Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2934/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2934/2024, promossa con ricorso depositato il 09.07.2024 da:
1) Parte_1
Nata in Vietnam il 05.01.1981
Cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] Lugano (Svizzera) con l'Avv. Massimiliano Spassino
e
2) Controparte_1
Nato a: TT (Va) il 09.04.1966
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] – Leggiuno (Va) con l' avv. Massimiliano Spassino
i quali hanno contratto matrimonio civile in Vietnam il 25.08.2004 e il relativo atto è stato trascritto agli Atti di Matrimonio del
Comune di Leggiuno (VA) (anno 2004 atto n. 2 parte II serie C);
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con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Persona_1
, nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 09.07.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 19.9.2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza n. 301/2024 del 09.10.2024 (passata in giudicato il 15.01.2025) il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.3.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore , sarà affidata, congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione anagrafica presso il padre, il quale rimarrà ad abitare nell' abitazione di
Leggiuno (Va), Strada della Campagna, nr. 8, già di sua esclusiva proprietà, per acquisto fattone prima del matrimonio.
3) La SI.ra , corrisponderà a titolo di mantenimento, per le figlie e , Pt_1 Per_1 Per_2 la somma mensile di € 400,00 per ciascuna, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat
e 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida in essere presso il Tribunale di
Varese. Gli assegni unici, relativi alle figlie, saranno percepiti dal padre.
pagina 2 di 4 4) Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, la SI.ra potrà tenere la figlia Pt_1
con sé, a fine settimane alterni, dalle ore 16.00 del venerdì, alle ore 19.00, Per_2
della domenica, nonché, ogni settimana, in giornata da determinarsi, in funzione dei propri impegni lavorativi, dalle ore 16.00, alle ore 21.00.
5) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la madre potrà tenere con sé , Per_2 dal 24.12 al 31.12 un anno e, dal 01.01, al 06.01, l' anno successivo;
durante la vacanza pasquali, ad anni alterni, la madre potrà tenere con sé , dal giovedì Per_2 santo alla domenica di Pasqua, un anno e dal Lunedì dell' angelo, alla ripresa delle lezioni, l' anno successivo. Durante il periodo estivo, potrà trascorrere con la Per_2
madre, un periodo di tre settimane anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31 del mese di Maggio di ciascun anno.
6) La figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, allo stato Per_1 resterà a vivere presso l' abitazione di Leggiuno e regolamenterà direttamente con la madre le frequentazioni e i rapporti.
7) I coniugi si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, allo stato nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
8) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale ed economico.
9) I coniugi prestano sin d' ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l' espatrio, per sé e per ia figlia minorenne . Per_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
25.08.2004, trascritto agli Atti di Matrimonio del Comune di Leggiuno (VA) (anno 2004 atto n. 2 parte II serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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