343 c.p.c., depositato telematicamente in data 02/09/2024, si costituiva in giudizio l' gestanti, Controparte_1 madri – , quale parte appellata e appellante incidentale, che in via incidentale Controparte_1 chiedeva la riforma del capo relativo alla compensazione delle spese di lite, nel merito chiedeva il rigetto dell'appello principale;
con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata telematicamente in data 03/09/2024, si costituiva in giudizio il pag. 4/8 , quale ulteriore parte appellata e appellante incidentale, che nel Controparte_3 merito chiedeva il rigetto dell'appello principale, in via incidentale censurava l'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo: “1) VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C.: omissione di pronuncia in relazione alle eccezioni del Comune di - VIOLAZIONE ART. 116 Controparte_3
C.P.C.: errata valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie in relazione al periodo di legittimo collocamento della minore”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “In caso di accoglimento dell'appello principale, per l'accoglimento dell'appello incidentale con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e riduzione della pretesa dell'Istituto in misura pari ad € 7.200,00 per i soli 90 gg. di regolare collocamento della minore presso la struttura”.
Fissata la prima udienza per il 26/09/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del
02/10/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 03/10/2024, la
Corte, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 06/11/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 06/11/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va rigettato per i motivi di seguito esposto. La controversia attiene alla individuazione del soggetto tenuto al pagamento della retta giornaliera per il soggiorno di un minore presso la struttura di accoglienza, in relazione alla residenza effettiva, o anagrafica del minore. Le spese nella presente causa sono state poste a carico del Comune di facendo prevalere la residenza effettiva dal minore al momento della insorgenza della Pt_1 esigenza di collocamento presso una struttura di sostegno e supporto, ed accoglienza. La minore è stata collocata con decreto n. 260/2018 del 13/02/2018 del Tribunale per i
Minorenni di Salerno nella struttura di accoglienza “ sita in Cava de' Controparte_1
Tirreni individuando il Comune di come soggetto tenuto al pagamento della retta, Pt_1
pag. 5/8 trovandosi la minore presso l'abitazione della nonna paterna in all'epoca dell'adozione Pt_1 della decisione. Sul punto il Comune di ha affermato la violazione della L.328/2000 Pt_1 all'art. 6 comma 4 nella parte in cui fa riferimento alla residenza del minore come elemento di determina del Comune obbligato, ovvero il luogo ove i genitori hanno la residenza familiare, o del genitore convivente. Anagraficamente la minore, al momento del collocamento in struttura, è stata residente presso l'abitazione materna sita nel Comune di alla via G. Mazzini n. 117. Le spese, pertanto, avrebbero dovuto essere poste Controparte_3
a carico del Invero, detta affermazione non può essere ritenuta Controparte_3 fondata, ed il ragionamento del primo giudice è esente da vizi . Con Ordinanze n.
32214/2024/ n. 15009/2025 della Corte di Cassazione è stato riaffermato il principio che occorre valutare il luogo di residenza effettiva per la minore, per una ragione di prossimità, con valutazione di tale effettività prevalente sulla residenza anagrafica rimessa alla valutazione dello stato di fatto da parte del giudice. Il principio trova la sua radice nella necessità di salvaguardare i diritti dei minori e la garanzia dei servizi essenziali alla persona. Il primo motivo è infondato. Ugualmente infondato è secondo motivo poiché il Comune di Pt_1 sostiene che dalla escussione dei testi sarebbe emersa la temporanea collocazione della minore presso la casa della nonna paterna in dovendo invece ritenersi abituale la sua Pt_1 residenza presso la madre in , da qui l'erronea valutazione della prova da parte Controparte_3 del giudice di primo grado. Detto affermazione non è condivisibile, poiché soprattutto non tiene conto delle dichiarazioni di entrambi i testi escussi, sia che ricollega Testimone_1 le presenza della minore sia alla casa della nonna paterna, sia alla casa materna, senza avere una residenza fissa. La teste ha anche affermato che la minore ha voluto Testimone_2 andare dal papà a per stare con lui, e che la madre ha tentato di farla rientrare Pt_1 emergendo la volontà della minore di vivere in vicino al. padre, non andando Pt_1
d'accordo con il compagno della madre. Da ciò ne consegue che la residenza effettiva prevalente è quella del Comune di prossima alla residenza scelta dalla minore, presso Pt_1 il padre. economico sul solo unico soggetto obbligato. Infine, va accolto il motivo Parte_1 di appello incidentale sulle spese di lite dell' Controparte_1
in quanto ricorrendo una ipotesi di soccombenza dell'appellante in primo
[...]
e secondo grado, si è al di fuori di qualsiasi possibile compensazione delle spese. Le ragioni pag. 6/8 della compensazione delle spese per come motivato appare una motivazione di stile, facendo riferimento a concetti astratti come la complessità della vicenda, e l'orientamento giurisprudenziale che nel caso di specie appare conforme in diverse decisioni della
Cassazione. Le spese sono liquidate per entrambi i gradi in dispositivo, in ragione del valore della controversia. L'appello incidentale del viene assorbito Controparte_3 essendo relativo al merito in caso di concorso nella spesa, esclusa nel caso di specie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, dott. Parte_1 [...]
nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1
, nonché nei confronti del
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dirigente
[...] Controparte_4 [...]
, avverso la sentenza n. 1372/2024 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza CP_5 di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 12/03/2024 e depositata telematicamente in pari data, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in data 15/03/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati e per ciascuno, liquidate per il primo grado in euro 3.900,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, ed in euro 4996,00 per compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari tali dichiaratori.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 25/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
pag. 7/8 Dott.ssa Giulia Carleo
Dott. Vito Colucci
pag. 8/8