Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1025/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 9/01/2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
GIANDOMENICO ANTONIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CORBO CP_1 P.IVA_1
NICOLA e DI GIROLAMO ORIANA, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione da corrispondersi durante il periodo di godimento delle ferie.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 4.08.2023, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi l'intestato Tribunale la società Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “In via preliminare: accertare Controparte_1
FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui esclude dalla retribuzione dovuta durante le giornate di ferie, tutte le indennità di utilizzazione professionale per condotta;
b) nell'art. 31 p. 5 del Contratto
Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale per riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto-
Assenze, formazione, lavoro, da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €.
12,80; c)nell'art. 77 p. 2 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e 2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
d) nell'art. 22 p.
2.13 del CCNL del 16.04.2003 nella parte in cui esclude l'indennità per completamento fine corsa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
e) nell'art. 34 p.8 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL delle attività ferroviarie, del 16.4.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per utilizzazione ed il relativo incremento percentuale, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
f) nell' art. 25 c. 6 del
CCNL del 2003, nella parte in cui esclude tutte le indennità richieste nel presente ricorso, durante le giornate di ferie, perchè tutte in contrasto con le disposizioni imperative di legge e dell'Unione
Europea, per le causali di cui in premessa come descritto nel dettaglio della descrizione in fatto e diritto;
di conseguenza accertare e dichiarare che il ricorrente, ha maturato il diritto di percepire, durante le giornate di ferie tutte le indennità descritte nei punti 5-6-7-8-9 del presente ricorso , e, per l'effetto , condannare (c.f. e p.iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente la somma di €. 9.392,52, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno 2010 al giorno 31.12.2022, come descritto nel ricorso o al pagamento di quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori.
Il ricorrente, dipendente sin dal 13.05.1991 della società convenuta con le mansioni e la qualifica di
Capo Treno/Capo servizi Treno, Liv. Prof. / Pos. Retr. B1 Tecnici in servizio presso Parte_2
la sede operativa di Pescara, lamentava la illegittimità della retribuzione a lui corrisposta durante la fruizione dei periodi di ferie. Rappresentava, infatti, che, del tutto arbitrariamente, parte datoriale in detti periodi ometteva di corrispondergli la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale in tutte le sue componenti variabili erogandogli in via esclusiva la componente fissa pari ad € 4,50 così come non gli corrispondeva affatto l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità per scorta vetture eccedenti e l'indennità per completamento/fine corsa. Deduceva che tutte le indicate indennità dovevano qualificarsi come componenti della retribuzione in quanto, come poteva evincersi dai prospetti paga allegati, non avevano natura occasionale poichè corrisposte in maniera abituale e continuativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Eccepiva, quindi, la nullità delle previsioni della contrattazione collettiva nella parte in cui non garantivano la equiparazione della retribuzione ordinaria con quella erogata durante la fruizione delle ferie risultando dette disposizioni contrarie ai principi di diritto comunitario e, in particolar modo, al disposto dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 trasfusa a livello nazionale nell'art. 10 del
Dlgs. N. 66/2003 così come interpretati dalla Corte di Giustizia.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la quale contestava integralmente tutto Controparte_1
quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto chiedendo il rigetto del ricorso stante la assoluta legittimità del modus operandi adottato dall'azienda.
Rappresentava parte resistente che la disciplina comunitaria non ha in alcun modo affermato il principio della piena equiparazione tra entità della retribuzione percepita in servizio e retribuzione da percepirsi nel periodo di ferie ma ha semplicemente previsto che il trattamento economico corrisposto durante le ferie risulti paragonabile a quello di lavoro effettivo;
che, peraltro, nel nostro ordinamento il diritto al godimento di ferie retribuite risulta già ampiamente tutelato sia da norme di carattere generale – anche di rango costituzionale - che da norme della stessa contrattazione collettiva. Sottolineava, inoltre, che, nel caso di specie, il personale viaggiante percepiva durante il godimento delle ferie una retribuzione composta non soltanto da componenti fisse ma anche da talune indennità sì che appariva sicuramente scongiurato il pericolo di dissuasione del dipendente dal non godere delle ferie. Ad ogni buon conto, eccepiva l'erroneità dei criteri di calcolo adottati per quantificare gli importi domandati e la prescrizione quinquennale di tutte le differenze retributive maturate nel periodo antecedente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Sollevava, infine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.Lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione nonché questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del D.lgs 66/2003 e dell'art. 2 della L. 2 agosto 2008 numero 130, per violazione degli articoli 3, 36, 39 e 41 della Costituzione.
All'esito dell'esame degli scritti difensivi depositati dalle parti e delle numerose produzioni documentali in atti, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
Oggetto della presente controversia è, dunque, quello di verificare se alcune indennità aggiuntive – nella specie indennità di condotta e di utilizzazione professionale e relativo incremento, indennità per assenza dalla residenza e indennità per completamento/fine corsa - legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali.
Come è noto, il diritto alle ferie è un diritto fondamentale ed inderogabile sancito dall'art. 36 della
Costituzione il quale al suo comma 3 così dispone “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Le ferie hanno, infatti, la precipua finalità di consentire al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche e consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Previsione del medesimo tenore la rinveniamo anche a livello codicistico laddove l'art. 2109 c.c. dispone che “(Il lavoratore) dopo un anno di ininterrotto servizio ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo…”
Anche il diritto comunitario prevede e sancisce il diritto insopprimibile alle ferie all'art. 7 della
Direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, norma che così recita: “1.Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva (v. sentenza 26 giugno
2001, causa C-173/99, BECTU, Racc. pag. I-4881, punto 43; v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54). Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C- Per_1 Per_2
Per_ 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018,
Per_
, C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
A livello nazionale la disciplina comunitaria è stata recepita dall'art. 10 del Dlgs. N. 66/2003 il quale prevede che “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”.
Pur non contenendo l'art. 7 della Direttiva alcuna esplicita indicazione circa l'entità della retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali, può ritenersi sussistente una nozione Europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore e che venga corrisposto in via continuativa e non occasionale nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa. (cfr. Cass. N. 13425/2019).
A tal riguardo, può, infatti, richiamarsi l'importante pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie Per_5
annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
In recepimento e sulla scia dei principi comunitari sanciti dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, la Suprema Corte ha, dunque, affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_6
precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n.
88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C350/06 e C- 520/06,
Schultz-Hoff e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa Per_5
To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20; cfr. anche Cass. N. 19716/2023).
Con un recentissimo arresto il Supremo Consesso ha, altresì, affermato che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva n. 88/2003/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore” (cfr. Cass. N. 19991/2024). Non vi è dubbio che la finalità precipua sia quella di voler assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C - 155/10, CGUE 13.12.2018, C - 385/17, ). In Per_5 Parte_3
questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie debba essere ritenuto incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_7
E' stato ribadito, quindi, che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019, n. 37589/2021).
Da ciò consegue che ogniqualvolta una retribuzione sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro" (ad esempio, le indennità per il tempo trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate "allo status personale o professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni (es. spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (sentenza Williams cit.).
I principi fondamentali sanciti nella materia de qua dal diritto comunitario sono stati recepiti dalla giurisprudenza nazionale in ragione del fatto che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla
Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). E, proprio in ragione del carattere vincolante per il giudice nazionale della normativa comunitaria e dei suoi criteri interpretativi come espressi dalla CGUE, dai quali il giudice interno non può discostarsi, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzione dell'art. 10 del
Dlgsl. N. 66/2003 il quale è stato introdotto in Italia proprio in attuazione della normativa comunitaria sì che non può che essere interpretato alla luce dei principi da essa sanciti.
