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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9773 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 7368/2024 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7368/2024
Oggi 28.10.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
È presente l'avv.to Roberto Cardone che dichiara di essere presente per delega orale dell'avv.to
Vasapollo.
A questo punto, il G.I. invita il suddetto difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. Il difensore presente e si riporta agli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7368/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Vasapollo, presso il cui studio in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Emilio Orsini, presso il cui studio in Procida (NA) alla Via Lungomare Cristoforo
Colombo n. 6 elettivamente domicilia.
Appellata
E
) Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al G.D.P. di Procida, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071.76202200000677 del 3/6/2022, in riferimento alla cartella di pagamento n. 071/2016/0057221435/000, dell'importo di € 1.304,83, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IVA per l'anno 2012.
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, causata dal difetto di notifica della citata presupposta cartella di pagamento, oltre a sollevare l'intervenuta prescrizione quinquennale della sottesa imposta sul valore aggiunto, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa erariale ivi riportata. Si costituiva in giudizio l' , sollevando, in via pregiudiziale di rito, Controparte_3 il difetto di giurisdizione ex art. 38 c.p.c. del GDP adito poichè, contenendo la cartella impugnata crediti di natura tributaria, il giudizio doveva essere incardinato dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale competente per territorio;
eccepiva, altresì, l'incompetenza per territorio del
Giudice adito, in favore del GDP di Gragnano. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, stante la valida e rituale notifica della cartella di pagamento impugnata, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
L' di in qualità di Ente impositore, non si Controparte_2 CP_2 costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con sentenza n. 415/2024, emessa in data 18/7/2023 e pubblicata in data 26/3/2024, il Giudice di
Pace di Procida preliminarmente riteneva ammissibile la spiegata opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., rilevando l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dell'opponente, al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accertata l'assenza di prove circa la notifica della cartella di pagamento n.
071/2016/0057221435/000, sia da parte del Concessionario che dell'Ente impositore, accoglieva l'opposizione annullando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
071.76202200000677 del 3/6/2022, in uno con la suddetta cartella di pagamento dell'importo di €
1.304,83, recante l'IVA – Anno 2012, di cui ordinava la cancellazione dal ruolo esattoriale, e condannava in solido gli Enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
L , nell'appellare la predetta sentenza, ha proposto gravame Controparte_3 ribadendo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice di prime cure deducendo che, a fronte di crediti di natura tributaria, il GdP di Procida avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Il ha, altresì, reiterato l'eccezione di nullità della sentenza gravata per violazione e CP_4 falsa applicazione dell'art. 27 c.p.c. da parte del giudice di prime cure che avrebbe avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per territorio, in favore del GDP di . Pt_2
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il GDP ha illegittimamente dichiarato ammissibile l'opposizione nonostante il Concessionario abbia provato la valida notificazione della cartella di pagamento n. 071/2016/0057221435/000, eseguita in data 16/9/2016, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 d.p.r. 602/73, art. 60 c. 1 lett. b bis DPR 600/73 e 139 c.p.c., con consegna, in assenza del destinatario, a familiare convivente.
Ha, pertanto, dedotto che a fronte della valida notificazione dell'atto esattoriale, il GDP avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto la mancata opposizione tempestiva della cartella ha determinato la cristallizzazione dei relativi carichi iscritti al ruolo esattoriale. L ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con Controparte_3 vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita deducendo l'infondatezza dell'appello e richiamando, in ordine Controparte_1 all'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito, la sentenza delle Sezione Unite della Corte di Cassazione n. 1394/2022.
Quanto alla competenza del Giudice di Pace di Procida, ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
In merito alla cristallizzazione del credito, ha poi, dedotto che la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi e che il contribuente può impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti.
Parte appellata ha, inoltre, ribadito l'assenza di prova in ordine alla notifica della cartella Cont impugnata, attesa la mancata produzione della da parte dell . Controparte_6
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L seppur regolarmente citata, non si è Controparte_2 costituita in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Per ragioni di priorità logico giuridica, va esaminato l'eccepito difetto di giurisdizione, poiché tale questione riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame che concernono il merito della pretesa creditoria.
Dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado, emerge con evidenza, che ha Controparte_1 impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071.76202200000677 del
3/6/2022, lamentando il difetto di notifica della sottesa cartella di pagamento n.
071/2016/0057221435/000 di € 1.304,83, inerente il mancato pagamento dell'Imposta sul valore aggiunto, c.d. IVA, riferita all'anno 2012 (credito di natura tributaria).
Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi deve essere dichiarata la nullità della gravata sentenza n. 415/2024, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
ed di avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2 CP_2
Giudice di Pace di Procida n. 415/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 415/2024, revocandone la statuizione sulle spese, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione, appartenendo la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 28.10.2025.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7368/2024
Oggi 28.10.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
È presente l'avv.to Roberto Cardone che dichiara di essere presente per delega orale dell'avv.to
Vasapollo.
