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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/11/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 125 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa ZI Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 125 2023 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SL (CH) via Campagna n.38, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Napoli presso il cui studio in Luino (VA) via B. Luini n.15 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: azioni a tutela del diritto di proprietà
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis ordinare e condannare i signori e Controparte_1
1) a rimuovere dal muro di recinzione di proprietà posto a delimitazione Controparte_2 Parte_2 dei mappali C.T. comune di Luino foglio 9 nr. 4988 ( parte attrice) e nr. 11003 e Pt_2 CP_1 CP_2 parti convenute) tutto quanto ivi infisso (tutori per rampicanti, vasi ammennicoli vari) ad estrarre dal muro tasselli, viti e chiodi infissi ed a chiudere i fori realizzati per inserirvi i tasselli viti e chiodi;
2) a rimuovere dalla facciata della porzione di fabbricato di cui al mapp. 2702 sub 7 tubi e canaline posti al servizio del loro impianto di termopompa ripristinando la facciata ove danneggiata dall'opera dagli stessi realizzata;
3) riposizionare nel luogo esatto da dove li hanno spostati i vasi di cemento contenenti le piante di azalee originariamente posizionati sulla striscia di terreno di proprietà dell'attore sita a destra della pavimentazione in autobloccanti realizzata sulla rampa di accesso all'immobile dell'attore e per l'effetto cessino di utilizzare la porzione di terreno di proprietà antistante l'accesso carrabile alla proprietà Pt_2 dello stesso come area di manovra. Piaccia al Tribunale Ill.mo condannare i convenuti ex art 614 bis cpc al pagamento della somma non inferiore ad € 200,00 per ogni violazione o inosservanza successiva alla emissione della emananda sentenza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il tutto con beneficio di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di mediazione. In via istruttoria si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo e vengano ammesse le prove testimoniali dedotte con memoria ex art. 183 VI c. n.2 c.p.c., sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 13 gennaio 2005 è deceduta sua madre nata il [...] senza Persona_1 lasciare testamento?”
2) “Vero che lei nella sua qualità di figlia erede della signora con atto ricevuto dal Persona_1 cancelliere del Tribunale di Varese ha rinunciato all'eredità dismessa in morte di sua madre Per_1
?”
[...]
3) “Vero che per effetto della rinuncia di cui al capitolo precedente suo fratello è divenuto Parte_2 unico proprietario del compendio sito in Luino località Pianazzo identificato al foglio 9 4998 sub 1 e 2 ossia della casa di civile abitazione una volta residenza di sua madre e del garage?” Teste Testimone_1
Via Lugano”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.I fatti di causa
ha convenuto in giudizio e per ottenere una Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 pronuncia che accerti l'illiceità delle condotte tenute dai convenuti in quanto lesive del diritto di proprietà sugli immobili siti in Luino, località Pianazzo, di cui è titolare.
In particolare parte attrice ha allegato: di essere proprietaria di una porzione di un più ampio fabbricato adibito ad abitazione identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Luino foglio 9, particella 2702 sub 7, giusto atto notarile di compravendita del 24.6.2002, nonché degli immobili di cui al Catasto Fabbricati del Comune di Luino foglio 9 particella 4988 sub 1 e 2, a lui pervenuti nel
2005 iure hereditario; che detti immobili confinano con quelli di proprietà dei convenuti di cui al
Catasto Fabbricati foglio 9 mappale 2702 sub 9 e mappale 11003; che e Controparte_1 hanno posto in essere atti lesivi del suo diritto di proprietà e in particolare: Controparte_2 hanno infisso sul muro di recinzione di sua esclusiva proprietà, nella parte prospiciente il loro immobile, dei tasselli a cui hanno attaccato vasetti e oggetti ornamentali nonché dei tutori per far abbarbicare delle piante rampicanti;
hanno installato i tubi e le canaline dell'impianto di condizionamento sulla facciata di sua proprietà senza preventiva autorizzazione;
il 27.12.2021
2 hanno spostato i vasi di cemento che delimitano le aree di accesso alle unità immobiliari, iniziando ad usare il terreno di sua proprietà come area di manovra.
Pertanto l'attore ha domandato, previo accertamento dell'inesistenza di diritti di terzi sui beni di cui
è proprietario, la condanna dei convenuti: alla rimozione dal muro di recinzione di tutto quanto ivi infisso, all'eliminazione dei tubi e delle canaline dell'impianto di condizionamento dalla facciata della porzione di fabbricato di sua proprietà, al riposizionamento dei vasi di piante come in origine e alla cessazione dell'utilizzo del suo terreno antistante l'accesso carraio come area di manovra.