Dunque, nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C- 106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_2
Per p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C- 14/83 Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11
p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia); CP_3
obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Così ricostruito il quadro generale a livello europeo e nazionale, possiamo adesso passare all'analisi delle doglianze sollevate nello specifico dall'odierno ricorrente il quale, in particolare, lamenta la mancata corresponsione nei periodi di godimento delle ferie dell'indennità di utilizzazione professionale in tutte le sue varie componenti variabili, dell'indennità per assenza dalla residenza, dell'indennità per completamento/fine corsa e dell'indennità per scorta vetture eccedenti, emolumenti tutti previsti e disciplinati dalla contrattazione collettiva di settore. L'indennità di assenza è stata disciplinata prima dall'art. 77 del CCNL e Attività Ferroviarie del 20/7/2012 e poi
(sino alla data odierna) dal CCNL del 16/12/2016, norma sostanzialmente identica in entrambi i contratti collettivi la quale così dispone: “2.1 Per il personale mobile, ad esclusione di quello di cui all'ultimo capoverso del presente punto 2.1, le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30 b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00. Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti. Ove la somma delle frazioni pari o inferiori a 30 minuti superi i 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura oraria dell'indennità prevista per servizi senza RFR di cui alla precedente lettera a). Al personale mobile di cui ai punti 2.7.F e 2.7.G del precedente art. 28 (Orario di lavoro) i trattamenti di cui al presente punto 2 saranno definiti a livello di contrattazione aziendale. Sono fatte salve eventuale intese già definite a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente
CCNL 2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 2,00 b) per servizi con riposo fuori residenza:
€ 3,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,60. Per i servizi internazionali, il trattamento di cui alla precedente lettera c) decorre dall'ora di transito presso la località del confine nazionale, ovvero fino all'ora di transito presso la stessa località.
2.3 L'indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4 L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
Tale indennità, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è certamente da includere nella retribuzione feriale, in quanto la sua corresponsione, in forma continuativa, è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro (elemento già considerato dalla
Suprema Corte da includere nella retribuzione feriale con una molteplicità di conformi pronunce
Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023). Essa appare, infatti, volta a compensare non già una modalità temporanea o un esborso occasionale bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell', in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione. Dunque, illegittima è l'esclusione di detta indennità dalla retribuzione corrisposta in periodo feriale.
L'indennità di utilizzazione professionale, invece, inizialmente ovvero nel Contratto Integrativo
Aziendale del 1990 era prevista per il personale di condotta (indennità di condotta e chilometrica).
Essa si compone di una parte fissa e di una parte variabile e ricomprende oggi le vecchie indennità di utilizzazione/condotta/riserva nonché quelle di disponibilità e traghetto. Tale indennità in passato
è stata disciplinata dagli artt. 34.8.3 e 34.8.4 del CCNL del 16/04/2003 mentre oggi è prevista dall'art. 31 del CLA del 2012 il quale così dispone: “Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal settembre 2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure individuate nella Tabella A del punto II del presente articolo. Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'orario di arrivo comprendendo, a tali fini, i periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra. Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionali e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6 al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrete dal 1 settembre 2012, un'indennità di utilizzazione professionale giornaliera nelle misure di seguito indicate: a) Personale di macchina:
€ 12,80, b) Personale di bordo: € 4,50. Il CCNL 2016 dispone invece:
4. Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata l'indennità di utilizzazione professionale parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella seguente Tabella B”.
In ragione della sua natura, anche l'indennità di utilizzazione professionale, in quanto funzionalmente collegata con le mansioni tipiche di guida e conduzione del veicolo, deve essere inclusa integralmente – dunque anche nella sua parte variabile e non soltanto nella parte fissa come di norma avviene - nella retribuzione da corrispondersi al macchinista o capo treno nel periodo di godimento delle ferie sì che deve ritenersi fondata la domanda collegata alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale. Tale emolumento - nel quale sono confluite l'indennità di condotta, attribuita al macchinista per la guida del treno, e l'indennità di riserva attribuita al medesimo per le giornate in cui è a disposizione senza servizi assegnati - viene corrisposto al macchinista e al capotreno in via continuativa e non meramente occasionale nei periodi di lavoro con la evidente conseguenza che la sua erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse. In particolare, per quanto riguarda la “indennità di utilizzazione professionale” (IUP), l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali del Gruppo
Ferrovie dello Stato 2012 e 2016 non escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale (riconoscendola soltanto nell'importo fisso di E 12,80 o di € 4,50) non assumono rilievo dirimente ne´ consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
È chiaro, quindi, che tali indennità siano intrinsecamente e strettamente collegate all'esecuzione delle mansioni proprie della qualifica di macchinista;
esse vengono corrisposte in maniera continuativa, sebbene in misura variabile, nel corso dell'anno, rappresentando per tale ragione una componente non occasionale e predeterminata, che integra stabilmente la retribuzione, ed incidendo in misura non di certo esigua sull'ammontare complessivo della stessa. Inoltre, tali indennità sono valutabili anche come elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione (cfr.
