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Sentenza 29 dicembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/12/2024, n. 19633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19633 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32965 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), Parte_1
16/01/1964), con il patrocinio dell'avv. DUCA LUISA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 02/07/1964); Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
08/12/1987 contraeva in Alanno matrimonio concordatario con
[...]
, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta CP_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato,
che deve, pertanto, essere dichiarato Controparte_1
contumace.
Alla prima udienza del 9/12/2024 compariva personalmente la ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in dubbio l'intollerabilità della convivenza, tenuto conto del contegno processuale ed extraprocessuale del resistente e della circostanza che le parti vivono di fatto separate da anni.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 08/12/1987.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
3
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32965/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), 16/01/1964) e Parte_1
(RM), 02/07/1964) relativamente al Controparte_2
matrimonio contratto in data 08/12/1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alanno, al n. 5, parte II, serie A, anno 1987;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32965 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), Parte_1
16/01/1964), con il patrocinio dell'avv. DUCA LUISA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 02/07/1964); Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
08/12/1987 contraeva in Alanno matrimonio concordatario con
[...]
, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta CP_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato,
che deve, pertanto, essere dichiarato Controparte_1
contumace.
Alla prima udienza del 9/12/2024 compariva personalmente la ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in dubbio l'intollerabilità della convivenza, tenuto conto del contegno processuale ed extraprocessuale del resistente e della circostanza che le parti vivono di fatto separate da anni.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 08/12/1987.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
3
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32965/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), 16/01/1964) e Parte_1
(RM), 02/07/1964) relativamente al Controparte_2
matrimonio contratto in data 08/12/1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Alanno, al n. 5, parte II, serie A, anno 1987;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi