Art. 11. (Accesso alle proprieta' immobiliari per le verificazioni)
L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572 , e' modificato come segue:
"I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purche' muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprieta' immobiliari per gli accertamenti del caso.
Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000".
L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572 , e' modificato come segue:
"I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purche' muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprieta' immobiliari per gli accertamenti del caso.
Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000".