App. Milano, n. 32/2020, App. Milano, 684/2019).
Non va, infatti, dimenticato che la giurisprudenza comunitaria sopra ampiamente richiamata ha affermato che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
Nell'importante pronuncia Williams citata è stato, altresì, affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit. , par. 21); che "l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88... è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit. , par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore… di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par. 41).
È, dunque, compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) Per_5
che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
Occorre, infatti, evitare qualsivoglia effetto dissuasivo che potrebbe prodursi laddove il dipendente decidesse di astenersi dalla fruizione delle ferie in quanto consapevole di veder ingiustamente decurtata la retribuzione di compensi strettamente collegati alla professionalità e alle mansioni ordinariamente svolte e, dunque, di percepire un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello di regola percepito.
In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_7
Dovendosi garantire una sostanziale omogeneità tra la retribuzione ordinariamente percepita dal lavoratore e quella liquidata in periodo di godimento delle ferie, è inequivoco che il riconoscere l'indennità di utilizzazione professionale soltanto nella misura fissa comporti una notevole decurtazione della retribuzione mensile allorquando lo stesso è in ferie. E l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incidere sulla decisione del lavoratore se fruire o meno delle ferie.
Stesso discoro può essere fatto con riferimento all'indennità per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77, comma 2, CCNL, emergendo dai cedolini in atti importi rilevanti a tale titolo corrisposti al lavoratore. Le indennità in questione (IUP nelle sue varie tipologie e indennità di assenza dalla residenza) operano con modalità analoghe all'indennità di volo riconosciuta ai piloti di aeromobili, in relazione alla quale si è pronunciata la CGUE nella sentenza emessa nella causa C-
155/10 del 15.9.2011. In questo senso, del resto, la maggior parte dei precedenti di merito intervenuti sul punto nonché da ultimo, con specifico riferimento a controversia nei confronti della medesima, Cass., 13932/24; Cass., 13972/24 e Cass., 14089/24.
Analogo discorso può essere fatto con riguardo anche all'indennità di fine/completamento corsa prevista dall'art. 22.2.13 del CCNL del 16/04/2003 dovendosi, invece, ritenere che le ulteriori indennità oggetto di domanda – per quanto sopra detto – siano oramai confluite nell'indennità di utilizzazione professionale nelle sue varie componenti (e, quindi, rientrino nella disciplina di cui all'art. 31.5 del CCNL 2012 e Contratto Aziendale del 2016).
Non vi è dubbio, infatti, che l'indennità di fine/completamento corsa sia strettamente connessa alle funzioni e allo status professionale del macchinista costituendo, in ragione di ciò, una componente ordinaria della retribuzione a lui spettante e non semplicemente un rimborso occasionale di eventuali spese sostenute.
