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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5236 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa NZ IN, nella causa iscritta al N. 14695 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LOMBARDO BARBARA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 01/12/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta
(condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 3.500,00 oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. LOMBARDO BARBARA
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 15/10/2024 la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta;
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio già liquidate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025
La Giudice
NZ IN
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa NZ IN, nella causa iscritta al N. 14695 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LOMBARDO BARBARA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 01/12/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta
(condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 3.500,00 oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. LOMBARDO BARBARA
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 15/10/2024 la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta;
1 - premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio già liquidate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025
La Giudice
NZ IN
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