I convenuti, seppur destinatari di regolare notifica, non si sono costituiti e pertanto all'udienza del
9.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., è stata istruita mediante CTU.
Assegnato il fascicolo alla scrivente, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2025 con contestuale concessione del termine massimo di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 13.1.2025, evidenziata la necessità di procedere ad un'integrazione della CTU già espletata, è stata rimessa sul ruolo.
Depositata la relazione peritale integrativa è stata nuovamente trattenuta in decisione con contestuale concessione di nuovo termine ex art. 190 c.p.c. su richiesta di parte attrice.
Depositata la comparsa conclusionale viene oggi decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Il merito
Come già evidenziato, parte attrice lamenta la lesione del suo diritto di proprietà per effetto di plurime condotte asseritamente tenute dai ricorrenti che, per chiarezza espositiva, meritano di essere analizzate separatamente.
a) Il muro di confine
In primo luogo ha chiesto la condanna dei convenuti alla rimozione di tutti i Parte_1 manufatti da loro apposti, nella parte prospiciente la loro proprietà, sul muro posto a confine tra i mappali 4988 e 11003, dichiarandosene esclusivo proprietario.
Sul punto deve essere richiamata la relazione peritale a firma del Geom. laddove ha Persona_2 concluso ritenendo che il muro divisorio in questione è stato edificato tra il 1959 e il 1966, ovvero contestualmente alla costruzione dell'abitazione e del fabbricato accessorio insistente sul mappale
3 4988 di proprietà dell'attore e che il predetto insiste per 2/3 della sua lunghezza sulla proprietà dei convenuti e per la parte rimanente su quella dell'attore.
Il CTU, rispondendo al quesito peritale formulato dal giudice in precedenza assegnatario del fascicolo, ha poi affermato che, in difetto di documentazione attestante la costruzione e la proprietà dello stesso, deve ritenersi di proprietà di in quanto verosimilmente costruito Parte_1 unitamente al fabbricato accessorio realizzato nel 1966 da lui successivamente acquistato (cfr. pag.
8 e 9 CTU depositata il 12.4.2024).
Come già anticipato con ordinanza del 13.1.2025, le affermazioni del CTU in ordine alla titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore non risultano condivisibili, trovando nel caso in esame applicazione l'accessione di cui all'art. 934 c.c.
Come è noto, tale norma prevede che il proprietario del fondo sotto o sopra al quale viene costruita un'opera o una costruzione da parte di terzi acquista, a titolo originario, il diritto di proprietà dell'opera o della costruzione stessa, fatta salva l'ipotesi che risulti diversamente dal titolo o dalla legge e salvo che non operino le previsioni di cui ai successi artt. 935, 936, 937 c.c.
Orbene nel caso in esame, il muro di confine è stato costruito per i 2/3 della sua lunghezza sul suolo dei convenuti e pertanto deve ritenersi che ne siano loro i proprietari, non essendo emersi nel corso del giudizio i presupposti per ritenere applicabili gli artt. 936 e 938 c.c.
Ne consegue l'inesistenza del diritto vantato da parte attrice alla rimozione dei manufatti apposti dai convenuti sulla parte di muro prospiciente la loro proprietà (cfr. pag. 2 relazione integrativa depositata il 3.6.2025).
Con riferimento alla tesi attorea di cui a pag. 5 della comparsa conclusionale da ultimo depositata – secondo cui “soltanto con l'ordinanza del 13 gennaio 2025 il G.I. ha sollevato d'ufficio l'eccezione del possibile acquisto per accessione precludendo così a parte attrice il contraddittorio sulla questione stessa” – si osserva che ritenere integrati i presupposti perché operi l'accessione non equivale a sollevare d'ufficio un'eccezione e che comunque il principio del contraddittorio risulta ampiamente garantito, posto che a seguito dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del
13.1.2025, sono state celebrate due udienze e disposta l'integrazione degli accertamenti tecnici.
Quanto infine al tema relativo all'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del muro divisorio in questione, tale acquisto non risulta adeguatamente provato, non essendo stata fornita la prova dell'esercizio da parte dell'attore di un possesso valido ad usucapionem per almeno un ventennio.