Deve essere qualificata quale componente della retribuzione anche l'indennità per scorta vetture eccedenti disciplinata e prevista dall'art. 32 del CI FS. Essa è riconosciuta ai capi treno laddove debbano fare da scorta a treni composti da un numero di vetture superiore a quello ordinario secondo le previsioni e la tabella di cui all'art. 35 del CCA del 16 aprile 2003; essa è finalizzata a compensare il disagio del capo treno che debba occuparsi di un convoglio con un numero maggiore di vetture. Tale indennità compete al personale di scorta ai treni, su base oraria, per ogni carrozza secondo i parametri in dettaglio indicati dalla contrattazione collettiva, quando si svolgono le mansioni complete del Capo Servizi Treno ed è anche correlata al servizio eventualmente svolto su carrozze letto e cuccette. Non vi è dubbio, a parere della scrivente, che tutte le indennità in questione siano intrinsecamente e strettamente collegate all'esecuzione delle mansioni proprie della qualifica di capo treno con conseguente diritto alla loro corresponsione anche nel periodo di godimento delle ferie.
Sui criteri di quantificazione degli importi domandati.
In punto di determinazione del quantum debeatur per le causali per cui è giudizio non colgono nel segno le contestazioni sollevate dall'odierna resistente alle modalità di calcolo adottate dallo
. Pt_1
A tal riguardo, valga in primis osservare che, contrariamente a quanto asserito sul punto dalla difesa della resistente, non può applicarsi il divisore 26 previsto dall'art. 68 comma 6 CCNL AF/mobilità
2016 il quale prevede: “6. La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”. La problematica in parte qua non è data dalla determinazione dell'ordinaria retribuzione giornaliera, nelle sue componenti fisse, come previsto dalla norma dell'art. 68 del CCNL citata, ma è quella, ben differente, di determinare il valore medio delle componenti variabili della retribuzione, oggetto di causa, componenti eterogenee, come si è visto, per natura, funzione retributiva e soprattutto entità. Tale divisore va utilizzato come espressamente indicato con riferimento esclusivo ai punti 1.1 e lett. d) punto 1.2 dell'art. 68
CCNLAF/mobilità, che si riferiscono a voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso;
il divisore 26 è del tutto eterogeneo ed è previsto per finalità del tutto differente
(appunto, quella di calcolare la paga giornaliera, composta dalle componenti fisse).
Corretta è, invece, l'applicazione di un divisore inferiore determinato dalle giornate di effettiva presenza al lavoro dovendo prendersi come riferimento la somma dei giorni in cui i diversi diritti variabili maturano (cfr. Trib. Torino n. 594/2022).
Una volta ottenuta la retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a titolo delle indennità de quibus nei dodici mesi precedenti, la somma così ottenuta deve essere moltiplicata per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti dal lavoratore (rientranti nella tutela prevista dalla direttiva comunitaria).
Si richiama sul punto quanto condivisibilmente motivato dal Tribunale di Roma “Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti,
e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a
28” (vedi Tribunale Roma sent n. 8814/22).
Dunque, per calcolare quanto dovuto al dipendente a titolo di differenze sulla retribuzione dei giorni di ferie il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, ossia quelli risultanti dalle buste paga, con l'ulteriore precisazione che la retribuzione delle ferie va riferita al periodo minimo di 4 settimane all'anno. (Trib. Venezia sez. Lav. N. 132/2023).
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta, altresì, che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare – come fatto dall'odierno ricorrente - le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti a ciascun periodo di ferie godute.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di Controparte_1
Va parimenti disattesa l'eccezione di prescrizione pur sollevata dalla difesa di Controparte_1
L'odierno ricorrente ha circoscritto la sua domanda con riguardo alle competenze per le indennità sopra meglio individuate maturate dall'anno 2010 e fino al mese di dicembre 2022, competenze che lo stesso può ancora legittimamente rivendicare non risultando quelle relative all'anno 2010 prescritte e risultando la prescrizione sospesa fino alla data in cui cesserà il rapporto di lavoro.
