TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7558 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 41433/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del
26/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Panici Pier Luigi e Chiara Parte_1
Ricorrente
Contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIAMMUSSO MICHELE, CP_1
ST ES, SE IP
Resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, formulando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate, anche a titolo risarcitorio, sin dall'origine del rapporto di lavoro (…) e sino al
31.05.2023 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di illecito appalto) e per l'effetto:
2. Condannare a corrispondere al ricorrente euro 103.875,04 a titolo di Controparte_1
differenze retributive (o la diversa somma, anche superiore – o inferiore – ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche successivi ed in ogni caso sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di onorari di lite oltre IVA e C.P.A., oltre il 15% per spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato”.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente la Controparte_1
ricostruzione in fatto e in diritto operata dal ricorrente, nonché le conclusioni dallo stesso rassegnate e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso avversario e delle domande.
La causa veniva istruita documentalmente, quindi, previo deposito di note scritte e nuovi conteggi, veniva discussa e decisa.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9- octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L.
132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono pacifici e comunque risultano per tabulas.
Con sentenza n. 2563/2024 (R.G. n. 18862/2023) il Tribunale di Roma, ha definito il giudizio, dichiarando che tra i tre ricorrenti ( Parte_1 Parte_2
) e la si è instaurato (dall'1.10.2015
[...] Parte_3 Controparte_1
per i primi due e dal 12.10.2015 per il terzo), ed è tuttora in essere, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento dei tre lavoratori nel 2° livello del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Il Tribunale ha anche condannato la società convenuta al pagamento
Pag. 2 di 8 in favore di ciascuno dei tre ricorrenti della retribuzione dovuta (nella misura di €
1.460,77 mensili, oltre scatti di anzianità) a partire dal mese di giugno del 2023, detratto quanto da ciascuno di essi percepito dal datore di lavoro formale fino alla decisione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Pertanto, per effetto di questo dictum l'odierno ricorrente ha diritto a percepire le differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro, dall'1.10.2015 sino al
31.05.2023, data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di cui sopra relativo all'appalto illecito.
Le differenze retributive scaturiscono dal raffronto tra quanto il ha di fatto Pt_1
percepito e quanto avrebbe avuto diritto a percepire, considerando il rapporto da ritenersi de iure intercorso con la , con inquadramento nel 2° livello del CCNL CP_1
per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni.
Pertanto, una volta individuate le somme che il avrebbe avuto dovuto Pt_1
percepire, dalle stesse, come statuito dal Tribunale nella sentenza citata, vanno detratte le retribuzioni versate dai formali datori di lavoro per i medesimi titoli e relativamente allo stesso lasso temporale, come risultanti dalle buste paga e dagli altri documenti prodotti.
Ai fini della quantificazione generale delle spettanze dovute, si presta convinta adesione all'orientamento già espresso in diversi pronunciamenti di merito, anche agli atti, ed in particolare dalle sentenze di questo Tribunale e della Corte d'appello capitolina (ex multis, n 2458/2022), da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. In particolare, si conviene con l'affermazione del valore probante delle buste paga - sia pure emesse dai datori di lavoro illegittimamente interposti ex artt. 1 della legge n.
1368/1960 e 20 ss. del d.lgs. n. 276/2003 – dalle quali si evincono esattamente, i giorni mensili di effettiva presenza e l'orario osservato, il tutto esclusivamente in favore della convenuta, “o, meglio, in favore dei formali datori di lavoro che, però, avevano messo a disposizione della” committente le energie lavorative del dipendente, come irrevocabilmente accertato con la summenzionata sentenza.
A fronte delle puntuali deduzioni e produzioni del lavoratore, l'odierna convenuta avrebbe dovuto allegare e dimostrare che gli asseriti giorni lavorativi erano, in realtà, inferiori a quelli risultanti per tabulas durante un periodo in cui il dipendente ha prestato
Pag. 3 di 8 la sua attività lavorativa in suo favore, oppure che si registrassero assenze dal servizio, anche parziali. Ma tale onere non è stato assolto.
