TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 25/1/2024 da
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
2/03/1980 e residente in [...] sc. B, elettivamente domiciliata in
Siracusa, Via F. Juvara n. 67, presso lo studio dell'avv. David Buscemi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente, Parte_2 C.F._2 in Traversa Impellizzeri n. 70, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via F. Juvara n. 67, presso lo studio dell'avv. David Buscemi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 82/2024, pubblicata il 21/6/2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, attesa la concorde volontà delle stesse.
Con separata ordinanza ha disposto il prosieguo del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio concedendo alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 14/1/2024, per il deposito di note scritte.
All'udienza suindicata, il Giudice – rilevata la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – ha rinviato all'udienza del 31/3/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
pagina1 di 3 All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 25/7/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Siracusa alla via
Adorno 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della SI.ra . Pt_1
3. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento in considerazione delle personali capacità economiche.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Siracusa, il giorno 11/8/2023 (Anno 2023, Parte 1, Serie, N. 78), in conformità alle
[...]
condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 04/04/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 25/1/2024 da
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
2/03/1980 e residente in [...] sc. B, elettivamente domiciliata in
Siracusa, Via F. Juvara n. 67, presso lo studio dell'avv. David Buscemi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente, Parte_2 C.F._2 in Traversa Impellizzeri n. 70, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via F. Juvara n. 67, presso lo studio dell'avv. David Buscemi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 82/2024, pubblicata il 21/6/2024, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, attesa la concorde volontà delle stesse.
Con separata ordinanza ha disposto il prosieguo del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio concedendo alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 14/1/2024, per il deposito di note scritte.
All'udienza suindicata, il Giudice – rilevata la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – ha rinviato all'udienza del 31/3/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
pagina1 di 3 All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 25/7/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Siracusa.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Siracusa alla via
Adorno 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della SI.ra . Pt_1
3. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento in considerazione delle personali capacità economiche.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Siracusa, il giorno 11/8/2023 (Anno 2023, Parte 1, Serie, N. 78), in conformità alle
[...]
condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 04/04/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3