4 Ove la necessità di provare tale acquisto fosse sorta a seguito dell'ordinanza già richiamata del
13.1.2025, era onere della parte valutare i presupposti per avanzare richiesta di rimessione in termini, istanza mai articolata.
b) I vasi di fiori posti nella zona di accesso carraio
L'attore ha altresì denunciato l'avvenuto spostamento in data 27.1.2021 da parte dei convenuti dei vasi di fiori posti nella zona limitrofa agli accessi carrai delle proprietà.
Detto spostamento sarebbe avvenuto per utilizzare parte del terreno dell'attore come area di manovra.
Anche questa domanda non può trovare accoglimento, difettando la prova dell'effettivo utilizzo da parte dei convenuti dell'altrui proprietà e avendo la CTU concluso evidenziando come detti vasi si trovino sul fondo di proprietà di e di (cfr. pag. 3 relazione Controparte_2 Controparte_1 peritale integrativa del 3.6.2025).
In ordine alla carenza probatoria di parte attrice, è opportuno ricordare come in caso di contumacia del convenuto, l'onere della prova posto a carico della controparte sia maggiormente gravoso non potendo trovare applicazione il principio di non contestazione, atteso che l'art. 115 c.p.c. prevede espressamente che il giudice possa porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati “dalla parte costituita”.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la mancata costituzione in giudizio della parte deve essere considerata come un fatto neutro che non può essere valutato quale ammissione di fatti alla stessa sfavorevoli né come comportamento rilevante ai sensi dell'art. 116
c.p.c. e non giustifica deroghe al principio dell'onere della prova al di fuori delle ipotesi tassativamente previste (cfr. sul punto ex multis Cass. Civ. 21096/2021 e Cass. Civ. 14860/2013).
Infine la contestazione delle conclusioni formulate dal CTU di cui a pag. 5 della comparsa conclusionale da ultimo depositata, oltre ad essere del tutto generica, è tardiva, non avendo il CTP
Geom. formulato osservazioni alla bozza della relazione peritale è sul punto nulla è stato Per_3 rilevato all'udienza del 17.6.2025.
c) L'impianto di condizionamento.
In terzo luogo parte attrice ha sostenuto che i convenuti avrebbero installato i motori esterni dell'impianto di climatizzazione sulla facciata di loro proprietà ma avrebbero apposto i relativi tubi e le canaline lungo la facciata della porzione di immobile di sua proprietà senza ottenere alcuna preventiva autorizzazione e ha pertanto richiesto la condanna dei convenuti all'asportazione di detti tubi e canaline e al ripristino della facciata.
5 Anche in questo caso le conclusioni a cui è giunta la CTU impediscono l'accoglimento della domanda attorea.
Invero il Geom. ha accertato che non solo i motori esterni ma altresì le canaline e i tubi sono Per_2 stati apposti dai convenuti sulla facciata del fabbricato di loro proprietà identificato con il mappale
2702 sub 9, posto a confine con la proprietà di di cui al mappale 2702 sub 7. Parte_1
Orbene all'atto di precisazione delle conclusioni l'attore ha insistito nelle domande originariamente formulate (condannare … 2. a rimuovere dalla facciata della porzione di fabbricato di cui al mapp.
2702 sub 7 tubi e canaline posti al servizio del loro impianto di termopompa ripristinando la facciata ove danneggiata dall'opera dagli stessi realizzata) e nella comparsa conclusionale depositata il 23.10.2025 ha altresì domandato la loro rimozione per violazione delle distanze legali ex art. 889 c.c., facendo propri così i rilievi formulati dal CTU (cfr. pag. 10 relazione peritale depositata il 12.4.2024).
Tuttavia, il riferimento del Geom. all'art. 889 c.c. nel caso in esame è inconferente se Per_2 considerato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, mai superato, che ritiene che la distanza di almeno un metro dal confine prescritta dall'art. 889 secondo comma c.c. per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili non si applica agli impianti di condizionamento – soggetti invece alla disciplina del successivo art. 890 c.c. – posto che l'art. 889 c.c. si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e che conseguentemente comportano un permanente pericolo per il fondo del vicino, in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni (cfr. Cass. Civ. 12928/1991, Cass. Civ. 10652/1994 e più recentemente Cass. Civ.
2386/2003).
Nel caso di specie, esclusa l'applicabilità dell'art. 889 c.c., non sussistono elementi sufficienti per ritenere integrati i presupposti di operatività dell'art. 890 c.c.