Pertanto, i conteggi attorei contenuti in ricorso sono fondamentalmente corretti nell'utilizzo delle poste e dei dati storici emergenti dalle buste paga prodotte.
Ai fini della quantificazione del dovuto è fondata, nei limiti che ora si preciseranno,
l'eccezione avanzata dalla convenuta, attinente alla necessaria detrazione dell'aliunde perceptum.
In linea di diritto, il giudice osserva che, nel caso di specie, si verte intorno ad una fattispecie di ricostruzione postuma de iure della posizione lavorativa del dipendente, sulla base dell'intervenuto accertamento dell'intercorrenza del rapporto lavorativo con altro soggetto datoriale.
L'istituto della cd ricostruzione della carriera - sotto il profilo sia economico che giuridico - è per giurisprudenza costante una forma di ripristino ope iudicis del rapporto lavorativo, con effetti ex tunc. In tali casi la reintegrazione patrimoniale non ha, quindi,
a rigore, natura risarcitoria, ma prettamente retributiva, scaturendo direttamente dall'accertamento di esistenza di una relazione contrattuale tra due soggetti.
Come effetto naturale della fictio iuris sottostante alla ricostruzione della carriera, le retribuzioni percepite dal lavoratore nel medesimo periodo da altro datore di lavoro, riconosciuto come non reale, devono quindi essere detratte, venendo meno il titolo del pagamento e per evitare duplicazioni della remunerazione percepita.
Del resto, la restituzione integrale di quanto indebitamente non percepito, serve a ripristinare la situazione patrimoniale che si sarebbe verificata se il rapporto si fosse svolto ab initio col reale datore di lavoro, ma non anche a far conseguire vantaggi ulteriori o duplicazioni retributive.
A differenza, quindi, delle fattispecie risarcitorie, fondate su un principio di effettività, nelle quali opera in senso ampio e propriamente la regola della compensatio lucri cum damno e quella dell'aliunde perceptum, tali da rendere rilevanti tutti gli incrementi patrimoniali del danneggiato generati dal fatto causativo di danno, nel caso di specie, si tratta di ricostruire la persistente debenza di somme maturate a titolo retributivo e non versate, rispetto ad obblighi precisi nascenti dalla legge o dal contratto.
Pag. 4 di 8 Sulla base di questi parametri, nella specie, devono essere detratte dal totale dovuto tutte le somme percepite dal in conseguenza del precedente rapporto di lavoro Pt_1
impugnato.
In particolare, rispetto alla res litigiosa, va chiarito che devono essere detratte le somme versate all'interessato in conseguenza del giudizio instaurato presso il Tribunale di
Como, Sez. Lavoro, R.G. n. 297/2023, nei confronti del precedente datore di lavoro, giudizio avente ad oggetto la richiesta di disapplicazione del CCNL Servizi Fiduciari
(applicato dalla datrice di lavoro) e l'applicazione del CCNL Multiservizi, il quale prevede retribuzioni maggiori, con conseguente condanna al riconoscimento delle relative differenze retributive in favore dello stesso ricorrente (Doc. 10 – estratto R.G.
297/2023, Trib. Como, Sez. Lav.).
Ebbene, come si desume dal documento prodotto, il ha ricevuto, per effetto Pt_1
della conciliazione in sede sindacale, che ha posto fine al giudizio indicato RG
297/2023, una somma a titolo di TFR.
Pertanto, tale importo deve essere detratto dalla somma calcolata in ricorso, in quanto già percepita dal Le poste contabili devono essere ovviamente confrontate Pt_1
secondo l'identità del titolo d'imputazione (TFR), con un criterio omogeneo di valutazione degli importi (al lordo/netto) e con attenzione al periodo temporale di maturazione.
