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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/09/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4154/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4154/2021 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CONSENTINO NINO GIUSEPPE, presso il cui studio, in Siracusa nel
Viale Santa Panagia n. 136/A, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI MARCO, presso il cui studio, in Verona, Vicolo San
Bernardino n. 5A, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 529/2021 del 26.03.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 641/2021 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto, il pagamento, in favore della
[...]
, della somma complessiva di euro 11.138,34, oltre interessi, spese e compensi, dovuta CP_1
in virtù del contratto di finanziamento n. 418 e del contratto di apertura di linea di credito n. 402,
stipulati con la s.p.a. Findomestic che ha poi ceduto il detto credito all'odierna convenuta opposta.
L'opponente con le proprie doglianze ha lamentato la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta e la carenza di prova del credito ingiunto, contestando all'istituto di credito la violazione dell'obbligo di informativa in favore del cliente ai sensi dell'art. 124 TUB e la vessatorietà delle clausole contrattualmente previste;
ha eccepito, altresì, la usurarietà dei tassi di interesse contrattuali e la violazione del divieto di anatocismo bancario;
ha istato, infine, istando per l'espletamento di una
CTU contabile volta all'accertamento dell'esatta esposizione debitoria.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 7 Con ordinanza del 11.07.2022 il decreto ingiuntivo opposto era dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 del codice di rito civile con assegnazione alle parti dei termini per l'esperimento del procedimento di mediazione delegata.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del
12.02.2025, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla di complessivi euro 11.138,34 Controparte_2
dovuti a fronte del contratto di finanziamento n. 418 e del contratto di apertura di linea di credito n.
402, in ordine ai quali l'opponente ha, dapprima, eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta e la carenza di prova del credito ingiunto.
In primo luogo, è da premettersi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
pagina 3 di 7 Ciò detto, parte opposta ha dato prova sia della propria titolarità attiva nel rapporto di credito dedotto in giudizio, allegando il contratto di cessione dal quale si evince che la stessa ha acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della Findomestic s.p.a. unitamente all'elenco dei crediti ceduti e il relativo estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica al n. 114 del 28.0.2019; sia il proprio credito, producendo i contratti di finanziamento e i relativi estratti conto certificati ex art. 50
TUB, nonché, le comunicazioni regolarmente notificate all'opponente della decadenza dal beneficio del termine e della cessione del credito.
Di contro, l'opponente ha formulato censure astratte non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
ha, altresì, contestato all'istituto di credito la violazione degli obblighi di cui all'art Parte_1
124 TUB, il quale dispone che: “il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.”
pagina 4 di 7 Orbene, nel caso che ci occupa alcuna condotta illegittima può rilevarsi a carico del finanziatore, parte opponente, difatti, ha debitamente sottoscritto la sezione contrattuale dedicata alla ricezione della documentazione, dichiarando di aver ricevuto copia completa dei contratti corredati dei documenti di sintesi, dovendosi, pertanto, ritenere assolto obbligo gravante sull'istituto di credito ai sensi dell'art. 124 TUB.
Ancora, non possono trovare accoglimento, poiché generiche, le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla asserita violazione della banca del disposto di cui all'art. 33 del Codice del Consumo e la conseguente vessatorietà delle clausole contrattuali.
Difatti, parte opponente nell'atto di opposizione ha genericamente censurato le clausole contrattuali come illegittime senza null'altro specificare in ordine alle clausole contestate, né riguardo ai profili di vessatorietà che avrebbero inficiato la validità delle stesse.
È da rilevarsi, inoltre, che le clausole contrattuali sono state riportate in calce ai contratti di finanziamento e fatte oggetto di specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di modo che debba ritenersi comunque salva l'esigenza di tutela codificata ai sensi del citato art. 1341 del
Codice civile
Infine, oltremodo generiche sono da ritenersi le doglianze relative alla sussistenza di profili di anatocismo e usurarietà dei tassi d'interesse contrattualmente applicati a fronte di quanto statuito dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento pagina 5 di 7 rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati.
(Sent. Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Sent. Cass. n. 7374/2016)
Di contro, il si è limitato a una generica contestazione dei tassi contrattualmente applicati, non Pt_1
ha fornito alcuna indicazione sul ricalcolo effettuato, sulle partite contestate e non ha provveduto alla allegazione dei Decreti Ministeriali recanti i tassi soglia previsti per il periodo contestato, non ottemperando, dunque, all'onere probatorio che su di esso gravante nei termini posti dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per tali motivi, la presente opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 529/2021 del 26.03.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 641/2021 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 529/2021 del 26.03.2021
emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna , alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Controparte_3
pagina 6 di 7 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, l'8 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4154/2021 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CONSENTINO NINO GIUSEPPE, presso il cui studio, in Siracusa nel
Viale Santa Panagia n. 136/A, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI MARCO, presso il cui studio, in Verona, Vicolo San
Bernardino n. 5A, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 529/2021 del 26.03.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 641/2021 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto, il pagamento, in favore della
[...]
