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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
28/11/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
CF rappresentata e difesa dall' avv. FASOLI C.F._1
LAURA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio contro
, nato a [...] il30/06/1975, CF Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall' Avv.to CANEVA C.F._2
ROBERTO, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note di trattazione scritta del 03.04.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte::
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi in data 16.10.1999 a Zevio e trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Zevio, atto n. 33, P. II serie A, anno 1999.
2) ordinarsi al Cancelliere di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zevio (VR), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
3) Le spese della presente procedura si intendono compensate tra i coniugi.
4) I coniugi prestano acquiescenza alla emananda sentenza e dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della stessa.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
2 In data 28.11.2024 la ricorrente proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il senza formulare CP_1
ulteriori domande, sul presupposto, da lei dedotto, dell'autosufficienza economica di entrambe le parti.
Si costituiva ritualmente il resistente in data 04.03.2025 dando atto che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo per la definizione del procedimento e chiedendo la sostituzione dell'udienza di comparizione parti con il deposito di note di trattazione scritta.
I coniugi hanno concordato quindi le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistendo per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni
3 delle parti, della loro situazione economica-reddituale, non risultando in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate in conformità a quanto convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il 16.10.1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Zevio, atto di registro n. 33, Parte II, serie A, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione,
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 27/05/2025
Il Presidente Relatore
4 Dr. Massimo Vaccari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
28/11/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
CF rappresentata e difesa dall' avv. FASOLI C.F._1
LAURA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio contro
, nato a [...] il30/06/1975, CF Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall' Avv.to CANEVA C.F._2
ROBERTO, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note di trattazione scritta del 03.04.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte::
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi in data 16.10.1999 a Zevio e trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Zevio, atto n. 33, P. II serie A, anno 1999.
2) ordinarsi al Cancelliere di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zevio (VR), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
3) Le spese della presente procedura si intendono compensate tra i coniugi.
4) I coniugi prestano acquiescenza alla emananda sentenza e dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della stessa.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
2 In data 28.11.2024 la ricorrente proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il senza formulare CP_1
ulteriori domande, sul presupposto, da lei dedotto, dell'autosufficienza economica di entrambe le parti.
Si costituiva ritualmente il resistente in data 04.03.2025 dando atto che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo per la definizione del procedimento e chiedendo la sostituzione dell'udienza di comparizione parti con il deposito di note di trattazione scritta.
I coniugi hanno concordato quindi le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistendo per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni
3 delle parti, della loro situazione economica-reddituale, non risultando in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate in conformità a quanto convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il 16.10.1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Zevio, atto di registro n. 33, Parte II, serie A, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione,
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 27/05/2025
Il Presidente Relatore
4 Dr. Massimo Vaccari
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