Circa la questione del lordo/netto è principio consolidato che la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, come ripetutamente statuito dalla Corte di cassazione, secondo la quale
“le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e
Pag. 5 di 8 lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario (Cass 19790/2011), e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il medesimo abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, soccorrendo il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte” (Cass. 7 luglio 2008, n.
18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375).
Risulta infondata la domanda di corresponsione dei buoni pasto o ticket restaurant maturati e non percepiti dal ricorrente, per un totale di euro 11.860,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria quantificata sino al 24 ottobre 2024 (data di deposito del ricorso), per un totale pari ad euro 14.739,34.
Infatti, in ricorso non sono neppure allegati i fatti costitutivi del relativo diritto e la relativa fonte, anche contrattuale ovvero contenuta in circolari o fonti aziendali, come tale sottratta al dovere del iura novit curia. Non si tratta peraltro di mero ricalcolo, perché si tratta di emolumento mai prima percepito, come esattamente riconosciuto dallo stesso ricorrente (capo 12 del ricorso).
Inoltre, come richiesto in ricorso, essendo cessato il rapporto di lavoro con il ricorrente in data 12.09.2024, gli è dovuto il TFR per il periodo dal 1.10.2015 al 31.05.2023 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di cui sopra relativo all'illecito appalto).
Ai fini della quantificazione finale delle spettanze dovute al i conteggi attorei Pt_1
come rielaborati, redatti secondo i criteri stabiliti dal giudice, appaiono correttamente elaborati e possono essere seguiti nel loro risultato contabile.
Infatti, la modalità di quantificazione utilizzata, come chiarito nelle note illustrative, è stata la seguente: “dalla sorte lorda del conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio è stato sottratto quanto percepito dal lavoratore sulla base del verbale di conciliazione (l'importo LORDO del verbale di conciliazione al lordo, come da busta paga che si allega e coma da indicazione del giudicante). Le somme lorde corrisposte sulla base di quella conciliazione sono state corrisposte per un periodo maggiore rispetto a quello oggetto del conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio, pertanto è stato riqualificato il periodo con un calcolo matematico. Dunque al conteggio originario allegato al ricorso introduttivo pari a € 66.771,84 È stata detratta la somma
Pag. 6 di 8 lorda percepita dal lavoratore. La busta paga di conciliazione (All. B) pari a € 18.629,87 lorde riguarda il periodo lavorativo che va dal 01.07.14 al 28.07.24 per un totale di 121 mesi. Il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente in favore della IS OM (accertato dalla sentenza di illecito appalto) cioè dal
01.10.15 al 31.05.23 per un totale di 92 mesi. Pertanto il rateo mensile decurtato dal conteggio è stato il seguente € 18.629,87 : 121 x 92 = 153,97 €. Sono state poi quantificate, su tali somme, gli interessi e la rivalutazione monetaria sino al 16.06.2025.
Sulla base di tale conteggio, dunque, il lavoratore ha diritto a percepire euro 67.612,57 lordi”.
Alla luce di tale corretto criterio di calcolo, le ulteriori contestazioni avanzate da parte resistente non sono risultate fondate e dunque non si è reso necessario, ai sensi degli artt. 61 e 193 c.p.c., l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, le differenze retributive lorde, maturate e quantificate sulla base delle buste paga prodotte dal ricorrente e degli altri documenti prodotti, risultano essere pari ad euro 67612,57 lordi, somma comprensiva degli interessi e la rivalutazione monetaria sino al 16.06.2025.
Spettano per il periodo successivo ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ex art. 429 cpc
Le spese seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014). Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore dei difensori costituiti, che hanno dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate, per i titoli di cui in motivazione e per l'effetto condanna a Controparte_1
Pag. 7 di 8 corrispondere al ricorrente la somma lorda complessiva di euro 67612,57, comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al 16.06.2025, e per il periodo successivo interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2.condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2108,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge da distrarsi.
