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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 29/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3430 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura su foglio separato in C.F._1
calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Valentino Lavanga e dall'avv. Francesco Sarno,
elettivamente domiciliato in Fisciano (SA), alla Via R. M. Galdieri, n. 3, presso lo studio dei difensori;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Email_3
Ricorrente
E
Controparte_2
, in persona del Direttore Generale, con sede in , alla
[...] CP_2
Via S. Leonardo, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a tergo, dall'avv. Eva Anzalone;
1 PEC: Email_4
Resistente
Oggetto: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18/05/2022 agiva contro l Parte_1 [...]
di al fine di vedere riconosciuto Controparte_2 CP_2
il suo diritto ad ottenere l'indennità per rischio radiologico a far data dall'anno 2010 e il conseguente congedo ordinario aggiuntivo.
In particolare, il ricorrente esponeva in fatto:
- di aver svolto le mansioni di infermiere professionale, con inquadramento nel livello D6 del
C.C.N.L. comparto Sanità a far data dal 10 ottobre 2010, presso la sala operatoria di
“Chirurgia Vascolare ed Endovascolare” dell'Azienza Ospedaliera Universitaria San
AN di IO e GG D'AR;
- di aver fornito la sua assistenza nella sala operatoria del citato reparto durante gli interventi di chirurgia vascolare ed endovascolare, tanto supportando il chirurgo in tutte le fasi dell'intervento, quanto fungendo da aiuto anestesista e/o predisponendo la strumentistica necessaria per il campo operatorio;
- che gli interventi più frequentemente praticati presso la citata struttura ospedaliera, ai quali aveva partecipato abitualmente, erano quelli di endoprotesi aortiche, addominali e toraciche, di angioplastica e gli stent carotidei;
- che nel corso degli anni il numero degli interventi praticati presso il reparto di chirurgia vascolare ed endovascolare erano gradualmente aumentati, e venivano effettuati quasi ogni giorno dal 2016;
2 - che l'adibizione al suddetto reparto e lo svolgimento delle mansioni descritte,
comportavano l'utilizzo in sala operatoria di strumenti di radiologia emettenti onde ionizzanti,
primo tra tutti l'amplificatore di brillanza, impiegato per aumentare la luminosità e la precisione dell'immagine radioscopica, e quindi, la continua e permanente esposizione del ricorrente al rischio di radiazioni ionizzanti;
- che tutte le presenze dovevano risultare dai registri radiologici in possesso del responsabile del reparto di radiologia;
- che dal 2010 al 2015 le presenze in sala operatoria venivano annotate da addetti all'uopo incaricati (il più delle volte tecnici di radiologia) in luoghi diversi dalla sala operatoria, con la conseguenza che i lavoratori che avevano partecipato all'intervento non avevano contezza dell'inserimento del loro nominativo nei suddetti registri;
- che dal 2016, la struttura sanitaria, allineandosi alla normativa in materia, al fine di garantire chiarezza e trasparenza, aveva predisposto dei veri e propri registri operatori in cui le presenze venivano annotate al termine di ogni intervento chirurgico e alla presenza di tutti gli operatori intervenuti, nonché conservati in armadietti presso la medesima sala operatoria,
scongiurando il rischio di possibili errori, omissioni e/o annotazioni infedeli;
- che, considerate le mansioni svolte e il rischio ad esse connesso, aveva più volte richiesto verbalmente al proprio datore di lavoro il riconoscimento dell'indennità radiologica, senza ricevere alcun riscontro;
- che con comunicazione del 22/05/2017, indirizzata alla Direzione Generale e alla
[...]
(acquisita al prot. gen. n. PG/2017/12534), per il tramite del proprio difensore, CP_3
aveva chiesto espressamente, unitamente ad altri colleghi, il riconoscimento dell'indennità
radiologica, facendo tra l'altro presente come lo stato delle proprie presenze non coincidesse con i dati contenuti nel relativo registro e formulando una richiesta di accesso agli atti, senza ricevere, anche in questo caso, riscontro;
3 - che il mese di marzo 2018 l aveva proceduto ad una riclassificazione Parte_2
del personale esposto al rischio radiologico, includendolo tra gli aventi diritto alla relativa indennità, senza che nulla fosse cambiato, né quanto alla situazione ambientale in cui egli operava, né quanto alle mansioni disimpegnate dallo stesso;
- che con deliberazione n. 187 del 14 marzo 2018, l'azienda lo inseriva nella categoria di rischio A e, quindi, tra i dipendenti esposti al rischio radiologico, riconoscendogli la relativa indennità (€ 103,29 mensili) a partire dal mese di gennaio 2018;
- che il 26/06/2018 formalizzava nuova istanza di accesso agli atti, chiedendo espressamente di visionare i registri di sala operatoria relativi agli anni dal 2010 al 2017,
senza ottenere risposta.