Invero parte attrice non ha nemmeno allegato la violazione di eventuali regolamenti adottati in materia né l'esistenza di un concreto pregiudizio al proprio fondo derivante da detto impianto.
La pretesa attorea non può nemmeno essere accolta considerando il disposto normativo di cui all'art. 840 secondo comma c.c. secondo cui “il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità del sottosuolo o tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle”.
Invero la CTU ha accertato che le macchine esterne e le canalizzazioni sono state installate sul muro di proprietà ma risultano aggettanti totalmente sulla proprietà di il quale tuttavia non Parte_1
6 ha allegato né tanto meno dimostrato l'esistenza di una concreta limitazione alle possibilità di godimento del fondo di cui è proprietario causalmente riconducibile alla presenza di detto impianto.
Conseguentemente nel caso in esame difetta la prova di uno specifico interesse del proprietario ad opporsi alle attività altrui (cfr. sul punto Cass. Civ. 8482/2017, Cass. Civ. 11117/1991, Cass. Civ.
13852/2001 secondo cui l'interesse che segna il limite all'espansione del diritto di proprietà sullo spazio aereo sovrastante deve essere valutato secondo la concreta possibilità di utilizzazione di esso come ambito di esplicazione effettiva o virtuale di un potere legittimo sulla sovrastante superficie, compatibile con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo, con riferimento, pertanto, non soltanto alla situazione in atto del fondo, ma anche alle sue possibili destinazioni future).
3. Conclusioni
Tutte le domande articolate da parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni sopra indicate.
Ne consegue, stante la contumacia dei convenuti, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte attrice.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, limitate al solo fondo spese di € 500,00 oltre accessori di legge riconosciuto all'udienza del 17.10.2023, non avendo presentato il Geom. istanza di Per_2 liquidazione ed essendo decorso il termine di cento giorni dalla conclusione delle operazioni peritali di cui all'art. 71 TUSG, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, o eccezione disattesa così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_1
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite sostenute da parte attrice;
3) PONE definitivamente a carico di le spese di CTU pari al fondo spese di € Parte_1
500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Varese il 24 novembre 2025.
Il Giudice
ZI AN
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa ZI Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 125 2023 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SL (CH) via Campagna n.38, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Napoli presso il cui studio in Luino (VA) via B. Luini n.15 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: azioni a tutela del diritto di proprietà
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis ordinare e condannare i signori e Controparte_1
1) a rimuovere dal muro di recinzione di proprietà posto a delimitazione Controparte_2 Parte_2 dei mappali C.T. comune di Luino foglio 9 nr. 4988 ( parte attrice) e nr. 11003 e Pt_2 CP_1 CP_2 parti convenute) tutto quanto ivi infisso (tutori per rampicanti, vasi ammennicoli vari) ad estrarre dal muro tasselli, viti e chiodi infissi ed a chiudere i fori realizzati per inserirvi i tasselli viti e chiodi;
2) a rimuovere dalla facciata della porzione di fabbricato di cui al mapp. 2702 sub 7 tubi e canaline posti al servizio del loro impianto di termopompa ripristinando la facciata ove danneggiata dall'opera dagli stessi realizzata;
3) riposizionare nel luogo esatto da dove li hanno spostati i vasi di cemento contenenti le piante di azalee originariamente posizionati sulla striscia di terreno di proprietà dell'attore sita a destra della pavimentazione in autobloccanti realizzata sulla rampa di accesso all'immobile dell'attore e per l'effetto cessino di utilizzare la porzione di terreno di proprietà antistante l'accesso carrabile alla proprietà Pt_2 dello stesso come area di manovra. Piaccia al Tribunale Ill.mo condannare i convenuti ex art 614 bis cpc al pagamento della somma non inferiore ad € 200,00 per ogni violazione o inosservanza successiva alla emissione della emananda sentenza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il tutto con beneficio di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di mediazione. In via istruttoria si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo e vengano ammesse le prove testimoniali dedotte con memoria ex art. 183 VI c. n.2 c.p.c., sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 13 gennaio 2005 è deceduta sua madre nata il [...] senza Persona_1 lasciare testamento?”
2) “Vero che lei nella sua qualità di figlia erede della signora con atto ricevuto dal Persona_1 cancelliere del Tribunale di Varese ha rinunciato all'eredità dismessa in morte di sua madre Per_1
?”