26/06/2025 Il Giudice
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 41433/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del
26/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Panici Pier Luigi e Chiara Parte_1
Ricorrente
Contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIAMMUSSO MICHELE, CP_1
ST ES, SE IP
Resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, formulando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate, anche a titolo risarcitorio, sin dall'origine del rapporto di lavoro (…) e sino al
31.05.2023 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di illecito appalto) e per l'effetto:
2. Condannare a corrispondere al ricorrente euro 103.875,04 a titolo di Controparte_1
differenze retributive (o la diversa somma, anche superiore – o inferiore – ritenuta di giustizia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche successivi ed in ogni caso sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di onorari di lite oltre IVA e C.P.A., oltre il 15% per spese generali come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato”.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente la Controparte_1
ricostruzione in fatto e in diritto operata dal ricorrente, nonché le conclusioni dallo stesso rassegnate e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso avversario e delle domande.
La causa veniva istruita documentalmente, quindi, previo deposito di note scritte e nuovi conteggi, veniva discussa e decisa.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9- octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L.
132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110.
I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono pacifici e comunque risultano per tabulas.
Con sentenza n. 2563/2024 (R.G. n. 18862/2023) il Tribunale di Roma, ha definito il giudizio, dichiarando che tra i tre ricorrenti ( Parte_1 Parte_2
) e la si è instaurato (dall'1.10.2015
[...] Parte_3 Controparte_1
per i primi due e dal 12.10.2015 per il terzo), ed è tuttora in essere, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento dei tre lavoratori nel 2° livello del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. Il Tribunale ha anche condannato la società convenuta al pagamento
Pag. 2 di 8 in favore di ciascuno dei tre ricorrenti della retribuzione dovuta (nella misura di €
1.460,77 mensili, oltre scatti di anzianità) a partire dal mese di giugno del 2023, detratto quanto da ciascuno di essi percepito dal datore di lavoro formale fino alla decisione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Pertanto, per effetto di questo dictum l'odierno ricorrente ha diritto a percepire le differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro, dall'1.10.2015 sino al
31.05.2023, data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di cui sopra relativo all'appalto illecito.
Le differenze retributive scaturiscono dal raffronto tra quanto il ha di fatto Pt_1
percepito e quanto avrebbe avuto diritto a percepire, considerando il rapporto da ritenersi de iure intercorso con la , con inquadramento nel 2° livello del CCNL CP_1
per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni.
Pertanto, una volta individuate le somme che il avrebbe avuto dovuto Pt_1
percepire, dalle stesse, come statuito dal Tribunale nella sentenza citata, vanno detratte le retribuzioni versate dai formali datori di lavoro per i medesimi titoli e relativamente allo stesso lasso temporale, come risultanti dalle buste paga e dagli altri documenti prodotti.
Ai fini della quantificazione generale delle spettanze dovute, si presta convinta adesione all'orientamento già espresso in diversi pronunciamenti di merito, anche agli atti, ed in particolare dalle sentenze di questo Tribunale e della Corte d'appello capitolina (ex multis, n 2458/2022), da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. In particolare, si conviene con l'affermazione del valore probante delle buste paga - sia pure emesse dai datori di lavoro illegittimamente interposti ex artt. 1 della legge n.
1368/1960 e 20 ss. del d.lgs. n. 276/2003 – dalle quali si evincono esattamente, i giorni mensili di effettiva presenza e l'orario osservato, il tutto esclusivamente in favore della convenuta, “o, meglio, in favore dei formali datori di lavoro che, però, avevano messo a disposizione della” committente le energie lavorative del dipendente, come irrevocabilmente accertato con la summenzionata sentenza.
A fronte delle puntuali deduzioni e produzioni del lavoratore, l'odierna convenuta avrebbe dovuto allegare e dimostrare che gli asseriti giorni lavorativi erano, in realtà, inferiori a quelli risultanti per tabulas durante un periodo in cui il dipendente ha prestato
Pag. 3 di 8 la sua attività lavorativa in suo favore, oppure che si registrassero assenze dal servizio, anche parziali. Ma tale onere non è stato assolto.