Evidenziava l'erroneità dell'atteggiamento dell'Amministrazione, ovvero il mancato riconoscimento della indennità in questione anche per il periodo antecedente al mese di gennaio 2018, in quanto dal 2011 la situazione ambientale in cui egli espletava le proprie mansioni, così come il profilo contenutistico delle stesse, non aveva subito alcuna modifica e considerato che l non aveva dedotto l'esistenza di circostanze idonee a CP_2
giustificare la corresponsione dell'indennità solo a decorrere dal 2018.
Sosteneva, inoltre, che l'indennità in argomento doveva essere concessa a prescindere dall'effettivo grado di assorbimento e sulla base del mero rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti connaturato alla abituale prestazione in un ambiente di lavoro esposto a fonti radiogene.
Per tali ragioni doveva essergli riconosciuta l'indennità per rischio radiologico per l'intero periodo dal 2011 al 2017 o, quantomeno, per il periodo dal mese di febbraio 2016 sino al mese di novembre 2017, nonché 15 giorni di ferie aggiuntive per ciascun anno (introdotte dall'art. 5 C.C.N.L. del 2001), finalizzate al recupero biologico del soggetto esposto all'agente patogeno o, in alternativa, il compenso sostitutivo per non aver potuto godere di tale congedo.
4 In punto di diritto, rimarcava l'illegittimità dell'atteggiamento dell'Amministrazione, non essendo ammissibile, in tema di indennità di rischio radiologico, alcuna motivazione che giustificasse, a fronte di una situazione immutata rispetto al periodo precedente,
l'attribuzione del beneficio con effetto da un periodo successivo.
Ribadiva, pertanto, il suo diritto ad ottenere la suddetta indennità dal 2010 o, quantomeno,
dal mese di febbraio 2016, atteso che il periodo oggetto di valutazione da parte della
Commissione di valutazione, ai fini del riconoscimento della indennità, era 11/02/2016 -
11/02/2017.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
<a) in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della
indennità per rischio radiologico a far data dall'anno 2010 e il conseguente congedo
ordinario aggiuntivo (pari a 15 giorni per anno), e per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale e legale rappresentante pro tempore a corrispondere in suo favore le somme
maturate a tale titolo (pari ad euro 103,29 mensili) a partire dall'anno 2006 e che in caso di
contestazione, comunque a far epoca dall'anno 2011 fino a tutto il 2017, nonché alla
monetizzazione delle ferie aggiuntive, in misura pari ad 1/24 della retribuzione annua lorda
spettante (CCNL, tab. D, cat. Dirigenti medici, doc.to n. 5) o in subordine alla concessione
dei 15 giorni di ferie aggiuntive, il tutto con interessi e rivalutazione.
b) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della
indennità per rischio radiologico a far data dal febbraio 2016 e il conseguente congedo
ordinario aggiuntivo, e per l'effetto condannare l Controparte_2
, in persona del Direttore Generale e legale
[...]
rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di esso ricorrente le somme maturate
a tale titolo a partire dalla suddetta data fino a tutto il 2017, nonché alla monetizzazione delle
ferie aggiuntive, in misura pari ad 1/24 della retribuzione annua lorda spettante (CCNL
5 Sanità comparto pubblico, tab. D, cat. Dirigenti medici, doc.to n. 5) o in subordine alla
concessione dei 15 giorni di ferie aggiuntive, il tutto con interessi e rivalutazione.
c) Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite,
in favore dei procuratori antistatari, con attribuzione>>.
2. L'istituto resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 13/12/2022, con la quale impugnava il ricorso introduttivo evidenziando l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto di essa.