[...]
3) “Vero che per effetto della rinuncia di cui al capitolo precedente suo fratello è divenuto Parte_2 unico proprietario del compendio sito in Luino località Pianazzo identificato al foglio 9 4998 sub 1 e 2 ossia della casa di civile abitazione una volta residenza di sua madre e del garage?” Teste Testimone_1
Via Lugano”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.I fatti di causa
ha convenuto in giudizio e per ottenere una Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 pronuncia che accerti l'illiceità delle condotte tenute dai convenuti in quanto lesive del diritto di proprietà sugli immobili siti in Luino, località Pianazzo, di cui è titolare.
In particolare parte attrice ha allegato: di essere proprietaria di una porzione di un più ampio fabbricato adibito ad abitazione identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Luino foglio 9, particella 2702 sub 7, giusto atto notarile di compravendita del 24.6.2002, nonché degli immobili di cui al Catasto Fabbricati del Comune di Luino foglio 9 particella 4988 sub 1 e 2, a lui pervenuti nel
2005 iure hereditario; che detti immobili confinano con quelli di proprietà dei convenuti di cui al
Catasto Fabbricati foglio 9 mappale 2702 sub 9 e mappale 11003; che e Controparte_1 hanno posto in essere atti lesivi del suo diritto di proprietà e in particolare: Controparte_2 hanno infisso sul muro di recinzione di sua esclusiva proprietà, nella parte prospiciente il loro immobile, dei tasselli a cui hanno attaccato vasetti e oggetti ornamentali nonché dei tutori per far abbarbicare delle piante rampicanti;
hanno installato i tubi e le canaline dell'impianto di condizionamento sulla facciata di sua proprietà senza preventiva autorizzazione;
il 27.12.2021
2 hanno spostato i vasi di cemento che delimitano le aree di accesso alle unità immobiliari, iniziando ad usare il terreno di sua proprietà come area di manovra.
Pertanto l'attore ha domandato, previo accertamento dell'inesistenza di diritti di terzi sui beni di cui
è proprietario, la condanna dei convenuti: alla rimozione dal muro di recinzione di tutto quanto ivi infisso, all'eliminazione dei tubi e delle canaline dell'impianto di condizionamento dalla facciata della porzione di fabbricato di sua proprietà, al riposizionamento dei vasi di piante come in origine e alla cessazione dell'utilizzo del suo terreno antistante l'accesso carraio come area di manovra.
I convenuti, seppur destinatari di regolare notifica, non si sono costituiti e pertanto all'udienza del
9.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., è stata istruita mediante CTU.
Assegnato il fascicolo alla scrivente, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2025 con contestuale concessione del termine massimo di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Con ordinanza del 13.1.2025, evidenziata la necessità di procedere ad un'integrazione della CTU già espletata, è stata rimessa sul ruolo.
Depositata la relazione peritale integrativa è stata nuovamente trattenuta in decisione con contestuale concessione di nuovo termine ex art. 190 c.p.c. su richiesta di parte attrice.
Depositata la comparsa conclusionale viene oggi decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Il merito
Come già evidenziato, parte attrice lamenta la lesione del suo diritto di proprietà per effetto di plurime condotte asseritamente tenute dai ricorrenti che, per chiarezza espositiva, meritano di essere analizzate separatamente.
a) Il muro di confine
In primo luogo ha chiesto la condanna dei convenuti alla rimozione di tutti i Parte_1 manufatti da loro apposti, nella parte prospiciente la loro proprietà, sul muro posto a confine tra i mappali 4988 e 11003, dichiarandosene esclusivo proprietario.
Sul punto deve essere richiamata la relazione peritale a firma del Geom. laddove ha Persona_2 concluso ritenendo che il muro divisorio in questione è stato edificato tra il 1959 e il 1966, ovvero contestualmente alla costruzione dell'abitazione e del fabbricato accessorio insistente sul mappale
3 4988 di proprietà dell'attore e che il predetto insiste per 2/3 della sua lunghezza sulla proprietà dei convenuti e per la parte rimanente su quella dell'attore.
Il CTU, rispondendo al quesito peritale formulato dal giudice in precedenza assegnatario del fascicolo, ha poi affermato che, in difetto di documentazione attestante la costruzione e la proprietà dello stesso, deve ritenersi di proprietà di in quanto verosimilmente costruito Parte_1 unitamente al fabbricato accessorio realizzato nel 1966 da lui successivamente acquistato (cfr. pag.
