CASS
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2025, n. 20666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20666 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da LA AR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 23/12/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Giulio Monferini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. Costantino Cardiello, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata in data 23/12/2024, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'appello proposto ai sensi dell'articolo 322 -bis cod. proc. pen. da AR LA, nella sua qualità di legale rappresentante della GF Scavi srl, avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Salerno, in data 24 ottobre 2024, aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso nei confronti della citata società a finalità impeditive e di confisca. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 20666 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 15/05/2025 2. Avverso tale provvedimento, tramite il legale di fiducia, propone ricorso il LA, lamentando violazione di legge e assenza, nella motivazione, dei requisiti minimi di ragionevolezza e coerenza, sì da poter essere qualificattnei termini di motivazione «apparente». L'ordinanza ha omesso di confrontarsi con i temi proposti dalla difesa, ha confuso le istanze difensive, riferendosi ad una precedente richiesta e ha omesso di rispondere sui motivi specifici di censura posti dalla difesa sui punti nevralgici della regiudicata. Si sostiene infatti nell'ordinanza che l'istanza di revoca sarebbe del 4 novembre 2024, cui avrebbe fatto seguito altra istanza priva di data, che la difesa avrebbe contestato la argomentazione accusatoria lamentando la risalenza del debito erariale e che non vi sarebbe nesso di pertinenzialità tra tale debito e le disposizioni negoziali (atto di cessione) con le quali la SRA srl cedette a GF Scavi srl il ramo di azienda avente ad oggetto la raccolta dei rifiuti urbani. Inoltre, il IE ritiene troppo basso il prezzo pagato per la cessione, inserendo un dato inesistente, ossia la cessione degli immobili, in realtà mai avvenuta. La difesa, inoltre, quanto al pericolo di reiterazione del delitto di cui all'articolo 452- quaterdecies (capo A), evidenziava che la disponibilità di mezzi, titoli e contratti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani in alcun modo poteva significare un futuro coinvolgimento in attività di spedizione transfrontaliera di rifiuti, posto che mai avrebbe potuto promuovere una attività di «notifica» di spedizione di rifiuti. Ancora, nel sequestro impeditivo, il GIP aveva ritenuto che la società istante fosse lo «schermo» della SRA srl per la prosecuzione del reato, senza motivare in alcun modo sul «come» una società ne potesse schermare un'altra nella commissione del reato di cui all'articolo 452- quaterdecies cod. pen.. A nulla serviva il richiamo, da parte della difesa, all'atto di cessione, che espressamente escludeva dalla cessione del ramo di azienda il ramo di recupero e trattamento di rifiuti pericolosi. Anche in relazione al capo L), in cui è contestato l'articolo 512-bis cod. pen., la motivazione si connota per una tale pluralità di difetti da ricadere nell'alveo della violazione di legge. Secondo il GIP, la «fittizietà» dell'operazione sarebbe stata certificata dalla mancanza di alcun pagamento;
poi, a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, acquisito il parere del P.M., aveva rigettato l'istanza, in quanto, pur in presenza di un intervenuto pagamento, dietro all'intera operazione ci sarebbe sempre stata la famiglia LM. Ma tale assunto era smentito da una pluralità di elementi: - il pagamento di un surplus di 256 mila euro, che escludeva che l'operazione potesse servire a "svuotare" la SRA;
- la circostanza che l'operazione fosse stata effettuata per salvare maestranze e contratti;
- il fatto che i beni della cessione non fossero di proprietà dei LM, ma della SRA;
- l'irrilevanza del fatto che le quote sociali dei LM fossero sotto sequestro, posto che correttamente la cessione del ramo di azienda è stata eseguita dall'amministratore; 2 4 - l'improbabilità che l'operazione fosse motivata dal timore di essere destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale, posta la presenza di precedenti per reati bagatellari in materia di gestione dei rifiuti. Con tali motivi il IE omette di confrontarsi. Omette di rilevare anche che gli immobili sono ancora «in . pancia» alla SRA ed è quindi impensabile che essa sia fallita per l'effetto della cessione degli immobili, così come è erroneo pensare che il prezzo della cessione fosse irrisorio, in quanto esso non considerava il valore dei cespiti immobiliari;
al contrario, che il valore dei beni ceduti fosse congruo è confermato anche dalla relazione di consulenza del Dr. Carlo Conforti, che assegna al ramo ceduto il valore di 599.000 euro. A questo punto, il IE cambia versione: non si contesta più l'omesso versamento del corrispettivo, ma si afferma che il danaro è stato versato ad altro titolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La premessa metodologica è che, ai sensi dell'articolo 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226710). Motivazione «assente» è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi). Motivazione «apparente», invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, 3 Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov;
nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314). Ancora, è apparente la motivazione meramente tautologica, che ricorre allorquando essa «si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01). Nessuna delle anzidette ipotesi ricorre, come si vedrà nei paragrafi che seguono, nel caso in esame, ciò che determina l'automatica inammissibilità del ricorso. 3. Quanto al delitto di cui all'articolo 452 -quaterdecies cod. peri., il ricorrente contesta esclusivamente il profilo dell'esigenza cautelare del periculum in mora, ovvero (la distinzione, nel ricorso, non è chiara) della sussistenza dei presupposti per procedere a sequestro impeditivo. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato a pagina 13 dell'impugnata ordinanza, la circostanza che il subentro nel ramo di azienda e l'avvalinnento di mezzi, contratti e manodopera fosse limitato.alla gestione dei rifiuti urbani, non costituisce elemento in grado di affievolire il rischio di reiterazione del reato, posto che, pacificamente, l'esigenza special-preventiva di cui all'articolo 274 cod. proc. pen., così come il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 321, comma, 1, cod. proc. peri., non concernono la possibilità di reiterare «quel» reato, bensì reati «della stessa specie», da intendersi - in altre parole - come «probabilità di commissione di reati lesivi della stessa categoria di interessi e valori, e non già di delitti che violino la stessa disposizione di legge o che presentino connotazioni di similarità assoluta rispetto al reato per cui si procede» (così Sez. 6, n. 2796 del 04/07/1995, Lo Castro ed altro, Rv. 202638 - 01; conformi, ex multis: Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Carletti, Rv. 278338 - 01; Sez. 1, n. 33928 del 22/09/2006, Failla, Rv. 234801 - 01). 4. Quanto al delitto di cui all'articolo 512-bis cod. peri., tutte le doglianze sollevate sono inammissibili in quanto, sotto l'ombrello della violazione di legge o della mera «apparenza» della motivazione, di fatto attaccano - inammissibilmente - i contenuti della parte motiva dell'ordinanza gravata. 4.1. Quanto all'atto dispositivo, la premessa argomentativa da cui parte il Tribunale del riesame (pag. 12), è che la società SRA srl fosse di fatto amministrata dalla famiglia LM e 4 che il CR ON ne fosse la mera testa di legno, circostanza da quest'ultimo reiteratamente affermata nelle conversazioni intercettate e del resto neppure contestata dai ricorrenti. Se così è, la dedotta circostanza secondo cui la cessione del ramo di azienda è stata correttamente effettuata dall'amministratore e non dai soci, le cui quote erano sotto sequestro, perde immediatamente consistenza (in quanto l'amministratore era un mero prestanome dei soci) e, in ogni caso, si riduce ad una rivalutazione del materiale probatorio che sfugge al presente giudizio di legittimità. 4.2. Del pari, la doglianza secondo cui gli immobili sarebbero rimasti «in pancia» a SRA e quindi il prezzo pagato per la cessione del ramo di azienda sarebbe congruo, oltre ad attaccare inammissibilmente la motivazione del provvedimento, è manifestamente infondata. L'ordinanza impugnata, infatti, a pagina 11 precisa che dalle conversazioni intercettate tra CR ON e LM TO emerge che il solo valore dei «macchinari» presenti in azienda oscilla tra i quattro e i cinque milioni. E' quindi del tutto evidente che il riferimento, sia pure terminologicamente improprio, operato dal Tribunale del riesame non è ai «beni immobili», bensì alle «immobilizzazioni materiali», ossia i beni strumentali (i macchinari) citati nella conversazione di cui sopra. Conferma di ciò si rinviene a pagina 12 dell'ordinanza, laddove espressamente si parla di «ammortamenti», locuzione che può, deduttivamente, essere riferita alle immobilizzazioni materiali. 4.3. Ancora, l'ordinanza, a pagina 12, sottolinea come dai dati contabili emerga che, fino al 2020, la SRA era in utile, mentre, dopo la cessione del ramo di azienda, si realizzano perdite significative, incompatibili con la corresponsione e l'effettivo utilizzo per gli scopi sociali del prezzo della cessione, che deve quindi aver preso altre strade, ossia essere stato distratto. La difesa contesta tale dato, affermando che non vi è prova della fuoriuscita dai conti sociali 46_,... tale sommayma, ancora una volta, tale profilo costituisce un eventuale vizio di motivazione che non può essere coltivato nella sede odierna e sulla cui fondatezza il Collegio non può intervenire, neppure in via incidentale. - 4.4. Da ultimo, la doglianza relativa al timore di incorrere in una misura di prevenzione patrimoniale, corredata dal Tribunale salernitano da ampia motivazione in ordine al perimetro di cd. «ragionevolezza temporale» della pericolosità specifica, non è apparente né mancante, con conseguente inammissibilità della censura. 4.5. Infine, la circostanza che, rispetto all'originario contenuto dell'incolpazione provvisoria (peraltro connotata, nella fase cautelare, da particolare fluidità, posto che l'articolo 291, comma 1-septies, cod. proc. pen., richiede solo una «descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato»), nell'ordinanza gravata si dia invece atto dell'intervenuto pagamento del corrispettivo, non concreta alcun profilo di nullità, posto che il Tribunale del riesame non può integrare motivazioni «assenti», ma ben può emendare motivazioni erronee 5 (arg. ex. Sez. U. n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789-01), onere cui ha ottemperato, come visto pocanzi. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con 'condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativannente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2025.
udita la relazione svolta dal Presidente;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Giulio Monferini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. Costantino Cardiello, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata in data 23/12/2024, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'appello proposto ai sensi dell'articolo 322 -bis cod. proc. pen. da AR LA, nella sua qualità di legale rappresentante della GF Scavi srl, avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Salerno, in data 24 ottobre 2024, aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso nei confronti della citata società a finalità impeditive e di confisca. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 20666 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 15/05/2025 2. Avverso tale provvedimento, tramite il legale di fiducia, propone ricorso il LA, lamentando violazione di legge e assenza, nella motivazione, dei requisiti minimi di ragionevolezza e coerenza, sì da poter essere qualificattnei termini di motivazione «apparente». L'ordinanza ha omesso di confrontarsi con i temi proposti dalla difesa, ha confuso le istanze difensive, riferendosi ad una precedente richiesta e ha omesso di rispondere sui motivi specifici di censura posti dalla difesa sui punti nevralgici della regiudicata. Si sostiene infatti nell'ordinanza che l'istanza di revoca sarebbe del 4 novembre 2024, cui avrebbe fatto seguito altra istanza priva di data, che la difesa avrebbe contestato la argomentazione accusatoria lamentando la risalenza del debito erariale e che non vi sarebbe nesso di pertinenzialità tra tale debito e le disposizioni negoziali (atto di cessione) con le quali la SRA srl cedette a GF Scavi srl il ramo di azienda avente ad oggetto la raccolta dei rifiuti urbani. Inoltre, il IE ritiene troppo basso il prezzo pagato per la cessione, inserendo un dato inesistente, ossia la cessione degli immobili, in realtà mai avvenuta. La difesa, inoltre, quanto al pericolo di reiterazione del delitto di cui all'articolo 452- quaterdecies (capo A), evidenziava che la disponibilità di mezzi, titoli e contratti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani in alcun modo poteva significare un futuro coinvolgimento in attività di spedizione transfrontaliera di rifiuti, posto che mai avrebbe potuto promuovere una attività di «notifica» di spedizione di rifiuti. Ancora, nel sequestro impeditivo, il GIP aveva ritenuto che la società istante fosse lo «schermo» della SRA srl per la prosecuzione del reato, senza motivare in alcun modo sul «come» una società ne potesse schermare un'altra nella commissione del reato di cui all'articolo 452- quaterdecies cod. pen.. A nulla serviva il richiamo, da parte della difesa, all'atto di cessione, che espressamente escludeva dalla cessione del ramo di azienda il ramo di recupero e trattamento di rifiuti pericolosi. Anche in relazione al capo L), in cui è contestato l'articolo 512-bis cod. pen., la motivazione si connota per una tale pluralità di difetti da ricadere nell'alveo della violazione di legge. Secondo il GIP, la «fittizietà» dell'operazione sarebbe stata certificata dalla mancanza di alcun pagamento;
poi, a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, acquisito il parere del P.M., aveva rigettato l'istanza, in quanto, pur in presenza di un intervenuto pagamento, dietro all'intera operazione ci sarebbe sempre stata la famiglia LM. Ma tale assunto era smentito da una pluralità di elementi: - il pagamento di un surplus di 256 mila euro, che escludeva che l'operazione potesse servire a "svuotare" la SRA;
- la circostanza che l'operazione fosse stata effettuata per salvare maestranze e contratti;
- il fatto che i beni della cessione non fossero di proprietà dei LM, ma della SRA;
- l'irrilevanza del fatto che le quote sociali dei LM fossero sotto sequestro, posto che correttamente la cessione del ramo di azienda è stata eseguita dall'amministratore; 2 4 - l'improbabilità che l'operazione fosse motivata dal timore di essere destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale, posta la presenza di precedenti per reati bagatellari in materia di gestione dei rifiuti. Con tali motivi il IE omette di confrontarsi. Omette di rilevare anche che gli immobili sono ancora «in . pancia» alla SRA ed è quindi impensabile che essa sia fallita per l'effetto della cessione degli immobili, così come è erroneo pensare che il prezzo della cessione fosse irrisorio, in quanto esso non considerava il valore dei cespiti immobiliari;
al contrario, che il valore dei beni ceduti fosse congruo è confermato anche dalla relazione di consulenza del Dr. Carlo Conforti, che assegna al ramo ceduto il valore di 599.000 euro. A questo punto, il IE cambia versione: non si contesta più l'omesso versamento del corrispettivo, ma si afferma che il danaro è stato versato ad altro titolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La premessa metodologica è che, ai sensi dell'articolo 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226710). Motivazione «assente» è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi). Motivazione «apparente», invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, 3 Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov;
nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314). Ancora, è apparente la motivazione meramente tautologica, che ricorre allorquando essa «si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01). Nessuna delle anzidette ipotesi ricorre, come si vedrà nei paragrafi che seguono, nel caso in esame, ciò che determina l'automatica inammissibilità del ricorso. 3. Quanto al delitto di cui all'articolo 452 -quaterdecies cod. peri., il ricorrente contesta esclusivamente il profilo dell'esigenza cautelare del periculum in mora, ovvero (la distinzione, nel ricorso, non è chiara) della sussistenza dei presupposti per procedere a sequestro impeditivo. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato a pagina 13 dell'impugnata ordinanza, la circostanza che il subentro nel ramo di azienda e l'avvalinnento di mezzi, contratti e manodopera fosse limitato.alla gestione dei rifiuti urbani, non costituisce elemento in grado di affievolire il rischio di reiterazione del reato, posto che, pacificamente, l'esigenza special-preventiva di cui all'articolo 274 cod. proc. pen., così come il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 321, comma, 1, cod. proc. peri., non concernono la possibilità di reiterare «quel» reato, bensì reati «della stessa specie», da intendersi - in altre parole - come «probabilità di commissione di reati lesivi della stessa categoria di interessi e valori, e non già di delitti che violino la stessa disposizione di legge o che presentino connotazioni di similarità assoluta rispetto al reato per cui si procede» (così Sez. 6, n. 2796 del 04/07/1995, Lo Castro ed altro, Rv. 202638 - 01; conformi, ex multis: Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Carletti, Rv. 278338 - 01; Sez. 1, n. 33928 del 22/09/2006, Failla, Rv. 234801 - 01). 4. Quanto al delitto di cui all'articolo 512-bis cod. peri., tutte le doglianze sollevate sono inammissibili in quanto, sotto l'ombrello della violazione di legge o della mera «apparenza» della motivazione, di fatto attaccano - inammissibilmente - i contenuti della parte motiva dell'ordinanza gravata. 4.1. Quanto all'atto dispositivo, la premessa argomentativa da cui parte il Tribunale del riesame (pag. 12), è che la società SRA srl fosse di fatto amministrata dalla famiglia LM e 4 che il CR ON ne fosse la mera testa di legno, circostanza da quest'ultimo reiteratamente affermata nelle conversazioni intercettate e del resto neppure contestata dai ricorrenti. Se così è, la dedotta circostanza secondo cui la cessione del ramo di azienda è stata correttamente effettuata dall'amministratore e non dai soci, le cui quote erano sotto sequestro, perde immediatamente consistenza (in quanto l'amministratore era un mero prestanome dei soci) e, in ogni caso, si riduce ad una rivalutazione del materiale probatorio che sfugge al presente giudizio di legittimità. 4.2. Del pari, la doglianza secondo cui gli immobili sarebbero rimasti «in pancia» a SRA e quindi il prezzo pagato per la cessione del ramo di azienda sarebbe congruo, oltre ad attaccare inammissibilmente la motivazione del provvedimento, è manifestamente infondata. L'ordinanza impugnata, infatti, a pagina 11 precisa che dalle conversazioni intercettate tra CR ON e LM TO emerge che il solo valore dei «macchinari» presenti in azienda oscilla tra i quattro e i cinque milioni. E' quindi del tutto evidente che il riferimento, sia pure terminologicamente improprio, operato dal Tribunale del riesame non è ai «beni immobili», bensì alle «immobilizzazioni materiali», ossia i beni strumentali (i macchinari) citati nella conversazione di cui sopra. Conferma di ciò si rinviene a pagina 12 dell'ordinanza, laddove espressamente si parla di «ammortamenti», locuzione che può, deduttivamente, essere riferita alle immobilizzazioni materiali. 4.3. Ancora, l'ordinanza, a pagina 12, sottolinea come dai dati contabili emerga che, fino al 2020, la SRA era in utile, mentre, dopo la cessione del ramo di azienda, si realizzano perdite significative, incompatibili con la corresponsione e l'effettivo utilizzo per gli scopi sociali del prezzo della cessione, che deve quindi aver preso altre strade, ossia essere stato distratto. La difesa contesta tale dato, affermando che non vi è prova della fuoriuscita dai conti sociali 46_,... tale sommayma, ancora una volta, tale profilo costituisce un eventuale vizio di motivazione che non può essere coltivato nella sede odierna e sulla cui fondatezza il Collegio non può intervenire, neppure in via incidentale. - 4.4. Da ultimo, la doglianza relativa al timore di incorrere in una misura di prevenzione patrimoniale, corredata dal Tribunale salernitano da ampia motivazione in ordine al perimetro di cd. «ragionevolezza temporale» della pericolosità specifica, non è apparente né mancante, con conseguente inammissibilità della censura. 4.5. Infine, la circostanza che, rispetto all'originario contenuto dell'incolpazione provvisoria (peraltro connotata, nella fase cautelare, da particolare fluidità, posto che l'articolo 291, comma 1-septies, cod. proc. pen., richiede solo una «descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato»), nell'ordinanza gravata si dia invece atto dell'intervenuto pagamento del corrispettivo, non concreta alcun profilo di nullità, posto che il Tribunale del riesame non può integrare motivazioni «assenti», ma ben può emendare motivazioni erronee 5 (arg. ex. Sez. U. n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789-01), onere cui ha ottemperato, come visto pocanzi. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con 'condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativannente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2025.