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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 395/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 395/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], CP_1 Pt_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. BOVE CHRISTIAN
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025, e Parte_2 [...]
esponevano che in data 15/04/2023 avevano contratto matrimonio con CP_2
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 01/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_2
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la sig.ra insieme al figlio , continuerà a vivere presso i suoi Controparte_2 Per_1
genitori in Pescara alla Via Pietro Nenni 23;
3. il sig. si trasferirà provvisoriamente a Moscufo (PE) alla strada Parte_2
Vallelunga dalla sorella ( ed è comunque alla ricerca di una nuova residenza Per_2
stabile;
4. i coniugi si comunicheranno eventuali cambi di residenza;
5. sarà affidato ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con Per_1
collocamento presso la madre;
6. nell'interesse preminente dello stesso, affinché la sua crescita e la sua educazione sia coltivata nel migliore dei modi e possano realizzarsi tutti i presupposti per garantire al piccolo un'infanzia serena pur in mancanza della presenza Per_1
congiunta di entrambi i genitori, questi ultimi pattuiscono che il padre, anche in considerazione dei suoi turni di lavoro, potrà vedere il figlio almeno due/tre pomeriggi a settimana quindi, salvo in ogni caso un diverso accordo tra i genitori, il lunedì dalle 12:30 sino alle ore 18:30, il mercoledì dalle ore 13:45 sino alle ore
18:30; la domenica dalle ore 9:30 sino alle ore 12:00. Specificatamente il padre preleverà il bambino direttamente dalla scuola e/o dal Centro Adriatico della
Fondazione Paolo ST e lo riporterà a casa della madre;
7. allorquando il sig. troverà una residenza stabile, il bambino potrà Pt_2
pernottare a settimane alterne presso di lui la domenica sera, quindi lo preleverà dalla casa della madre alle ore 16:30 della domenica e lo accompagnerà il lunedì seguente alla scuola dell'infanzia dove verrà poi ripreso dalla madre;
8. i genitori stabiliranno concordemente i giorni di vacanza da trascorrere ciascuno di essi con durante il periodo estivo e/o comunque durante l'anno, comprese le Per_1
pagina 3 di 7 festività natalizie e pasquali, cercando di garantire un'equa permanenza degli stessi con il minore. In caso di mancato accordo si procederà come segue:
- Durante il periodo natalizio trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il Natale Per_1 con l'altro, lo stesso per Capodanno e l'Epifania alternandosi di anno in anno.
- Per il periodo pasquale, e sempre alternandosi di anno in anno con la sig.ra il sig. potrà tenere con sé il figlio la domenica, Controparte_2 Parte_2
ovvero il Lunedì dell'Angelo.
- il compleanno del bambino, cosi come le feste più importanti (es. comunione) ove possibile, insieme;
il bambino passerà con il genitore interessato anche il giorno del compleanno di quest'ultimo.
- durante le vacanze estive, previa intesa fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e in aggiunta ai periodi già concordati di cui sopra, il minore trascorrerà con il padre due turni di 7 giorni inizialmente frazionati anche in più periodi e, nei successivi anni, consecutivi;
9. i coniugi convengono che i giorni e gli orari indicati ai punti che precedono potranno essere oggetto di occasionale e diverso accordo in ragione di rispettivi impedimenti ed esigenze personali, purché preventivamente concordati fra gli stessi e ferma la disponibilità di entrambi a privilegiare le esigenze del figlio;
10. le recite, le gare sportive, le gite scolastiche e tutti gli eventi scolastici in generale potranno essere comunicati anche oralmente per consentire a entrambi i genitori di partecipare agli incontri, anche quelli con gli insegnanti;
11. i genitori dovranno essere preventivamente informativi delle visite mediche specialistiche, così da poter essere entrambi presenti, per cui sia la data che il nominativo del medico dovranno essere concordati con congruo anticipo, anche oralmente;
12. non interromperanno il diritto di visita dell'altro genitore le eventuali malattie del bambino, purché la patologia non permetta allo stesso di uscire di casa;
pagina 4 di 7 13. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo di comune accordo le decisioni più importanti relative ad educazione, istruzione e salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni e restando, a ciascuno di loro autonomamente, le decisioni di ordinaria amministrazione da adottare al momento o con giustificata urgenza;
14. entrambe le parti sono concordi nel dare priorità alle esigenze scolastiche ed alle attività secondarie svolte dal piccolo che allo stato consistono: scuola Per_1 dell'infanzia, terapia riabilitativa presso il Centro Adriatico della Fondazione Paolo
ST con 6 sedute settimanali ed una seduta settimanale di T.M.A. (terapia multisistemica in acqua) presso la piscina di Cepagatti (PE);
15. il sig. verserà, a decorrere dal deposito del presente ricorso, entro il 5 Pt_2
