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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2986/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TA VINCENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11799/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259045272900000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180042330791 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2159/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti del Comune di Roma Capitale e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'intimazione di pagamento n. 097 2025
90452729 00/000, a lui notificata in data 23.06.2025, limitatamente alla parte in cui essa richiama la sottesa cartella esattoriale n. 097 2018 00423307 91 avente ad oggetto l' omesso versamento della TARI, anno 2015, in relazione all'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1, per complessivi € 527,17 e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ad unico motivo ha dedotto l'intervenuto pregresso annullamento in autotutela della cartella sovraindicata, come da documentazione prodotta in atti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva sulla questione dedotta in giudizio e la correttezza del proprio operato, con consequenziale richiesta di non essere condannata al pagamento delle spese di lite, in caso di accoglimento del ricorso,
Non si è costituto il Comune di Roma Capitale
All'udienza del 24-02-26 il Giudice ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha prodotto in atti copia del “documento di chiusura” n. 112490030269 della Tassa Rifiuti in discussione, ricevuto nel mese di Giugno 2024 dal Dipartimento Risorse Economiche e Direzione Entrate
Tributarie del Comune di Roma nel quale, secondo la sua prospettazione, a pag. 2 “è stato testualmente riportato lo storno e l'annullamento della pretesa già richiamata nel doc. AMA n.111590016338”.
Orbene dalla lettura di tale ultimo documento, parimenti depositato, si evince che la somma pretesa è attinente alla TARI 2015 mentre gli storni effettuati e sovra richiamati, riguardano importi relativi a TARI e
TEFA dovuta dal 01.01.2013-30.06.2014 e dal 01.07.2014-31.12.2014.
Difettando, pertanto, la prova di quanto dedotto nell'unico motivo di ricorso, quest'ultimo non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte costituita che liquida in complessivi € 250,00. Così deciso in Roma, il 24/02/2026. Il Giudice monocratico
IN TA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TA VINCENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11799/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259045272900000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180042330791 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2159/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti del Comune di Roma Capitale e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'intimazione di pagamento n. 097 2025
90452729 00/000, a lui notificata in data 23.06.2025, limitatamente alla parte in cui essa richiama la sottesa cartella esattoriale n. 097 2018 00423307 91 avente ad oggetto l' omesso versamento della TARI, anno 2015, in relazione all'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1, per complessivi € 527,17 e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ad unico motivo ha dedotto l'intervenuto pregresso annullamento in autotutela della cartella sovraindicata, come da documentazione prodotta in atti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva sulla questione dedotta in giudizio e la correttezza del proprio operato, con consequenziale richiesta di non essere condannata al pagamento delle spese di lite, in caso di accoglimento del ricorso,
Non si è costituto il Comune di Roma Capitale
All'udienza del 24-02-26 il Giudice ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha prodotto in atti copia del “documento di chiusura” n. 112490030269 della Tassa Rifiuti in discussione, ricevuto nel mese di Giugno 2024 dal Dipartimento Risorse Economiche e Direzione Entrate
Tributarie del Comune di Roma nel quale, secondo la sua prospettazione, a pag. 2 “è stato testualmente riportato lo storno e l'annullamento della pretesa già richiamata nel doc. AMA n.111590016338”.
Orbene dalla lettura di tale ultimo documento, parimenti depositato, si evince che la somma pretesa è attinente alla TARI 2015 mentre gli storni effettuati e sovra richiamati, riguardano importi relativi a TARI e
TEFA dovuta dal 01.01.2013-30.06.2014 e dal 01.07.2014-31.12.2014.
Difettando, pertanto, la prova di quanto dedotto nell'unico motivo di ricorso, quest'ultimo non può che essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della controparte costituita che liquida in complessivi € 250,00. Così deciso in Roma, il 24/02/2026. Il Giudice monocratico
IN TA