8 e 9 CTU depositata il 12.4.2024).
Come già anticipato con ordinanza del 13.1.2025, le affermazioni del CTU in ordine alla titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore non risultano condivisibili, trovando nel caso in esame applicazione l'accessione di cui all'art. 934 c.c.
Come è noto, tale norma prevede che il proprietario del fondo sotto o sopra al quale viene costruita un'opera o una costruzione da parte di terzi acquista, a titolo originario, il diritto di proprietà dell'opera o della costruzione stessa, fatta salva l'ipotesi che risulti diversamente dal titolo o dalla legge e salvo che non operino le previsioni di cui ai successi artt. 935, 936, 937 c.c.
Orbene nel caso in esame, il muro di confine è stato costruito per i 2/3 della sua lunghezza sul suolo dei convenuti e pertanto deve ritenersi che ne siano loro i proprietari, non essendo emersi nel corso del giudizio i presupposti per ritenere applicabili gli artt. 936 e 938 c.c.
Ne consegue l'inesistenza del diritto vantato da parte attrice alla rimozione dei manufatti apposti dai convenuti sulla parte di muro prospiciente la loro proprietà (cfr. pag. 2 relazione integrativa depositata il 3.6.2025).
Con riferimento alla tesi attorea di cui a pag. 5 della comparsa conclusionale da ultimo depositata – secondo cui “soltanto con l'ordinanza del 13 gennaio 2025 il G.I. ha sollevato d'ufficio l'eccezione del possibile acquisto per accessione precludendo così a parte attrice il contraddittorio sulla questione stessa” – si osserva che ritenere integrati i presupposti perché operi l'accessione non equivale a sollevare d'ufficio un'eccezione e che comunque il principio del contraddittorio risulta ampiamente garantito, posto che a seguito dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del
13.1.2025, sono state celebrate due udienze e disposta l'integrazione degli accertamenti tecnici.
Quanto infine al tema relativo all'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del muro divisorio in questione, tale acquisto non risulta adeguatamente provato, non essendo stata fornita la prova dell'esercizio da parte dell'attore di un possesso valido ad usucapionem per almeno un ventennio.
4 Ove la necessità di provare tale acquisto fosse sorta a seguito dell'ordinanza già richiamata del
13.1.2025, era onere della parte valutare i presupposti per avanzare richiesta di rimessione in termini, istanza mai articolata.
b) I vasi di fiori posti nella zona di accesso carraio
L'attore ha altresì denunciato l'avvenuto spostamento in data 27.1.2021 da parte dei convenuti dei vasi di fiori posti nella zona limitrofa agli accessi carrai delle proprietà.
Detto spostamento sarebbe avvenuto per utilizzare parte del terreno dell'attore come area di manovra.
Anche questa domanda non può trovare accoglimento, difettando la prova dell'effettivo utilizzo da parte dei convenuti dell'altrui proprietà e avendo la CTU concluso evidenziando come detti vasi si trovino sul fondo di proprietà di e di (cfr. pag. 3 relazione Controparte_2 Controparte_1 peritale integrativa del 3.6.2025).
In ordine alla carenza probatoria di parte attrice, è opportuno ricordare come in caso di contumacia del convenuto, l'onere della prova posto a carico della controparte sia maggiormente gravoso non potendo trovare applicazione il principio di non contestazione, atteso che l'art. 115 c.p.c. prevede espressamente che il giudice possa porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati “dalla parte costituita”.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la mancata costituzione in giudizio della parte deve essere considerata come un fatto neutro che non può essere valutato quale ammissione di fatti alla stessa sfavorevoli né come comportamento rilevante ai sensi dell'art. 116
c.p.c. e non giustifica deroghe al principio dell'onere della prova al di fuori delle ipotesi tassativamente previste (cfr. sul punto ex multis Cass. Civ. 21096/2021 e Cass. Civ. 14860/2013).
Infine la contestazione delle conclusioni formulate dal CTU di cui a pag. 5 della comparsa conclusionale da ultimo depositata, oltre ad essere del tutto generica, è tardiva, non avendo il CTP
Geom. formulato osservazioni alla bozza della relazione peritale è sul punto nulla è stato Per_3 rilevato all'udienza del 17.6.2025.
c) L'impianto di condizionamento.