Pertanto, i conteggi attorei contenuti in ricorso sono fondamentalmente corretti nell'utilizzo delle poste e dei dati storici emergenti dalle buste paga prodotte.
Ai fini della quantificazione del dovuto è fondata, nei limiti che ora si preciseranno,
l'eccezione avanzata dalla convenuta, attinente alla necessaria detrazione dell'aliunde perceptum.
In linea di diritto, il giudice osserva che, nel caso di specie, si verte intorno ad una fattispecie di ricostruzione postuma de iure della posizione lavorativa del dipendente, sulla base dell'intervenuto accertamento dell'intercorrenza del rapporto lavorativo con altro soggetto datoriale.
L'istituto della cd ricostruzione della carriera - sotto il profilo sia economico che giuridico - è per giurisprudenza costante una forma di ripristino ope iudicis del rapporto lavorativo, con effetti ex tunc. In tali casi la reintegrazione patrimoniale non ha, quindi,
a rigore, natura risarcitoria, ma prettamente retributiva, scaturendo direttamente dall'accertamento di esistenza di una relazione contrattuale tra due soggetti.
Come effetto naturale della fictio iuris sottostante alla ricostruzione della carriera, le retribuzioni percepite dal lavoratore nel medesimo periodo da altro datore di lavoro, riconosciuto come non reale, devono quindi essere detratte, venendo meno il titolo del pagamento e per evitare duplicazioni della remunerazione percepita.
Del resto, la restituzione integrale di quanto indebitamente non percepito, serve a ripristinare la situazione patrimoniale che si sarebbe verificata se il rapporto si fosse svolto ab initio col reale datore di lavoro, ma non anche a far conseguire vantaggi ulteriori o duplicazioni retributive.
A differenza, quindi, delle fattispecie risarcitorie, fondate su un principio di effettività, nelle quali opera in senso ampio e propriamente la regola della compensatio lucri cum damno e quella dell'aliunde perceptum, tali da rendere rilevanti tutti gli incrementi patrimoniali del danneggiato generati dal fatto causativo di danno, nel caso di specie, si tratta di ricostruire la persistente debenza di somme maturate a titolo retributivo e non versate, rispetto ad obblighi precisi nascenti dalla legge o dal contratto.
Pag. 4 di 8 Sulla base di questi parametri, nella specie, devono essere detratte dal totale dovuto tutte le somme percepite dal in conseguenza del precedente rapporto di lavoro Pt_1
impugnato.
In particolare, rispetto alla res litigiosa, va chiarito che devono essere detratte le somme versate all'interessato in conseguenza del giudizio instaurato presso il Tribunale di
Como, Sez. Lavoro, R.G. n. 297/2023, nei confronti del precedente datore di lavoro, giudizio avente ad oggetto la richiesta di disapplicazione del CCNL Servizi Fiduciari
(applicato dalla datrice di lavoro) e l'applicazione del CCNL Multiservizi, il quale prevede retribuzioni maggiori, con conseguente condanna al riconoscimento delle relative differenze retributive in favore dello stesso ricorrente (Doc. 10 – estratto R.G.
297/2023, Trib. Como, Sez. Lav.).
Ebbene, come si desume dal documento prodotto, il ha ricevuto, per effetto Pt_1
della conciliazione in sede sindacale, che ha posto fine al giudizio indicato RG
297/2023, una somma a titolo di TFR.
Pertanto, tale importo deve essere detratto dalla somma calcolata in ricorso, in quanto già percepita dal Le poste contabili devono essere ovviamente confrontate Pt_1
secondo l'identità del titolo d'imputazione (TFR), con un criterio omogeneo di valutazione degli importi (al lordo/netto) e con attenzione al periodo temporale di maturazione.
