Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12278 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata in [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, VIA MARIANO STABILE 221 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAM-
PAGNA FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato in [...], in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo, via G. Pacini 5 90138 Palermo, presso lo studio dell'Avv. CIMINO ENRICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18/06/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. GIURISDIZIONE
Preliminarmente va affermata la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3, comma 1 lett.
a) del Regolamento CE n. 2201/2003 in materia matrimoniale (c.d. Bruxelles II bis), il qua- le, a prescindere dalla cittadinanza delle parti, fissa il criterio generale della residenza abi- tuale dei coniugi, eletta dalle parti in Palermo e, dunque, anche la competenza territoriale di questo ufficio giudiziario.
1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (c.d. Roma III), esplicitamente munito di
“carattere universale” (art. 4), secondo il quale, ove non siano i coniugi a designare la legge applicabile fra quelle consentite, il divorzio e la separazione personale saranno disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (così artt. 8 e 11).
Va, infine, rilevato che, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matri- monio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è conside- rato tale dalla legge del luogo di celebrazione, a prescindere dall'osservanza delle norme ita- liane relative alla trascrizione, atteso che questa, oltre a non essere obbligatoria ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000, non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (sul punto, ad esempio, Cass., n. 17620 del
2013); nella specie, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Bangladesh il
4/05/2016; anche se le parti non hanno provveduto a trascrivere il matrimonio in Italia, nulla osta alle domande proposte.
2. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci- mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato in- tento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, con provvedimento emes- so ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., preso atto che per disposizione del Tribunale per i Mi- norenni nel procedimento R.G.V.G. 1391/21, il minore nato in [...] Persona_1 il 3 agosto 2019 e la madre erano stati affidati alla U.O. Protezione Infan- Parte_1 zia e Adolescenza del Comune di Palermo presso la struttura “Casa di accoglienza Isola della
Carità 100” di Palermo e con successivo decreto della medesima autorità emesso in data 19 aprile 2023, la sig. e il figlio sono stati trasferiti presso la struttura “Comunità Tarta- Pt_1 ruga 2” di Palermo, veniva confermato il suddetto collocamento e disposto l'affido esclusivo del minore alla madre.
Con successivo provvedimento del 13/02/2025 veniva quindi disposto acquisirsi even- tuali ulteriori atti e determinazioni dell'autorità giudiziaria minorile nel proc. N. R.G.V.G.
1391/21 e informazioni sullo stato dei procedimenti correlati pendenti dinanzi l'autorità giudiziaria penale, con conferma dell'incarico al Servizio Spazio Neutro sulla relazione pa- dre-figlio.
Nello specifico nella relazione del 3/06/2025 gli operatori del servizio così hanno rela- zionato
Da qui ritiene il collegio che, in attesa della definizione del procedimento dinanzi l'autorità giudiziaria minorile, vada confermato il collocamento del minore e della madre in comunità ivi disposto, con previsione dell'affido esclusivo del minore alla stessa e ciò in con- siderazione del percorso di costituzione del legame genitoriale padre-figlio, ancora in fieri e sotto monitoraggio.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in pro- Pt_1 prio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento del figlio della coppia.
4.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
4.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determina-zione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Nel caso di specie, stante il collocamento in comunità di madre e figlio, allo stato può porsi a carico di l'obbligo di contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie CP_1 da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
Inoltre, è facultata a percepire l'intero assegno unico per il figlio, in Parte_1 qualità di genitore collocatario, ove erogato.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso intro- duttivo del giudizio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata in [...], Parte_1 in data 15/02/1996 e , nato in [...], in data [...], i quali CP_1 hanno contratto matrimonio in BANGLADESH, in data 04/05/2016; conferma le condizioni adottate con provvedimento dell'11/04/2024 in punto di affido e regolamentazione del regime di frequentazione col genitore non collocatario;
dichiara obbligato a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da so- CP_1 stenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019; dichiara facultata a percepire l'intero assegno unico per il figlio, in Parte_1 qualità di genitore collocatario, ove erogato;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinan- za;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
23/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Gabriella Giammona e dal Relatore dott. Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifi- che dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.