In terzo luogo parte attrice ha sostenuto che i convenuti avrebbero installato i motori esterni dell'impianto di climatizzazione sulla facciata di loro proprietà ma avrebbero apposto i relativi tubi e le canaline lungo la facciata della porzione di immobile di sua proprietà senza ottenere alcuna preventiva autorizzazione e ha pertanto richiesto la condanna dei convenuti all'asportazione di detti tubi e canaline e al ripristino della facciata.
5 Anche in questo caso le conclusioni a cui è giunta la CTU impediscono l'accoglimento della domanda attorea.
Invero il Geom. ha accertato che non solo i motori esterni ma altresì le canaline e i tubi sono Per_2 stati apposti dai convenuti sulla facciata del fabbricato di loro proprietà identificato con il mappale
2702 sub 9, posto a confine con la proprietà di di cui al mappale 2702 sub 7. Parte_1
Orbene all'atto di precisazione delle conclusioni l'attore ha insistito nelle domande originariamente formulate (condannare … 2. a rimuovere dalla facciata della porzione di fabbricato di cui al mapp.
2702 sub 7 tubi e canaline posti al servizio del loro impianto di termopompa ripristinando la facciata ove danneggiata dall'opera dagli stessi realizzata) e nella comparsa conclusionale depositata il 23.10.2025 ha altresì domandato la loro rimozione per violazione delle distanze legali ex art. 889 c.c., facendo propri così i rilievi formulati dal CTU (cfr. pag. 10 relazione peritale depositata il 12.4.2024).
Tuttavia, il riferimento del Geom. all'art. 889 c.c. nel caso in esame è inconferente se Per_2 considerato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, mai superato, che ritiene che la distanza di almeno un metro dal confine prescritta dall'art. 889 secondo comma c.c. per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili non si applica agli impianti di condizionamento – soggetti invece alla disciplina del successivo art. 890 c.c. – posto che l'art. 889 c.c. si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e che conseguentemente comportano un permanente pericolo per il fondo del vicino, in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni (cfr. Cass. Civ. 12928/1991, Cass. Civ. 10652/1994 e più recentemente Cass. Civ.
2386/2003).
Nel caso di specie, esclusa l'applicabilità dell'art. 889 c.c., non sussistono elementi sufficienti per ritenere integrati i presupposti di operatività dell'art. 890 c.c.
Invero parte attrice non ha nemmeno allegato la violazione di eventuali regolamenti adottati in materia né l'esistenza di un concreto pregiudizio al proprio fondo derivante da detto impianto.
La pretesa attorea non può nemmeno essere accolta considerando il disposto normativo di cui all'art. 840 secondo comma c.c. secondo cui “il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità del sottosuolo o tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle”.
Invero la CTU ha accertato che le macchine esterne e le canalizzazioni sono state installate sul muro di proprietà ma risultano aggettanti totalmente sulla proprietà di il quale tuttavia non Parte_1
6 ha allegato né tanto meno dimostrato l'esistenza di una concreta limitazione alle possibilità di godimento del fondo di cui è proprietario causalmente riconducibile alla presenza di detto impianto.
Conseguentemente nel caso in esame difetta la prova di uno specifico interesse del proprietario ad opporsi alle attività altrui (cfr. sul punto Cass. Civ. 8482/2017, Cass. Civ. 11117/1991, Cass. Civ.
13852/2001 secondo cui l'interesse che segna il limite all'espansione del diritto di proprietà sullo spazio aereo sovrastante deve essere valutato secondo la concreta possibilità di utilizzazione di esso come ambito di esplicazione effettiva o virtuale di un potere legittimo sulla sovrastante superficie, compatibile con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo, con riferimento, pertanto, non soltanto alla situazione in atto del fondo, ma anche alle sue possibili destinazioni future).
3. Conclusioni
Tutte le domande articolate da parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni sopra indicate.
Ne consegue, stante la contumacia dei convenuti, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte attrice.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, limitate al solo fondo spese di € 500,00 oltre accessori di legge riconosciuto all'udienza del 17.10.2023, non avendo presentato il Geom. istanza di Per_2 liquidazione ed essendo decorso il termine di cento giorni dalla conclusione delle operazioni peritali di cui all'art. 71 TUSG, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, o eccezione disattesa così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_1
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite sostenute da parte attrice;
3) PONE definitivamente a carico di le spese di CTU pari al fondo spese di € Parte_1
500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Varese il 24 novembre 2025.
Il Giudice
ZI AN
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