Trattandosi, infatti, di crediti non estinti per prescrizione prima della data di entrata in vigore della
L. 92/2012, v'è stata sospensione in costanza di rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 26246/22).
Il Tribunale intende, infatti, aderire all'orientamento da ultimo affermato – in modo costante ed uniforme - dalla Corte di legittimità, la quale ha affermato - proprio in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022; ex multis, Cass. n. 4321/2023,
n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). Come è noto, infatti, il novellato art. 18 della Legge n. 300/1970 prevede in caso di licenziamento illegittimo una rosa di tutele diverse dalla reintegra, la quale è divenuta rimedio residuale limitato a soltanto poche ipotesi di illegittimo recesso datoriale (nullità del licenziamento discriminatorio, del licenziamento intimato in forma orale, del licenziamento disciplinare in caso di totale insussistenza del fatto contestato). La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Il Tribunale intende, dunque, dare seguito all'orientamento oramai costante e consolidato del
Supremo Consesso che ritiene, quanto meno a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012, che l'incertezza delle tutele applicabili alla risoluzione illegittima del rapporto lavorativo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale, ponga il lavoratore in quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla giurisprudenza della Consulta e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. Interpretazione questa che comporta la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di stante la uniformità in sede CP_1
giurisprudenziale della lettura data al nuovo art. 18, dalla quale la scrivente non intende in alcun modo discostarsi.
È, pertanto, inequivoco che, dopo la modifica dell'art. 18 da parte della l. 92/2012, la tutela “forte”
(possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro all'esito di pronuncia di annullamento del licenziamento comminato) è stata ridotta a poche e ben delimitate ipotesi che costituiscono pacificamente delle eccezioni rispetto alla regola generale, ormai vigente, della tutela obbligatoria- indennitaria. Pertanto, in seguito a tale modifica normativa, entrata in vigore in data 18/7/2012, a fronte di una situazione di oggettiva incertezza del lavoratore in merito all'eventuale tutela apprestata dall'ordinamento in conseguenza di un suo eventuale licenziamento illegittimo
(reintegrazione sul posto di lavoro o mera corresponsione di indennità; elemento acclarabile solo ex post, all'esito del giudizio di impugnazione), è innegabile che sussista una situazione di oggettivo metus della parte debole del rapporto, che potrebbe essere spinta a rinunciare a parte dei propri diritti;
ragione giustificatrice, questa, della sospensione del decorso della prescrizione, secondo l'assetto normativo dell'istituto risultante dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 63/1966 e n.
174/1972. Pertanto, si deve affermare che, dopo il 18/7/2012, il decorso della prescrizione, in costanza di rapporto di lavoro, risulta sospeso, anche laddove sia applicabile l'art. 18 l. 300/1970 (v. nella giurisprudenza di merito, ex multis, Corte d'appello di Milano n. 376 del 30 aprile 2019; conf. Trib.
Alessandria, 9 gennaio 2019, n. 4; Trib. Firenze, 16 gennaio 2018, n. 25; Trib. Milano 16 dicembre
2015 n. 3460, Trib. Milano n. 2625/2016, Trib. Bergamo n. 585/2016; in senso contrario C. App.
Milano, n. 35 del 19 febbraio 2019, Trib. Milano 24 aprile 2014, Trib. Milano, 7 ottobre 2016, n.
2576).
Dunque, in integrale accoglimento della domanda formulata in via principale, la va Controparte_1
condannata alla corresponsione in favore del ricorrente per le causali di cui in narrativa del complessivo importo di euro €. 9.392,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, differenze relative al periodo lavorativo corrente dal gennaio 2010 al 31 dicembre 2022.
Le spese di lite – da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario ex art. 93
c.p.c. - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1025/2023 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accerta e dichiara il diritto di a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie Parte_1
con una retribuzione comprensiva di tutte le indennità meglio specificate in ricorso calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie secondo quanto specificato in parte motiva e detratto quanto già percepito in misura fissa per l'indennità di utilizzazione professionale;
per l'effetto, condanna a corrispondere al ricorrente le differenze retributive Controparte_1
maturate dal gennaio 2010 fino alla data del 31/12/2022 per un importo complessivo pari ad €
9.392,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
condanna, altresì, alla rifusione in favore del ricorrente – e per esso del Controparte_1
procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - delle spese di lite che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2.300,00 per compenso, oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA E CPA come per legge.
Così deciso in Pescara il 9/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista