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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3852/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLI Parte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL TORO N. 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BILLI LUIGI
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 degli Avv.ti BRANCA MARIA ANTONIETTA ( VIALE MASINI N. 12/14 C.F._2
C/O 40126 BOLOGNA, Controparte_2
( ) VIALE MASINI N. 12/14 - C/O CP_3 C.F._3 [...]
40126 BOLOGNA, Controparte_2 Controparte_4
( ) NON SPECIFICATO NON SPECIFICATO;
C.F._4 Parte_2
( ) VIALE MASINI N. 12/14 - C/O C.F._5 Controparte_2
40126 BOLOGNA, ( ) VIA
[...] Parte_3 C.F._6
AMENDOLA N. 12/14 40121 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in presso il difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04-11-2024, opponeva l'ordinanza Parte_1 ingiunzione N°999/21/24/2 emessa dall'Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Bologna e notificata in data 04-10-2024. pagina 1 di 4 Affermava che l'ordinanza ingiunzione opposta traeva origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N°BO00000/2021-218-01 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Area Metropolitana di Bologna del 24-02-2021.
Affermava che con tale Verbale di Accertamento e notificazione, gli intervenuti CP_5 avevano contesto al ricorrente due distinte violazioni amministrative. Precisava che la prima violazione a contestata aveva ad oggetto la prescrizione di cui all'art. 39 commi 1, 2, e 7 del Dl N°112/2008 convertito con modificazioni nella Legge N°133/2008. Nello specifico sul punto, gli Ispettori del Lavoro avevano contestato che la TA ND , avrebbe infedelmente registrato sul LUL, nel periodo Parte_1 gennaio 2016/marzo 2020, le quote di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici esenti da base imponibile, asseritamente erogate ai dipendenti della TA ND, in assenza di documentazione di riscontro. Precisava poi che la seconda violazione contestata aveva ad oggetto la prescrizione di cui all'art. 1 commi 910 e 911 della Legge N°205/2017. Nello specifico sul punto, la TA ND avrebbe pagato la Parte_1 mensilità di marzo 2020 ad alcuni dipendenti, tramite danaro contante anziché tramite bonifici bancari o comunque mezzi di pagamento tracciabili. Eccepiva l'infondatezza delle suddette contestazioni, per le ragioni indicate in ricorso, e chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' Controparte_6
affermando l'infondatezza del ricorso e la fondatezza e legittimità
[...] dell'ordinanza ingiunzione opposta, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 10-02-2025 e 19-05-2025. La causa veniva istruita documentalmente, e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla contestazione mossa dall' di Bologna, Controparte_2 avente ad oggetto la prescrizione di cui all'art. 39 commi 1, 2, e 7 del Dl N°112/2008 convertito con modificazioni nella Legge N°133/2008, osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata è emerso che gli Lavoro intervenuti, hanno CP_7 contestato che alla TA ND , di avere infedelmente Parte_1 registrato sul LUL, nel periodo gennaio 2016/marzo 2020, indennità di trasferta e rimborsi chilometrici erogati ai dipendenti ed esenti da base imponibile, in assenza di documentazione di riscontro.
pagina 2 di 4 Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato alcuni sporadici documenti giustificativi delle trasferte operate da alcuni dipendenti e delle somme erogate a tale titolo, ma tale documentazione era gravemente carente, posto che non documentava che una parte minima di tali somme erogate quali rimborso spese, e con esclusivo riferimento all'anno 2018. In buona sostanza mancavano e mancano completamente i riscontri documentali per il periodo complessivo da gennaio 2016 a marzo 2020 oggetto della contestazione. Sul punto, sarebbe stato onere del ricorrente conservare scrupolosamente le note giustificative specifiche delle somme erogate quali indennità di trasferta e rimborso spese, e difettando la suddetta documentazione, la violazione contestata deve essere confermata, respingendo sul punto l'opposizione all'Ordinanza Ingiunzione di cui è causa. Con riferimento alla contestazione mossa dall' di Bologna, Controparte_2 avente ad oggetto l'asserita violazione della prescrizione di cui all'art. 1 commi 910 e 911 della Legge N°205/2017, osserva il Tribunale che, nello specifico sul punto, dalla documentazione depositata è emerso che gli Ispettori intervenuti hanno contestato alla TA ND , che la stessa avrebbe pagato la mensilità di Parte_1 marzo 2020 ad alcuni dipendenti, tramite danaro contante anziché tramite bonifici bancari o comunque mezzi di pagamento tracciabili. Peraltro, nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato la documentazione bancaria completa, attestante che la mensilità di Marzo 2020 era stata pagata a tutti i dipendenti interessati, mediante bonifico Bancario, con conseguente infondatezza della contestazione di violazione amministrativa.