, della somma complessiva di euro 11.138,34, oltre interessi, spese e compensi, dovuta CP_1
in virtù del contratto di finanziamento n. 418 e del contratto di apertura di linea di credito n. 402,
stipulati con la s.p.a. Findomestic che ha poi ceduto il detto credito all'odierna convenuta opposta.
L'opponente con le proprie doglianze ha lamentato la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta e la carenza di prova del credito ingiunto, contestando all'istituto di credito la violazione dell'obbligo di informativa in favore del cliente ai sensi dell'art. 124 TUB e la vessatorietà delle clausole contrattualmente previste;
ha eccepito, altresì, la usurarietà dei tassi di interesse contrattuali e la violazione del divieto di anatocismo bancario;
ha istato, infine, istando per l'espletamento di una
CTU contabile volta all'accertamento dell'esatta esposizione debitoria.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 7 Con ordinanza del 11.07.2022 il decreto ingiuntivo opposto era dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 del codice di rito civile con assegnazione alle parti dei termini per l'esperimento del procedimento di mediazione delegata.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del
12.02.2025, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla di complessivi euro 11.138,34 Controparte_2
dovuti a fronte del contratto di finanziamento n. 418 e del contratto di apertura di linea di credito n.
402, in ordine ai quali l'opponente ha, dapprima, eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta e la carenza di prova del credito ingiunto.
In primo luogo, è da premettersi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
pagina 3 di 7 Ciò detto, parte opposta ha dato prova sia della propria titolarità attiva nel rapporto di credito dedotto in giudizio, allegando il contratto di cessione dal quale si evince che la stessa ha acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della Findomestic s.p.a. unitamente all'elenco dei crediti ceduti e il relativo estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica al n. 114 del 28.0.2019; sia il proprio credito, producendo i contratti di finanziamento e i relativi estratti conto certificati ex art. 50
TUB, nonché, le comunicazioni regolarmente notificate all'opponente della decadenza dal beneficio del termine e della cessione del credito.
Di contro, l'opponente ha formulato censure astratte non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
ha, altresì, contestato all'istituto di credito la violazione degli obblighi di cui all'art Parte_1
124 TUB, il quale dispone che: “il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.”
pagina 4 di 7 Orbene, nel caso che ci occupa alcuna condotta illegittima può rilevarsi a carico del finanziatore, parte opponente, difatti, ha debitamente sottoscritto la sezione contrattuale dedicata alla ricezione della documentazione, dichiarando di aver ricevuto copia completa dei contratti corredati dei documenti di sintesi, dovendosi, pertanto, ritenere assolto obbligo gravante sull'istituto di credito ai sensi dell'art. 124 TUB.
Ancora, non possono trovare accoglimento, poiché generiche, le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla asserita violazione della banca del disposto di cui all'art. 33 del Codice del Consumo e la conseguente vessatorietà delle clausole contrattuali.
Difatti, parte opponente nell'atto di opposizione ha genericamente censurato le clausole contrattuali come illegittime senza null'altro specificare in ordine alle clausole contestate, né riguardo ai profili di vessatorietà che avrebbero inficiato la validità delle stesse.
È da rilevarsi, inoltre, che le clausole contrattuali sono state riportate in calce ai contratti di finanziamento e fatte oggetto di specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di modo che debba ritenersi comunque salva l'esigenza di tutela codificata ai sensi del citato art. 1341 del
Codice civile
Infine, oltremodo generiche sono da ritenersi le doglianze relative alla sussistenza di profili di anatocismo e usurarietà dei tassi d'interesse contrattualmente applicati a fronte di quanto statuito dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento pagina 5 di 7 rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati.
(Sent. Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Sent. Cass. n. 7374/2016)
Di contro, il si è limitato a una generica contestazione dei tassi contrattualmente applicati, non Pt_1
ha fornito alcuna indicazione sul ricalcolo effettuato, sulle partite contestate e non ha provveduto alla allegazione dei Decreti Ministeriali recanti i tassi soglia previsti per il periodo contestato, non ottemperando, dunque, all'onere probatorio che su di esso gravante nei termini posti dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per tali motivi, la presente opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 529/2021 del 26.03.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 641/2021 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 529/2021 del 26.03.2021
emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna , alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed Controparte_3
pagina 6 di 7 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, l'8 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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