A questo punto, il G.I. invita il suddetto difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. Il difensore presente e si riporta agli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7368/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Vasapollo, presso il cui studio in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Emilio Orsini, presso il cui studio in Procida (NA) alla Via Lungomare Cristoforo
Colombo n. 6 elettivamente domicilia.
Appellata
E
) Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al G.D.P. di Procida, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071.76202200000677 del 3/6/2022, in riferimento alla cartella di pagamento n. 071/2016/0057221435/000, dell'importo di € 1.304,83, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IVA per l'anno 2012.
Eccepiva la nullità derivata e conseguenziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, causata dal difetto di notifica della citata presupposta cartella di pagamento, oltre a sollevare l'intervenuta prescrizione quinquennale della sottesa imposta sul valore aggiunto, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa erariale ivi riportata. Si costituiva in giudizio l' , sollevando, in via pregiudiziale di rito, Controparte_3 il difetto di giurisdizione ex art. 38 c.p.c. del GDP adito poichè, contenendo la cartella impugnata crediti di natura tributaria, il giudizio doveva essere incardinato dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale competente per territorio;
eccepiva, altresì, l'incompetenza per territorio del
Giudice adito, in favore del GDP di Gragnano. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, stante la valida e rituale notifica della cartella di pagamento impugnata, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
L' di in qualità di Ente impositore, non si Controparte_2 CP_2 costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Con sentenza n. 415/2024, emessa in data 18/7/2023 e pubblicata in data 26/3/2024, il Giudice di
Pace di Procida preliminarmente riteneva ammissibile la spiegata opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., rilevando l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dell'opponente, al fine di far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accertata l'assenza di prove circa la notifica della cartella di pagamento n.
071/2016/0057221435/000, sia da parte del Concessionario che dell'Ente impositore, accoglieva l'opposizione annullando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
071.76202200000677 del 3/6/2022, in uno con la suddetta cartella di pagamento dell'importo di €
1.304,83, recante l'IVA – Anno 2012, di cui ordinava la cancellazione dal ruolo esattoriale, e condannava in solido gli Enti convenuti al pagamento delle spese di lite.
L , nell'appellare la predetta sentenza, ha proposto gravame Controparte_3 ribadendo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice di prime cure deducendo che, a fronte di crediti di natura tributaria, il GdP di Procida avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
Il ha, altresì, reiterato l'eccezione di nullità della sentenza gravata per violazione e CP_4 falsa applicazione dell'art. 27 c.p.c. da parte del giudice di prime cure che avrebbe avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per territorio, in favore del GDP di . Pt_2
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il GDP ha illegittimamente dichiarato ammissibile l'opposizione nonostante il Concessionario abbia provato la valida notificazione della cartella di pagamento n. 071/2016/0057221435/000, eseguita in data 16/9/2016, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 d.p.r. 602/73, art. 60 c. 1 lett. b bis DPR 600/73 e 139 c.p.c., con consegna, in assenza del destinatario, a familiare convivente.
Ha, pertanto, dedotto che a fronte della valida notificazione dell'atto esattoriale, il GDP avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto la mancata opposizione tempestiva della cartella ha determinato la cristallizzazione dei relativi carichi iscritti al ruolo esattoriale. L ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con Controparte_3 vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita deducendo l'infondatezza dell'appello e richiamando, in ordine Controparte_1 all'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito, la sentenza delle Sezione Unite della Corte di Cassazione n. 1394/2022.
Quanto alla competenza del Giudice di Pace di Procida, ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
In merito alla cristallizzazione del credito, ha poi, dedotto che la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi e che il contribuente può impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti.
Parte appellata ha, inoltre, ribadito l'assenza di prova in ordine alla notifica della cartella Cont impugnata, attesa la mancata produzione della da parte dell . Controparte_6
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L seppur regolarmente citata, non si è Controparte_2 costituita in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Per ragioni di priorità logico giuridica, va esaminato l'eccepito difetto di giurisdizione, poiché tale questione riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame che concernono il merito della pretesa creditoria.
Dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado, emerge con evidenza, che ha Controparte_1 impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071.76202200000677 del
3/6/2022, lamentando il difetto di notifica della sottesa cartella di pagamento n.
071/2016/0057221435/000 di € 1.304,83, inerente il mancato pagamento dell'Imposta sul valore aggiunto, c.d. IVA, riferita all'anno 2012 (credito di natura tributaria).
Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi deve essere dichiarata la nullità della gravata sentenza n. 415/2024, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
ed di avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2 CP_2
Giudice di Pace di Procida n. 415/2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 415/2024, revocandone la statuizione sulle spese, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione, appartenendo la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 28.10.2025.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata