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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2376/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS BE, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18736/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030538578000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento avviso di intimazione.
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90305385 78/000, notificata in data 27 settembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per un importo complessivo pari ad
€ 45.032,51.
All'intimazione sono sottese le seguenti cartelle di pagamento che vengono anch'esse impugnate: 1)cartella di pagamento n. 097 2010 01921973 12/000 per mancato pagamento IRAP, IRPEF e IVA -anno 2006, Ente impositore Dir. Prov. I di Roma;
2)cartella di pagamento n. 097 2011 00261227 43/000 per violazione art. 3
d.l 12/2003 per l'anno 2005, Ente impositore Dir. Prov. I di Roma;
3)cartella di pagamento n. 097 2011
00528205 18/000 per mancato pagamento IRAP, IRPEF e IVA per l'anno 2007, Ente impositore Dir. Prov.
I di Roma;
4)cartella di pagamento n. 097 2011 02225007 35/000 per mancato pagamento IVA per l'anno
2007, Ente impositore Dir. Prov. I di Roma;
5) per n. 9 cartelle riferite al mancato pagamento della Tassa automobilistica dall'anno 2006 all'anno 2016 Ente impositore Regione Lazio.
Solleva, il ricorrente, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa eccependo l'omessa e/o invalida notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione e quindi l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme che si richiedono con l' impugnata intimazione di pagamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che in via preliminare chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6bis del D.lgs. 546/1992 come novellato dal
D. Lgs. n. 220/2023, in vigore in parte qua dal 04 gennaio 2024, giusta previsione dell'art. 4, comma 2, del richiamato D. Lg. n. 220/2023. Ribadisce altresì la inammissibilità del ricorso considerato che le cartelle sottese all'intimazione sono state tutte correttamente notificate come da documentazione allegata, né l'avviso di addebito risulta impugnato. Ne consegue che non avendo proposto alcun gravame avverso detti atti nel termine prescritto dalla legge, il ricorrente è definitivamente decaduto da ogni doglianza di sorta avverso il medesimo, oltre che le cartelle di pagamento ed ogni altro atto presupposto.
Rileva che alcuna prescrizione risulta maturata in relazione ai ruoli portati dalle cartelle di pagamento indicate da parte ricorrente, per avere correttamente e tempestivamente provveduto alla notifica non solo delle cartelle, ma anche di ben 7 avvisi di intimazione dal 2013 al 2024.
Sottolinea che in ogni caso, ai fini del corretto calcolo dei termini prescrizionali, va considerata anche la sospensione derivante della normativa emergenziale emanata per far fronte all'emergenza pandemica da
Covid 19, quando il Legislatore ha sospeso l'attività di riscossione, prorogando ex lege tutti i relativi termini di prescrizione e decadenza a far tempo 8 marzo 2020 (Decreto Cura Italia n. 18/2020) e sino al 31 agosto
2021 (D.L. n. 105 addì 23 luglio 2021)
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma confermando la pretesa per la cartelle di propria competenza rilevando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione degli artt. 19 e 21
D.lgs. 546/1992, considerato che le cartelle, come documentato dall'AdER sono state correttamente notificate.
All' odierna udienza di discussione la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di essere accolto.
Infatti l'intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (così da ultimo Cass. civ., Sez. 5, ord. n.
37259/2021, Rv. 663045-01). Non è dunque impugnabile, se non per vizi propri, un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata (ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, n. 3005/2020; Id., n. 6420/2021. Poiché l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, nel costituirsi – contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente – ha documentato la rituale avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata non è consentita l'impugnazione dei predetti atti unitamente all'intimazione di pagamento, neanche per eccepirne la prescrizione. Alla ritualità della notifica delle cartella, come ampiamente documentato dall'AdER, consegue l'inoppugnabilità della sottesa pretesa tributaria che non si è mai prescritta perché, in ogni caso - come dedotto e allegato da parte resistente - la prescrizione è stata validamente interrotta dalla notifica di ben n.
7 avvisi di intimazioni di pagamento nelle date di 01/07/2013, 03/02/2016, 29/07/2016, 25/08/2017,
07/02/2020, 03/11/2022 e 27/09/2024, dovendosi altresì aggiungere il periodo di “sospensione Covid-19” intercorrente ex lege tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 d.l. n 18/2020 cit.) e il 31 Agosto 2021.
Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la valenza probatoria delle relate e delle attestazioni di notifica prodotte dai resistenti, limitandosi a contestazioni generiche.
Per tali motivi il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 1.500.00 oltra accessori di legge, per ciascuno dei convenuti costituiti.
Roma li, 11.02.2026
Il Relatore Il Presidente
GI De GE RT US
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SS BE, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18736/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249030538578000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento avviso di intimazione.
