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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/08/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1365 del R.G. 2025 ,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Mastrangelo Pietro, come da Parte_1
procura in atti,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Greco Andrea, come da mandato in Controparte_1
atti,
CONVENUTA
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Cassazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con ricorso del 24/03/2025 è fondata e va quindi accolta.
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in
Massafra (TA) il 18/09/2004 si sono separati con sentenza non definitiva n. 959/2023 emessa dal Tribunale di Taranto in data 26.04.2023 e pubblicata in data 27.04.2023, dopo essere comparsi innanzi al Giudice delegato per il rituale tentativo di conciliazione.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2
lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va ovviamente riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massafra (TA) il
18/09/2004 da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...] , trascritto nei registri dello stato civile
[...]
del Comune di Massafra (TA) dell'anno 2004 (atto n. 114, p. II, s. A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
2 4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 25.07.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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