In particolare, sottolineava la necessità di distinguere, ai fini della corresponsione della indennità di rischio radiologico e del riconoscimento del congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni consecutivi di calendario, tra il personale di radiologia, cui il beneficio doveva essere corrisposto per la qualifica rivestita, e quello sanitario restante con profilo professionale diverso, anch'esso concretamente esposto in maniera permanente e continuativa al rischio di esposizione a radiazioni ionizzati, per il quale il riconoscimento del suddetto diritto conseguiva alla verifica effettuata dalla Commissione Rischio, incaricata di verificare l'esposizione al rischio radiologico in base ai criteri dettati dalla Circolare
Regionale prot. n. 2014/0717056 del 28 ottobre 2014 e dal successivo DCA n. 7/2016.
Pertanto, la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico era subordinata all'accertamento/verifica annuale, a posteriori, della avvenuta, reale esposizione e, quindi,
non poteva essere contestuale ma doveva avvenire a partire dall'anno successivo a quello della prestazione, concluso il predetto accertamento.
Inoltre, assumeva che l'indennità di rischio radiologico relativa al periodo gennaio-dicembre
2017 era stata corrisposta mensilmente, a partire dal mese di gennaio 2018, mentre per il periodo temporale antecedente al mese di gennaio 2017 al ricorrente non era stato attribuito il beneficio, essendo stato classificato dall'Esperto di Radioprotezione Aziendale come esposto di categoria B.
6 Evidenziava, altresì, l'infondatezza della richiesta del ricorrente di ottenere la monetizzazione del mancato godimento del congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni solari consecutivi, cosiddetto riposo biologico, nella misura di 1/24 della retribuzione annua lorda spettante, in quanto il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa iscritta al n.
1339/2021, aveva sancito il principio secondo il quale il “riposo biologico”, qualora non goduto, non era monetizzabile e poteva essere riconosciuto solo nell'anno successivo a quello di avvenuta esposizione;
che il ricorrente era stato classificato “Esposto di Categoria
A” solo nel 2017 e, pertanto, negli anni antecedenti non spettavano allo stesso i benefici contrattuali rivendicati;
che la Commissione Rischio, concluse le sue attività, aveva riconosciuto al ricorrente il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni solari consecutivi a far data dal gennaio 2018 in tempo utile per consentirne la fruizione;
che il ricorrente aveva usufruito del riposo biologico in un'unica soluzione dal 31 luglio al 14 agosto 2018.
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<- Dichiarare infondato il ricorso, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui innanzi, con rigetto
dello stesso;
- Vinte le spese di giudizio.>>.
3. Con ordinanza dell'01/08/2023 il G.d.L., ritenutane la necessità, conferiva incarico di
C.T.U. a specialista esperto di radioprotezione, il quale provvedeva a depositare l'elaborato consulenziale in data 07/10/2025.
Conclusa l'istruttoria, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 25/11/2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione
7 alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che, in base all'art. 133 ed Allegato XXII al D. Lgs. n. 101/2020, e precedentemente, all'art. 82 ed Allegato III del D. Lgs. n. 230/95 così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 241/00, vigente nel periodo d'interesse (2010 – 2017), sulla scorta delle valutazioni dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), i lavoratori vanno classificati come
“Esposto - Cat. B” se sono suscettibili di superare la Dose di 1 mSv/anno; se sono suscettibili di superare la Dose di 6 mSv/anno, invece, vanno classificati come “Esposto - Cat. A”; vanno classificati come “Non-Esposto”qualora la Dose massima prevista risulti inferiore ad 1
mSv/anno.
La “classificazione” dei lavoratori (o la revisione della stessa) viene effettuata dall'Esperto
Qualificato (oggi “Esperto di Radioprotezione”) preventivamente, (ovvero prima che l'attività
radio-esponente abbia inizio) “previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività
che questi debbono svolgere” (art. 80, comma 1, lett. “b” – D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i.) e non a posteriori (basandosi sullo “storico” delle attività svolte dal Lavoratore). La valutazione del rischio è, dunque, sempre preventiva, costituendo tale assunto uno dei principi fondamentali della radioprotezione, anche perché ne derivano una serie di adempimenti legati alla corretta sorveglianza sanitaria dei lavoratori (es. la periodicità delle visite).
