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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 04/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 723/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...], cf:
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. C.F._1
Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli Avv.ti Mauro Sferrazza e Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2018 e indebito disoccupazione agricola;
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2022 parte ricorrente riferiva di aver espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Il Darifoglio società cooperativa agricola, con sede in Tortorici,
p.iva , nell'anno 2018 per 102 giornate lavorative e che per P.IVA_1
tale anno era stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del
Comune di residenza e l' aveva erogato le prestazioni spettanti alla CP_1
ricorrente come per legge.
Esponeva che, con provvedimento del 28/04/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, l' chiedeva la restituzione della somma di CP_1
€. 3.870,50 a titolo di prestazione di disoccupazione agricola non spettante per i seguenti motivi “revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019. Interessi legali”.
Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
Precisava di aver presentato avverso tale provvedimento ricorso amministrativo, che non sortiva esito positivo.
Tanto premesso, la ricorrente eccepiva la nullità dell'indebito per la sua indeterminatezza e la non dovutezza delle somme richiesta poiché mai corrisposte. Concludeva, pertanto, affinché fosse dichiarata la nullità e/o erroneità dell'atto impugnato, con condanna dell' alla restituzione CP_1
di eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù dello stesso, nonché con riconoscimento del proprio lavoro agricolo svolto nell'anno 2018 per
102 giornate, e condanna dell'Ente alla iscrizione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno e le giornate indicate, con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del proprio procuratore. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2 Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso, di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
Oggetto della presente controversia è il riconoscimento del diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per 102 giornate lavorative per l'anno 2018 e l'annullamento del provvedimento di indebito del 28/04/2020 relativo alla DS 2018, disoccupazione n.
2019811609951, dell'importo di euro 3.870,50.
La disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, così dispone: “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo
12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Presupposti fondamentali, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con
3 l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la
19contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché
l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
La ricorrente ha depositato, in data 14/07/2025, copia della sentenza del
Tribunale di Patti che ha definito la relativa controversia iscritta al N. RG
2567/2020, conclusosi con sentenza n. 1119/2025 pubblicata il 11
Giugno 2025, non impugnata e quindi passata in giudicato, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2018 per 102 giornate lavorative. Testualmente: “dichiara che, nell'anno 2018 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola Parte_1
alle dipendenze della ditta Darifoglio Società cooperativa agricola per
102 giornate e, per l'effetto, ordina all' in persona del CP_1
Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa.
La proposizione di più domande comporta, inevitabilmente, un'inammissibile violazione del principio del ne bis in idem, non potendo lo scrivente pronunciarsi nuovamente su una domanda già oggetto di altro provvedimento giurisdizionale di pari grado.
Ancora, il passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata impedisce il riconoscimento di un'ipotesi di litispendenza.
Da ciò, quindi, deriva che la domanda relativa alla reiscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2018 per 102
4 giornate lavorative è inammissibile, sulla base del principio del ne bis in idem.
Quanto alla domanda avverso l'indebito richiesto, la stessa va accolta essendo venuto meno il presupposto giuridico, ossia la cancellazione delle giornate agricole ed il loro disconoscimento.
Attesa la parziale reciproca soccombenza (stante la declaratoria di inammissibilità della domanda di reiscrizione), le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_1
con ricorso depositato in data 25/02/2022 nei confronti dell'
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibili le domande volte all'accertamento del lavoro in agricoltura e al diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno dedotto in ricorso;
- Dichiara l'illegittimità della richiesta di indebito per la somma di €
3.870,50 per disoccupazione agricola erogata nel periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2018, condannando l' alla restituzione di CP_1
detta somma alla ricorrente, ove già trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412 del 1991;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 04 Dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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