Ne consegue che sul punto deve essere accolta l'opposizione all'Ordinanza Ingiunzione di cui è causa. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono parzialmente compensate, nella misura del 50%, in considerazione della parziale soccombenza reciproca. Per l'effetto, l' viene condannato Controparte_6 alla rifusione del restante 50% delle spese processuali a favore di , Parte_1 liquidato in Euro 1000,00 per compensi professionali ed Euro 62,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, annulla l'Ordinanza Ingiunzione N°999/21/24/2 emessa dall' Controparte_6
contro , con esclusivo riferimento alla
[...] Parte_1 violazione di cui all'art. 1 commi 910 e 911 Legge N°205/2017. Respinge il ricorso proposto da contro l'Ordinanza Ingiunzione Parte_1
N°999/21/24/2 emessa dall' , con Controparte_6 riferimento alla violazione di cui all'art. 39 commi 1, 2 e 7 DL N°112/2008 convertito con modificazioni in Legge N°133/2008.
pagina 3 di 4 Compensa parzialmente le spese di causa nella misura del 50%, e per l'effetto condanna l' alla rifusione del restante 50% Controparte_6 delle spese processuali a favore di , liquidato in Euro 1000,00 per Parte_1 compensi professionali ed Euro 62,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 19-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3852/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLI Parte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL TORO N. 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BILLI LUIGI
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 degli Avv.ti BRANCA MARIA ANTONIETTA ( VIALE MASINI N. 12/14 C.F._2
C/O 40126 BOLOGNA, Controparte_2
( ) VIALE MASINI N. 12/14 - C/O CP_3 C.F._3 [...]
40126 BOLOGNA, Controparte_2 Controparte_4
( ) NON SPECIFICATO NON SPECIFICATO;
C.F._4 Parte_2
( ) VIALE MASINI N. 12/14 - C/O C.F._5 Controparte_2
40126 BOLOGNA, ( ) VIA
[...] Parte_3 C.F._6
AMENDOLA N. 12/14 40121 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in presso il difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04-11-2024, opponeva l'ordinanza Parte_1 ingiunzione N°999/21/24/2 emessa dall'Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Bologna e notificata in data 04-10-2024. pagina 1 di 4 Affermava che l'ordinanza ingiunzione opposta traeva origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N°BO00000/2021-218-01 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Area Metropolitana di Bologna del 24-02-2021.
