Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1958, n. 1110
Articolo 1Articolo 3
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20 gennaio 1959
Art. 2.
La qualifica di collocatore di terza classe puo' essere conferita, nei modi stabiliti dall'art. 16 della legge 16; maggio 1956, n. 562, sostituito dall' art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205 , con le modificazioni di cui al precedente articolo, e con la decorrenza ivi stabilita, anche al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data del 16 maggio 1956 aveva una anzianita' inferiore a sei mesi e che abbia continuato a prestare regolare servizio nella qualita' di incaricato temporaneo, ai sensi dell' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , od in quella di corrispondente prevista dall' art. 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , e possieda i requisiti indicati alle lettere a), c) del citato art. 1.
Negli stessi modi la qualifica di collocatore di terza classe puo' essere, altresi', conferita al personale suindicato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia stato assunto fra la data del 17 maggio 1956 e quella del successivo 10 luglio; in tale caso il possesso dei requisiti indicati alle lettere a) , c) dell'art. 1 della, legge 11 dicembre 1957, n. 1205 , e' riferito alla data del 10 luglio 1956.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1959