Alla luce, poi, dei parametri forniti dalla Circolare regionale prot. 2014/0117056 del 28
ottobre 2014 e del successivo DCA n. 7/2016, in concreto, nell'ambito della Regione
Campania, per il riconoscimento dell'indennità in questione al personale diverso da quello di radiologia sono richiesti tre requisiti che devono ricorrere congiuntamente:
1. la classificazione preventiva del lavoratore da parte dell'Esperto di Radioprotezione come
“Esposto - Cat. A”;
2. la presenza documentata annua di almeno 40 settimane che attestino
8 l'abitualità in zona controllata;
3. la presenza per almeno 7 minuti settimanali oppure per 10
minuti su dieci giorni di esposizione documentata, ritenuti necessari per raggiungere i 6mSv
annui di dose efficace.
Detti requisiti, dunque, necessari in via congiuntiva, in parte postulano una verifica preventiva relativa alla possibilità di qualificare il lavoratore come Esposto di categoria A ed in parte richiedono una verifica successiva, a consuntivo, per acclarare la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti 2. e 3.
Ebbene, allo scopo di verificare i presupposti fattuali per poter riconoscere al ricorrente, per il periodo di cui in ricorso, l'indennità ed i benefici rivendicati, è stato conferito apposito incarico ad un CTU esperto di radioprotezione, il quale, dopo aver analizzato la documentazione relativa alla posizione di si è così espresso: <nel Parte_1
periodo dal 2010 al 29/6/2012 il CPSI risulta non classificato, dunque non Parte_1
addetto a mansioni radio-esponenti.
Nel periodo che decorre dal 29/6/2012 al 7/1/2017 in base ai documenti in atti questi risulta
classificato come “Esposto di Categoria B”>>.
Di conseguenza, in base a quanto in precedenza evidenziato, <in detto periodo, egli non
avrebbe potuto, a prescindere dal numero di effettive presenze in sala operatoria, accedere
all'indennità di rischio radiologico in quanto requisito necessario per il riconoscimento di tale
benefit è costituito dall'appartenenza alla Categoria “A”>>
Dal 7/1/2017, poi, la Categoria A è stata attribuita al ricorrente, come del resto riconosciuto in ricorso. E, come meglio si dirà in prosieguo, ciò ha costituito il presupposto per l'attribuzione al ricorrente dei benefici a partire dall'anno 2018.
In tal senso è risultata condivisibilmente irrilevante l'acquisizione, invocata da parte attrice,
della copia dei registri di sala operatoria, in quanto <la eventuale presenza del nominativo
del ricorrente in tali registri nel periodo 2010 – 2016 non avrebbe alcuna influenza sui fatti.
La mera partecipazione all'equipe operatoria non può, infatti, da sola costituire criterio di
9 attribuzione del benefit dell'indennità radiologica. Si consideri (a mero titolo di esempio) un
CPSI addetto alla preparazione del paziente e/o all'assistenza alle fasi conclusive dell'atto
chirurgico (sutura, risveglio): ebbene, detto CPSI (presumibilmente afferente alla categoria
B) che durante l'emissione di radiazioni può e deve porsi al riparo da paratie schermanti o
all'esterno della sala, pur comparendo sul registro, risulterebbe esposto ai livelli di dose
nettamente inferiori rispetto ad un altro membro dell'equipe (presumibilmente afferente alla
categoria A) che, invece, deve rimanere a stretto contatto col paziente (e con l'apparecchio
radiogeno) durante le emissioni in quanto proprio sul paziente opera basandosi sulle relative
immagini prodotte “in diretta” dall'apparecchio>>.
Del resto, ove una esposizione qualificata vi fosse stata essa avrebbe dovuto trovare riscontro nei valori di dose misurati dai dosimetri personali dei succitati operatori. Ma a tal riguardo il CTU ha provveduto a valutare gli esiti della dosimetria personale del ricorrente al fine di verificare la corretta classificazione del lavoratore, ed ha riscontrato che nel periodo d'interesse tali valori risultano costantemente inferiori a 0,01 mSv/anno, laddove il limite di dose per i Lavoratori di Categoria B è pari a 6 mSv/anno. Va considerato, inoltre, che, per quanto accertato dal CTU esaminando il tipo di apparecchi utilizzati nella sala operatoria del reparto ove ha prestato servizio il ricorrente, <stanti le caratteristiche tecniche degli
apparecchi radiologici in esame, non sussiste alcun fenomeno di radio-attivazione o radio-
contaminazione delle matrici ambientali (aria, superfici di lavoro, ecc.) e pertanto, nessuna
radiazione permane nella sala operatoria quando l'emissione raggi viene interrotta>>.
Né è credibile, per l'esistenza di un preciso obbligo di legge al riguardo (D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i., art. 68, comma 1), che dosimetro personale non sia stato indossato o sia stato utilizzato in modo improprio, “trattandosi di un dispositivo di primaria importanza sia da un
punto di vista tecnico che da un punto di vista documentale”, sicché il “suo corretto impiego
è un preciso onere del Lavoratore in quanto è uno strumento di misura oggettivo e come
tale, di per sé indicativo della effettiva esposizione alle radiazioni ionizzanti”.
10 Pertanto, sulla scorta di una valutazione condivisibile e tecnicamente corretta, il CTU ha evidenziato che <la classificazione del Lavoratore come “Esposto – Categoria B”, che
aveva evidentemente tenuto conto anche delle esposizioni “potenziali”, sia non solo
tecnicamente valida, ma addirittura cautelativa oltre che in accordo con i principi di
ottimizzazione della radioprotezione>>.
In definitiva, vanno recepite le conclusioni del CTU secondo cui: <
1. Negli anni 2010 –
2016 il ricorrente risulta correttamente classificato come “Esposto di Categoria B” come,
peraltro, confermato dai risultati della dosimetria personale e pertanto non poteva “aspirare”
al riconoscimento dell'indennità;
2. Nell'anno 2017 il ricorrente risulta, invece, classificato “Esposto di Categoria A” e di
conseguenza, una volta verificate le effettive presenze nell'anno (dunque al termine dello
stesso), la AOU ha avviato (dal gennaio 2018) l'erogazione del benefit>>.
Con riferimento all'ultimo aspetto in questione, cioè quello dell'eventuale retrodatazione della decorrenza dei benefici al momento del riconoscimento, va detto che anche sotto tale profilo la domanda non può trovare accoglimento. Come accennato in precedenza, per il personale classificato come “Esposto - Cat. A” entrambi i benefici (l'indennità economica e la maggiorazione dei giorni di ferie) non possono che essere riconosciuti “a consuntivo”, al termine dell'anno di riferimento (il primo dei quali con riferimento al caso in esame è l'anno
2017), dopo che sia stata accertata in concreto degli ulteriori requisiti di presenza richiesti dalla normativa regionale in precedenza richiamata.
Ne discende che, per quanto attiene alla posizione del ricorrente, essendogli stata riconosciuta la classificazione di Esposto di Cat. A solo a decorrere dall'anno 2017, egli ha potuto maturare il diritto a conseguire i benefici contrattuali di cui si discute solo a far data da gennaio 2018, come pacificamente risulta essere stato fatto dall'AOU convenuta.
In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dei benefici di cui in ricorso a decorrere da
11 una data antecedente a quella a partire dalla quale essi gli sono stati erogati dalla AOU
convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, in considerazione della complessità
delle questioni giuridiche trattate, sussistono gli eccezionali motivi giustificativi della compensazione del 50% delle spese di lite, sicché queste ultime, liquidate in dispositivo in conformità ai vigenti parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022,
vanno poste nella misura della metà a carico della parte ricorrente, rimanendo compensate tra le parti per il residuo ammontare del 50%.
Le spese di CTU, invece, ferma restando la solidarietà nei riguardi del CTU, vanno nei rapporti interni, poste interamente a carico di parte ricorrente, avendo essa essenzialmente dato causa all'approfondimento tecnico in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3430 dell'anno 2022, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente , al pagamento, in favore di parte resistente, della Parte_1
metà delle spese del giudizio, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 2.700,00,
oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva, se dovuta, e c.p.a.
come per legge, dichiarando compensate dette spese nella misura del 50%;
3) pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido nei riguardi del consulente e, nei rapporti interni tra le parti, a definitivo carico della parte ricorrente.
Salerno, 11.12.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
12