Circa la questione del lordo/netto è principio consolidato che la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, come ripetutamente statuito dalla Corte di cassazione, secondo la quale
“le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e
Pag. 5 di 8 lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario (Cass 19790/2011), e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il medesimo abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, soccorrendo il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte” (Cass. 7 luglio 2008, n.
18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375).
Risulta infondata la domanda di corresponsione dei buoni pasto o ticket restaurant maturati e non percepiti dal ricorrente, per un totale di euro 11.860,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria quantificata sino al 24 ottobre 2024 (data di deposito del ricorso), per un totale pari ad euro 14.739,34.
Infatti, in ricorso non sono neppure allegati i fatti costitutivi del relativo diritto e la relativa fonte, anche contrattuale ovvero contenuta in circolari o fonti aziendali, come tale sottratta al dovere del iura novit curia. Non si tratta peraltro di mero ricalcolo, perché si tratta di emolumento mai prima percepito, come esattamente riconosciuto dallo stesso ricorrente (capo 12 del ricorso).
Inoltre, come richiesto in ricorso, essendo cessato il rapporto di lavoro con il ricorrente in data 12.09.2024, gli è dovuto il TFR per il periodo dal 1.10.2015 al 31.05.2023 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di cui sopra relativo all'illecito appalto).
Ai fini della quantificazione finale delle spettanze dovute al i conteggi attorei Pt_1
come rielaborati, redatti secondo i criteri stabiliti dal giudice, appaiono correttamente elaborati e possono essere seguiti nel loro risultato contabile.
Infatti, la modalità di quantificazione utilizzata, come chiarito nelle note illustrative, è stata la seguente: “dalla sorte lorda del conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio è stato sottratto quanto percepito dal lavoratore sulla base del verbale di conciliazione (l'importo LORDO del verbale di conciliazione al lordo, come da busta paga che si allega e coma da indicazione del giudicante). Le somme lorde corrisposte sulla base di quella conciliazione sono state corrisposte per un periodo maggiore rispetto a quello oggetto del conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio, pertanto è stato riqualificato il periodo con un calcolo matematico. Dunque al conteggio originario allegato al ricorso introduttivo pari a € 66.771,84 È stata detratta la somma
Pag. 6 di 8 lorda percepita dal lavoratore. La busta paga di conciliazione (All. B) pari a € 18.629,87 lorde riguarda il periodo lavorativo che va dal 01.07.14 al 28.07.24 per un totale di 121 mesi. Il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente in favore della IS OM (accertato dalla sentenza di illecito appalto) cioè dal
01.10.15 al 31.05.23 per un totale di 92 mesi. Pertanto il rateo mensile decurtato dal conteggio è stato il seguente € 18.629,87 : 121 x 92 = 153,97 €. Sono state poi quantificate, su tali somme, gli interessi e la rivalutazione monetaria sino al 16.06.2025.
Sulla base di tale conteggio, dunque, il lavoratore ha diritto a percepire euro 67.612,57 lordi”.
Alla luce di tale corretto criterio di calcolo, le ulteriori contestazioni avanzate da parte resistente non sono risultate fondate e dunque non si è reso necessario, ai sensi degli artt. 61 e 193 c.p.c., l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, le differenze retributive lorde, maturate e quantificate sulla base delle buste paga prodotte dal ricorrente e degli altri documenti prodotti, risultano essere pari ad euro 67612,57 lordi, somma comprensiva degli interessi e la rivalutazione monetaria sino al 16.06.2025.
Spettano per il periodo successivo ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ex art. 429 cpc
Le spese seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014). Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore dei difensori costituiti, che hanno dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate, per i titoli di cui in motivazione e per l'effetto condanna a Controparte_1
Pag. 7 di 8 corrispondere al ricorrente la somma lorda complessiva di euro 67612,57, comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al 16.06.2025, e per il periodo successivo interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2.condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2108,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge da distrarsi.
26/06/2025 Il Giudice
Pag. 8 di 8