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90305385 78/000, notificata in data 27 settembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per un importo complessivo pari ad
€ 45.032,51.
All'intimazione sono sottese le seguenti cartelle di pagamento che vengono anch'esse impugnate: 1)cartella di pagamento n. 097 2010 01921973 12/000 per mancato pagamento IRAP, IRPEF e IVA -anno 2006, Ente impositore Dir. Prov. I di Roma;
2)cartella di pagamento n. 097 2011 00261227 43/000 per violazione art. 3
d.l 12/2003 per l'anno 2005, Ente impositore Dir. Prov. I di Roma;
3)cartella di pagamento n. 097 2011
00528205 18/000 per mancato pagamento IRAP, IRPEF e IVA per l'anno 2007, Ente impositore Dir. Prov.
I di Roma;
4)cartella di pagamento n. 097 2011 02225007 35/000 per mancato pagamento IVA per l'anno
2007, Ente impositore Dir. Prov. I di Roma;
5) per n. 9 cartelle riferite al mancato pagamento della Tassa automobilistica dall'anno 2006 all'anno 2016 Ente impositore Regione Lazio.
Solleva, il ricorrente, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa eccependo l'omessa e/o invalida notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione e quindi l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme che si richiedono con l' impugnata intimazione di pagamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che in via preliminare chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6bis del D.lgs. 546/1992 come novellato dal
D. Lgs. n. 220/2023, in vigore in parte qua dal 04 gennaio 2024, giusta previsione dell'art. 4, comma 2, del richiamato D. Lg. n. 220/2023. Ribadisce altresì la inammissibilità del ricorso considerato che le cartelle sottese all'intimazione sono state tutte correttamente notificate come da documentazione allegata, né l'avviso di addebito risulta impugnato. Ne consegue che non avendo proposto alcun gravame avverso detti atti nel termine prescritto dalla legge, il ricorrente è definitivamente decaduto da ogni doglianza di sorta avverso il medesimo, oltre che le cartelle di pagamento ed ogni altro atto presupposto.
Rileva che alcuna prescrizione risulta maturata in relazione ai ruoli portati dalle cartelle di pagamento indicate da parte ricorrente, per avere correttamente e tempestivamente provveduto alla notifica non solo delle cartelle, ma anche di ben 7 avvisi di intimazione dal 2013 al 2024.
Sottolinea che in ogni caso, ai fini del corretto calcolo dei termini prescrizionali, va considerata anche la sospensione derivante della normativa emergenziale emanata per far fronte all'emergenza pandemica da
Covid 19, quando il Legislatore ha sospeso l'attività di riscossione, prorogando ex lege tutti i relativi termini di prescrizione e decadenza a far tempo 8 marzo 2020 (Decreto Cura Italia n. 18/2020) e sino al 31 agosto
2021 (D.L. n. 105 addì 23 luglio 2021)
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma confermando la pretesa per la cartelle di propria competenza rilevando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione degli artt. 19 e 21
D.lgs. 546/1992, considerato che le cartelle, come documentato dall'AdER sono state correttamente notificate.
All' odierna udienza di discussione la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di essere accolto.
Infatti l'intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (così da ultimo Cass. civ., Sez. 5, ord. n.
37259/2021, Rv. 663045-01). Non è dunque impugnabile, se non per vizi propri, un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata (ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, n. 3005/2020; Id., n. 6420/2021. Poiché l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, nel costituirsi – contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente – ha documentato la rituale avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata non è consentita l'impugnazione dei predetti atti unitamente all'intimazione di pagamento, neanche per eccepirne la prescrizione. Alla ritualità della notifica delle cartella, come ampiamente documentato dall'AdER, consegue l'inoppugnabilità della sottesa pretesa tributaria che non si è mai prescritta perché, in ogni caso - come dedotto e allegato da parte resistente - la prescrizione è stata validamente interrotta dalla notifica di ben n.
7 avvisi di intimazioni di pagamento nelle date di 01/07/2013, 03/02/2016, 29/07/2016, 25/08/2017,
07/02/2020, 03/11/2022 e 27/09/2024, dovendosi altresì aggiungere il periodo di “sospensione Covid-19” intercorrente ex lege tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 d.l. n 18/2020 cit.) e il 31 Agosto 2021.
Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la valenza probatoria delle relate e delle attestazioni di notifica prodotte dai resistenti, limitandosi a contestazioni generiche.
Per tali motivi il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 1.500.00 oltra accessori di legge, per ciascuno dei convenuti costituiti.
Roma li, 11.02.2026
Il Relatore Il Presidente
GI De GE RT US