Affermava che con tale Verbale di Accertamento e notificazione, gli intervenuti CP_5 avevano contesto al ricorrente due distinte violazioni amministrative. Precisava che la prima violazione a contestata aveva ad oggetto la prescrizione di cui all'art. 39 commi 1, 2, e 7 del Dl N°112/2008 convertito con modificazioni nella Legge N°133/2008. Nello specifico sul punto, gli Ispettori del Lavoro avevano contestato che la TA ND , avrebbe infedelmente registrato sul LUL, nel periodo Parte_1 gennaio 2016/marzo 2020, le quote di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici esenti da base imponibile, asseritamente erogate ai dipendenti della TA ND, in assenza di documentazione di riscontro. Precisava poi che la seconda violazione contestata aveva ad oggetto la prescrizione di cui all'art. 1 commi 910 e 911 della Legge N°205/2017. Nello specifico sul punto, la TA ND avrebbe pagato la Parte_1 mensilità di marzo 2020 ad alcuni dipendenti, tramite danaro contante anziché tramite bonifici bancari o comunque mezzi di pagamento tracciabili. Eccepiva l'infondatezza delle suddette contestazioni, per le ragioni indicate in ricorso, e chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' Controparte_6
affermando l'infondatezza del ricorso e la fondatezza e legittimità
[...] dell'ordinanza ingiunzione opposta, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 10-02-2025 e 19-05-2025. La causa veniva istruita documentalmente, e venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla contestazione mossa dall' di Bologna, Controparte_2 avente ad oggetto la prescrizione di cui all'art. 39 commi 1, 2, e 7 del Dl N°112/2008 convertito con modificazioni nella Legge N°133/2008, osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata è emerso che gli Lavoro intervenuti, hanno CP_7 contestato che alla TA ND , di avere infedelmente Parte_1 registrato sul LUL, nel periodo gennaio 2016/marzo 2020, indennità di trasferta e rimborsi chilometrici erogati ai dipendenti ed esenti da base imponibile, in assenza di documentazione di riscontro.
pagina 2 di 4 Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato alcuni sporadici documenti giustificativi delle trasferte operate da alcuni dipendenti e delle somme erogate a tale titolo, ma tale documentazione era gravemente carente, posto che non documentava che una parte minima di tali somme erogate quali rimborso spese, e con esclusivo riferimento all'anno 2018. In buona sostanza mancavano e mancano completamente i riscontri documentali per il periodo complessivo da gennaio 2016 a marzo 2020 oggetto della contestazione. Sul punto, sarebbe stato onere del ricorrente conservare scrupolosamente le note giustificative specifiche delle somme erogate quali indennità di trasferta e rimborso spese, e difettando la suddetta documentazione, la violazione contestata deve essere confermata, respingendo sul punto l'opposizione all'Ordinanza Ingiunzione di cui è causa. Con riferimento alla contestazione mossa dall' di Bologna, Controparte_2 avente ad oggetto l'asserita violazione della prescrizione di cui all'art. 1 commi 910 e 911 della Legge N°205/2017, osserva il Tribunale che, nello specifico sul punto, dalla documentazione depositata è emerso che gli Ispettori intervenuti hanno contestato alla TA ND , che la stessa avrebbe pagato la mensilità di Parte_1 marzo 2020 ad alcuni dipendenti, tramite danaro contante anziché tramite bonifici bancari o comunque mezzi di pagamento tracciabili. Peraltro, nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato la documentazione bancaria completa, attestante che la mensilità di Marzo 2020 era stata pagata a tutti i dipendenti interessati, mediante bonifico Bancario, con conseguente infondatezza della contestazione di violazione amministrativa.
Ne consegue che sul punto deve essere accolta l'opposizione all'Ordinanza Ingiunzione di cui è causa. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono parzialmente compensate, nella misura del 50%, in considerazione della parziale soccombenza reciproca. Per l'effetto, l' viene condannato Controparte_6 alla rifusione del restante 50% delle spese processuali a favore di , Parte_1 liquidato in Euro 1000,00 per compensi professionali ed Euro 62,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, annulla l'Ordinanza Ingiunzione N°999/21/24/2 emessa dall' Controparte_6
contro , con esclusivo riferimento alla
[...] Parte_1 violazione di cui all'art. 1 commi 910 e 911 Legge N°205/2017. Respinge il ricorso proposto da contro l'Ordinanza Ingiunzione Parte_1
N°999/21/24/2 emessa dall' , con Controparte_6 riferimento alla violazione di cui all'art. 39 commi 1, 2 e 7 DL N°112/2008 convertito con modificazioni in Legge N°133/2008.
pagina 3 di 4 Compensa parzialmente le spese di causa nella misura del 50%, e per l'effetto condanna l' alla rifusione del restante 50% Controparte_6 delle spese processuali a favore di , liquidato in Euro 1000,00 per Parte_1 compensi professionali ed Euro 62,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 19-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4