Versione
28 dicembre 1978
28 dicembre 1978
Art. 41. (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica)
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all' articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817 .
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.
I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , nonche' con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all' articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817 .
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.
I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , nonche' con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
Commentari • 48
- 1. Risoluzione del 25/03/1998 n. 21 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 25 marzo 1998 · 10.698342
[…] anziani o comunque di persone disadattate rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall\'articolo 41 della legge n. 833 del 1978 o da enti aventi finalita\' di assistenza sociale. Per quanto attiene alla prestazioni svolte dall\'istante si ritiene che
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Giurisprudenza • 365
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 29/02/2024, n. 3996Provvedimento: […] istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 Legge n. 833 del 1978, nonché presso i laboratori di analisi dell'Istituto superiore di sanità e del C.N.R.; […] anche se integrativi rispetto a quelli indicati nel D.P.C.M. del 19 febbraio 1984 il quale prevede in alternativa alla specializzazione “ un servizio di ruolo quinquennale presso pubblici laboratori di analisi di presidi ospedalieri, istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge n. 833/1978, nonché presso i laboratori di analisi dell'Istituto superiore di sanità e del C.N.R. ”.Leggi di più...
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- specializzazione in patologia clinica·
- professione di biologo·
- disparità di trattamento·
- difetto di legittimazione passiva·
- violazione della normativa sulla professione di biologo·
- eccesso di potere·
- requisiti per direttore di laboratorio analisi cliniche·
- decreti commissariali·
- legittimità dei requisiti minimi autorizzativi