di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico (salvo proroga al primo giorno seguente non festivo nel caso detta scadenza dovesse ricorrere in un giorno festivo) alla sig.ra un assegno mensile a titolo di mantenimento per il figlio CP_2 dell'importo di € 250,00. La somma si rivaluterà annualmente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT e verrà corrisposta mediante versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra CP_2
16. l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla sig.ra CP_2
17. le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori e documentate, saranno adempiute al 50% ciascuno. In ogni caso le parti concordemente si rifanno al
Protocollo del Tribunale di Pescara più aggiornato in uso per la regolamentazione delle predette spese;
18. le parti concordano che saranno interamente a carico del sig. la Parte_2
retta della scuola materna e le spese delle visite specialistiche;
19. le scelte riguardanti le cure mediche e specialistiche del piccolo , gli istituti Per_1
scolastici, le attività sportive/ludiche e ogni altra determinazione di carattere straordinario e/o rilevante per la salute e la educazione del bambino, dovranno essere pagina 5 di 7 oggetto di preventivo accordo tra i genitori, ritenendo già autorizzata da parte di entrambi la prosecuzione delle eventuali terapie/cure in corso;
20. il libretto postale di risparmio intestato a (n. 1271839795) ove vengono Per_1 corrisposte da parte dell'INPS le somme relative all'indennità di accompagnamento del bambino, con una giacenza attuale di zero (verrà materialmente conservato dalla madre e le giacenze saranno adoperate esclusivamente per le esigenze di vita del bambino;
21. circa gli obblighi di legge entrambi i coniugi non sono proprietari di immobili;
la sig.ra è proprietaria di autovettura modello Lancia Musa, tg.: DD148ZC; CP_2
22. la stessa è titolare di una PostePay evolution n. 533171211584657 di cui allega movimentazione;
23. il sig. , invece è titolare di c/c presso la BCC di Castiglione M.R. e Pt_2
Pianella n. 156229;
24. allo sciogliersi della comunione legale, le parti dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
25. eventuali nuovi partner (ovviamente solo in caso di relazione stabile e duratura) saranno inseriti gradualmente nella vita del bambino facendogli comunque comprendere che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali;
26. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio riguardanti le loro persone e quelle dei figli minori;
27. le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché
pagina 6 di 7 provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 395/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], CP_1 Pt_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. BOVE CHRISTIAN
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025, e Parte_2 [...]
esponevano che in data 15/04/2023 avevano contratto matrimonio con CP_2
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 01/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_2
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la sig.ra insieme al figlio , continuerà a vivere presso i suoi Controparte_2 Per_1
genitori in Pescara alla Via Pietro Nenni 23;
3. il sig. si trasferirà provvisoriamente a Moscufo (PE) alla strada Parte_2
Vallelunga dalla sorella ( ed è comunque alla ricerca di una nuova residenza Per_2
stabile;
4. i coniugi si comunicheranno eventuali cambi di residenza;
5. sarà affidato ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con Per_1
collocamento presso la madre;
6. nell'interesse preminente dello stesso, affinché la sua crescita e la sua educazione sia coltivata nel migliore dei modi e possano realizzarsi tutti i presupposti per garantire al piccolo un'infanzia serena pur in mancanza della presenza Per_1
congiunta di entrambi i genitori, questi ultimi pattuiscono che il padre, anche in considerazione dei suoi turni di lavoro, potrà vedere il figlio almeno due/tre pomeriggi a settimana quindi, salvo in ogni caso un diverso accordo tra i genitori, il lunedì dalle 12:30 sino alle ore 18:30, il mercoledì dalle ore 13:45 sino alle ore
18:30; la domenica dalle ore 9:30 sino alle ore 12:00. Specificatamente il padre preleverà il bambino direttamente dalla scuola e/o dal Centro Adriatico della
Fondazione Paolo ST e lo riporterà a casa della madre;
7. allorquando il sig. troverà una residenza stabile, il bambino potrà Pt_2
pernottare a settimane alterne presso di lui la domenica sera, quindi lo preleverà dalla casa della madre alle ore 16:30 della domenica e lo accompagnerà il lunedì seguente alla scuola dell'infanzia dove verrà poi ripreso dalla madre;
8. i genitori stabiliranno concordemente i giorni di vacanza da trascorrere ciascuno di essi con durante il periodo estivo e/o comunque durante l'anno, comprese le Per_1
pagina 3 di 7 festività natalizie e pasquali, cercando di garantire un'equa permanenza degli stessi con il minore. In caso di mancato accordo si procederà come segue:
- Durante il periodo natalizio trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il Natale Per_1 con l'altro, lo stesso per Capodanno e l'Epifania alternandosi di anno in anno.
- Per il periodo pasquale, e sempre alternandosi di anno in anno con la sig.ra il sig. potrà tenere con sé il figlio la domenica, Controparte_2 Parte_2
ovvero il Lunedì dell'Angelo.
- il compleanno del bambino, cosi come le feste più importanti (es. comunione) ove possibile, insieme;
il bambino passerà con il genitore interessato anche il giorno del compleanno di quest'ultimo.
- durante le vacanze estive, previa intesa fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e in aggiunta ai periodi già concordati di cui sopra, il minore trascorrerà con il padre due turni di 7 giorni inizialmente frazionati anche in più periodi e, nei successivi anni, consecutivi;
9. i coniugi convengono che i giorni e gli orari indicati ai punti che precedono potranno essere oggetto di occasionale e diverso accordo in ragione di rispettivi impedimenti ed esigenze personali, purché preventivamente concordati fra gli stessi e ferma la disponibilità di entrambi a privilegiare le esigenze del figlio;
10. le recite, le gare sportive, le gite scolastiche e tutti gli eventi scolastici in generale potranno essere comunicati anche oralmente per consentire a entrambi i genitori di partecipare agli incontri, anche quelli con gli insegnanti;
11. i genitori dovranno essere preventivamente informativi delle visite mediche specialistiche, così da poter essere entrambi presenti, per cui sia la data che il nominativo del medico dovranno essere concordati con congruo anticipo, anche oralmente;
12. non interromperanno il diritto di visita dell'altro genitore le eventuali malattie del bambino, purché la patologia non permetta allo stesso di uscire di casa;
pagina 4 di 7 13. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo di comune accordo le decisioni più importanti relative ad educazione, istruzione e salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni e restando, a ciascuno di loro autonomamente, le decisioni di ordinaria amministrazione da adottare al momento o con giustificata urgenza;
14. entrambe le parti sono concordi nel dare priorità alle esigenze scolastiche ed alle attività secondarie svolte dal piccolo che allo stato consistono: scuola Per_1 dell'infanzia, terapia riabilitativa presso il Centro Adriatico della Fondazione Paolo
ST con 6 sedute settimanali ed una seduta settimanale di T.M.A. (terapia multisistemica in acqua) presso la piscina di Cepagatti (PE);
15. il sig. verserà, a decorrere dal deposito del presente ricorso, entro il 5 Pt_2
di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico (salvo proroga al primo giorno seguente non festivo nel caso detta scadenza dovesse ricorrere in un giorno festivo) alla sig.ra un assegno mensile a titolo di mantenimento per il figlio CP_2 dell'importo di € 250,00. La somma si rivaluterà annualmente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT e verrà corrisposta mediante versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra CP_2
16. l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla sig.ra CP_2
17. le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori e documentate, saranno adempiute al 50% ciascuno. In ogni caso le parti concordemente si rifanno al
Protocollo del Tribunale di Pescara più aggiornato in uso per la regolamentazione delle predette spese;
18. le parti concordano che saranno interamente a carico del sig. la Parte_2
retta della scuola materna e le spese delle visite specialistiche;
19. le scelte riguardanti le cure mediche e specialistiche del piccolo , gli istituti Per_1
scolastici, le attività sportive/ludiche e ogni altra determinazione di carattere straordinario e/o rilevante per la salute e la educazione del bambino, dovranno essere pagina 5 di 7 oggetto di preventivo accordo tra i genitori, ritenendo già autorizzata da parte di entrambi la prosecuzione delle eventuali terapie/cure in corso;
20. il libretto postale di risparmio intestato a (n. 1271839795) ove vengono Per_1 corrisposte da parte dell'INPS le somme relative all'indennità di accompagnamento del bambino, con una giacenza attuale di zero (verrà materialmente conservato dalla madre e le giacenze saranno adoperate esclusivamente per le esigenze di vita del bambino;
21. circa gli obblighi di legge entrambi i coniugi non sono proprietari di immobili;
la sig.ra è proprietaria di autovettura modello Lancia Musa, tg.: DD148ZC; CP_2
22. la stessa è titolare di una PostePay evolution n. 533171211584657 di cui allega movimentazione;
23. il sig. , invece è titolare di c/c presso la BCC di Castiglione M.R. e Pt_2
Pianella n. 156229;
24. allo sciogliersi della comunione legale, le parti dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
25. eventuali nuovi partner (ovviamente solo in caso di relazione stabile e duratura) saranno inseriti gradualmente nella vita del bambino facendogli comunque comprendere che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali;
26. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio riguardanti le loro persone e quelle dei figli minori;
27. le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché
pagina 6 di 7 provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 01/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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